TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1372/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 1372/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
R.G. n. 1372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1372 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di simulazione assoluta, pendente
TRA
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), alla via V.
Alfieri n. 1 e, per essa, quale procuratrice, (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosario Tedeschi (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 253;
ATTRICE
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano del
Cardinale (AV), alla via dell'Uguaglianza n. 21,
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_2
24.02.1960 ed ivi residente a[...];
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 R.G. n. 1372/2023
tutte rappresentate e difese, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Savarese (C.F. CodiceFiscale_3
P), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Napoli, al Corso Vittorio
[...]
Emanuele n. 112;
CONVENUTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_2 CP_3
e al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione
[...] CP_2 dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
31.05.2018, Rep. 51.792 – Racc. 23.168, trascritto con nota del 7.06.2018, Reg.
Gen. n. 9440 e Reg. Part. 7946 nonché dell'atto di compravendita a rogito del
Notaio Dott. del 02.05.2019 (Rep. 52.799 - Racc. 23.896) Persona_1 trascritto con nota del 9.05.2019, Reg. Gen. n. 6904 e Reg. Part. n. 5615, con cui ha alienato la proprietà dei terreni siti nel Comune di Controparte_2
Baiano (AV), identificati in Catasto Terreni al Foglio 4, part. nn. 326, 332, 1088,
503, 507, 1084, 615, 1086 a , titolare dell'omonima impresa Controparte_3 individuale nonché dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) trascritto con nota Persona_2 del 5.01.2021, Reg. Gen. n. 115 e Reg. Part. n. 104, con cui Controparte_3 ha poi alienato i suddetti terreni a CP_2
L'attrice, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ai sensi degli artt.
2901 e ss. c.c. dei summenzionati atti di compravendita, in quanto posti in R.G. n. 1372/2023
essere in pregiudizio delle ragioni creditorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. A sostegno delle domande proposte, ha dedotto: Parte_1
a) che, in data 29.08.2018, ha introdotto un procedimento Controparte_4 monitorio innanzi al Tribunale di Avellino e nei confronti di Controparte_2 chiedendo l'emissione dell'ingiunzione del pagamento per € 531.382,35, di cui €
178.959,78, a titolo di saldo debitore del contratto di c/c n. 1000/676, oltre interessi;
€ 81.292,28 risultanti dalla esposizione riveniente dal contratto anticipi fatture Italia, oltre interessi;
€ 101.664,25 per esposizione riveniente da anticipi fatture export;
€ 169.466,04 quale saldo debitore riveniente da mutuo chirografario del 31.01.2013, di cui € 117.270,56 per rate insolute ed €
52.895,48 per interessi di mora, oltre interessi come da contratto su €
117.270,56 dal 23.05.2018 all'effettivo soddisfo;
b) che il Tribunale di Avellino, in data 09 ottobre 2018, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1211/2018 con cui ha ingiunto alla società debitrice di pagare, in solido con i suoi garanti , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e la la somma di € 531.382,35, oltre interessi e spese di Controparte_7 procedimento monitorio;
c) che , , , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
e la hanno proposto opposizione al Controparte_3 Controparte_7 suddetto decreto ingiuntivo, rigettata dal Tribunale di Avellino con sentenza n.
663/2022, con la quale, in data 14 aprile 2022, il Tribunale ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1211/2018;
d) che, in data 27.05.2022, , CP_2 Controparte_2 CP_5
, , ed hanno
[...] Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 promosso appello innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza n.
663/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ai sensi dell'art. 351 c.p.c.;
e) che, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione, Controparte_4
è stata incorporata ad che a sua volta ha ceduto
[...] Controparte_8 un pacchetto di crediti individuabili “in blocco”, acquistati pro soluto da
[...]
Parte_1
f) che si è pertanto costituita nel giudizio di appello;
Parte_1 R.G. n. 1372/2023
g) che l'adita Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 20.07.2022, ha rigettato parzialmente l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti, confermando l'efficacia esecutiva della sentenza n. 663/2022 emessa dal Tribunale di Avellino per la somma di € 350.000,00;
h) che, nelle more delle iniziative intraprese per recuperare il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1211/2018, ha stipulato atti di Controparte_2 compravendita mediante i quali ha alienato taluni beni immobili già compresi nel proprio patrimonio ed in tal modo ha sottratto alla potenziale iniziativa di soddisfacimento coattivo da parte dei creditori, contestualmente operandone il formale trasferimento in favore di soggetti riconducibili al medesimo ambito familiare del proprio legale rappresentante;
i) che, in particolare, mediante atti di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Avellino del 31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168) Persona_1 registrato il 7.06.2018 e del 2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896) registrato il
5.02.2019, la debitrice ha alienato la piena Controparte_2 proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente identificati a , Controparte_3 titolare della omonima impresa individuale e coniuge del legale rappresentante pro tempore ( ) della , la Controparte_5 Controparte_2 quale a sua volta, con susseguente atto di compravendita a rogito del Notaio
Dott.ssa del 30.12.2020, (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) registrato il Persona_2
5.01.2021, ha alienato i medesimi beni a la cui legale rappresentante CP_2 pro tempore è , figlia del suddetto e della Controparte_6 Controparte_5 medesima;
Controparte_3
j) che e , oltre a far parte del medesimo Controparte_3 Controparte_6 nucleo familiare del legale rappresentante pro tempore della società debitrice sono a loro volta socie della stessa Parte_2 CP_2 [...]
nonché garanti della medesima in forza di fideiussioni generiche Controparte_2 omnibus e fideiussioni specifiche, con relative integrazioni, rese in favore della medesima creditrice e con effetti ricadenti nei medesimi rapporti in cui si radica il credito contestato e giudizialmente fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra;
k) che tra gli atti di alienazione posti in essere dalla società debitrice sussiste un'evidente identità oggettiva nonché un'affinità soggettiva, essendo stati i suddetti conclusi da soggetti rientranti tutti nella compagine sociale della R.G. n. 1372/2023
e direttamente legati tra loro in quanto Controparte_2 parte del medesimo nucleo familiare;
l) che la sostanziale identità soggettiva che contraddistingue le compagini sociali evidenzia la realizzazione di un trasferimento dominicale apparentemente tripartito, ma unitario in punto di fatto;
m) che queste circostanze hanno reso evidente la presenza di un accordo simulatorio posto in essere al solo fine di creare una interposizione fittizia di persona, avendo le parti convenute stipulato tre contratti di compravendita, formalmente distinti ma funzionalmente collegati tra loro;
n) che tali atti di compravendita risultano strumentali a conservare la disponibilità di beni suscettibili di essere aggrediti dai creditori, assicurandone la permanenza di fatto nella sfera dominicale dei medesimi soggetti che già ne erano titolari per il tramite di società che solo apparentemente risultano distinte da quelle poi subentrate nella proprietà degli stessi;
o) che i convenuti, nel momento in cui hanno predisposto gli atti di compravendita, erano consapevoli del pregiudizio che tali atti andavano ad arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice, avendo sottratto all'istituto di credito cospicua parte del patrimonio immobiliare sul quale la creditrice avrebbe potuto utilmente agire per il recupero coattivo delle somme all'epoca già dovute e dunque gli atti medesimi sono legittimamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto lesivi delle pretese creditorie.
4. Si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09 luglio 2023, e instando per Controparte_2 Controparte_3 CP_2
l'infondatezza della domanda di simulazione assoluta, evidenziando la concretezza dello scopo per cui è stato effettuato il trasferimento immobiliare oggetto di causa, essendo tale trasferimento finalizzato all'edificazione di un nuovo opificio industriale sul terreno compravenduto;
progetto non realizzabile dalla per assenza di requisiti patrimoniali e finanziari - Controparte_2 necessari per l'accesso alla relativa agevolazione pubblica – risultando, pertanto, necessario costituire una nuova società che rispondesse a tale esigenza, a cui sono stati onerosamente trasferiti gli stessi. Le convenute hanno, altresì, contestato la fondatezza della domanda revocatoria, essendo il patrimonio della società debitrice sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, nonostante l'avvenuto trasferimento immobiliare;
hanno eccepito la R.G. n. 1372/2023
“carenza di legittimazione attiva” dell'attrice, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco” da parte della cessionaria;
hanno, infine, eccepito la carenza di interesse ad agire, in quanto le convenute sono titolari di un patrimonio mobiliare e immobiliare più che sufficiente a garantire l'intero debito ingiunto così come rideterminato in sede di giudizio di appello.
5. Ciò posto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 12 giugno 2023, è stata differita al 31 ottobre 2023 l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 3, c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 23 settembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tiene luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, quanto all'eccepita carenza di “legittimazione attiva” (rectius titolarità attiva), va rilevato che l'attrice ha prodotto in atti Parte_1
l'avviso di cessione dei crediti pro soluto intercorsa tra Intesa SanPaolo S.p.A. ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Parte_1
Seconda, n. 45 del 19.04.2022.
In tale avviso è indicato il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati identificati dei crediti ceduti.
A tale riguardo, non può non ritenersi come il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisca elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna attrice. ha, peraltro, prodotto anche la dichiarazione di cessione di Parte_1
Intesa Sanpaolo S.p.A. del 30 giugno 2022, in cui si dichiara ed attesta che tra i crediti oggetto di cessione di cui al contratto di cui al 19 aprile 2022 vi sono anche quelli vantati nei confronti della Controparte_2 R.G. n. 1372/2023
Ne consegue che tale eccezione va disattesa.
7. Con riguardo, poi, alla carenza di “legittimazione attiva” di per Parte_1 mancata iscrizione della stessa nell'albo ex art. 106 TUB ed alla conseguente nullità della procura rilasciata da ad eccepite dai Parte_1 Controparte_1 convenuti con memoria di replica depositata in data 17 febbraio 2025, va chiarito che l'attrice non è tenuta all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. Parte_1
106 TUB mentre, per procedere al recupero del credito di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2, comma 6, L.
130/1999, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione.
Nel caso di specie, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – che risulta iscritta nell'albo ex art. 106 TUB - è stata incaricata, così come emerge dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., Parte Seconda, n. 45 del 19.04.2022, da
[...] di svolgere, in qualità di master servicer, in relazione ai crediti oggetto Parte_1 della cessione, il ruolo di soggetto incarico della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e di servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. C, comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato in qualità di special servicer lo svolgimento di talune delle Controparte_1 attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione. , Controparte_9 società iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, in conformità al disposto di cui all'art. 2,
l. n. 130/1990, “ è stata incaricata da Sirio NPL S.r.l. di svolgere, in qualità di
in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto Pt_3 incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130”.
Pertanto, in piena aderenza al dettato di cui all'art.
2. L. n. 130/1990, il ruolo di servicer è stato assunto da un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB ed il fatto che poi l'attività materiale/operativa di riscossione, recupero e incasso dei crediti cartolarizzati sia stata affidata ad società non vigilata Controparte_1 titolare di licenza ex art. 115 TULPS, non si pone in violazione della normativa R.G. n. 1372/2023
dettata dalla legge n. 130/1990 e della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015
e successivi aggiornamenti.
Ad ogni buon conto, il conferimento dell'incarico di recupero crediti cartolarizzati a soggetti non iscritti all'Albo in argomento e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, “in quanto l'art. 2 comma 6 della legge 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificatamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali” (cfr. Cass., sent. n. 7243/2024), con la conseguenza che
“l'omessa iscrizione all'albo (ex art. 106 TUB) del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità”, pur potendo tale mancanza riflettersi sui rapporti con l'autorità di vigilanza o su eventuali profili penalistici.
8. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, occorre in primo luogo scrutinare la domanda proposta in via principale dall'attrice
[...]
e volta ad ottenere l'accertamento della simulazione assoluta degli atti Parte_1 di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Avellino del Persona_1
31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168) registrato il 7.06.2018, e del
2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896) registrato il 5.02.2019, con cui la ha alienato la piena proprietà dei terreni ivi Controparte_2 indicati e catastalmente identificati a , la quale a sua volta, Controparte_3 con susseguente atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa Per_2 del 30.12.2020, (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) registrato il 5.01.2021, ha
[...] alienato i medesimi beni già acquistati dalla alla Controparte_2 [...]
CP_2
Come è noto, l'azione di simulazione è diretta a far valere la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è creata l'apparenza, concessa dall'ordinamento ai terzi, tra i quali vi sono anche i creditori, per far valere una simulazione che pregiudica i loro diritti.
Il contenuto dell'accordo simulatorio determina il tipo di simulazione, assoluta ovvero relativa. R.G. n. 1372/2023
La simulazione è assoluta quando l'accordo simulatorio prevede che, nonostante la sussistenza del contratto simulato, non si costituisce tra le parti alcun rapporto contrattuale (c.d. apparenza assoluta di effetti giuridici).
Di contro, la simulazione relativa si verifica allorquando l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del contratto simulato, si costituisca fra le parti un rapporto contrattuale diverso definito contratto dissimulato (c.d. apparenza relativa di effetti giuridici).
I terzi pregiudicati dalla simulazione di un negozio possono dimostrare che il negozio è simulato e possono far valere la situazione reale attraverso la dimostrazione che l'alienazione sia soltanto apparente e non solo, come nel caso dell'azione revocatoria, che il debitore abbia inteso sottrarre i beni alla garanzia generica dei creditori.
Secondo quanto previsto dal legislatore, i terzi pregiudicati possono dar prova della simulazione con qualsiasi mezzo, anche con testimoni e presunzioni e non forzatamente mediante l'esibizione in giudizio delle controdichiarazioni.
Ove così non fosse, del resto, la loro possibilità di provare la sussistenza della simulazione sarebbe praticamente esclusa, poiché la controdichiarazione, ove pur materialmente esistente, difficilmente è in possesso dei terzi.
Le presunzioni semplici (hominis, cioè quelle non stabilite dalla legge secondo quanto disposto dall'art. 2729 c.c.) sono quei ragionamenti logici che, partendo da un fatto noto (che deve avere precise caratteristiche), per mezzo dell'id quod plerumque accidit, consentono di pervenire all'esistenza di un fatto ignoto
(factum probandum).
Le condizioni che la legge pone per accedere alla presunzione semplice sono due: in primo luogo, la gravità e la precisione delle presunzioni (tali nozioni si riferiscono al grado di convincimento che la presunzione è idonea a generare, nel senso che il fatto ignoto deve essere, sulla base di adeguato grado di probabilità, conseguenza non equivoca del fatto noto, in base ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti); in secondo luogo, la concordanza (tale nozione comporta che si ha prova del fatto solo se vi sono più presunzioni convergenti nel senso di dimostrarne l'esistenza).
9. Nel caso di specie è, in primo luogo, documentalmente provato che Parte_1 vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della
[...] CP_2 R.G. n. 1372/2023
portato dal decreto ingiuntivo n. 1211/2018 emesso dal Tribunale di CP_2
Avellino in favore del in data 09.10.2018, confermato con Controparte_4 sentenza n. 663/2022 del Tribunale di Avellino, avverso la quale risulta pendente gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli che parzialmente accolto l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., per la parte eccedente l'importo di €
350.000,00.
È, poi, incontestato che l'odierna attrice si sia attivata per la riscossione del predetto credito, con esito negativo.
Trattasi di elementi senz'altro legittimano l'attrice alla proposizione della domanda per cui è causa in quanto la sua posizione giuridica risulta negativamente incisa dall'apparenza degli atti di compravendita suindicati.
A tal riguardo si rammenta che, in forza del disposto dell'art. 1415, II comma,
c.c. legittimati a far valere la simulazione sono solo quei terzi i cui diritti siano pregiudicati dall'accordo simulatorio.
A ciò aggiungasi che la simulazione assoluta dei menzionati atti di compravendita si desume dai seguenti fatti (cd. indizi):
a) l'assenza di prova circa l'effettivo pagamento del corrispettivo quale elemento qualificante l'atto di compravendita, avendo le convenute e Controparte_2
utilizzato l'istituto della compensazione in luogo del Controparte_3 pagamento diretto del corrispettivo e non avendo poi le convenute CP_3
e fornito la prova del versamento del saldo del prezzo così come
[...] CP_2 pattuito per € 323.500,00, avendo le parti espressamente convenuto “che la documentazione bancaria, dalla quale risulti l'avvenuto bonifico in favore della parte venditrice dell'importo dovuto, costituirà prova, a tutti gli effetti, dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo, senza necessità di alcun atto di quietanza”.
In particolare, risulta dagli atti di compravendita che abbia Controparte_3 acquistato da i terreni per cui è causa e che le parti, in Controparte_2 luogo del versamento del corrispettivo, abbiano inteso avvalersi della compensazione tra il corrispettivo dovuto in favore dell'atto di compravendita dall'acquirente ed il debito della nei Controparte_3 Controparte_2 confronti di nascente dalle anticipazioni a titolo di Controparte_3 R.G. n. 1372/2023
finanziamento infruttifero effettuate, nella qualità di socia, da Controparte_3 alla Controparte_2
Risulta, inoltre, che il corrispettivo della compravendita dei terreni tra
[...]
e fosse pari ad € 331.967,21, di cui € 81.500,00 versati a CP_3 CP_2 mezzo tredici bonifici bancari (per i quali la creditrice ha rilasciato quietanza) e che i restanti € 323.500,00 sarebbero stati corrisposti in tre rate, di cui la prima dell'importo di € 108.000,00, con scadenza al 31 marzo 2021, la seconda dell'importo di € 108.000,00 con scadenza al 30 giugno 2021 e la terza per €
107.500,00 con scadenza al 30 settembre 2021;
b) sussistono identità soggettiva delle compagini societarie ed il vincolo di coniugio e di ascendenza diretta tra i soggetti interessati dagli atti di compravendita, in quanto è il legale rappresentante pro tempore della Controparte_5 CP_2
le cui socie sono – coniuge del – e
[...] Controparte_3 CP_5
– figlia di questi ultimi;
è la legale Controparte_6 Controparte_6 rappresentante pro tempore della a cui ha CP_2 Controparte_3 alienato i beni oggetto di causa, a sua volta acquistati tramite compensazione dalla medesima società Controparte_2
c) i tre atti di compravendita sono stati stipulati in stretta continuità temporale tra loro (il 31 maggio 2018, il 02 maggio 2019 ed il 30 dicembre 2020) ed in periodi pressoché contestuali rispetto alle potenziali azioni di soddisfacimento da parte della creditrice sul patrimonio dei convenuti;
d) sussiste un significativo divario tra il corrispettivo pattuito con l'atto di compravendita del 30 dicembre 2020 (per € 331.967,31) rispetto a quello pattuito (per € 390.400,00) due anni prima per l'acquisto da parte di
[...]
dei medesimi terreni;
CP_3
e) il comportamento contestuale e successivo agli atti di compravendita non è stato attuativo di quanto dedotto dalle convenute a fondamento della stipula degli stessi, in quanto non vi è prova in atti della sussistenza in capo alla neocostituita dei requisiti patrimoniali e finanziari necessari per accedere a CP_2 finanziamenti pubblici di cui la sarebbe stata carente e che Controparte_2 costituirebbe la ragione degli atti di compravendita compiuti. R.G. n. 1372/2023
A tanto aggiungasi che, così come riconosciuto dalle stesse convenute, il finanziamento agevolato per il cui ottenimento sarebbe stata costituita la CP_2 non è mai stato concesso.
[...]
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. sent.
Cass. n. 22801/2014).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti nonché sulla scorta di quanto acquisito nel corso del giudizio, sussistono elementi indiziari connotati da gravità, univocità e concordanza che fanno presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la sussistenza di un accordo simulatorio assoluto tra le parti, volto a far fittiziamente fuoriuscire i beni dal patrimonio della debitrice al fine di sottrarli alla garanzia del credito. Controparte_2
10. Ne consegue che, valutata la concordanza e la precisione di tali indizi, deve accogliersi la domanda proposta da in via principale e Parte_1 dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso per notar di Avellino del 31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168), Persona_1 trascritto con nota del 7.06.2018 (reg. gen. N. 9440 e reg. part. 7946), del contratto di compravendita per notar del 2.05.2019 (Rep. Persona_1
52.799 – Racc. 23.896), trascritto il 9.05.2019 (reg. gen. N. 6904 e reg. part. n.
5615), con cui la società ha alienato la Controparte_2 piena proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente identificati a CP_3
e del successivo contratto di compravendita concluso per notar
[...] Per_2 del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556), trascritto il 05.01.2021 (reg.
[...] gen. N. 115 e reg. part. n. 104), con cui ha alienato i Controparte_3 medesimi beni alla con gli effetti di cui all'art. 1414 e 1415 c.c.. CP_2
11. L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda, proposta in via subordinata, di revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c. degli atti di compravendita. R.G. n. 1372/2023
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza delle convenute e ai sensi Controparte_2 Controparte_3 CP_2 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M.
55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 1372/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea proposta da in via principale e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita per notar di Avellino del 31.05.2018 (Rep. Persona_1
51.792 – Racc. 23.168), trascritto con nota del 7.06.2018 (reg. gen. N. 9440 e reg. part. 7946), del contratto di compravendita per notar del Persona_1
2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896), trascritto il 9.05.2019 (reg. gen. N.
6904 e reg. part. n. 5615), con cui la società Controparte_2
ha alienato la piena proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente
[...] identificati a e del contratto di compravendita per notar Controparte_3 del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556), trascritto il Persona_2
05.01.2021 (reg. gen. N. 115 e reg. part. n. 104), con cui ha Controparte_3 alienato i medesimi beni alla CP_2
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Avellino di compiere ogni adempimento conseguenziale alla presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- condanna le convenute e Controparte_2 Controparte_3 CP_2 alla rifusione, in solido tra loro ed in favore dell'attrice delle Parte_1 spese processuali, che liquida di € 545,00 per spese vive ed € 8.991,00 per R.G. n. 1372/2023
compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Sentenza resa all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 1372/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
R.G. n. 1372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1372 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di simulazione assoluta, pendente
TRA
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), alla via V.
Alfieri n. 1 e, per essa, quale procuratrice, (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosario Tedeschi (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 253;
ATTRICE
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano del
Cardinale (AV), alla via dell'Uguaglianza n. 21,
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_2
24.02.1960 ed ivi residente a[...];
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 R.G. n. 1372/2023
tutte rappresentate e difese, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Savarese (C.F. CodiceFiscale_3
P), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Napoli, al Corso Vittorio
[...]
Emanuele n. 112;
CONVENUTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_2 CP_3
e al fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione
[...] CP_2 dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
31.05.2018, Rep. 51.792 – Racc. 23.168, trascritto con nota del 7.06.2018, Reg.
Gen. n. 9440 e Reg. Part. 7946 nonché dell'atto di compravendita a rogito del
Notaio Dott. del 02.05.2019 (Rep. 52.799 - Racc. 23.896) Persona_1 trascritto con nota del 9.05.2019, Reg. Gen. n. 6904 e Reg. Part. n. 5615, con cui ha alienato la proprietà dei terreni siti nel Comune di Controparte_2
Baiano (AV), identificati in Catasto Terreni al Foglio 4, part. nn. 326, 332, 1088,
503, 507, 1084, 615, 1086 a , titolare dell'omonima impresa Controparte_3 individuale nonché dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) trascritto con nota Persona_2 del 5.01.2021, Reg. Gen. n. 115 e Reg. Part. n. 104, con cui Controparte_3 ha poi alienato i suddetti terreni a CP_2
L'attrice, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ai sensi degli artt.
2901 e ss. c.c. dei summenzionati atti di compravendita, in quanto posti in R.G. n. 1372/2023
essere in pregiudizio delle ragioni creditorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. A sostegno delle domande proposte, ha dedotto: Parte_1
a) che, in data 29.08.2018, ha introdotto un procedimento Controparte_4 monitorio innanzi al Tribunale di Avellino e nei confronti di Controparte_2 chiedendo l'emissione dell'ingiunzione del pagamento per € 531.382,35, di cui €
178.959,78, a titolo di saldo debitore del contratto di c/c n. 1000/676, oltre interessi;
€ 81.292,28 risultanti dalla esposizione riveniente dal contratto anticipi fatture Italia, oltre interessi;
€ 101.664,25 per esposizione riveniente da anticipi fatture export;
€ 169.466,04 quale saldo debitore riveniente da mutuo chirografario del 31.01.2013, di cui € 117.270,56 per rate insolute ed €
52.895,48 per interessi di mora, oltre interessi come da contratto su €
117.270,56 dal 23.05.2018 all'effettivo soddisfo;
b) che il Tribunale di Avellino, in data 09 ottobre 2018, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1211/2018 con cui ha ingiunto alla società debitrice di pagare, in solido con i suoi garanti , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e la la somma di € 531.382,35, oltre interessi e spese di Controparte_7 procedimento monitorio;
c) che , , , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
e la hanno proposto opposizione al Controparte_3 Controparte_7 suddetto decreto ingiuntivo, rigettata dal Tribunale di Avellino con sentenza n.
663/2022, con la quale, in data 14 aprile 2022, il Tribunale ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1211/2018;
d) che, in data 27.05.2022, , CP_2 Controparte_2 CP_5
, , ed hanno
[...] Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 promosso appello innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza n.
663/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ai sensi dell'art. 351 c.p.c.;
e) che, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione, Controparte_4
è stata incorporata ad che a sua volta ha ceduto
[...] Controparte_8 un pacchetto di crediti individuabili “in blocco”, acquistati pro soluto da
[...]
Parte_1
f) che si è pertanto costituita nel giudizio di appello;
Parte_1 R.G. n. 1372/2023
g) che l'adita Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 20.07.2022, ha rigettato parzialmente l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti, confermando l'efficacia esecutiva della sentenza n. 663/2022 emessa dal Tribunale di Avellino per la somma di € 350.000,00;
h) che, nelle more delle iniziative intraprese per recuperare il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1211/2018, ha stipulato atti di Controparte_2 compravendita mediante i quali ha alienato taluni beni immobili già compresi nel proprio patrimonio ed in tal modo ha sottratto alla potenziale iniziativa di soddisfacimento coattivo da parte dei creditori, contestualmente operandone il formale trasferimento in favore di soggetti riconducibili al medesimo ambito familiare del proprio legale rappresentante;
i) che, in particolare, mediante atti di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Avellino del 31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168) Persona_1 registrato il 7.06.2018 e del 2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896) registrato il
5.02.2019, la debitrice ha alienato la piena Controparte_2 proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente identificati a , Controparte_3 titolare della omonima impresa individuale e coniuge del legale rappresentante pro tempore ( ) della , la Controparte_5 Controparte_2 quale a sua volta, con susseguente atto di compravendita a rogito del Notaio
Dott.ssa del 30.12.2020, (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) registrato il Persona_2
5.01.2021, ha alienato i medesimi beni a la cui legale rappresentante CP_2 pro tempore è , figlia del suddetto e della Controparte_6 Controparte_5 medesima;
Controparte_3
j) che e , oltre a far parte del medesimo Controparte_3 Controparte_6 nucleo familiare del legale rappresentante pro tempore della società debitrice sono a loro volta socie della stessa Parte_2 CP_2 [...]
nonché garanti della medesima in forza di fideiussioni generiche Controparte_2 omnibus e fideiussioni specifiche, con relative integrazioni, rese in favore della medesima creditrice e con effetti ricadenti nei medesimi rapporti in cui si radica il credito contestato e giudizialmente fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra;
k) che tra gli atti di alienazione posti in essere dalla società debitrice sussiste un'evidente identità oggettiva nonché un'affinità soggettiva, essendo stati i suddetti conclusi da soggetti rientranti tutti nella compagine sociale della R.G. n. 1372/2023
e direttamente legati tra loro in quanto Controparte_2 parte del medesimo nucleo familiare;
l) che la sostanziale identità soggettiva che contraddistingue le compagini sociali evidenzia la realizzazione di un trasferimento dominicale apparentemente tripartito, ma unitario in punto di fatto;
m) che queste circostanze hanno reso evidente la presenza di un accordo simulatorio posto in essere al solo fine di creare una interposizione fittizia di persona, avendo le parti convenute stipulato tre contratti di compravendita, formalmente distinti ma funzionalmente collegati tra loro;
n) che tali atti di compravendita risultano strumentali a conservare la disponibilità di beni suscettibili di essere aggrediti dai creditori, assicurandone la permanenza di fatto nella sfera dominicale dei medesimi soggetti che già ne erano titolari per il tramite di società che solo apparentemente risultano distinte da quelle poi subentrate nella proprietà degli stessi;
o) che i convenuti, nel momento in cui hanno predisposto gli atti di compravendita, erano consapevoli del pregiudizio che tali atti andavano ad arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice, avendo sottratto all'istituto di credito cospicua parte del patrimonio immobiliare sul quale la creditrice avrebbe potuto utilmente agire per il recupero coattivo delle somme all'epoca già dovute e dunque gli atti medesimi sono legittimamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto lesivi delle pretese creditorie.
4. Si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09 luglio 2023, e instando per Controparte_2 Controparte_3 CP_2
l'infondatezza della domanda di simulazione assoluta, evidenziando la concretezza dello scopo per cui è stato effettuato il trasferimento immobiliare oggetto di causa, essendo tale trasferimento finalizzato all'edificazione di un nuovo opificio industriale sul terreno compravenduto;
progetto non realizzabile dalla per assenza di requisiti patrimoniali e finanziari - Controparte_2 necessari per l'accesso alla relativa agevolazione pubblica – risultando, pertanto, necessario costituire una nuova società che rispondesse a tale esigenza, a cui sono stati onerosamente trasferiti gli stessi. Le convenute hanno, altresì, contestato la fondatezza della domanda revocatoria, essendo il patrimonio della società debitrice sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, nonostante l'avvenuto trasferimento immobiliare;
hanno eccepito la R.G. n. 1372/2023
“carenza di legittimazione attiva” dell'attrice, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco” da parte della cessionaria;
hanno, infine, eccepito la carenza di interesse ad agire, in quanto le convenute sono titolari di un patrimonio mobiliare e immobiliare più che sufficiente a garantire l'intero debito ingiunto così come rideterminato in sede di giudizio di appello.
5. Ciò posto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 12 giugno 2023, è stata differita al 31 ottobre 2023 l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 3, c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 23 settembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tiene luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, quanto all'eccepita carenza di “legittimazione attiva” (rectius titolarità attiva), va rilevato che l'attrice ha prodotto in atti Parte_1
l'avviso di cessione dei crediti pro soluto intercorsa tra Intesa SanPaolo S.p.A. ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Parte_1
Seconda, n. 45 del 19.04.2022.
In tale avviso è indicato il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati identificati dei crediti ceduti.
A tale riguardo, non può non ritenersi come il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisca elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna attrice. ha, peraltro, prodotto anche la dichiarazione di cessione di Parte_1
Intesa Sanpaolo S.p.A. del 30 giugno 2022, in cui si dichiara ed attesta che tra i crediti oggetto di cessione di cui al contratto di cui al 19 aprile 2022 vi sono anche quelli vantati nei confronti della Controparte_2 R.G. n. 1372/2023
Ne consegue che tale eccezione va disattesa.
7. Con riguardo, poi, alla carenza di “legittimazione attiva” di per Parte_1 mancata iscrizione della stessa nell'albo ex art. 106 TUB ed alla conseguente nullità della procura rilasciata da ad eccepite dai Parte_1 Controparte_1 convenuti con memoria di replica depositata in data 17 febbraio 2025, va chiarito che l'attrice non è tenuta all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. Parte_1
106 TUB mentre, per procedere al recupero del credito di cui si è resa cessionaria, si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2, comma 6, L.
130/1999, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione.
Nel caso di specie, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – che risulta iscritta nell'albo ex art. 106 TUB - è stata incaricata, così come emerge dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., Parte Seconda, n. 45 del 19.04.2022, da
[...] di svolgere, in qualità di master servicer, in relazione ai crediti oggetto Parte_1 della cessione, il ruolo di soggetto incarico della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e di servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. C, comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato in qualità di special servicer lo svolgimento di talune delle Controparte_1 attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione. , Controparte_9 società iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, in conformità al disposto di cui all'art. 2,
l. n. 130/1990, “ è stata incaricata da Sirio NPL S.r.l. di svolgere, in qualità di
in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto Pt_3 incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130”.
Pertanto, in piena aderenza al dettato di cui all'art.
2. L. n. 130/1990, il ruolo di servicer è stato assunto da un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB ed il fatto che poi l'attività materiale/operativa di riscossione, recupero e incasso dei crediti cartolarizzati sia stata affidata ad società non vigilata Controparte_1 titolare di licenza ex art. 115 TULPS, non si pone in violazione della normativa R.G. n. 1372/2023
dettata dalla legge n. 130/1990 e della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015
e successivi aggiornamenti.
Ad ogni buon conto, il conferimento dell'incarico di recupero crediti cartolarizzati a soggetti non iscritti all'Albo in argomento e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, “in quanto l'art. 2 comma 6 della legge 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificatamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali” (cfr. Cass., sent. n. 7243/2024), con la conseguenza che
“l'omessa iscrizione all'albo (ex art. 106 TUB) del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità”, pur potendo tale mancanza riflettersi sui rapporti con l'autorità di vigilanza o su eventuali profili penalistici.
8. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, occorre in primo luogo scrutinare la domanda proposta in via principale dall'attrice
[...]
e volta ad ottenere l'accertamento della simulazione assoluta degli atti Parte_1 di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Avellino del Persona_1
31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168) registrato il 7.06.2018, e del
2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896) registrato il 5.02.2019, con cui la ha alienato la piena proprietà dei terreni ivi Controparte_2 indicati e catastalmente identificati a , la quale a sua volta, Controparte_3 con susseguente atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa Per_2 del 30.12.2020, (Rep. 7.202 – Racc. 4.556) registrato il 5.01.2021, ha
[...] alienato i medesimi beni già acquistati dalla alla Controparte_2 [...]
CP_2
Come è noto, l'azione di simulazione è diretta a far valere la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è creata l'apparenza, concessa dall'ordinamento ai terzi, tra i quali vi sono anche i creditori, per far valere una simulazione che pregiudica i loro diritti.
Il contenuto dell'accordo simulatorio determina il tipo di simulazione, assoluta ovvero relativa. R.G. n. 1372/2023
La simulazione è assoluta quando l'accordo simulatorio prevede che, nonostante la sussistenza del contratto simulato, non si costituisce tra le parti alcun rapporto contrattuale (c.d. apparenza assoluta di effetti giuridici).
Di contro, la simulazione relativa si verifica allorquando l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del contratto simulato, si costituisca fra le parti un rapporto contrattuale diverso definito contratto dissimulato (c.d. apparenza relativa di effetti giuridici).
I terzi pregiudicati dalla simulazione di un negozio possono dimostrare che il negozio è simulato e possono far valere la situazione reale attraverso la dimostrazione che l'alienazione sia soltanto apparente e non solo, come nel caso dell'azione revocatoria, che il debitore abbia inteso sottrarre i beni alla garanzia generica dei creditori.
Secondo quanto previsto dal legislatore, i terzi pregiudicati possono dar prova della simulazione con qualsiasi mezzo, anche con testimoni e presunzioni e non forzatamente mediante l'esibizione in giudizio delle controdichiarazioni.
Ove così non fosse, del resto, la loro possibilità di provare la sussistenza della simulazione sarebbe praticamente esclusa, poiché la controdichiarazione, ove pur materialmente esistente, difficilmente è in possesso dei terzi.
Le presunzioni semplici (hominis, cioè quelle non stabilite dalla legge secondo quanto disposto dall'art. 2729 c.c.) sono quei ragionamenti logici che, partendo da un fatto noto (che deve avere precise caratteristiche), per mezzo dell'id quod plerumque accidit, consentono di pervenire all'esistenza di un fatto ignoto
(factum probandum).
Le condizioni che la legge pone per accedere alla presunzione semplice sono due: in primo luogo, la gravità e la precisione delle presunzioni (tali nozioni si riferiscono al grado di convincimento che la presunzione è idonea a generare, nel senso che il fatto ignoto deve essere, sulla base di adeguato grado di probabilità, conseguenza non equivoca del fatto noto, in base ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti); in secondo luogo, la concordanza (tale nozione comporta che si ha prova del fatto solo se vi sono più presunzioni convergenti nel senso di dimostrarne l'esistenza).
9. Nel caso di specie è, in primo luogo, documentalmente provato che Parte_1 vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della
[...] CP_2 R.G. n. 1372/2023
portato dal decreto ingiuntivo n. 1211/2018 emesso dal Tribunale di CP_2
Avellino in favore del in data 09.10.2018, confermato con Controparte_4 sentenza n. 663/2022 del Tribunale di Avellino, avverso la quale risulta pendente gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli che parzialmente accolto l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., per la parte eccedente l'importo di €
350.000,00.
È, poi, incontestato che l'odierna attrice si sia attivata per la riscossione del predetto credito, con esito negativo.
Trattasi di elementi senz'altro legittimano l'attrice alla proposizione della domanda per cui è causa in quanto la sua posizione giuridica risulta negativamente incisa dall'apparenza degli atti di compravendita suindicati.
A tal riguardo si rammenta che, in forza del disposto dell'art. 1415, II comma,
c.c. legittimati a far valere la simulazione sono solo quei terzi i cui diritti siano pregiudicati dall'accordo simulatorio.
A ciò aggiungasi che la simulazione assoluta dei menzionati atti di compravendita si desume dai seguenti fatti (cd. indizi):
a) l'assenza di prova circa l'effettivo pagamento del corrispettivo quale elemento qualificante l'atto di compravendita, avendo le convenute e Controparte_2
utilizzato l'istituto della compensazione in luogo del Controparte_3 pagamento diretto del corrispettivo e non avendo poi le convenute CP_3
e fornito la prova del versamento del saldo del prezzo così come
[...] CP_2 pattuito per € 323.500,00, avendo le parti espressamente convenuto “che la documentazione bancaria, dalla quale risulti l'avvenuto bonifico in favore della parte venditrice dell'importo dovuto, costituirà prova, a tutti gli effetti, dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo, senza necessità di alcun atto di quietanza”.
In particolare, risulta dagli atti di compravendita che abbia Controparte_3 acquistato da i terreni per cui è causa e che le parti, in Controparte_2 luogo del versamento del corrispettivo, abbiano inteso avvalersi della compensazione tra il corrispettivo dovuto in favore dell'atto di compravendita dall'acquirente ed il debito della nei Controparte_3 Controparte_2 confronti di nascente dalle anticipazioni a titolo di Controparte_3 R.G. n. 1372/2023
finanziamento infruttifero effettuate, nella qualità di socia, da Controparte_3 alla Controparte_2
Risulta, inoltre, che il corrispettivo della compravendita dei terreni tra
[...]
e fosse pari ad € 331.967,21, di cui € 81.500,00 versati a CP_3 CP_2 mezzo tredici bonifici bancari (per i quali la creditrice ha rilasciato quietanza) e che i restanti € 323.500,00 sarebbero stati corrisposti in tre rate, di cui la prima dell'importo di € 108.000,00, con scadenza al 31 marzo 2021, la seconda dell'importo di € 108.000,00 con scadenza al 30 giugno 2021 e la terza per €
107.500,00 con scadenza al 30 settembre 2021;
b) sussistono identità soggettiva delle compagini societarie ed il vincolo di coniugio e di ascendenza diretta tra i soggetti interessati dagli atti di compravendita, in quanto è il legale rappresentante pro tempore della Controparte_5 CP_2
le cui socie sono – coniuge del – e
[...] Controparte_3 CP_5
– figlia di questi ultimi;
è la legale Controparte_6 Controparte_6 rappresentante pro tempore della a cui ha CP_2 Controparte_3 alienato i beni oggetto di causa, a sua volta acquistati tramite compensazione dalla medesima società Controparte_2
c) i tre atti di compravendita sono stati stipulati in stretta continuità temporale tra loro (il 31 maggio 2018, il 02 maggio 2019 ed il 30 dicembre 2020) ed in periodi pressoché contestuali rispetto alle potenziali azioni di soddisfacimento da parte della creditrice sul patrimonio dei convenuti;
d) sussiste un significativo divario tra il corrispettivo pattuito con l'atto di compravendita del 30 dicembre 2020 (per € 331.967,31) rispetto a quello pattuito (per € 390.400,00) due anni prima per l'acquisto da parte di
[...]
dei medesimi terreni;
CP_3
e) il comportamento contestuale e successivo agli atti di compravendita non è stato attuativo di quanto dedotto dalle convenute a fondamento della stipula degli stessi, in quanto non vi è prova in atti della sussistenza in capo alla neocostituita dei requisiti patrimoniali e finanziari necessari per accedere a CP_2 finanziamenti pubblici di cui la sarebbe stata carente e che Controparte_2 costituirebbe la ragione degli atti di compravendita compiuti. R.G. n. 1372/2023
A tanto aggiungasi che, così come riconosciuto dalle stesse convenute, il finanziamento agevolato per il cui ottenimento sarebbe stata costituita la CP_2 non è mai stato concesso.
[...]
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. sent.
Cass. n. 22801/2014).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti nonché sulla scorta di quanto acquisito nel corso del giudizio, sussistono elementi indiziari connotati da gravità, univocità e concordanza che fanno presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la sussistenza di un accordo simulatorio assoluto tra le parti, volto a far fittiziamente fuoriuscire i beni dal patrimonio della debitrice al fine di sottrarli alla garanzia del credito. Controparte_2
10. Ne consegue che, valutata la concordanza e la precisione di tali indizi, deve accogliersi la domanda proposta da in via principale e Parte_1 dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso per notar di Avellino del 31.05.2018 (Rep. 51.792 – Racc. 23.168), Persona_1 trascritto con nota del 7.06.2018 (reg. gen. N. 9440 e reg. part. 7946), del contratto di compravendita per notar del 2.05.2019 (Rep. Persona_1
52.799 – Racc. 23.896), trascritto il 9.05.2019 (reg. gen. N. 6904 e reg. part. n.
5615), con cui la società ha alienato la Controparte_2 piena proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente identificati a CP_3
e del successivo contratto di compravendita concluso per notar
[...] Per_2 del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556), trascritto il 05.01.2021 (reg.
[...] gen. N. 115 e reg. part. n. 104), con cui ha alienato i Controparte_3 medesimi beni alla con gli effetti di cui all'art. 1414 e 1415 c.c.. CP_2
11. L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda, proposta in via subordinata, di revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c. degli atti di compravendita. R.G. n. 1372/2023
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza delle convenute e ai sensi Controparte_2 Controparte_3 CP_2 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M.
55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 1372/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea proposta da in via principale e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita per notar di Avellino del 31.05.2018 (Rep. Persona_1
51.792 – Racc. 23.168), trascritto con nota del 7.06.2018 (reg. gen. N. 9440 e reg. part. 7946), del contratto di compravendita per notar del Persona_1
2.05.2019 (Rep. 52.799 – Racc. 23.896), trascritto il 9.05.2019 (reg. gen. N.
6904 e reg. part. n. 5615), con cui la società Controparte_2
ha alienato la piena proprietà dei terreni ivi indicati e catastalmente
[...] identificati a e del contratto di compravendita per notar Controparte_3 del 30.12.2020 (Rep. 7.202 – Racc. 4.556), trascritto il Persona_2
05.01.2021 (reg. gen. N. 115 e reg. part. n. 104), con cui ha Controparte_3 alienato i medesimi beni alla CP_2
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Avellino di compiere ogni adempimento conseguenziale alla presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- condanna le convenute e Controparte_2 Controparte_3 CP_2 alla rifusione, in solido tra loro ed in favore dell'attrice delle Parte_1 spese processuali, che liquida di € 545,00 per spese vive ed € 8.991,00 per R.G. n. 1372/2023
compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Sentenza resa all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani