Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2643/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8 [...]
), elettivamente domiciliati in Roma alla Via Asiago 8 nello studio degli Avv.ti C.F._8
Ornella Matera (C.F. ), Francesco Minervini (C.F. C.F._9
) e Guido Alfonsi (C.F. ) i quali li rappresentano C.F._10 C.F._11
unitamente e disgiuntamente tra loro giusta delega in atti
- APPELLANTI–
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._12
Mario Militerni (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._13
in Roma, Via Crescenzio n. 63, giusta delega in atti
-APPELLATO-
E già (P.IVA ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale, dott. munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del Controparte_4
19/11/2018 in autentica Notaio dott. di Bologna rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Francesco Malatesta (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._14
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e tutti nella loro qualità di eredi legittimi (ad eccezione di Parte_7 Parte_8
e le quali agiscono ai soli fini del danno tanatologico), di Parte_6 Per_2 Parte_9
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 192/2019,
[...]
pubblicata in data 07.01.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_5 Parte_6
, e , in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...] Parte_7
minore , convenivano in giudizio, iure proprio e in quanto eredi legittimi del Sig. Parte_8
(ad eccezione dei minori che agivano ai soli fini del danno da morte), Parte_9
, domandandone la condanna in Controparte_2 Controparte_1
solido al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Roma in data
23.10.2009, a cagione del quale il Sig. decedeva in data 4.11.2009. Parte_2
Gli attori allegavano che il Sig. percorreva con il proprio ciclomotore PA Parte_9
Piaggio (tg. AH04348) Via Appia Pignatelli quando, giunto all'altezza del civico 178, non riusciva ad evitare l'impatto con la Alfa Romeo (tg. BM591HP) di proprietà e condotta da CP_1
, il quale aveva improvvisamente svoltato a sinistra per effettuare un'inversione a U.
[...]
Esponevano che a causa dell'urto il cadeva a terra e, una volta soccorso dai Carabinieri Parte_2
del Gruppo a cavallo di Tor di Quinto, veniva trasportato all'Ospedale "Madre G. Vannini - Istituto
Figlie di San Camillo", dove gli veniva diagnosticato "FLC della regione mentoniera, confusione ed edema della mano dx, contusione con FLC del III medio di gamba sn." con prognosi di giorni 7.
Allegavano che il proprio congiunto, dopo un travagliato intervallo di tempo in cui lamentava generale malessere e continui mal di testa, il 4.11.2009 decedeva, mentre era ricoverato presso l'Ospedale "San Camillo" a causa di improvvisa perdita di conoscenza avvenuta il 30.10.2009.
Deducevano il nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso del Sig. e Parte_9
concludevano domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente quantificato nella somma di euro 2.202.43 1,00. In via subordinata chiedevano, in qualità di eredi legittimi del de cuius, il risarcimento del danno biologico patito dal Sig. a causa del sinistro. Parte_9
Si costituiva in giudizio (già , Controparte_2 Controparte_3
eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dagli attori ed il difetto di legittimazione attiva delle nipoti ed;
in riferimento a queste Parte_6 Parte_8
ultime, inoltre, la Compagnia evidenziava l'inammissibilità delle domande proposte e, comunque,
l'improponibilità delle stesse perché non precedute da rituale lettera di messa in mora.
Nel merito, la Compagnia concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree per non essere provati né la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento lesivo, né il nesso di CP_1
causalità tra il sinistro ed il decesso del conducente del ciclomotore. ontestava altresì il quantum domandato, evidenziando carenza di prova in ordine alle CP_2
relative molteplici voci di danno.
rimaneva contumace” Controparte_1
Il Tribunale ha così deciso: “- condanna e Controparte_1 [...]
(già in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 Controparte_3 solido, a corrispondere la somma di € 716,32 oltre interessi come in motivazione, nei confronti di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna e (già Controparte_1 Controparte_2 CP_5
, in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori, liquidate in € 630,00
[...]
per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge ed € 70,00 per esborsi, con distrazione in favore degli epigrafati difensori della parte attrice dichiaratisi antistatari;
-pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT U”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia Ecc.ma
[...] Parte_7 Parte_8
Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente gravame avverso la Sentenza n. 192/2019 depositata in data 7 gennaio 2019 dal Tribunale Civile di Roma Sez. XII nella persona del Giudice
Monocratico Dott.ssa Corinna Papetti riformare il predetto titolo giudiziario accogliendo le seguenti disposizioni:
1. Accertare, in via principale, la responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_1
sinistro occorso in data 23 ottobre 2009 sulla Via Appia Pignatelli, altezza civico 178, tra l'autovettura dallo stesso condotta, impegnata in una vietata manovra di inversione ad U, ed il ciclomotore condotto dal Sig. Parte_9
2. sempre, in via principale, accertare e dichiarare che il decesso del Sig. per Parte_9
rottura di aneurisma intracranico è conseguenza immediata e diretta ed è stato causato dal trauma dallo stesso subito in occasione dell'urto con l'autovettura del che lo aveva fatto cadere CP_1
dal motorino e battere il capo sull'asfalto;
3. per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore degli attori: a) del danno non patrimoniale subito per la lesione dell'interesse all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (danno c.d. "tanatologico", da liquidarsi in €.
243.351,000 quanto al coniuge , in €. 252.364,00 cadauno, quanto ai figli Parte_1
e in €. 234.338,00 cadauno quanto alle figlie , , Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_7
in €.117.169,00 cadauno alle nipoti e;
b) del Parte_2 Parte_10 Per_2 danno biologico da agonia, da liquidarsi in €. 500.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da ripartirsi iure hereditatis in favore della moglie Parte_1
e dei cinque figli;
d) del danno patrimoniale sempre iure hereditatis consistente nell'importo delle spese funerarie e dei danni riportati dal ciclomotore, il tutto quantificato in €.7.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
4. in ogni caso, liquidare le somme all'attualità con interessi al tasso legale sulla somma devalutata al dì del fatto illecito (23 ottobre 2009) e via via rivalutate sino al soddisfo;
riconoscere, altresì, interessi compensativi annui per il mancato godimento delle somme nella misura del 3%
5. Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1
adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, respingere integralmente tutte le domande formulate con l'atto di appello, con conseguente piena conferma della sentenza appellata, nonché con risarcimento del danno da lite temeraria. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”.
Si è altresì costituita rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare l'atto di appello inammissibile;
emettere declaratoria di carenza di legittimazione attiva di e;
- nel merito: respingere l'appello spiegato avverso la sentenza n. Parte_6 Parte_8
192/2019 emessa dal Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Papetti, in quanto infondato e non provato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria dei compensi di giudizio”. All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
In primis e quanto all'eccezione ex art. 348 bis mossa dall'Assicurazione deve rilevarsi che la trattazione nel merito dell'appello spiegato determina, per ciò solo, il superamento della doglianza.
L'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
è articolato in due motivi. Parte_8
Con il primo motivo di appello, rubricato “Esclusione del nesso di causalità tra la morte del sig. e le lesioni riportate all'esito del sinistro stradale-riforma della sentenza Parte_9 nesso di causalità sussistenza”, gli appellanti censurano la sentenza che, aderendo alla CTU espletata, ha escluso il nesso di causalità tra il decesso del e le lesioni riportate dallo stesso in Parte_2
occasione del sinistro del 23 ottobre 2009. Asseriscono, a tal riguardo, che la consulenza non avrebbe escluso con certezza assoluta l'esistenza del nesso tra decesso del (l'emorragia) e le Parte_2
conseguenze del sinistro;
il terzo aneurisma è stato ritenuto verosimile dallo stesso CTU ma sarebbe stato escluso sulla base di un mero criterio probabilistico. Deducono, pertanto, che la sussistenza del nesso eziologico comporterebbe la liquidazione sia del danno tanatologico in favore di ciascun appellante, sia la liquidazione iure hereditatis del danno c.d. da agonia nei confronti del coniuge e dei figli del de cuius.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Gravame del capo della sentenza che ha escluso il danno patrimoniale per i danni al motociclo condotto dal sig. carpentieri e coinvolto nel sinistro – sussistenza della prova del danno- motociclo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali rilievi peritali”, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di qualsiasi prova del nesso causale tra i danni riportati dal motoveicolo ed il sinistro. Asseriscono gli appellanti che l'omessa contestazione da parte della compagnia circa i danni patrimoniali occorsi al motociclo comporterebbe il diritto alla liquidazione dell'importo richiesto, in quanto circostanza da ritenersi pacifica.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non è meritevole di accoglimento, alla luce della lettera raccomandata inviata in data 28.07.2011 e ricevuta dalla Compagnia in data 2.08.2011 (doc. 19 fascicolo attoreo).
Visto il contenuto della predetta lettera deve altresì essere respinta l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalle nipoti e , rilevato che Parte_6 Per_2 Parte_5
e hanno espressamente avanzato le loro pretese in proprio e nella qualità di Parte_7
esercenti la potestà genitoriale sulle predetti minori.
Ciò premesso, con riguardo alla dinamica dell'incidente si osserva quanto segue. Il teste ha dichiarato: "Ho visto l'incidente. Ero in bici e procedevo dietro alla Tes_1
vespa", riferendo che i Carabinieri a cavallo presenti sul posto al momento del sinistro ne avevano preso le generalità, essendosi egli fermato a soccorrere il Parte_2
Sulle modalità di accadimento del sinistro precisava: "Sia io che la PA stavamo sorpassando questa colonna di veicoli fermi ma sempre rimanendo all'interno della nostra corsia di marcia e comunque a velocità ridotta perché io ero in bici"; inoltre, sottolineava che sulla strada in questione insisteva linea di mezzeria. Confermava altresì che il incolonnato nel traffico, CP_1
effettuava manovra di inversione a U senza aver preventivamente attivato gli indicatori di direzione e che il ciclomotore veniva urtato e sospinto a terra dalla fiancata posteriore sinistra dell'autovettura.
Sulla base ditali univoche risultanze, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita al conducente dell'Alfa Romeo e deve procedersi alla liquidazione dei danni subiti dal Sig. Parte_2
L'espletata C.T.U. medico-legale - che appare completa ed esaustiva, nonché scevra da vizi logici e le cui conclusioni devono essere condivise dal giudicante - ha accertato l'assenza di nesso causale - anche sub specie di concausa - tra il decesso del Sig. e il sinistro del 23.10.2009. Parte_2
In particolare, il Consulente ha evidenziato che alla luce degli esami eseguiti in data 31.10.2009 "vi erano due aneurismi a livello della biforcazione carotidea di destra (6 mm di diametro massimo con profilo regolare) e a livello della arteria comunicante anteriore (10 mm di diametro con irregolarità del profilo per la presenza di alcuni bleb); questi aneurismi NON erano rotti, non vi era emorragia subaracnoidea, ma era descritto solo un assottigliamento della parete aneurismatica", precisando che "nessun sanitario intervenuto (radiologo, neurochirurgo, angioradiologo) ha evidenziato nella specie un aneurisma cerebrale rotto ma solo due dilatazioni aneurismatiche una delle quali con parete particolarmente sottile (bleb). L "emorragia subaracnoidea (ESA) indicata alle 17:28 dal neurochirurgo può essere stata la conseguenza dell'emorragia intraventricolare con diffusione del sangue dal parenchima cerebrale, poi, una volta nei ventricoli, negli spazi sub aracnoidei" (p. 16 e
17).
Ha aggiunto, in proposito, che "è statisticamente assai improbabile che il Sg. (cui Parte_2
furono diagnosticati due aneurismi NON rotti) avesse un terzo aneurisma e che proprio questo sia stata la causa dell'emorragia intraparenchimale che lo trasse a morte" (p. 20).
Inoltre, nell'esaminare la documentazione medica prodotta in giudizio, il Consulente ha rilevato il carattere contenuto delle lesioni riportate dal conducente del ciclomotore a seguito del sinistro (pp.
10-13); il CTU ha osservato inoltre che i disturbi - quali malessere generale e cefalea - avvertiti dal tra il sinistro e il ricovero presso l'Ospedale "San Camillo" secondo le allegazioni di cui Parte_2
alla citazione - "non trovano spazio in alcuna certificazione sanitaria allegata". Il Consulente ha chiarito in proposito che "non vi è documentazione sanitaria indicativa che dopo la dimissione dal pronto soccorso del "Vannini" il bbia accusato sintomi neurologici compatibili con Parte_2
un trauma cranio-encefalico ovvero con condizioni sistemiche reattive ad un trauma cranico e tali da indurre malessere generale o ipertensione arteriosa".
Il Consulente ha accertato che "dopo ben sette giorni di completo vuoto documentale, in data
30.10.2009, il Sig. mentre si trovava nel chiostro di fiori di proprietà del figlio, Parte_2
veniva colto da vomito incoercibile con subitanea perdita di coscienza e trasferimento immediato nel vicino Ospedale "S. Camillo - Forlanini" dove faceva il suo ingresso alle ore 16:37 (verbale di P.S.
2009058463). In tal sede i sanitari annotavano: "Pz con anamnesi negativa per patologie cardiovascolari e respiratorie. Un incidente stradale una settimana fa... Stato di coma GCS 3, pupille miotiche a punta di spillo scarsamente reagenti alla luce, bradipnea con alterazione degli scambi gassosi... ". Il ra in condizioni di estrema gravità e non poteva in alcun modo riferire Parte_2
la propria anamnesi e chi ebbe a riferirla erano probabilmente i familiari".
Chiarisce il CTU che "la causa del grave malore e, poi, del decesso, fu una emorragia cerebrale intraparenchimale a sede frontale sinistra, definita "spontanea" dai sanitari e cioè senza alcun addentellato etiologico con il pregresso trauma, con successivo passaggio del sangue anche a livello dei ventricoli intracerebrali" (p. 14), precisando che "è noto che la rottura di un aneurisma comporta in genere un'emorragia subaracnoidea che nella specie non risulta essere presente né ai referti delle immagini TC (dei giorni 30 e 31) né al riscontro diretto autoptico sull'encefalo" (p. 15).
Il CTU ha evidenziato, con chiarezza, che la rottura dell'aneurisma non era stata individuata con l'angiografia del 31.10.2009 (pp. 18-20-2 1) e che "se vi fossero stati aneurismi rotti si sarebbe cercato di chiuderli rapidamente e non certo il giorno seguente rispetto al loro riscontro (31.10.2009 ore 18:10). Ed invero, solo in data 1.11.2009 era effettuato intervento neurochirurgico (dalle 14:04 alle 18:36), di clipping di aneurisma di biforcazione carotidea destra e di arteria comunicante anteriore: quindi l'intervento era verosimilmente volto a chiudere a fini preventivi gli aneurismi e per questo era stato eseguito a distanza di tempo dal loro riscontro.
La descrizione di questo intervento indica che "... alla biforcazione con l'arteria cerebrale media ed il tratto A1 della cerebrale anteriore si individua un aneurisma non rotto che si esclude dal circolo con una clip... " quindi il primo aneurisma non risultava rotto;
il secondo aneurisma era individuato sulla arteria comunicante anteriore ed inizialmente non viene descritto come rotto: solo al termine dell'intervento viene definito sale come se si fosse rotto nel corso dell'intervento stesso ("si individua il colletto di un secondo aneurisma, a partenza dall'arteria comunicante anteriore. Si preparano entrambi i tratti A2 e si nota una completa atresia del tratto Al controlaterale. A questo punto si esclude l'aneurisma rotto dal circolo mediante mini clip...") Chiarisce infine il Consulente: "Ma anche se l'aneurisma dell'arteria comunicante anteriore (freccia blu) fosse stato rotto sin dalla fase iniziale del ricovero questo non avrebbe potuto dare l'emorragia intraparenchimale frontale sinistra (freccia verde) inizialmente diagnosticata all'esame TC" (p. 18-
19).
Per quanto riguarda il danno biologico conseguente al sinistro (pp. 21-22), dalla documentazione medico sanitaria in atti il CTU medico-legale ha apprezzato le seguenti lesioni: "ferita lacero- contusa della regione mentoniera, contusione ed edema della mano dx, contusione con ferita lacero- contusa del III medio di gamba sin.", trattate con l'applicazione di punti di sutura. Tali lesioni hanno prodotto al un ITP al 50% di gg. 7 e un "presumibile danno biologico permanente pari Parte_2
ali 1% per residuo piccolo esito cicatriziale in sede mentoniera".
Alla luce di tali risultanze, deve procedersi alla liquidazione del danno, da quantificarsi utilizzando la tabella di cui all'art. 139 d.lg. 209/2005 aggiornata al d.m. 17 luglio 2017.
Conseguentemente, il danno subito viene quantificato in € 656,32 a titolo di inabilità temporanea ed in € 60,00 a titolo di invalidità permanente, considerata la riparametrazione dello stesso in ragione del decesso per altra causa intervenuto in un tempo estremamente ravvicinato rispetto al sinistro.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex ari. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (v. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare la parte danneggiata del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Tali interessi devono essere dunque calcolati sulla somma di € 716,32 devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (FOI) sino alla pubblicazione della presente sentenza.
La domanda avente ad oggetto il ristoro del danno al mezzo non può essere accolta, non constando agli atti elementi sufficienti a provare i danni riportati dal motoveicolo in nesso causale con il sinistro. Non sono presenti, infatti, elementi atti a verificare la compatibilità tra le condizioni del motoveicolo (del quale peraltro non consta alcuna documentazione fotografica) e l'impatto con l'autovettura..”.
Il primo motivo non merita condivisione.
La sentenza ha fatto applicazione del criterio probabilistico basato sul principio della preponderanza dell'evidenza (secondo la nota formula del “più probabile che non”) in forza del quale, muovendo dalla accertata presenza di due aneurismi non lesionati, è stato possibile ricavare che solo il 10-15% della popolazione risulta averne anche un terzo (il quale, a sua volta, non avrebbe costituito, sempre in base a criteri statistici, la causa dell'emorragia cerebrale subita dal . Parte_2
Orbene, premesso che, come poc'anzi evidenziato, la sentenza ha applicato il criterio probabilistico secondo cui “l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del
"più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Cass. Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460 - 01) gli appellanti ritengono di poter rinvenire l'esistenza del nesso eziologico tra l'emorragia ed il sinistro, in modo da imputarne la relativa responsabilità al CP_1
, dall'istruttoria è stato possibile accertare che l'unico dato da cui partire per argomentare CP_6
l'inferenza causale è che la morte è stata provocata da una emorragia.
La successiva inferenza, secondo cui l'emorragia dovrebbe essere stata causata dallo scoppio di un terzo aneurisma (di cui lo stesso non era a conoscenza), non può rappresentare, in Parte_2
seno al presente giudizio, una conclusione logicamente sostenibile. Gli appellanti, tuttavia, affermano che siccome la dinamica del sinistro ha portato il a cadere in terra, in questa caduta egli Parte_2
deve aver battuto la testa e, quindi, ciò deve aver provocato sebbene soltanto una settimana dopo, la rottura del terzo ma mai diagnosticato aneurisma.
Orbene, tale argomentare non è condivisibile.
L'asserito collegamento tra l'emorragia che ha condotto al decesso e la rottura di un terzo aneurisma è stato escluso categoricamente dalla CTU eseguita nel giudizio al pari del resto di quella eseguita in sede penale;
essa nega in modo radicale e senza margini di incertezza tale collegamento rilevando quanto segue: “- vi erano due aneurismi a livello della biforcazione carotidea di destra (…)
e a livello della arteria comunicante anteriore (…); questi aneurismi NON erano rotti, non vi era emorragia subaracnoidea, ma era descritto solo un assottigliamento della parete aneurismatica
(bleb). Ricapitolando, nessun sanitario intervenuto (radiologo, neurochirurgo, angioradiologo) ha evidenziato nella specie un aneurisma cerebrale rotto ma solo due dilatazioni aneurismatiche una delle quali con parete particolarmente sottile (bleb). L'emorragia subaracnoidea (ESA) indicata alle
17:28 dal neurochirurgo può essere stata la conseguenza dell'emorragia intraventricolare con diffusione del sangue dal parenchima cerebrale, poi, una volta nei ventricoli, negli spazi sub aracnoidei. (…).
Anche l'esame autoptico non ha posto in evidenza aneurismi cerebrali rotti né una emorragia subaracnoidea.
(…) Del resto, se vi fossero stati aneurismi rotti si sarebbe cercato di chiuderli rapidamente e non certo il giorno seguente rispetto al loro riscontro (31.10.2009, ore 18:10). Ed invero, solo in data 1.11.2009 era effettuato intervento neurochirurgico (dalle 14:04 alle 18:36) di clipping di aneurisma di biforcazione carotidea destra e di arteria comunicante anteriore: quindi l'intervento era verosimilmente volto a chiudere a fini preventivi gli aneurismi e per questo era stato eseguito a distanza di tempo dal loro riscontro.”
La sentenza del tutto correttamente recepisce e condivide le conclusioni del CTU.
Gli appellanti tuttavia non forniscono alcun argomento medico-legale idoneo a confutare le conclusioni raggiunte dal CTU, anche perché queste si basano su evidenze fattuali pacificamente emerse e difficilmente superabili. Le mere allegazioni degli appellanti, peraltro non supportate da alcuna prova, non sono in grado dunque di confutare quanto accertato in modo logico e coerente dal
CTU.
L'affermata ipertensione di cui il sarebbe stato affetto, al di là di qualsiasi mancanza Parte_2
di prova al riguardo, non costituisce in alcun modo una circostanza in grado di affermare che l'emorragia sarebbe stata causata dalla rottura di un terzo aneurisma.
Il rilievo del CTU, sul punto, è chiaro: “Trattasi di una ricostruzione non condivisibile in quanto non poggia sugli effettivi riscontri eidologici ed anatomopatologici” (pag. 20).
Tra l'altro, vale la pena di evidenziare come gli appellanti siano incappati in un chiaro errore nella ricostruzione degli eventi in quanto nessuno ha mai sospettato che la rottura del terzo aneurisma potesse essere in corso quando il è stato ricoverato il 23 ottobre 2009 a seguito della Parte_2 caduta dalla vespa. Il CTU in vero non si riferiva affatto a quell'episodio, la cui gestione è emerso essere stata condotta nel rispetto delle linee guida sul trauma cranico, ma si riferiva al ricovero del 30 ottobre 2009, avvenuto a seguito dell'episodio acuto che ha condotto il al decesso. Parte_2
Lo stesso dicasi per l'affermata sintomatologia post traumatica, di cui non v'è alcuna neppur minima prova in atti e che, comunque, non appare idonea a confermare il nesso tra l'emorragia e la rottura del terzo aneurisma.
Non è stato possibile, dunque ed in alcun modo, affermare che l'emorragia cerebrale – dal quale
è dipesa la morte del – sia stata causata dalla rottura di un terzo aneurisma. Parte_2
Una volta escluso che l'emorragia derivi dalla rottura di un terzo aneurisma, il successivo passaggio del ragionamento esposto dagli appellanti è costituito dalla individuazione di un nesso tra le conseguenze del sinistro e la rottura dell'aneurisma.
Si afferma, a tal fine, che per effetto della caduta dal motociclo il avrebbe subito un Parte_2
“trauma cranico”. Circostanza, quest'ultima, che tuttavia viene negata in modo certo dalle risultanze documentali in atti.
Afferma in proposito il CTU che “nella diagnosi non trova posto in alcun modo la dizione
“trauma cranico” e ciò conferma che lo stesso non si verificò nel caso in esame o, almeno, che non si verificò dando segno anamnestico-clinico-strumentale. Il fu affidato al medico Parte_2
curante, anche per la rimozione dei punti di sutura, con una prognosi assai contenuta (giorni sette) ed in assenza di qualsiasi terapia. Non è quindi possibile in alcun modo da seguito alla richiesta formulata dal CTP Dott. , quando in sede di prosecuzione delle operazioni peritali ha Per_3 sottolineato l'importanza di valutare se all'atto del primo accesso in pronto soccorso il ovesse essere tenuto in osservazione a causa del trauma cranico subito: la risposta Parte_2
è negativa in quanto – lo si ribadisce – non vi erano elementi anamnestico-clinico-strumentali che deponessero per un trauma cranico ed il solo riscontro della ferita mentoniera non era certo sufficiente a consentire di esprimere la diagnosi di trauma cranico. Ma anche ammettendo che nella specie vi fosse un trauma cranico, per quanto lieve, alla luce delle linee guida sull'argomento, si sarebbe comunque trattato di una fattispecie a basso rischio (“Rientrano in questa categoria i pazienti orientati nel tempo e nello spazio (CGS 15) senza fattori di rischio preesistenti o conseguenti al trauma”: ad es. assunzione di anticoagulanti, intossicazione da alcool etilico o sostanze esogene, alterazioni dello stato di coscienza o altri disturbi neurologici) per la quale non sono indicati nemmeno accertamenti radiologici e la dimissione è consentita al più associandola, in via prudenziale, ad avvertimenti circa possibili sequele (ad es.: in caso di cefalea, visione sdoppiata, nausea, etc., di rivolgersi nuovamente ad una struttura sanitaria)” (pag. 12 della relazione peritale).
Come si vede, non può dirsi che dal sia stato riportato un trauma cranico in Parte_2
occasione della caduta dal motociclo avvenuta il 23 ottobre 2009.
Nel caso di specie, come è stato accertato dal CTU, non sussistevano fattori di rischio, ma in ogni caso al è stata effettuata una TC del cranio che non ha evidenziato alcunché di Parte_2
sospetto.
La gestione del trauma, quindi, non prevedeva alcun periodo di osservazione, né la prescrizione di cure. Pertanto, dovendo attribuirsi a tali linee guida il compito di descrivere il corretto trattamento del trauma cranico, vale a dire la completa cura e il superamento di qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal trauma, non v'è modo per individuare nel trauma lieve un antecedente causale di un evento accaduto dopo una settimana.
Il richiamo alle linee guida sul trauma cranico consente quindi di apprezzare senza margini di incertezza come del resto ha fatto la sentenza appellata l'assoluta inesistenza dei presupposti medico- legali oltre che logici per istituire un nesso di causalità tra gli effetti del sinistro, ovvero la caduta dal motociclo) e quanto successivamente accaduto al ossia l'emorragia cerebrale che lo ha Parte_2
condotto al decesso.
Il primo motivo di doglianza proposto, dunque, va respinto.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di qualsiasi prova del nesso causale tra i danni riportati dal motoveicolo e il sinistro.
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado gli attori, non assolvevano all'onere della prova che sugli stessi incombeva al fine di dimostrare “la compatibilità tra le condizioni del motoveicolo e l'impatto con l'autovettura” .
Al fine di superare la statuizione del giudice di prime cure, gli appellanti hanno chiesto l'espletamento della ctu.
Epperò la CTU, come noto, non costituisce un mezzo di prova idoneo a supplicare al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Dal che discende, anche in tal caso, l'infondatezza della censura, giacché non è affatto spiegato in che modo si dovrebbe superare la statuizione resa in prime cure.
Viene inoltre invocata da parte appellante la mancata contestazione della quantificazione dei danni da parte della compagnia assicuratrice.
Vano tuttavia è il tentativo di ovviare al difetto di prova attraverso l'invocazione della mancata contestazione giacché l'ipotesi ricorre qualora la parte abbia addotto un fatto costitutivo del diritto fatto valere. Ma nel caso di specie, come correttamente ha dato conto la sentenza appellata, le odierne appellanti non hanno in alcun modo dimostrato il valore patrimoniale della perdita subita dal mezzo per effetto del sinistro.
Tra l'altro e sul punto, la Compagnia ha contestato i danni lamentati dagli attori ed il Giudice ha motivato il rigetto dell'avversa domanda sul punto “non constando agli atti elementi sufficienti a provare i danni riportati dal motoveicolo in nesso causale con il sinistro. Non sono presenti, infatti, elementi atti a verificare la compatibilità tra le condizioni del motoveicolo (del quale peraltro non consta alcuna documentazione fotografica) e l'impatto con l'autovettura”.
Effettivamente, come correttamente indicato dal Giudice, agli atti non risulta depositata alcuna documentazione che dimostri il danno subito al motociclo del né documentazione Parte_2
probatoria a sostegno delle richieste risarcitorie formulate.
Pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, appare logicamente e correttamente motivata e l'appello, anche sotto tale profilo, dovrà essere respinto.
In definitiva l'appello non merita di essere accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore indeterminabile-complessità bassa) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e tutti nella loro qualità di
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
eredi legittimi (ad eccezione delle Sig.re e le quali agiscono ai soli fini Parte_6 Per_2
del danno tanatologico), del Sig. avverso la sentenza definitiva del avverso Parte_9
la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 192/2019, pubblicata in data 07.01.2019,così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
a rifondere in favore di le spese del presente grado, liquidate in Parte_8 Controparte_1 complessivi €.
8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Mario Militerni che si dichiara antistatario;
condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
a rifondere in favore di e spese del presente Parte_8 Controparte_2 grado, liquidate in complessivi €8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-