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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6636/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6636/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICALI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. NALIS GIOVANNA per procura in atti;
P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “I) Preliminarmente, ammettere il presente ricorso, fissando l'udienza per la comparizione delle parti ed indicando il termine per la notifica. II)
Nel merito, dichiarare il diritto della parte ricorrente ai ratei maturati e non riscossi di assegno di invalidità civile dell'anno 2023 a tutt'oggi in uno a rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al dì dell'effettivo soddisfo. III) Conseguentemente, condannare l'istituto convenuto, alla liquidazione ed al pagamento della superiore prestazione di assegno di invalidità civile per i ratei maturati e non riscossi, fino al dì dello effettivo soddisfo, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei, ovvero dal mese di agosto 2023 a tutt'oggi. 4) Provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, deducendo e documentando: “Con modello TE08 riepilogativo
1 della prestazione riconosciuta, emesso in data 5/9/2025, è stato liquidato alla ricorrente l'importo spettante con decorrenza da agosto 2023(all. 1), come richiesto. Il pagamento degli arretrati ha valuta 1/10/2025 (all. 2) ed i successivi pagamenti sono stati effettuati regolarmente (all.3).”. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, il documentato e non contestato pagamento delle somme richieste, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale con il pagamento delle somme richieste, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6636/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICALI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. NALIS GIOVANNA per procura in atti;
P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “I) Preliminarmente, ammettere il presente ricorso, fissando l'udienza per la comparizione delle parti ed indicando il termine per la notifica. II)
Nel merito, dichiarare il diritto della parte ricorrente ai ratei maturati e non riscossi di assegno di invalidità civile dell'anno 2023 a tutt'oggi in uno a rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al dì dell'effettivo soddisfo. III) Conseguentemente, condannare l'istituto convenuto, alla liquidazione ed al pagamento della superiore prestazione di assegno di invalidità civile per i ratei maturati e non riscossi, fino al dì dello effettivo soddisfo, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei, ovvero dal mese di agosto 2023 a tutt'oggi. 4) Provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, deducendo e documentando: “Con modello TE08 riepilogativo
1 della prestazione riconosciuta, emesso in data 5/9/2025, è stato liquidato alla ricorrente l'importo spettante con decorrenza da agosto 2023(all. 1), come richiesto. Il pagamento degli arretrati ha valuta 1/10/2025 (all. 2) ed i successivi pagamenti sono stati effettuati regolarmente (all.3).”. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, il documentato e non contestato pagamento delle somme richieste, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale con il pagamento delle somme richieste, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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