CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. CH De MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. IO LI - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 184/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Cottone Controparte_1
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato in data 17.02.2022, - già titolare di Controparte_1 pensione cat. INCIV n.07136912, agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando la nota del 24.01.2021 di restituzione della somma complessiva di Pt_1
€8.016,24 a titolo di prestazione indebitamente percepita dal gennaio 2019 a febbraio 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.650/2023, pubblicata il 24.02.2023, in accoglimento del ricorso, annullava l'indebito. Riteneva in particolare il decidente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione allorquando, come nella fattispecie, l'indebito derivava dalla titolarità di redditi già noti all' perché tempestivamente comunicati dal contribuente all'Amministrazione Pt_1 finanziaria. Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 3.03.2023, l' lamentando che l'indebito è scaturito da una circostanza, non Pt_1 contestata da controparte, ovvero dalla percezione di redditi da lavoro dipendente nel 2018 (pari ad €9.890,00) e nel 2019 (per €7.173,00) il cui importo superava
“ampiamente il limite reddituale prescritto dalla normativa vigente” al fine di poter continuare a godere del beneficio in parola, così da escludere in capo al percipiente
“qualsiasi affidamento nella sua corresponsione”. Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8.8.2023, , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO L'appello merita accoglimento. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n.28771 e Cass. 16/4/2019 n.10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt.52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi della quale, l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Sicché, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è con riferimento a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.28771 del 09/11/2018). Tanto premesso nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dal negli anni in contestazione abbia superato in misura CP_1 rilevante (reddito conseguito nel 2018 €9.890,00; nel 2019 €7.173,49) la soglia fissata per il mantenimento della prestazione (limite di reddito fissato in €4.853,29 per il 2018;
€4.906,72 per il 2019). Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame e il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito.
, sebbene soccombente in giudizio, deve essere tenuto Controparte_1 indenne dal pagamento delle spese del doppio grado, risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.650/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 24 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara la parte appellata esentata dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
IO LI CH De MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. CH De MA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. IO LI - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 184/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Cottone Controparte_1
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito All'udienza del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso, depositato in data 17.02.2022, - già titolare di Controparte_1 pensione cat. INCIV n.07136912, agiva innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, impugnando la nota del 24.01.2021 di restituzione della somma complessiva di Pt_1
€8.016,24 a titolo di prestazione indebitamente percepita dal gennaio 2019 a febbraio 2021. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.650/2023, pubblicata il 24.02.2023, in accoglimento del ricorso, annullava l'indebito. Riteneva in particolare il decidente, in conformità alla giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione allorquando, come nella fattispecie, l'indebito derivava dalla titolarità di redditi già noti all' perché tempestivamente comunicati dal contribuente all'Amministrazione Pt_1 finanziaria. Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 3.03.2023, l' lamentando che l'indebito è scaturito da una circostanza, non Pt_1 contestata da controparte, ovvero dalla percezione di redditi da lavoro dipendente nel 2018 (pari ad €9.890,00) e nel 2019 (per €7.173,00) il cui importo superava
“ampiamente il limite reddituale prescritto dalla normativa vigente” al fine di poter continuare a godere del beneficio in parola, così da escludere in capo al percipiente
“qualsiasi affidamento nella sua corresponsione”. Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8.8.2023, , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO L'appello merita accoglimento. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n.28771 e Cass. 16/4/2019 n.10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt.52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi della quale, l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Sicché, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è con riferimento a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.28771 del 09/11/2018). Tanto premesso nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dal negli anni in contestazione abbia superato in misura CP_1 rilevante (reddito conseguito nel 2018 €9.890,00; nel 2019 €7.173,49) la soglia fissata per il mantenimento della prestazione (limite di reddito fissato in €4.853,29 per il 2018;
€4.906,72 per il 2019). Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame e il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito.
, sebbene soccombente in giudizio, deve essere tenuto Controparte_1 indenne dal pagamento delle spese del doppio grado, risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.650/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 24 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara la parte appellata esentata dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
IO LI CH De MA