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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5295 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via Don Sturzo n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco Schiavone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Melito di Napoli alla Via Tiziano n. 2, presso lo studio dell'avv.
IA D'OF che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 26.05.2023, ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Aversa in data 22.12.2008 con il resistente, dalla cui unione era nato un figlio , in Napoli il 27.11.2018-, deduceva che le parti erano Per_1 addivenute alla separazione personale in forza di accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 sottoscritti in data 22.11.2021, autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11.01.2022; che, in particolare, i coniugi concordavano, quali condizioni accessorie, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo a l'onere di contributo al mantenimento del minore nella misura di € Controparte_1 Per_2
350,00 mensili, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, nonché evidenziata in capo al resistente l'omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione.
Incardinato il giudizio, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio previa rinotifica del ricorso introduttivo, giusta ordinanza del 14.11.2023, con comparsa del 06.03.2024 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava di essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel
Comune di residenza (Carinaro) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.07.2023 e pertanto, si opponeva alla richiesta conferma dell'assegno di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 350,00, in quanto non stabilmente occupato ma dedito a lavori occasionali;
concludeva chiedendo, quali condizioni accessorie, la conferma delle pattuizioni di cui alla separazione personale, ad eccezione dell'assegno di mantenimento del figlio , Per_2 che chiedeva ridursi ad € 200,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 23.02.2024 si presentavano personalmente le parti- avuto riguardo al ricorrente lo stesso presenziava giusta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio GIP presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11.03.2024 e versata in atti in pari data- unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza resa in data 13.03.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, rimodulava l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili, previa conferma delle altre condizioni accessorie di cui alla separazione, nonché disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti, concedendo rinvio all'udienza del 04.06.2024per l'acquisizione delle relative relazioni.
All'esito della formalizzazione di accordi tra le parti in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, come da verbale di udienza del 04.06.2024 e del 28.01.2025, e dell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Carinaro e Cesa, all'udienza del 09.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, contrariamente alle conclusioni delle parti, le quali richiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia in ordine alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie debba essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, in quanto celebrato con rito civile.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di accordi raggiunti a seguito di separazione assistita, ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 sottoscritti in data 22.11.2021, autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11.01.2022.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido del figlio , nato in [...] il [...], deve rilevarsi che, Per_2 secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Evidenzia il Collegio, che in corso di udienza del 04.06.2024 la ricorrente riferiva: “…Quando va con il padre il bambino sta bene”; circostanze confermate sia dalle richieste formulate dalla parte resistente e finalizzate ad una rimodulazione del diritto di visita tale da aumentare i tempi di permanenza del minore presso il padre, sia dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti.
Al riguardo, nella relazione di monitoraggio depositata dai Servizi Sociali di Cesa in data
08.05.2025, è espressamente riportato: “La sig.ra dichiara in merito: “Io penso che Pt_1 CP_1 non è un cattivo papà, solo che non è molto presente”…. durante il colloquio appare Per_2 tranquillo molto socievole e riferisce “non ricordo quando papà è andato via perché molto piccolo.
Non sempre vedo papà ma quando stiamo insieme giochiamo e mi coccola…”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali di Carinaro, in ordine al rapporto padre- figlio, viene riportato: “Da quanto riferito dal sig. il rapporto con il figlio è sereno, trascorrono felici Pt_2 giornate passeggiando al parco giochi o giocando a casa, lo stesso cerca di svolgere a pieno le responsabilità genitoriali ed è triste nel momento della separazione. Il sig. esprime un CP_1 forte desiderio di far pernottare il minore da lui per godere a pieno della presenza del figlio”.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre.
I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c. Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò premesso, in ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, Per_2
(di anni 7), si prevede che lo stesso venga esercitato secondo il contenuto degli accordi formalizzati dalle parti in sede di udienza del 04.06.2024 e del 28.01.2025, qui di seguito indicate:il padre potrà vedere e tenere il minore il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30 con accompagnamento della nonna paterna e al termine della scuola dalle ore 10,00 alle ore 20,30, nonché a settimane alterne dalle ore 10,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica con pernottamento, salvo diverso gradimento del bambino che nel caso in cui richiede di tornare dalla madre verrà immediatamente riaccompagnato dal papà. Inoltre, conformemente ai provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con ordinanza del 13.03.2024, il padre potrà tenere con sé il minore, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania,
Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto.
Sulla domanda di mantenimento del figlio Per_2
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età del figlio minore (nel caso di specie di anni
7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di svolgere saltuariamente attività di addetta alle pulizie e di percepire € 20,00 circa “a chiamata”, nonché di percepire l'assegno di inclusione per importo di € 350,00 mensili e l'assegno unico nella misura di € 175,00, precisando di vivere unitamente al figlio presso la casa dei propri genitori.
Avuto riguardo al resistente, , al momento dell'incardinamento del presente Controparte_1 giudizio inoccupato, in quanto sottoposto alla misura cautelare di divieto di allontanamento dal comune di residenza, si rileva che, come riferito dal proprio difensore in corso di udienza del
01.10.2024, lo stesso, successivamente all'intervenuta revoca della predetta misura, ha trovato impiego saltuario “a chiamata” presso una pizzeria con mansione di addetto alle consegne a domicilio, percependo circa € 40,00 a serata. Inoltre, si evidenzia la mancanza in atti di documentazione reddituale, tale da non consentire al
Collegio una reale valutazione delle disponibilità economiche in capo alle parti.
Pertanto, alla luce delle sovra indicate formulazioni, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, dell'intervenuta revoca della misura cautelare in capo al resistente, tale da consentirgli lo svolgimento di attività lavorativa, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di , quale contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici Per_2
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 22.12.2008 in Aversa (atto n.
75, parte I, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) tra , Parte_1 nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il Controparte_1
14.12.1985;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore nato in [...] il Persona_3
27.11.2018, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore come previsto in motivazione c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento del figlio minore, , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Per_2
Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5295 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via Don Sturzo n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco Schiavone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Melito di Napoli alla Via Tiziano n. 2, presso lo studio dell'avv.
IA D'OF che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 26.05.2023, ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Aversa in data 22.12.2008 con il resistente, dalla cui unione era nato un figlio , in Napoli il 27.11.2018-, deduceva che le parti erano Per_1 addivenute alla separazione personale in forza di accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 sottoscritti in data 22.11.2021, autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11.01.2022; che, in particolare, i coniugi concordavano, quali condizioni accessorie, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché in capo a l'onere di contributo al mantenimento del minore nella misura di € Controparte_1 Per_2
350,00 mensili, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, nonché evidenziata in capo al resistente l'omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione.
Incardinato il giudizio, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio previa rinotifica del ricorso introduttivo, giusta ordinanza del 14.11.2023, con comparsa del 06.03.2024 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava di essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel
Comune di residenza (Carinaro) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.07.2023 e pertanto, si opponeva alla richiesta conferma dell'assegno di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 350,00, in quanto non stabilmente occupato ma dedito a lavori occasionali;
concludeva chiedendo, quali condizioni accessorie, la conferma delle pattuizioni di cui alla separazione personale, ad eccezione dell'assegno di mantenimento del figlio , Per_2 che chiedeva ridursi ad € 200,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 23.02.2024 si presentavano personalmente le parti- avuto riguardo al ricorrente lo stesso presenziava giusta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio GIP presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11.03.2024 e versata in atti in pari data- unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza resa in data 13.03.2024, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, in via provvisoria ed urgente, rimodulava l'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili, previa conferma delle altre condizioni accessorie di cui alla separazione, nonché disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti, concedendo rinvio all'udienza del 04.06.2024per l'acquisizione delle relative relazioni.
All'esito della formalizzazione di accordi tra le parti in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, come da verbale di udienza del 04.06.2024 e del 28.01.2025, e dell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Carinaro e Cesa, all'udienza del 09.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, preso atto delle note depositate dalle parti, rimetteva al Collegio.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, contrariamente alle conclusioni delle parti, le quali richiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia in ordine alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie debba essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, in quanto celebrato con rito civile.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di accordi raggiunti a seguito di separazione assistita, ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 sottoscritti in data 22.11.2021, autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11.01.2022.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido del figlio , nato in [...] il [...], deve rilevarsi che, Per_2 secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Evidenzia il Collegio, che in corso di udienza del 04.06.2024 la ricorrente riferiva: “…Quando va con il padre il bambino sta bene”; circostanze confermate sia dalle richieste formulate dalla parte resistente e finalizzate ad una rimodulazione del diritto di visita tale da aumentare i tempi di permanenza del minore presso il padre, sia dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti.
Al riguardo, nella relazione di monitoraggio depositata dai Servizi Sociali di Cesa in data
08.05.2025, è espressamente riportato: “La sig.ra dichiara in merito: “Io penso che Pt_1 CP_1 non è un cattivo papà, solo che non è molto presente”…. durante il colloquio appare Per_2 tranquillo molto socievole e riferisce “non ricordo quando papà è andato via perché molto piccolo.
Non sempre vedo papà ma quando stiamo insieme giochiamo e mi coccola…”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali di Carinaro, in ordine al rapporto padre- figlio, viene riportato: “Da quanto riferito dal sig. il rapporto con il figlio è sereno, trascorrono felici Pt_2 giornate passeggiando al parco giochi o giocando a casa, lo stesso cerca di svolgere a pieno le responsabilità genitoriali ed è triste nel momento della separazione. Il sig. esprime un CP_1 forte desiderio di far pernottare il minore da lui per godere a pieno della presenza del figlio”.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre.
I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c. Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò premesso, in ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, Per_2
(di anni 7), si prevede che lo stesso venga esercitato secondo il contenuto degli accordi formalizzati dalle parti in sede di udienza del 04.06.2024 e del 28.01.2025, qui di seguito indicate:il padre potrà vedere e tenere il minore il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30 con accompagnamento della nonna paterna e al termine della scuola dalle ore 10,00 alle ore 20,30, nonché a settimane alterne dalle ore 10,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica con pernottamento, salvo diverso gradimento del bambino che nel caso in cui richiede di tornare dalla madre verrà immediatamente riaccompagnato dal papà. Inoltre, conformemente ai provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con ordinanza del 13.03.2024, il padre potrà tenere con sé il minore, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania,
Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto.
Sulla domanda di mantenimento del figlio Per_2
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età del figlio minore (nel caso di specie di anni
7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di svolgere saltuariamente attività di addetta alle pulizie e di percepire € 20,00 circa “a chiamata”, nonché di percepire l'assegno di inclusione per importo di € 350,00 mensili e l'assegno unico nella misura di € 175,00, precisando di vivere unitamente al figlio presso la casa dei propri genitori.
Avuto riguardo al resistente, , al momento dell'incardinamento del presente Controparte_1 giudizio inoccupato, in quanto sottoposto alla misura cautelare di divieto di allontanamento dal comune di residenza, si rileva che, come riferito dal proprio difensore in corso di udienza del
01.10.2024, lo stesso, successivamente all'intervenuta revoca della predetta misura, ha trovato impiego saltuario “a chiamata” presso una pizzeria con mansione di addetto alle consegne a domicilio, percependo circa € 40,00 a serata. Inoltre, si evidenzia la mancanza in atti di documentazione reddituale, tale da non consentire al
Collegio una reale valutazione delle disponibilità economiche in capo alle parti.
Pertanto, alla luce delle sovra indicate formulazioni, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, dell'intervenuta revoca della misura cautelare in capo al resistente, tale da consentirgli lo svolgimento di attività lavorativa, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di , quale contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici Per_2
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 22.12.2008 in Aversa (atto n.
75, parte I, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) tra , Parte_1 nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il Controparte_1
14.12.1985;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore nato in [...] il Persona_3
27.11.2018, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore come previsto in motivazione c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento del figlio minore, , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Per_2
Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro