Articolo 1 della Legge 15 luglio 1994, n. 448
Articolo 2
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19 luglio 1994
Art. 1. Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 , dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge".
2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 515/1993 reca: "Disciplina delle campagne elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
Entrata in vigore il 19 luglio 1994