Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3253/16 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3253 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA P.IVA 1 in persona del legale Pt 2 p.iva Parte 1 ' Parte 3rappresentante p.. dott. nato a [...] 1'01/08/1960 (C.
) nonché in proprio, tutti rapp.ti e difesi dai sigg.ri avv. Fisc. C.F. 1
e Avv. Giuseppe Romanelli giusta Paolo Romanelli c.f. C.F. 2
procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
[...]
Controparte 1 cod. fisc. P.IVA 2 con sede in Battipaglia (SA) in Piazza A. De Curtis, 1/2, in ノ
[...] rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Valerio Iorio (nato a [...] il [...] cod. fisc. [...] C.F. 3 ) ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA) al C.so Garibaldi n. 8,
presso lo studio del legale
OPPOSTO
NONCHE'
Controparte_3 e per essa quale mandataria CP 4 l'Avv. Marco
Ferraro (cod. fisc.: Codice Fiscale 4 PEC: Email 1 ) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita 278, fax 0644249309
OPPOSTO-INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la
Parte 4 la CP 5 il dott. Parte 3 e la Sig.ra
Parte 5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo distinto con il n. 182/2016 emesso dal Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Pisapia,
in data 30.12.2015 e depositato in data 26.01.2016, ad istanza della
[...]
,rassegnando le seguenti conclusioni: "In via Controparte_6 preliminare: Revocarsi la concessa provvisoria esecutività del decreto opposto per-
carenza dei presupposti su cui è stata concessa e comunque per le ragioni addotte nel presente atto;
In via principale: A) Accertare e dichiarare: [a] la nullità del mutuo posto a base della ingiunzione per mancato perfezionamento del contratto, per difetto genetico della causa e comunque per la natura simulata dell'atto; [b] la violazione, a causa della applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, degli artt. 1283
cod. civ. (divieto di anatocismo) e 1284cod. civ.; [c] la violazione della legge n. 108/96, anche computando il tasso di mora, con conseguente applicazione di quanto previsto e disciplinato dall'art. 1815 II ° comma cod. civ. ovvero, quanto meno di un tasso effettivo sostitutivo di quello applicato in violazione della normativa antiusura sin dalla stipula del contratto;
[d] in via gradata, la violazione della legge n. 108/96 dei tassi soglia di cui alla richiamata legge con conseguente declaratoria di non debenza,
fino all'estinzione del mutuo, degli interessi;
B) accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previo accertamento e declaratoria della non debenza dell'intero credito vantato dal ricorrente, annullare e revocare l'opposto D.I. n. 182/16 Tribunale di
SALERNO; C) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e Cap e maggiorazione del 15% come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo".
La CP_1 cedente si costituiva in giudizio in data 07 settembre 2016.
All'udienza del 29/09/2016 la Banca insisteva per l'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Di contro la parte opponente insisteva per rigetto della suddetta istanza.
Il Giudice rinviava all'udienza 29/03/2017 per tentativo di mediazione. Alla predetta udienza, parte opponente esibiva copia del verbale di mediazione negativo.
Le parti chiedevano i termini di legge di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice li concedeva e rinviava la causa per la trattazione all'udienza del 18/01/2018.
Le parti depositavano rispettivamente le proprie memorie 183, comma, c,p.c.
All'udienza del 18/01/2018 il Giudice si riservava in ordine all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'opponente e a scioglimento della riserva disponeva
CTU contabile, riservando all'esito della CTU ogni altra valutazione istruttoria.
Nelle more, si costituiva in giudizio depositando atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito e quindi quale successore a titolo Controparte_3
particolare in sostituzione della cedente, facendo proprie tutte le eccezioni, deduzioni,
allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte negli scritti difensivi dalla cedente,
insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
All'udienza in data 10/01/2023 svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta, l'opponente richiedeva al GE di convocare il CTU a chiarimenti.
In accoglimento della richiesta di parte opponente, il G.I. convocava il CTU e rinviava all'udienza del 19/12/2023.
Alla predetta udienza cartolare il G.I, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/09/2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva ulteriormente rinviata al 05/11/2024 e all'udienza del 05/11/2024 svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica
La domanda spiegata dalla Parte 1 Parte 4 la CP 5 il dott. [...]
è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte 3 e la Sig.ra Parte 5
Dalla documentazione in atti risulta che la CP 5 il dott. Parte 3
si sono obbligati in via principale nei confronti la Sig.ra Parte_5
dell'opposto Istituto di Credito e che a quest'ultimo giammai potranno opporre eccezioni di natura personale e/o invocare il beneficio di escussione.
Dalla CTU è emerso la mancanza di qualsiasi tasso anatocistico e capitalizzazione di interessi.
Si legge, infatti, nella perizia depositata, come il C.T.U. ha accertato che i tassi di
Contr CP 1 al mutuointeresse ordinari, di mora e il TAEG applicati dalla di
chirografario stipulato in data 03/10/2013 con la Parte 4 sono
sempre risultati inferiori ai tassi soglia usura ex L. n. 108/96 relativi alla categoria.
"Altri Finanziamenti”, sia al momento della firma del contratto (c.d. usura originaria)
che corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta).
Tale circostanza viene confermata anche nell'integrazione della stessa CTU, "il tasso soglia usura da confrontare con i tassi di interesse del mutuo in questione nel periodo
01/10/2013 - 31/12/2013 è pari al 17,3125% e risulta ampiamente inferiore sia al tasso ordinario, che al tasso di mora, che al TAEG contrattualmente pattuiti, con o senza penale di anticipata estinzione e l'inclusione di altre spese.
Stessa cosa dicasi per le aliquote successivamente praticate dalla CP_1 nel corso del piano di ammortamento, visto che i tassi soglia usura rilevati dal gennaio 2014.
all'aprile 2018 per la categoria indicata non sono mai scesi al di sotto del 16,72%". In ordine alla violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, va rilevato che lo squilibrio del rapporto sinallagmatico e la correlativa inadempienza contrattuale sono da ascrivere certamente alla società correntista, che ad oggi non ha estinto la propria debitoria.
In ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, va rilevato che la CP 3
[...] è succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 (tra gli altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria opposta a
[...]
(già Controparte_7
Controparte_1
[...] circostanza a cui non può che conseguire la carenza di legittimazione rispetto ad eventuali pretese risarcitorie restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito.
E, infatti nell'ambito delle cessioni di credito in blocco ex artt.58 D.Lgs. 385/1993 e
1-4 L. 130/1999, nelle quali la società c.d. veicolo (alias la cessionaria) non subentra nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore la società acquirente diviene cioè titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, rimangono ontologicamente in capo alle relative cedenti.
L'art. 4 della L. 130/1999 non richiama il comma 5 dell'art.58 del D. Lgs. 385/1993, circostanza che cagiona l'inesistenza di qualsivoglia trasferimento delle posizioni debitorie riferibili ai crediti ceduti.
Quindi, l'operazione di cessione del credito non è né è configurabile come una cessione di ramo d'azienda, riconducibile - solo quest'ultima - al precetto normativo dell'art. 2560 c.c.
Essa consiste invece in una operazione di cartolarizzazione realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e, come tali,
regolamentati, giusta previsione contenuta nell'art. 4 della L. 130/99, dalle disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993),
non risultando certamente casuale che il Legislatore del 1999 abbia escluso qualsivoglia richiamo al quinto comma del ripetuto art. 58 D. Lgs. 385/1993.
Nella fattispecie de qua, non siamo di fronte ad una cessione congiunta di attività e passività, ovvero di azienda o ramo d'azienda ovvero, infine, di rapporti giuridici puri e semplici, ma siamo al cospetto di una cessione di crediti in blocco, alla quale non consegue alcuna successione nel lato passivo delle vicende dei contratti da cui sono generati i crediti ceduti e nelle conseguenze risarcitorie di condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
Alla luce di quanto precede, va affermata la mancanza di legittimazione passiva della in relazione a qualsivoglia eventuale pretesamandante Controparte_3
restitutoria o risarcitoria avanzata dagli opponenti, giacché relativa a circostanze e fatti estranei all'odierna cessionaria, avendo quest'ultima acquistato dei crediti già posti a sofferenza ed essendo i rapporti contestati iniziati in periodo anteriore alla cessione de qua. Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno 1° Sezione civile -, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 182/2016 del
30.12.2015, depositato in data 26.01.2016;
condanna l la CP 5 il dott. Parte_3 Parte_4
e la Sig.ra a pagare in solido le spese processuali che liquida Parte_5
in complessivi € 10.500,00, di cui € 5.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto di liquidazione del 21 dicembre 2023, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 28 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio