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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il Collegio, composto da
Rosangela Viteritti Presidente
Lucia Angela Marletta Giudice
Gino Bloise Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4231 R.G.A.C. dell'anno 2020, promossa
da rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Mauro e Felicia D'Acunzio, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Rende (CS), via Sorrenti n. 6, giusta procura in atti;
attore con reconventio reconventionis
contro rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Porto, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via C. Tripodi n. 2/A, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale
nonché contro
e in qualità di eredi di Scanga Controparte_2 CP_3 CP_4
ST, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Luca Esposito e Davide Rosselli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Guardia Piemontese (CS), via Nazionale
n. 91, giusta procura in atti;
convenuti con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione – divisione – rendiconto – testamento nuncupativo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2024 tutte si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, così dichiarare e provvedere: 1) Dichiarare aperta la successione dei Sigg.ri e ordinare ai Controparte_5 CP_4 condividendi la resa dei conti in maniera separata per ognuna delle due successioni e quindi, per come specificato in premessa, previa collazione e/o imputazione, nonché previo accertamento di eventuali passività inerenti i tributi locali, oneri condominiali ecc…. procedere
1 alla formazione delle rispettive masse ereditarie;
ordinare lo scioglimento delle rispettive comunioni attribuendo le singole quote ai condividenti e, per quanto possibile, tenuto conto dell'opportunità di attribuire i beni immobili, ricadenti in entrambe le successioni, nel rispetto del principio della infrazionabilità; con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione;
nella denegata ipotesi che il Giudice ritenga di accogliere la domanda di parte convenuta e convalidare la scheda testamentaria, si propone istanza di riduzione, posto che l'eventuale effetto convalidativo non può operare rispetto alle disposizioni che risultino lesive di legittima;
condannare il Sig. alla refusione delle spese di giudizio con distrazione in Controparte_1 favore degli scriventi difensori”; per il convenuto: “l'intestato Tribunale Voglia: in via principale: 1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo prodotto agli atti e, per l'effetto, assegnare per successione ab intestato i beni immobili e i beni mobili relitti ivi indicati, secondo la volontà dei de cuius;
2) dichiarare la sussistenza della conferma per volontaria esecuzione del testamento olografo e/o nuncupativo, e per l'effetto assegnare per successione ab intestato i beni immobili e mobili secondo la volontà dei de cuius come in epigrafe riportata;
3) per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di parte istante relativamente alla divisione dei suddetti beni per successione legittima;
4) disporre lo scioglimento della comunione dei soli beni relitti dalla successione dei sigg.ri e non contemplati nel CP_4 CP_5 testamento olografo e/o nuncupativo con attribuzione delle singole quote ai condividenti;
5) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suesposte domande, dichiarare aperta la successione legittima dei sigg.ri e;
ordinare la resa dei Controparte_5 CP_4 conti, ai sensi dell'art. 723 c.c., da parte del sig. e degli eredi di Scanga Parte_1
ST anche per i frutti civili percepiti dagli immobili posseduti in via esclusiva;
6) disporre che alcuna quota di BPF cointestati tra il sig. e la madre , Controparte_1 Controparte_5 nonché i premi delle polizze vita, confluiscano nella massa ereditaria per i motivi dedotti in narrativa;
7) all'esito della rendicontazione suddetta, previa collazione ex art. 737 c.c., di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute dai coeredi e/o imputazione, procedere alla formazione delle singole quote ereditarie;
in via riconvenzionale: 1) rimborsare al sig. Controparte_1 tutte le spese sostenute per far fronte ai debiti ereditari;
2) accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto a corrispondere a titolo di indennità di occupazione per l'immobile di Parte_1
Guardia Piemontese la somma di € 300,00 mensili dall'apertura della successione al dovuto o alla maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa a mezzo di idonea CTU
e/o di giustizia e/o di equità e procedere poi ad eventuale compensazione o imputazione;
3) accertare e dichiarare che gli eredi di sono tenuti a corrispondere a titolo di CP_4 indennità di occupazione per gli appartamenti di Rende la somma di € 600,00 mensili dall'apertura della successione al dovuto o alla maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa a mezzo di idonea CTU e/o di giustizia e/o di equità e procedere poi ad eventuale compensazione o imputazione;
4) rigettare ogni domanda avanzata ex adverso perché infondata, non provata e/o immotivata in fatto e in diritto;
5) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”; per i convenuti: “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: - disporre lo scioglimento della comunione dei beni relitti dai sigg.ri e , ordinando, in via CP_5 CP_4 preliminare, la rendicontazione ex art. 723 cod. civ. da parte di tutte le parti condividenti, singolarmente per ognuna delle due masse ereditarie;
- all'esito della rendicontazione suddetta, previa collazione ex art. 737 cod. civ. riferita a tutte le parti in causa, nonché predisposizione di singole quote per ciascuna delle masse ereditarie, attribuire ad ogni parte condividente la quota reale corrispondente alle quote di diritto alla stessa spettante;
- porre a carico di tutte le parti condividenti le spese di causa;
in caso di opposizione, porre le stesse e gli onorari di lite a carico della parte opponente”.
2 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere coerede ab Parte_1 intestato, unitamente ai germani ST e ed altresì in ragione della rinuncia del CP_1 padre (classe 1921), della madre (anche in alcuni CP_4 CP_5 Controparte_5 atti), deceduta in Cosenza il 04.03.2012, giusta accettazione del 26.11.2013 per notaio Per_1 rappresentava il successivo decesso del fratello ST, in data 06.01.2018, cui succeduti la coniuge ed i figli (classe 1994) e , coeredi Controparte_2 CP_4 CP_3 per rappresentazione del padre premorto, sempre ab intestato ed unitamente a e Parte_1
anche del nonno , deceduto il 20.03.2019; deduceva di aver Controparte_1 CP_4 inutilmente esperito la mediazione obbligatoria per entrambe le successioni, della madre e del padre, elencando i cespiti immobiliari in proprietà ed in comproprietà di entrambi i genitori, nonché i Buoni Postali Fruttiferi relitti, nel numero di 42 in totale, di cui 28 cointestati alla madre ed a 10 alla madre ed a Scanga ST, e 4 a madre e padre, nonché il Controparte_1 conto corrente ed i conti deposito titoli accesi presso l'Ufficio Postale di Cosenza, in cui confluite le cedole dei titoli, deducendo altresì di aver appresso dell'esistenza di altro conto Contr corrente presso la filiale di Catanzaro, intestato al solo sul quale tuttavia Controparte_1 maturate le rendite dei titoli intestati alla madre, nonché di un Fondo Bancoposta, non inserito Contr nella denuncia di successione, avente saldo attivo, ed altresì di un ulteriore conto corrente intestato alla madre, ma i cui interessi maturati su quello intestato a sempre Controparte_1 non inserito nella denuncia di successione, e di n. 16 Polizze Ramo Vita, di cui solo due liquidate nelle quote rispettivamente spettanti;
rappresentava ancora la presenza di arredi e suppellettili di pregio nell'appartamento dei genitori, da conteggiare nell'asse ereditario;
prospettava quindi la necessità di preliminare resa dei conti, determinata dal possesso esclusivo di alcuni dei beni da parte di singoli coeredi, ed anche in ragione del fatto che Controparte_1 aveva ricevuto la delega alla gestione del conto corrente postale, sul quale tratto, poco tempo dopo la dipartita della madre, un assegno di € 93 mila, intestato a sé medesimo e confluito sul suo conto personale, con promessa, mai mantenuta, di riversarlo in quello appositamente acceso a nome di tutti i coeredi, nonché dell'ulteriore circostanza che, sempre era Controparte_1 cointestatario del conto corrente sul quale confluiva la pensione del padre e quella di reversibilità della madre, ed era stato altresì amministratore di sostegno del padre dal CP_4
2014 al 2019, con conseguente necessità di verifica delle somme gestite, al fine di determinare quelle spettanti alla massa ereditaria;
deduceva, ancora, che la cointestazione dei Buoni Postali integrava donazione indiretta, operando quindi, per essa, l'obbligo di collazione, così come per le Polizze Vita di in favore dei figli, rassegnando le ritrascritte conclusioni. CP_5
Costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 scioglimento e divisione, siccome esistente scheda testamentaria olografa datata 31.07.2007, di cui il notaio non aveva voluto dare pubblicazione siccome privo dei requisiti di forma, Per_1 ed in cui tuttavia trasfuse le volontà dei genitori in ordine alla loro successione;
evidenziava la precisione con la quale descritti ed attribuiti i beni immobili in quel documento, invocandone la convalida a mente dell'art. 590 c.c., che escludeva la possibilità di far valere la nullità del testamento da chi vi aveva dato spontanea e precisa esecuzione;
rappresentava che i genitori, finché in vita, avevano costantemente confermato, oralmente, le disposizioni contenute nel documento, invocando l'applicazione del favor testamenti, rimanendo irrilevante la natura del vizio di forma o, anche, di capacità del testatore;
per la denegata ipotesi di successione ab intestato, nondimeno, invocava la resa dei conti ex art. 723 c.c., dal fratello e dagli Pt_1 eredi di ST, possessori esclusivi – rispetto a lui - di beni immobili, dal 2012 al 2019, dai
3 quali percepiti frutti civili, da riversare alla massa o imputare alla loro quota;
in relazione ai beni non ricompresi nella scheda testamentaria, quindi, invocava successione legittima secondo le quote rispettivamente spettanti, evidenziando che, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore, la somma di € 93 mila gli era stata versata su conto personale con il consenso di tutti gli eredi – e principalmente del fratello , che non voleva confluisse su libretto cointestato Pt_1 al padre, che aveva convinto a rinunciare all'eredità della madre -, ed era stata altresì interamente destinata, come da resoconto fornito ai coeredi, e documentazione ex art. 723 c.c. allegata in giudizio, ai debiti dell'eredità, riservando la produzione della documentazione attestante il pagamento di numerosi pesi della massa, di cui gli altri coeredi dovevano dar conto nell'eventuale divisione;
negava di aver avuto, fino alla sua nomina ad amministratore di sostegno, avvenuta nel 2014, la disponibilità della carta relativa al conto corrente postale cointestato con il padre , avendo quest'ultimo speso a suo piacimento – e, CP_4 principalmente, per il figlio ST, disoccupato e separato, ed il nipote – le somme CP_4 ivi giacenti, allegando la documentazione già fornita al Giudice Tutelare, sempre ai fini del conto di gestione ex art. 723 c.c.; eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda di collazione delle quote dei Buoni Postali Fruttiferi cointestati, siccome di modico valore, e già incassate dai beneficiari, instando in subordine, in riconvenzionale, per la loro collazione ex art. 737 c.c., con riserva di produrli una volta acquisiti dalle;
rappresentava, in relazione ai CP_7 titoli, che la madre ne era intestataria fittizia, siccome acquistati esclusivamente con denaro di sua proprietà, così escludendosi il loro conteggio nella massa ereditaria, ed altresì che anche i premi delle Polizze Ramo Vita di cui beneficiario erano stati da lui versati, non dovendo di conseguenza essere restituiti alla massa.
Rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni, in cui spiegata, in relazione al testamento olografo e/o nuncupativo, riconvenzionale di accertamento della validità, preliminare e prodromica all'apertura della successione per i soli beni residui, previo rendimento del conto. Gli eredi di Scanga ST, nel costituirsi in giudizio, rappresentavano che solo dal
2017 avevano avuto, previa esecuzione di lavori di ristrutturazione, la disponibilità esclusiva degli immobili indicati dall'attore, durata tuttavia pochissimo, per uno degli appartamenti, avendo ricavato dall'altro modesti introiti da occasionali e brevi locazioni;
ammettevano che il loro de cuius aveva abitato l'appartamento dei genitori, e tuttavia occupandosi della loro cura ed assistenza, a differenza degli altri fratelli;
affermavano di non essersi mai sottratti all'obbligo di partecipare alle spese, come da documentazione allegata, condividendo l'istanza attorea di rendicontazione, e tuttavia estesa – in via riconvenzionale - a tutti i coeredi, compulsando ordine di esibizione dei Buoni Postali Fruttiferi e delle Polizze Vita, al fine di verificarne intestazione e movimentazione, per l'eventuale loro collazione;
invocavano la nomina di CTU per la formazione della massa e la redazione di un progetto divisionale, rassegnando le suestese conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sia che gli eredi Parte_1 di Scanga ST negavano sia la validità della presunta scheda testamentaria (di cui l'attore disconosceva anche al conformità all'originale), che, in ogni caso, la sussistenza di alcuna volontà di acquiescenza, anche per facta concludentia, verso le disposizioni in essa contenute;
entrambi, ancora, negavano il possesso esclusivo degli immobili, addebitando la gestione di molti di quelli facenti parte dell'asse ereditario a ivi compresa l'appartamento Controparte_1 dei genitori, in cui il germano aveva mantenuto la propria residenza;
l'attore eccepiva, in ogni caso, la carenza di legittimazione di a far valere la disposizione di cui all'art. Controparte_1
590 c.c., non subendo alcuno svantaggio dalla disposizione nulla, proponendo, in ogni caso, riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis) di riduzione per lesione di legittima, per l'ipotesi di riconosciuta validità del testamento.
4 dal canto suo, nelle memorie 183 c.p.c. deduceva di non avere Controparte_1
l'originale della scheda, in possesso, a suo dire, di . Parte_1
Con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale, previa declaratoria di attrazione della competenza al Collegio, ai sensi dell'art. 50 bis, comma 1, n. 6), c.p.c., vigente ratione temporis, in ragione delle domande dirette, in riconvenzionale, all'accertamento della validità di testamento olografo e/o nuncupativo, e di quella, conseguenziale a titolo di reconvetio reconventionis, di riduzione per lesione di legittima, evidenziava la portata preliminare della decisione su quelle questioni, limitando l'ammissione delle istanze istruttorie delle parti a quelle relative alle medesime;
espletata l'istruttoria, e dopo numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 24 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, il Collegio condivide la necessità di decidere, con sentenza non definitiva, la questione relativa all'esistenza di un testamento olografo nullo, ovvero eventualmente orale (c.d. nuncupativo), attribuibile a e Controparte_5 CP_4
(classe 1921), poiché siffatta evenienza, ove asseverata, muterebbe radicalmente la visuale della causa, trasformando la prospettazione attorea iniziale di successione ab intestato dei ridetti, in successione parzialmente testamentaria, ed invece legittima solo per i beni residui rispetto a quelli mentovati nella (presunta) scheda testamentaria, piuttosto che nel testamento verbale tramandato da entrambi i danti causa. Per inciso, proprio l'esistenza di beni residui sconfessa la preliminare eccezione di di inammissibilità tout court della domanda di scioglimento e divisione Controparte_1 proposta dal germano , che, nella (per quest'ultimo) peggiore delle ipotesi - ovvero Pt_1 quella di riconoscimento di esistenza e validità di testamento olografo o nuncupativo dei genitori – comunque avrebbe diritto, in primis, alla verifica, giusta reconventio reconventionis spiegata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione eo tempore vigente), dell'eventuale lesione della sua quota legittima da parte delle attribuzioni testamentarie, nonché, in secondo luogo, allo scioglimento della comunione sui – ed alla divisione dei – beni residui. La questione, nondimeno, non può essere risolta, come vorrebbe la difesa dell'attore, sulla base del solo rilievo di mancata produzione dell'originale, poiché, secondo ormai pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per avere l'effetto di escludere il documento dal corredo probatorio di causa, deve essere specifico e non anche meramente generico, dovendo cioè consistere in una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia, segnatamente, gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 24634/2021).
Su tali premesse, le questioni che si pongono sono invero distinte, non potendosi confondere il testamento olografo con quello orale, o c.d. nuncupativo.
Il convenuto nella sua prospettazione, invoca indistintamente la Controparte_1 sussistenza dell'uno e/o dell'altro, in nome di una sostanziale conferma orale che i genitori avrebbero costantemente fatto delle disposizioni contenute nella scheda allegata. E tuttavia, delle due l'una: o il testamento è olografo, a nulla rilevando – se non meramente ad colorandum - la sua successiva conferma verbale, ovvero l'atto di ultima volontà
è (integralmente) orale o nuncupativo, non potendosi confondere le due (distinte) evenienze.
Per essere qualificata in termini di testamento nuncupativo, nondimeno, la volontà del testatore deve essere riferita nella sua esattezza, ossia riportando (i testi che hanno assistito di persona alla sua manifestazione) i termini precisi nei quali sono state dettate le disposizioni di ultima volontà, poiché, altrimenti, non si è neppure in presenza di un vero e proprio testamento,
5 inteso come manifestazione di volontà successoria in termini di dichiarazione definitiva ed interamente formata (Cass. n. 10065/2020).
Del resto, è la stessa etimologia della parola – nuncupatio significa nomen capere, ossia pronunciare pubblicamente il nome dell'erede – ad esigere chiarezza di termini e significato, rimanendo insufficiente la prospettazione di una generica conferma di (presunte) disposizioni scritte.
Nel caso di specie, si ribadisce, il convenuto che ha proposto la riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di una successione testamentaria, lo ha fatto sulla premessa di un documento olografo, di cui si è limitato a dedurre la conferma orale da parte dei genitori, senza spendersi anche in una compiuta descrizione del vero e proprio testamento nuncupativo eventualmente dettato dai medesimi.
Ciò debitamente premesso, nello scrutinio della questione deve partirsi dal dato, innegabile, di un ordinamento che guarda al testamento come ad atto solenne e formale, i cui modi quindi esclusivamente quelli previsti dalla legge;
poiché nondimeno la volontà testamentaria deve sempre risultare da atto scritto, il testamento orale, o c.d. nuncupativo, deve di conseguenza considerarsi in linea di principio radicalmente nullo, se non proprio inesistente.
Partendo proprio da tale ultima considerazione, è invero necessario stabilire preliminarmente proprio se, considerato il rigorismo formale del codice civile, il testamento orale sia solamente nullo, per evidente vizio – rectius: difetto - di forma, ovvero del tutto inesistente, perché mancante dei requisiti minimi necessari per configurare un negozio di ultima volontà.
Solo per la prima ipotesi, invero, potrebbe invocarsi la conferma ex art. 590 c.c.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità sostiene unanime, da tempo, che la differenza tra nullità ed inesistenza si annida nella considerazione della presenza, o meno, di una parvenza di atto, che tuttavia – nella prospettazione della nullità - non raggiunge il suo scopo per il vizio intrinseco da cui è affetto.
Ciò posto, parte della dottrina, anche autorevole, e della stessa giurisprudenza, sostengono la tesi della sanabilità del testamento nuncupativo, trattandosi di un atto nullo per la mancanza di un elemento formale voluto dalla legge ad substantiam e, precisamente, per mancanza di autografia o di sottoscrizione. In tal modo si rispetterebbe anche la funzione stessa della sanatoria, ossia l'esigenza morale del rispetto della volontà del defunto, considerando che la morte rende impossibile la rinnovazione dell'atto. La tesi prevalente, invece, ribatte osservando, al contrario, che è la legge a stabilire i difetti che possono dar luogo alla nullità o all'annullabilità di un testamento, come emerge dal tenore letterale dell'art. 606 c.c.; il legislatore, quindi, suppone sempre un minimo di requisiti in ragione dei quali, nel singolo caso concreto, possa ravvisarsi un testamento secondo la natura essenzialmente formale dell'atto; quando, invece, la forma solenne sia del tutto mancante, come nel caso di disposizioni testamentarie dettate oralmente, il negozio, nel silenzio legislativo, sarebbe di conseguenza radicalmente inesistente, e, come tale, non sanabile.
Infatti, si osserva, se si ammettesse un testamento in forma orale, la sua conferma ex art. 590 c.c. non avrebbe quella natura di atto accessorio ad essa pacificamente attribuita, concretandosi, piuttosto, in un vero e proprio atto autonomo sostitutivo del testamento, in quanto colui che conferma dovrebbe dare esecuzione alle disposizioni testamentarie contenute in una scheda predisposta da persona diversa dal testatore.
Altro elemento a sfavore della possibilità di configurare la sanabilità del testamento orale sarebbe nondimeno quello, a mente del quale, l'eventuale conferma non potrebbe comunque consentire il trasferimento di beni immobili, relativamente alle ipotesi in cui l'atto scritto fosse richiesto dalla legge a pena di nullità.
6 Questa tesi si rifà peraltro in via diretta alla relazione al Codice Civile, in cui si afferma testualiter che “sarebbe stato assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni che, a prescindere da ipotesi di malafede, possono aver frainteso le parole del testatore;
la stessa manifestazione di volontà del testatore, nelle circostanze previste dalla norma, può lasciare perplessi sul suo valore intrinseco;
piuttosto che affidarsi ad una volontà così malsicura, è preferibile regolare la successione con le norme stabilite dalla legge”. Sulla questione è tornata, di recente, Cass. n. 10065/2020 cit., che ha offerto un interessante spunto di riflessione sul tema della convalida del testamento nuncupativo, ai sensi dell'art. 590 c.c., affermando la necessità – preliminare - che esista una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, pur non essendo stata redatta per iscritto, ed enfatizzando che la norma dell'art. 590 c.c. si applica solamente se è presente una disposizione testamentaria effettiva che rifletta la volontà del de cuius.
A contrario, in assenza di una volontà testamentaria chiara e inequivocabile del defunto, quella norma non può trovare applicazione.
Il ragionamento della Cassazione è conseguenziale al rilievo di impossibilità di convalida del testamento in caso di sua sottoscrizione apocrifa, secondo unanime indirizzo, e proprio perché, in quel caso, difetta il requisito della possibilità di attribuzione della disposizione testamentaria al de cuius, estendendo nondimeno questa interpretazione anche ai casi in cui vi sia una falsità sia ideologica che materiale, dell'intera disposizione testamentaria. In tutte queste circostanze, accomunate per eadem ratio al testamento nuncupativo, vi sarebbe una vera e propria impossibilità naturale e giuridica di ricondurre il testamento alla volontà del testatore, escludendo così la possibilità di convalida o esecuzione da parte degli eredi.
Anche a non voler assumere quella decisione quale chiusura totale al riconoscimento della possibilità di conferma del testamento orale, essa, in ogni caso, viene in rilievo a titolo di ferma affermazione della necessità di chiarezza ed autenticità nell'espressione della volontà testamentaria, ed altresì di una attenta verifica della possibilità di imputare quella inequivoca volontà al soggetto, in assenza del requisito di forma solenne, quale presupposto indefettibile della sua possibilità di conferma, a mente dell'art. 590 c.c. Nondimeno, la tesi che propugna la possibilità di sanatoria del testamento nuncupativo, sulla prodromica considerazione della sua semplice nullità, e non anche inesistenza, oltre all'evidenziato problema di configurazione concettuale della sanatoria in termini non di ratifica, ossia di conferma di atto invalido, bensì di vero e proprio atto autonomo che finisce inevitabilmente per sostituirsi al testamento, di conseguenza inesistente, ed a quell'altro della impossibilità di riferirlo a beni immobili, a loro volta assoggettati ad ulteriori requisiti di forma in relazione alla loro circolazione, ne incontra altro ancora, atteso che, qualora si ammettesse la confermabilità del testamento nuncupativo, non sarebbe comunque possibile procedere alla sua pubblicazione.
Né convince, a tal ultimo riguardo, la soluzione proposta da taluni, ossia quella di ovviarsi all'incomodo, attraverso la pubblicazione di una copia della sentenza con cui sia stato accertato il testo delle disposizioni testamentarie espresse verbalmente, perché a confutare tale possibilità rimane il semplice rilievo che la sentenza è un atto diverso e separato dal testamento e, in quanto tale, non idoneo a colmare la mancanza del requisito fondamentale e necessario per la sua pubblicazione, ossia la forma scritta. Per quanto complessivamente argomentato, nondimeno, ritiene l'odierno Collegio preferibile aderire alla tesi della inesistenza del testamento nuncupativo, con conseguente impossibilità di sua assoggettabilità alla conferma di cui all'art. 590 c.c., anche a prescindere dalle risultanze della prova testimoniale espletata, sulle quali si tornerà in seguito, che comunque impedirebbero quella medesima convalida.
7 Passando invece al testamento olografo, di cui all'art. 602 c.c., va premesso che esso è un atto privato, che ha nondimeno stringenti requisiti di forma, atteso che, nell'ordine, deve essere (a) scritto per intero dalla mano del testatore, ed anche con la sua abituale grafia (Cass. nn. 8899/1994, 11733/2002, 26258/2008, 1239/2012), (b) datato (Cass. nn. 6682/1988,
7783/2001, 12124/2008, 9364/2020), ed altresì (c) sottoscritto di mano del testatore distintamente dall'autografia (Cass. nn. 15379/2000, 25275/2007, 22420/2013). Da quel testamento, in sostanza, deve con certezza individuarsi la persona della cui eredità si tratta. In base a tali coordinate, va esclusa prima facie – come invero pacifico tra tutte le parti, ivi compreso lo stesso convenuto - la sussistenza di quei requisiti nella scheda Controparte_1 testamentaria allegata dal medesimo a titolo di testamento olografo. Trattasi, infatti, di un foglio, il cui contenuto, a parte le due sottoscrizioni presenti (l'una
”, l'altra “ ”), è redatto apparentemente dalla stessa mano, ed in CP_5 CP_4 cui è dato leggere: “31-01-2007 Via Galluppi CO: bellissimo app.to + garage (dato che a voleva fare modifiche costose a modo suo … illeggibile … pertanto non prende parte a Pt_2
: app.to a destra dove abitava nonna ST: centrodestra Parte_3 ultimo piano Gianluigi: app.to a sinistra dove abitava nonna magaz. a sinistra per entrare nel palazzo Guardia Piemontese CO;
l'app.to che abita + uso ripostiglio ST … illeggibile
… app.to a destra ultimo piano + uso ripostiglio a CP_1 CP_5 Controparte_8
app.to al V piano con entrata a sinistra dell'ascensore (abitato da noi) completo CP_1 dell'arredo così come si trova + soffitta ST: i due app.ti “ ”. CP_4
Il testamento è sicuramente nullo. Ed infatti, oltre al requisito di forma relativo alla riferibilità del corpo dell'atto al testatore (non è dato sapere chi dei due lo abbia vergato), rimane invalido anche ai sensi dell'art. 589 c.c., come testamento collettivo, ossia con il quale più persone dispongono del loro patrimonio nel medesimo atto a favore di terzi (c.d. testamento congiuntivo): un simile testamento, infatti, oltre a non osservare gli oneri formali rigidamente imposti, limiterebbe il potere individuale di revoca, dovendo la stessa necessariamente esercitarsi collettivamente, e, soprattutto, finirebbe per costituire un vero e proprio accordo sulle future successioni, potendo le une essere patteggiate in funzione delle altre in sede di confezionamento.
A tal ultimo riguardo, rileva nondimeno che , dopo la morte della CP_4 moglie, ha rinunciato all'eredità della stessa, così asseverandosi ulteriormente l'evenienza di possibile illegittimo accordo sulla futura successione. L'acclarata, ed invero incontestabile, nullità della scheda testamentaria allegata dal convenuto peraltro asseverata dalla testimonianza del notaio che Controparte_1 Per_1 legittimamente ne rifiutò la pubblicazione proprio per quegli evidenti vizi formali, lascia quindi al ridetto convenuto unicamente la strada di cui all'art. 590 c.c., ossia della eventuale conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
La ratio della norma è quella, a mente della quale, la nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendone la causa o le cause, ha dopo la morte del testatore confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione; è quindi prevista una conferma espressa, mediante, secondo taluni, dichiarazione negoziale, ed una conferma tacita, per comportamento concludente di tipo esecutivo. Si badi: la conferma non presuppone l'accertamento giudiziale della nullità del testamento, ma non impedisce una successiva contestazione giudiziale con accertamento definitivo; secondo l'opinione preferibile, infatti, anche se espressa in forma pubblica, la conferma non è attività di accertamento negoziale. Sul piano della legittimazione, confermante non può che essere l'interessato a far valere la nullità; secondo la giurisprudenza, nondimeno, “la legittimazione al negozio di conferma o di
8 convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari” (Cass. n. 28602/2020). In ogni caso, anche prescindendo dalle considerazioni che precedono, nel caso di specie la scheda testamentaria allegata, contenente una bozza di testamento olografo nulla per le ragioni sopra esposte, non è neppure suscettibile di conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., atteso che alcun grado di certezza si evince, dalle risultanze dell'istruttoria espletata, in relazione alla formazione del documento da parte dei (presunti) testatori.
Anzi, le testimonianze escusse appaiono irrimediabilmente contraddittorie.
Peculiarmente significativa quella di , nipote di , e legata Parte_4 CP_5 da un rapporto stretto (di vera e propria fratellanza, per quanto dalla medesima riferito) con i cugini, indicata come colei che materialmente portò al notaio la scheda testamentaria Per_1 oggetto di causa, che invece ha clamorosamente smentito la tesi del convenuto
[...]
CP_1
Ed infatti, quella teste, confermando di essere stata lei a prendere l'appuntamento con il notaio, ha tuttavia, in primo luogo, precisato che quell'incontro non era finalizzato alla pubblicazione della scheda testamentaria, bensì alla divisione di tutti i beni, sia di CP_5
che, nondimeno, di che doveva rinunciare all'eredità della moglie, e
[...] CP_4 contestualmente disporre dei suoi beni mediante donazioni o gli altri atti che il notaio avrebbe ritenuto utile fare, al fine di definire ogni situazione patrimoniale.
Quindi, risulta acclarato che, in momento successivo alla (presunta) redazione della scheda testamentaria, ossia all'appuntamento dinanzi al notaio dopo la morte di , CP_5 la volontà di senior non era più quella di disporre la successione indicata nel CP_4 documento, bensì quella, diversa, di addivenire a donazioni, piuttosto che ad altri atti consigliati dal notaio, per la dismissione del suo patrimonio – anche iure successionis della moglie - in favore dei figli.
Ed è inutile sottolineare, al riguardo, come, mediante quegli atti, il de cuius intendesse conseguire i medesimi obiettivi – in termini di attribuzione ai figli – che perseguiva la disposizione (asseritamente) testamentaria del 2007: quello che conta non è la sostanza, bensì la forma con la quale si intendeva regolare la (futura) successione, che non era quella del testamento olografo, ove anche attribuibile quella natura al documento oggetto di causa.
Siffatta osservazione vale ovviamente anche ad escludere la possibilità di un testamento nuncupativo attribuibile a . CP_4
Non solo: la stessa teste , testimone diretta e non de relato, ha clamorosamente Parte_4 smentito anche l'assunto che, quello prodotto in causa da fosse lo stesso Controparte_1 documento portato dal notaio, documento che ha anzi affermato recisamente di non aver mai visto, perché il (vero) testamento olografo (non prodotto, e di cui, anzi, neppure dedotta l'esistenza) era un altro, scritto – a detta della teste – su un foglio uso bollo, forse con i margini, a 4 facciate, totalmente scritto a mano da , e sottoscritto da lei e dal marito, che CP_5 venne addirittura lasciato al notaio (evenienza dal medesimo smentita in sede di escussione) come promemoria per la divisione degli immobili.
La teste ha aggiunto che senior aveva manifestato al notaio la volontà di CP_4 dividere come da scheda testamentaria, che tuttavia, come premesso, non è quella oggetto dell'odierna causa, di cui chiede di accertare la natura di testamento olografo Controparte_1 nullo, ma confermato per facta concludentia da tutti gli eredi.
Anzi, la teste è ancora più precisa, laddove afferma che, di quel testamento portato dal notaio, che – si ripete - non era quello prodotto nella odierna sede giudiziale da
[...]
ne era stata rinvenuta anche una brutta copia, conservata in un libro chiuso in un CP_1
9 comodino della stanza di zia ; al riguardo, anche la teste ha CP_5 Testimone_1 affermato che la scheda mostratale, ossia quella alla odierna attenzione, era stata rinvenuta nel libro dei sogni, nel comodino della zia . CP_5
Ora, a parte il rilievo che ha escluso che quella prodotta da Parte_4 [...] fosse la stessa brutta copia rinvenuta nel libro della zia, affermando recisamente, CP_1 come premesso, di non averla mai vista prima dell'escussione testimoniale, in ogni caso il documento sarebbe, al più, quella minuta di cui pure ha parlato la teste, venendo al riguardo in rilievo l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale una brutta copia o minuta non può essere considerata un testamento olografo, siccome mero progetto di testamento, e dunque manifestazione di una volontà ancora in formazione (Cass. n. 2074/1985).
Nondimeno, il notaio escusso a teste, ha affermato che, probabilmente, la Per_1 scheda mostratagli era quella prodotta nell'odierno giudizio, e non altra, e che, dopo il suo parere sulla non pubblicabilità della stessa, perché contenente anche disposizioni di soggetto ancora in vita, venne restituita a colui che gliela aveva mostrata, smentendo quindi la teste
, che aveva riferito della consegna del testamento (non quello prodotto da Parte_4
al notaio. Controparte_1
La teste , gravata dal sospetto di inattendibilità in ragione della sua Testimone_2 qualità di compagna del convenuto ha a sua volta contraddetto Controparte_1 Parte_4
affermando che, benché non avesse partecipato all'incontro con il notaio, nella cartella
[...] che il suo compagno le mostrò, e che doveva portare dal notaio, era contenuta la scheda testamentaria prodotta in giudizio, e non anche altra, e che su quella il notaio si pronunciò, come riferitole da Controparte_1
La stessa affermazione, de relato, ha fatto la teste . Testimone_1
Quindi, in sostanza, la testimonianza diretta ed oculare di , che pure ha Parte_4 affermato di essere stata lei, e non anche a portare la scheda testamentaria dal Controparte_1 notaio, rimane smentita e contraddetta da quella, de relato, della e di Tes_2 Parte_4 [...]
Tes_1
Tutte le testimonianze finora esaminate, poi, risultano smentite da quella dell'avv. AD Alessio, che, all'epoca dei fatti lavorava nello studio del notaio che ha parlato di una Per_1 successione sempre ab intestato, e mai testamentaria, prospettata dagli . CP_1
Del tutto irrilevanti, riguardo alla scheda testamentaria, le testimonianze – de relato da
– di e , peraltro assolutamente generici nel Controparte_1 Testimone_3 Persona_2 riportare quello che appresero, in relazione alla volontà successoria dei genitori, dall'amico odierno convenuto. Riassumendo: dall'istruttoria di causa, come invero evidente, non si ricava alcuna certezza sulla genuinità della scheda testamentaria, ed altresì sulla effettiva volontà in essa manifestata da e del quale, anzi, come visto, consta una CP_5 Persona_3 volontà successiva difforme da quella espressa nel documento, avendo prospettato al notaio l'utilizzo di altri strumenti (donazioni o altri atti eventualmente consigliati) per la Per_1 dismissione del suo patrimonio in favore dei figli, evenienza peraltro confermata dalla rinuncia all'eredità della moglie poi fatta dal medesimo, proprio su suggerimento del notaio. Ergo, richiamando la necessità di attento scrutinio propugnata dalla citata giurisprudenza di legittimità, in base all'istruttoria di causa non può in alcun modo asseverarsi la genuinità del documento, anche sotto il profilo della sua effettiva riferibilità ai presunti testatori. Va quindi applicato il principio giurisprudenziale, a mente del quale “l'art 590 c.c., che prevede la possibilità di convalida delle disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o
10 dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontà del testatore e la stessa apparenza di un testamento” (Cass. nn. 2958/1972, 11195/2012). Non solo. L'istituto della conferma o sanatoria che dir si voglia, presuppone la conoscenza, nel confermante, sia dell'atto che della causa, o delle cause, della sua invalidità, non potendosi invero ratificare qualcosa che non si conosce. La giurisprudenza ha infatti precisato, al riguardo, che “la convalida per facta concludentia di disposizioni testamentarie nulle non opera se chi le esegue ignori la causa della nullità” (Cass. n. 2185/1971), atteso che “la conferma, mediante volontaria esecuzione, della disposizione testamentaria presuppone la conoscenza del motivo di invalidità ed altresì un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla” (Cass. n. 1403/1970). Orbene, nel caso di specie, al di là del generico riferimento, fatto invero da tutti i testi, sulla volontà di e senior di dismettere effettivamente i loro beni CP_5 CP_4 in favore dei figli secondo lo schema prospettato nel documento prodotto da Controparte_1 della effettiva conoscenza di quel documento da parte degli altri coeredi ( e Parte_1
Scanga ST, e poi gli eredi di quest'ultimo), negata in sede di interrogatorio formale dai medesimi, il convenuto che ne assume la portata di testamento olografo nullo, ma sanato per facta concludentia, non ha fornito alcuna prova.
La stessa teste , nel riferire la volontà di (detto CO) Parte_4 Parte_1 di effettuare la successione secondo il volere dei genitori, conosciuto da tutti in famiglia, ha tuttavia precisato che dal notaio lei, , senior e Per_1 Parte_1 CP_4 [...]
si erano recati non per far pubblicare il testamento olografo, bensì per (studiare il CP_1 modo di) fare la successione legittima di , evenienza confermata dalla teste AD CP_5
Alessio, come visto, senza far alcun riferimento alla conoscenza della causa di invalidità del testamento olografo, che, peraltro, è bene ripetere, la teste ha recisamente negato essere quello prodotto nella odierna causa da Controparte_1
Nessun altro teste, pur affermando che quella descritta nel documento era l'effettiva volontà di e senior di suddividere alcuni degli immobili del loro CP_5 CP_4 patrimonio tra i figli, ha riferito della effettiva conoscenza, da parte degli altri coeredi, della scheda testamentaria, e, quindi, anche della sua invalidità. Anzi: risulta per tabulas che dopo l'incontro dal notaio, in cui Parte_1 presumibilmente venuto a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo dei genitori, ha nondimeno compulsato, nel 2015, istanza di mediazione per la successione ab intestato della madre, ed altresì, nel 2020 quella, condizione di procedibilità della odierna azione, della successione anche del padre, sempre ab intestato.
Per quanto complessivamente argomentato, quindi, la successione di e CP_5
deve ritenersi ab intestato e non anche testamentaria, dovendosi rigettare la CP_4 riconvenzionale proposta al riguardo dal convenuto evenienza che rende Controparte_1 inutile lo scrutinio della reconventio reconventionis di riduzione della lesione di legittima [per inciso, non preclusa al legittimario dalla (presunta) esecuzione volontaria Parte_1 delle disposizioni testamentarie lesive (Cass. n. 8611/1995)].
La causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore, che valuterà i cespiti per i quali, siccome nel possesso esclusivo di alcuni dei coeredi, rimane di conseguenza necessaria ed ammissibile la richiesta di resa dei conti ex art. 723 c.c., per poi eventualmente procedere con consulenza tecnica d'ufficio alla formazione delle rispettive masse, e dei progetti di divisione.
Ritiene il Collegio che la pronuncia sulle spese di lite vada differita alla sentenza definitiva.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione collegiale, pronunciando sentenza non definitiva nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, Controparte_1 in assenza di testamento valido o di conferma di quello eventualmente nullo, dichiara aperte le successioni di (detta anche ), nata a [...], il 2 gennaio CP_5 Controparte_5
1930 e deceduta in Cosenza il 4 marzo 2012, e di nato a [...] il 29 CP_4 luglio 1921, e deceduto in Cosenza il 20 marzo 2019, con devoluzione ab intestato dei rispettivi assi ereditari;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il giudice rel. ed est.
Gino Bloise
Il presidente
Rosangela Viteritti
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Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il Collegio, composto da
Rosangela Viteritti Presidente
Lucia Angela Marletta Giudice
Gino Bloise Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa civile iscritta al n. 4231 R.G.A.C. dell'anno 2020, promossa
da rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Mauro e Felicia D'Acunzio, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Rende (CS), via Sorrenti n. 6, giusta procura in atti;
attore con reconventio reconventionis
contro rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Porto, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via C. Tripodi n. 2/A, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale
nonché contro
e in qualità di eredi di Scanga Controparte_2 CP_3 CP_4
ST, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Luca Esposito e Davide Rosselli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Guardia Piemontese (CS), via Nazionale
n. 91, giusta procura in atti;
convenuti con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione – divisione – rendiconto – testamento nuncupativo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2024 tutte si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, così dichiarare e provvedere: 1) Dichiarare aperta la successione dei Sigg.ri e ordinare ai Controparte_5 CP_4 condividendi la resa dei conti in maniera separata per ognuna delle due successioni e quindi, per come specificato in premessa, previa collazione e/o imputazione, nonché previo accertamento di eventuali passività inerenti i tributi locali, oneri condominiali ecc…. procedere
1 alla formazione delle rispettive masse ereditarie;
ordinare lo scioglimento delle rispettive comunioni attribuendo le singole quote ai condividenti e, per quanto possibile, tenuto conto dell'opportunità di attribuire i beni immobili, ricadenti in entrambe le successioni, nel rispetto del principio della infrazionabilità; con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione;
nella denegata ipotesi che il Giudice ritenga di accogliere la domanda di parte convenuta e convalidare la scheda testamentaria, si propone istanza di riduzione, posto che l'eventuale effetto convalidativo non può operare rispetto alle disposizioni che risultino lesive di legittima;
condannare il Sig. alla refusione delle spese di giudizio con distrazione in Controparte_1 favore degli scriventi difensori”; per il convenuto: “l'intestato Tribunale Voglia: in via principale: 1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento olografo prodotto agli atti e, per l'effetto, assegnare per successione ab intestato i beni immobili e i beni mobili relitti ivi indicati, secondo la volontà dei de cuius;
2) dichiarare la sussistenza della conferma per volontaria esecuzione del testamento olografo e/o nuncupativo, e per l'effetto assegnare per successione ab intestato i beni immobili e mobili secondo la volontà dei de cuius come in epigrafe riportata;
3) per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di parte istante relativamente alla divisione dei suddetti beni per successione legittima;
4) disporre lo scioglimento della comunione dei soli beni relitti dalla successione dei sigg.ri e non contemplati nel CP_4 CP_5 testamento olografo e/o nuncupativo con attribuzione delle singole quote ai condividenti;
5) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suesposte domande, dichiarare aperta la successione legittima dei sigg.ri e;
ordinare la resa dei Controparte_5 CP_4 conti, ai sensi dell'art. 723 c.c., da parte del sig. e degli eredi di Scanga Parte_1
ST anche per i frutti civili percepiti dagli immobili posseduti in via esclusiva;
6) disporre che alcuna quota di BPF cointestati tra il sig. e la madre , Controparte_1 Controparte_5 nonché i premi delle polizze vita, confluiscano nella massa ereditaria per i motivi dedotti in narrativa;
7) all'esito della rendicontazione suddetta, previa collazione ex art. 737 c.c., di tutte le donazioni dirette e indirette ricevute dai coeredi e/o imputazione, procedere alla formazione delle singole quote ereditarie;
in via riconvenzionale: 1) rimborsare al sig. Controparte_1 tutte le spese sostenute per far fronte ai debiti ereditari;
2) accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto a corrispondere a titolo di indennità di occupazione per l'immobile di Parte_1
Guardia Piemontese la somma di € 300,00 mensili dall'apertura della successione al dovuto o alla maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa a mezzo di idonea CTU
e/o di giustizia e/o di equità e procedere poi ad eventuale compensazione o imputazione;
3) accertare e dichiarare che gli eredi di sono tenuti a corrispondere a titolo di CP_4 indennità di occupazione per gli appartamenti di Rende la somma di € 600,00 mensili dall'apertura della successione al dovuto o alla maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa a mezzo di idonea CTU e/o di giustizia e/o di equità e procedere poi ad eventuale compensazione o imputazione;
4) rigettare ogni domanda avanzata ex adverso perché infondata, non provata e/o immotivata in fatto e in diritto;
5) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”; per i convenuti: “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: - disporre lo scioglimento della comunione dei beni relitti dai sigg.ri e , ordinando, in via CP_5 CP_4 preliminare, la rendicontazione ex art. 723 cod. civ. da parte di tutte le parti condividenti, singolarmente per ognuna delle due masse ereditarie;
- all'esito della rendicontazione suddetta, previa collazione ex art. 737 cod. civ. riferita a tutte le parti in causa, nonché predisposizione di singole quote per ciascuna delle masse ereditarie, attribuire ad ogni parte condividente la quota reale corrispondente alle quote di diritto alla stessa spettante;
- porre a carico di tutte le parti condividenti le spese di causa;
in caso di opposizione, porre le stesse e gli onorari di lite a carico della parte opponente”.
2 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere coerede ab Parte_1 intestato, unitamente ai germani ST e ed altresì in ragione della rinuncia del CP_1 padre (classe 1921), della madre (anche in alcuni CP_4 CP_5 Controparte_5 atti), deceduta in Cosenza il 04.03.2012, giusta accettazione del 26.11.2013 per notaio Per_1 rappresentava il successivo decesso del fratello ST, in data 06.01.2018, cui succeduti la coniuge ed i figli (classe 1994) e , coeredi Controparte_2 CP_4 CP_3 per rappresentazione del padre premorto, sempre ab intestato ed unitamente a e Parte_1
anche del nonno , deceduto il 20.03.2019; deduceva di aver Controparte_1 CP_4 inutilmente esperito la mediazione obbligatoria per entrambe le successioni, della madre e del padre, elencando i cespiti immobiliari in proprietà ed in comproprietà di entrambi i genitori, nonché i Buoni Postali Fruttiferi relitti, nel numero di 42 in totale, di cui 28 cointestati alla madre ed a 10 alla madre ed a Scanga ST, e 4 a madre e padre, nonché il Controparte_1 conto corrente ed i conti deposito titoli accesi presso l'Ufficio Postale di Cosenza, in cui confluite le cedole dei titoli, deducendo altresì di aver appresso dell'esistenza di altro conto Contr corrente presso la filiale di Catanzaro, intestato al solo sul quale tuttavia Controparte_1 maturate le rendite dei titoli intestati alla madre, nonché di un Fondo Bancoposta, non inserito Contr nella denuncia di successione, avente saldo attivo, ed altresì di un ulteriore conto corrente intestato alla madre, ma i cui interessi maturati su quello intestato a sempre Controparte_1 non inserito nella denuncia di successione, e di n. 16 Polizze Ramo Vita, di cui solo due liquidate nelle quote rispettivamente spettanti;
rappresentava ancora la presenza di arredi e suppellettili di pregio nell'appartamento dei genitori, da conteggiare nell'asse ereditario;
prospettava quindi la necessità di preliminare resa dei conti, determinata dal possesso esclusivo di alcuni dei beni da parte di singoli coeredi, ed anche in ragione del fatto che Controparte_1 aveva ricevuto la delega alla gestione del conto corrente postale, sul quale tratto, poco tempo dopo la dipartita della madre, un assegno di € 93 mila, intestato a sé medesimo e confluito sul suo conto personale, con promessa, mai mantenuta, di riversarlo in quello appositamente acceso a nome di tutti i coeredi, nonché dell'ulteriore circostanza che, sempre era Controparte_1 cointestatario del conto corrente sul quale confluiva la pensione del padre e quella di reversibilità della madre, ed era stato altresì amministratore di sostegno del padre dal CP_4
2014 al 2019, con conseguente necessità di verifica delle somme gestite, al fine di determinare quelle spettanti alla massa ereditaria;
deduceva, ancora, che la cointestazione dei Buoni Postali integrava donazione indiretta, operando quindi, per essa, l'obbligo di collazione, così come per le Polizze Vita di in favore dei figli, rassegnando le ritrascritte conclusioni. CP_5
Costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 scioglimento e divisione, siccome esistente scheda testamentaria olografa datata 31.07.2007, di cui il notaio non aveva voluto dare pubblicazione siccome privo dei requisiti di forma, Per_1 ed in cui tuttavia trasfuse le volontà dei genitori in ordine alla loro successione;
evidenziava la precisione con la quale descritti ed attribuiti i beni immobili in quel documento, invocandone la convalida a mente dell'art. 590 c.c., che escludeva la possibilità di far valere la nullità del testamento da chi vi aveva dato spontanea e precisa esecuzione;
rappresentava che i genitori, finché in vita, avevano costantemente confermato, oralmente, le disposizioni contenute nel documento, invocando l'applicazione del favor testamenti, rimanendo irrilevante la natura del vizio di forma o, anche, di capacità del testatore;
per la denegata ipotesi di successione ab intestato, nondimeno, invocava la resa dei conti ex art. 723 c.c., dal fratello e dagli Pt_1 eredi di ST, possessori esclusivi – rispetto a lui - di beni immobili, dal 2012 al 2019, dai
3 quali percepiti frutti civili, da riversare alla massa o imputare alla loro quota;
in relazione ai beni non ricompresi nella scheda testamentaria, quindi, invocava successione legittima secondo le quote rispettivamente spettanti, evidenziando che, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore, la somma di € 93 mila gli era stata versata su conto personale con il consenso di tutti gli eredi – e principalmente del fratello , che non voleva confluisse su libretto cointestato Pt_1 al padre, che aveva convinto a rinunciare all'eredità della madre -, ed era stata altresì interamente destinata, come da resoconto fornito ai coeredi, e documentazione ex art. 723 c.c. allegata in giudizio, ai debiti dell'eredità, riservando la produzione della documentazione attestante il pagamento di numerosi pesi della massa, di cui gli altri coeredi dovevano dar conto nell'eventuale divisione;
negava di aver avuto, fino alla sua nomina ad amministratore di sostegno, avvenuta nel 2014, la disponibilità della carta relativa al conto corrente postale cointestato con il padre , avendo quest'ultimo speso a suo piacimento – e, CP_4 principalmente, per il figlio ST, disoccupato e separato, ed il nipote – le somme CP_4 ivi giacenti, allegando la documentazione già fornita al Giudice Tutelare, sempre ai fini del conto di gestione ex art. 723 c.c.; eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda di collazione delle quote dei Buoni Postali Fruttiferi cointestati, siccome di modico valore, e già incassate dai beneficiari, instando in subordine, in riconvenzionale, per la loro collazione ex art. 737 c.c., con riserva di produrli una volta acquisiti dalle;
rappresentava, in relazione ai CP_7 titoli, che la madre ne era intestataria fittizia, siccome acquistati esclusivamente con denaro di sua proprietà, così escludendosi il loro conteggio nella massa ereditaria, ed altresì che anche i premi delle Polizze Ramo Vita di cui beneficiario erano stati da lui versati, non dovendo di conseguenza essere restituiti alla massa.
Rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni, in cui spiegata, in relazione al testamento olografo e/o nuncupativo, riconvenzionale di accertamento della validità, preliminare e prodromica all'apertura della successione per i soli beni residui, previo rendimento del conto. Gli eredi di Scanga ST, nel costituirsi in giudizio, rappresentavano che solo dal
2017 avevano avuto, previa esecuzione di lavori di ristrutturazione, la disponibilità esclusiva degli immobili indicati dall'attore, durata tuttavia pochissimo, per uno degli appartamenti, avendo ricavato dall'altro modesti introiti da occasionali e brevi locazioni;
ammettevano che il loro de cuius aveva abitato l'appartamento dei genitori, e tuttavia occupandosi della loro cura ed assistenza, a differenza degli altri fratelli;
affermavano di non essersi mai sottratti all'obbligo di partecipare alle spese, come da documentazione allegata, condividendo l'istanza attorea di rendicontazione, e tuttavia estesa – in via riconvenzionale - a tutti i coeredi, compulsando ordine di esibizione dei Buoni Postali Fruttiferi e delle Polizze Vita, al fine di verificarne intestazione e movimentazione, per l'eventuale loro collazione;
invocavano la nomina di CTU per la formazione della massa e la redazione di un progetto divisionale, rassegnando le suestese conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sia che gli eredi Parte_1 di Scanga ST negavano sia la validità della presunta scheda testamentaria (di cui l'attore disconosceva anche al conformità all'originale), che, in ogni caso, la sussistenza di alcuna volontà di acquiescenza, anche per facta concludentia, verso le disposizioni in essa contenute;
entrambi, ancora, negavano il possesso esclusivo degli immobili, addebitando la gestione di molti di quelli facenti parte dell'asse ereditario a ivi compresa l'appartamento Controparte_1 dei genitori, in cui il germano aveva mantenuto la propria residenza;
l'attore eccepiva, in ogni caso, la carenza di legittimazione di a far valere la disposizione di cui all'art. Controparte_1
590 c.c., non subendo alcuno svantaggio dalla disposizione nulla, proponendo, in ogni caso, riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis) di riduzione per lesione di legittima, per l'ipotesi di riconosciuta validità del testamento.
4 dal canto suo, nelle memorie 183 c.p.c. deduceva di non avere Controparte_1
l'originale della scheda, in possesso, a suo dire, di . Parte_1
Con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale, previa declaratoria di attrazione della competenza al Collegio, ai sensi dell'art. 50 bis, comma 1, n. 6), c.p.c., vigente ratione temporis, in ragione delle domande dirette, in riconvenzionale, all'accertamento della validità di testamento olografo e/o nuncupativo, e di quella, conseguenziale a titolo di reconvetio reconventionis, di riduzione per lesione di legittima, evidenziava la portata preliminare della decisione su quelle questioni, limitando l'ammissione delle istanze istruttorie delle parti a quelle relative alle medesime;
espletata l'istruttoria, e dopo numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 24 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, il Collegio condivide la necessità di decidere, con sentenza non definitiva, la questione relativa all'esistenza di un testamento olografo nullo, ovvero eventualmente orale (c.d. nuncupativo), attribuibile a e Controparte_5 CP_4
(classe 1921), poiché siffatta evenienza, ove asseverata, muterebbe radicalmente la visuale della causa, trasformando la prospettazione attorea iniziale di successione ab intestato dei ridetti, in successione parzialmente testamentaria, ed invece legittima solo per i beni residui rispetto a quelli mentovati nella (presunta) scheda testamentaria, piuttosto che nel testamento verbale tramandato da entrambi i danti causa. Per inciso, proprio l'esistenza di beni residui sconfessa la preliminare eccezione di di inammissibilità tout court della domanda di scioglimento e divisione Controparte_1 proposta dal germano , che, nella (per quest'ultimo) peggiore delle ipotesi - ovvero Pt_1 quella di riconoscimento di esistenza e validità di testamento olografo o nuncupativo dei genitori – comunque avrebbe diritto, in primis, alla verifica, giusta reconventio reconventionis spiegata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione eo tempore vigente), dell'eventuale lesione della sua quota legittima da parte delle attribuzioni testamentarie, nonché, in secondo luogo, allo scioglimento della comunione sui – ed alla divisione dei – beni residui. La questione, nondimeno, non può essere risolta, come vorrebbe la difesa dell'attore, sulla base del solo rilievo di mancata produzione dell'originale, poiché, secondo ormai pacifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per avere l'effetto di escludere il documento dal corredo probatorio di causa, deve essere specifico e non anche meramente generico, dovendo cioè consistere in una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia, segnatamente, gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 24634/2021).
Su tali premesse, le questioni che si pongono sono invero distinte, non potendosi confondere il testamento olografo con quello orale, o c.d. nuncupativo.
Il convenuto nella sua prospettazione, invoca indistintamente la Controparte_1 sussistenza dell'uno e/o dell'altro, in nome di una sostanziale conferma orale che i genitori avrebbero costantemente fatto delle disposizioni contenute nella scheda allegata. E tuttavia, delle due l'una: o il testamento è olografo, a nulla rilevando – se non meramente ad colorandum - la sua successiva conferma verbale, ovvero l'atto di ultima volontà
è (integralmente) orale o nuncupativo, non potendosi confondere le due (distinte) evenienze.
Per essere qualificata in termini di testamento nuncupativo, nondimeno, la volontà del testatore deve essere riferita nella sua esattezza, ossia riportando (i testi che hanno assistito di persona alla sua manifestazione) i termini precisi nei quali sono state dettate le disposizioni di ultima volontà, poiché, altrimenti, non si è neppure in presenza di un vero e proprio testamento,
5 inteso come manifestazione di volontà successoria in termini di dichiarazione definitiva ed interamente formata (Cass. n. 10065/2020).
Del resto, è la stessa etimologia della parola – nuncupatio significa nomen capere, ossia pronunciare pubblicamente il nome dell'erede – ad esigere chiarezza di termini e significato, rimanendo insufficiente la prospettazione di una generica conferma di (presunte) disposizioni scritte.
Nel caso di specie, si ribadisce, il convenuto che ha proposto la riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di una successione testamentaria, lo ha fatto sulla premessa di un documento olografo, di cui si è limitato a dedurre la conferma orale da parte dei genitori, senza spendersi anche in una compiuta descrizione del vero e proprio testamento nuncupativo eventualmente dettato dai medesimi.
Ciò debitamente premesso, nello scrutinio della questione deve partirsi dal dato, innegabile, di un ordinamento che guarda al testamento come ad atto solenne e formale, i cui modi quindi esclusivamente quelli previsti dalla legge;
poiché nondimeno la volontà testamentaria deve sempre risultare da atto scritto, il testamento orale, o c.d. nuncupativo, deve di conseguenza considerarsi in linea di principio radicalmente nullo, se non proprio inesistente.
Partendo proprio da tale ultima considerazione, è invero necessario stabilire preliminarmente proprio se, considerato il rigorismo formale del codice civile, il testamento orale sia solamente nullo, per evidente vizio – rectius: difetto - di forma, ovvero del tutto inesistente, perché mancante dei requisiti minimi necessari per configurare un negozio di ultima volontà.
Solo per la prima ipotesi, invero, potrebbe invocarsi la conferma ex art. 590 c.c.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità sostiene unanime, da tempo, che la differenza tra nullità ed inesistenza si annida nella considerazione della presenza, o meno, di una parvenza di atto, che tuttavia – nella prospettazione della nullità - non raggiunge il suo scopo per il vizio intrinseco da cui è affetto.
Ciò posto, parte della dottrina, anche autorevole, e della stessa giurisprudenza, sostengono la tesi della sanabilità del testamento nuncupativo, trattandosi di un atto nullo per la mancanza di un elemento formale voluto dalla legge ad substantiam e, precisamente, per mancanza di autografia o di sottoscrizione. In tal modo si rispetterebbe anche la funzione stessa della sanatoria, ossia l'esigenza morale del rispetto della volontà del defunto, considerando che la morte rende impossibile la rinnovazione dell'atto. La tesi prevalente, invece, ribatte osservando, al contrario, che è la legge a stabilire i difetti che possono dar luogo alla nullità o all'annullabilità di un testamento, come emerge dal tenore letterale dell'art. 606 c.c.; il legislatore, quindi, suppone sempre un minimo di requisiti in ragione dei quali, nel singolo caso concreto, possa ravvisarsi un testamento secondo la natura essenzialmente formale dell'atto; quando, invece, la forma solenne sia del tutto mancante, come nel caso di disposizioni testamentarie dettate oralmente, il negozio, nel silenzio legislativo, sarebbe di conseguenza radicalmente inesistente, e, come tale, non sanabile.
Infatti, si osserva, se si ammettesse un testamento in forma orale, la sua conferma ex art. 590 c.c. non avrebbe quella natura di atto accessorio ad essa pacificamente attribuita, concretandosi, piuttosto, in un vero e proprio atto autonomo sostitutivo del testamento, in quanto colui che conferma dovrebbe dare esecuzione alle disposizioni testamentarie contenute in una scheda predisposta da persona diversa dal testatore.
Altro elemento a sfavore della possibilità di configurare la sanabilità del testamento orale sarebbe nondimeno quello, a mente del quale, l'eventuale conferma non potrebbe comunque consentire il trasferimento di beni immobili, relativamente alle ipotesi in cui l'atto scritto fosse richiesto dalla legge a pena di nullità.
6 Questa tesi si rifà peraltro in via diretta alla relazione al Codice Civile, in cui si afferma testualiter che “sarebbe stato assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni che, a prescindere da ipotesi di malafede, possono aver frainteso le parole del testatore;
la stessa manifestazione di volontà del testatore, nelle circostanze previste dalla norma, può lasciare perplessi sul suo valore intrinseco;
piuttosto che affidarsi ad una volontà così malsicura, è preferibile regolare la successione con le norme stabilite dalla legge”. Sulla questione è tornata, di recente, Cass. n. 10065/2020 cit., che ha offerto un interessante spunto di riflessione sul tema della convalida del testamento nuncupativo, ai sensi dell'art. 590 c.c., affermando la necessità – preliminare - che esista una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, pur non essendo stata redatta per iscritto, ed enfatizzando che la norma dell'art. 590 c.c. si applica solamente se è presente una disposizione testamentaria effettiva che rifletta la volontà del de cuius.
A contrario, in assenza di una volontà testamentaria chiara e inequivocabile del defunto, quella norma non può trovare applicazione.
Il ragionamento della Cassazione è conseguenziale al rilievo di impossibilità di convalida del testamento in caso di sua sottoscrizione apocrifa, secondo unanime indirizzo, e proprio perché, in quel caso, difetta il requisito della possibilità di attribuzione della disposizione testamentaria al de cuius, estendendo nondimeno questa interpretazione anche ai casi in cui vi sia una falsità sia ideologica che materiale, dell'intera disposizione testamentaria. In tutte queste circostanze, accomunate per eadem ratio al testamento nuncupativo, vi sarebbe una vera e propria impossibilità naturale e giuridica di ricondurre il testamento alla volontà del testatore, escludendo così la possibilità di convalida o esecuzione da parte degli eredi.
Anche a non voler assumere quella decisione quale chiusura totale al riconoscimento della possibilità di conferma del testamento orale, essa, in ogni caso, viene in rilievo a titolo di ferma affermazione della necessità di chiarezza ed autenticità nell'espressione della volontà testamentaria, ed altresì di una attenta verifica della possibilità di imputare quella inequivoca volontà al soggetto, in assenza del requisito di forma solenne, quale presupposto indefettibile della sua possibilità di conferma, a mente dell'art. 590 c.c. Nondimeno, la tesi che propugna la possibilità di sanatoria del testamento nuncupativo, sulla prodromica considerazione della sua semplice nullità, e non anche inesistenza, oltre all'evidenziato problema di configurazione concettuale della sanatoria in termini non di ratifica, ossia di conferma di atto invalido, bensì di vero e proprio atto autonomo che finisce inevitabilmente per sostituirsi al testamento, di conseguenza inesistente, ed a quell'altro della impossibilità di riferirlo a beni immobili, a loro volta assoggettati ad ulteriori requisiti di forma in relazione alla loro circolazione, ne incontra altro ancora, atteso che, qualora si ammettesse la confermabilità del testamento nuncupativo, non sarebbe comunque possibile procedere alla sua pubblicazione.
Né convince, a tal ultimo riguardo, la soluzione proposta da taluni, ossia quella di ovviarsi all'incomodo, attraverso la pubblicazione di una copia della sentenza con cui sia stato accertato il testo delle disposizioni testamentarie espresse verbalmente, perché a confutare tale possibilità rimane il semplice rilievo che la sentenza è un atto diverso e separato dal testamento e, in quanto tale, non idoneo a colmare la mancanza del requisito fondamentale e necessario per la sua pubblicazione, ossia la forma scritta. Per quanto complessivamente argomentato, nondimeno, ritiene l'odierno Collegio preferibile aderire alla tesi della inesistenza del testamento nuncupativo, con conseguente impossibilità di sua assoggettabilità alla conferma di cui all'art. 590 c.c., anche a prescindere dalle risultanze della prova testimoniale espletata, sulle quali si tornerà in seguito, che comunque impedirebbero quella medesima convalida.
7 Passando invece al testamento olografo, di cui all'art. 602 c.c., va premesso che esso è un atto privato, che ha nondimeno stringenti requisiti di forma, atteso che, nell'ordine, deve essere (a) scritto per intero dalla mano del testatore, ed anche con la sua abituale grafia (Cass. nn. 8899/1994, 11733/2002, 26258/2008, 1239/2012), (b) datato (Cass. nn. 6682/1988,
7783/2001, 12124/2008, 9364/2020), ed altresì (c) sottoscritto di mano del testatore distintamente dall'autografia (Cass. nn. 15379/2000, 25275/2007, 22420/2013). Da quel testamento, in sostanza, deve con certezza individuarsi la persona della cui eredità si tratta. In base a tali coordinate, va esclusa prima facie – come invero pacifico tra tutte le parti, ivi compreso lo stesso convenuto - la sussistenza di quei requisiti nella scheda Controparte_1 testamentaria allegata dal medesimo a titolo di testamento olografo. Trattasi, infatti, di un foglio, il cui contenuto, a parte le due sottoscrizioni presenti (l'una
”, l'altra “ ”), è redatto apparentemente dalla stessa mano, ed in CP_5 CP_4 cui è dato leggere: “31-01-2007 Via Galluppi CO: bellissimo app.to + garage (dato che a voleva fare modifiche costose a modo suo … illeggibile … pertanto non prende parte a Pt_2
: app.to a destra dove abitava nonna ST: centrodestra Parte_3 ultimo piano Gianluigi: app.to a sinistra dove abitava nonna magaz. a sinistra per entrare nel palazzo Guardia Piemontese CO;
l'app.to che abita + uso ripostiglio ST … illeggibile
… app.to a destra ultimo piano + uso ripostiglio a CP_1 CP_5 Controparte_8
app.to al V piano con entrata a sinistra dell'ascensore (abitato da noi) completo CP_1 dell'arredo così come si trova + soffitta ST: i due app.ti “ ”. CP_4
Il testamento è sicuramente nullo. Ed infatti, oltre al requisito di forma relativo alla riferibilità del corpo dell'atto al testatore (non è dato sapere chi dei due lo abbia vergato), rimane invalido anche ai sensi dell'art. 589 c.c., come testamento collettivo, ossia con il quale più persone dispongono del loro patrimonio nel medesimo atto a favore di terzi (c.d. testamento congiuntivo): un simile testamento, infatti, oltre a non osservare gli oneri formali rigidamente imposti, limiterebbe il potere individuale di revoca, dovendo la stessa necessariamente esercitarsi collettivamente, e, soprattutto, finirebbe per costituire un vero e proprio accordo sulle future successioni, potendo le une essere patteggiate in funzione delle altre in sede di confezionamento.
A tal ultimo riguardo, rileva nondimeno che , dopo la morte della CP_4 moglie, ha rinunciato all'eredità della stessa, così asseverandosi ulteriormente l'evenienza di possibile illegittimo accordo sulla futura successione. L'acclarata, ed invero incontestabile, nullità della scheda testamentaria allegata dal convenuto peraltro asseverata dalla testimonianza del notaio che Controparte_1 Per_1 legittimamente ne rifiutò la pubblicazione proprio per quegli evidenti vizi formali, lascia quindi al ridetto convenuto unicamente la strada di cui all'art. 590 c.c., ossia della eventuale conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
La ratio della norma è quella, a mente della quale, la nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendone la causa o le cause, ha dopo la morte del testatore confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione; è quindi prevista una conferma espressa, mediante, secondo taluni, dichiarazione negoziale, ed una conferma tacita, per comportamento concludente di tipo esecutivo. Si badi: la conferma non presuppone l'accertamento giudiziale della nullità del testamento, ma non impedisce una successiva contestazione giudiziale con accertamento definitivo; secondo l'opinione preferibile, infatti, anche se espressa in forma pubblica, la conferma non è attività di accertamento negoziale. Sul piano della legittimazione, confermante non può che essere l'interessato a far valere la nullità; secondo la giurisprudenza, nondimeno, “la legittimazione al negozio di conferma o di
8 convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari” (Cass. n. 28602/2020). In ogni caso, anche prescindendo dalle considerazioni che precedono, nel caso di specie la scheda testamentaria allegata, contenente una bozza di testamento olografo nulla per le ragioni sopra esposte, non è neppure suscettibile di conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., atteso che alcun grado di certezza si evince, dalle risultanze dell'istruttoria espletata, in relazione alla formazione del documento da parte dei (presunti) testatori.
Anzi, le testimonianze escusse appaiono irrimediabilmente contraddittorie.
Peculiarmente significativa quella di , nipote di , e legata Parte_4 CP_5 da un rapporto stretto (di vera e propria fratellanza, per quanto dalla medesima riferito) con i cugini, indicata come colei che materialmente portò al notaio la scheda testamentaria Per_1 oggetto di causa, che invece ha clamorosamente smentito la tesi del convenuto
[...]
CP_1
Ed infatti, quella teste, confermando di essere stata lei a prendere l'appuntamento con il notaio, ha tuttavia, in primo luogo, precisato che quell'incontro non era finalizzato alla pubblicazione della scheda testamentaria, bensì alla divisione di tutti i beni, sia di CP_5
che, nondimeno, di che doveva rinunciare all'eredità della moglie, e
[...] CP_4 contestualmente disporre dei suoi beni mediante donazioni o gli altri atti che il notaio avrebbe ritenuto utile fare, al fine di definire ogni situazione patrimoniale.
Quindi, risulta acclarato che, in momento successivo alla (presunta) redazione della scheda testamentaria, ossia all'appuntamento dinanzi al notaio dopo la morte di , CP_5 la volontà di senior non era più quella di disporre la successione indicata nel CP_4 documento, bensì quella, diversa, di addivenire a donazioni, piuttosto che ad altri atti consigliati dal notaio, per la dismissione del suo patrimonio – anche iure successionis della moglie - in favore dei figli.
Ed è inutile sottolineare, al riguardo, come, mediante quegli atti, il de cuius intendesse conseguire i medesimi obiettivi – in termini di attribuzione ai figli – che perseguiva la disposizione (asseritamente) testamentaria del 2007: quello che conta non è la sostanza, bensì la forma con la quale si intendeva regolare la (futura) successione, che non era quella del testamento olografo, ove anche attribuibile quella natura al documento oggetto di causa.
Siffatta osservazione vale ovviamente anche ad escludere la possibilità di un testamento nuncupativo attribuibile a . CP_4
Non solo: la stessa teste , testimone diretta e non de relato, ha clamorosamente Parte_4 smentito anche l'assunto che, quello prodotto in causa da fosse lo stesso Controparte_1 documento portato dal notaio, documento che ha anzi affermato recisamente di non aver mai visto, perché il (vero) testamento olografo (non prodotto, e di cui, anzi, neppure dedotta l'esistenza) era un altro, scritto – a detta della teste – su un foglio uso bollo, forse con i margini, a 4 facciate, totalmente scritto a mano da , e sottoscritto da lei e dal marito, che CP_5 venne addirittura lasciato al notaio (evenienza dal medesimo smentita in sede di escussione) come promemoria per la divisione degli immobili.
La teste ha aggiunto che senior aveva manifestato al notaio la volontà di CP_4 dividere come da scheda testamentaria, che tuttavia, come premesso, non è quella oggetto dell'odierna causa, di cui chiede di accertare la natura di testamento olografo Controparte_1 nullo, ma confermato per facta concludentia da tutti gli eredi.
Anzi, la teste è ancora più precisa, laddove afferma che, di quel testamento portato dal notaio, che – si ripete - non era quello prodotto nella odierna sede giudiziale da
[...]
ne era stata rinvenuta anche una brutta copia, conservata in un libro chiuso in un CP_1
9 comodino della stanza di zia ; al riguardo, anche la teste ha CP_5 Testimone_1 affermato che la scheda mostratale, ossia quella alla odierna attenzione, era stata rinvenuta nel libro dei sogni, nel comodino della zia . CP_5
Ora, a parte il rilievo che ha escluso che quella prodotta da Parte_4 [...] fosse la stessa brutta copia rinvenuta nel libro della zia, affermando recisamente, CP_1 come premesso, di non averla mai vista prima dell'escussione testimoniale, in ogni caso il documento sarebbe, al più, quella minuta di cui pure ha parlato la teste, venendo al riguardo in rilievo l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale una brutta copia o minuta non può essere considerata un testamento olografo, siccome mero progetto di testamento, e dunque manifestazione di una volontà ancora in formazione (Cass. n. 2074/1985).
Nondimeno, il notaio escusso a teste, ha affermato che, probabilmente, la Per_1 scheda mostratagli era quella prodotta nell'odierno giudizio, e non altra, e che, dopo il suo parere sulla non pubblicabilità della stessa, perché contenente anche disposizioni di soggetto ancora in vita, venne restituita a colui che gliela aveva mostrata, smentendo quindi la teste
, che aveva riferito della consegna del testamento (non quello prodotto da Parte_4
al notaio. Controparte_1
La teste , gravata dal sospetto di inattendibilità in ragione della sua Testimone_2 qualità di compagna del convenuto ha a sua volta contraddetto Controparte_1 Parte_4
affermando che, benché non avesse partecipato all'incontro con il notaio, nella cartella
[...] che il suo compagno le mostrò, e che doveva portare dal notaio, era contenuta la scheda testamentaria prodotta in giudizio, e non anche altra, e che su quella il notaio si pronunciò, come riferitole da Controparte_1
La stessa affermazione, de relato, ha fatto la teste . Testimone_1
Quindi, in sostanza, la testimonianza diretta ed oculare di , che pure ha Parte_4 affermato di essere stata lei, e non anche a portare la scheda testamentaria dal Controparte_1 notaio, rimane smentita e contraddetta da quella, de relato, della e di Tes_2 Parte_4 [...]
Tes_1
Tutte le testimonianze finora esaminate, poi, risultano smentite da quella dell'avv. AD Alessio, che, all'epoca dei fatti lavorava nello studio del notaio che ha parlato di una Per_1 successione sempre ab intestato, e mai testamentaria, prospettata dagli . CP_1
Del tutto irrilevanti, riguardo alla scheda testamentaria, le testimonianze – de relato da
– di e , peraltro assolutamente generici nel Controparte_1 Testimone_3 Persona_2 riportare quello che appresero, in relazione alla volontà successoria dei genitori, dall'amico odierno convenuto. Riassumendo: dall'istruttoria di causa, come invero evidente, non si ricava alcuna certezza sulla genuinità della scheda testamentaria, ed altresì sulla effettiva volontà in essa manifestata da e del quale, anzi, come visto, consta una CP_5 Persona_3 volontà successiva difforme da quella espressa nel documento, avendo prospettato al notaio l'utilizzo di altri strumenti (donazioni o altri atti eventualmente consigliati) per la Per_1 dismissione del suo patrimonio in favore dei figli, evenienza peraltro confermata dalla rinuncia all'eredità della moglie poi fatta dal medesimo, proprio su suggerimento del notaio. Ergo, richiamando la necessità di attento scrutinio propugnata dalla citata giurisprudenza di legittimità, in base all'istruttoria di causa non può in alcun modo asseverarsi la genuinità del documento, anche sotto il profilo della sua effettiva riferibilità ai presunti testatori. Va quindi applicato il principio giurisprudenziale, a mente del quale “l'art 590 c.c., che prevede la possibilità di convalida delle disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o
10 dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontà del testatore e la stessa apparenza di un testamento” (Cass. nn. 2958/1972, 11195/2012). Non solo. L'istituto della conferma o sanatoria che dir si voglia, presuppone la conoscenza, nel confermante, sia dell'atto che della causa, o delle cause, della sua invalidità, non potendosi invero ratificare qualcosa che non si conosce. La giurisprudenza ha infatti precisato, al riguardo, che “la convalida per facta concludentia di disposizioni testamentarie nulle non opera se chi le esegue ignori la causa della nullità” (Cass. n. 2185/1971), atteso che “la conferma, mediante volontaria esecuzione, della disposizione testamentaria presuppone la conoscenza del motivo di invalidità ed altresì un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla” (Cass. n. 1403/1970). Orbene, nel caso di specie, al di là del generico riferimento, fatto invero da tutti i testi, sulla volontà di e senior di dismettere effettivamente i loro beni CP_5 CP_4 in favore dei figli secondo lo schema prospettato nel documento prodotto da Controparte_1 della effettiva conoscenza di quel documento da parte degli altri coeredi ( e Parte_1
Scanga ST, e poi gli eredi di quest'ultimo), negata in sede di interrogatorio formale dai medesimi, il convenuto che ne assume la portata di testamento olografo nullo, ma sanato per facta concludentia, non ha fornito alcuna prova.
La stessa teste , nel riferire la volontà di (detto CO) Parte_4 Parte_1 di effettuare la successione secondo il volere dei genitori, conosciuto da tutti in famiglia, ha tuttavia precisato che dal notaio lei, , senior e Per_1 Parte_1 CP_4 [...]
si erano recati non per far pubblicare il testamento olografo, bensì per (studiare il CP_1 modo di) fare la successione legittima di , evenienza confermata dalla teste AD CP_5
Alessio, come visto, senza far alcun riferimento alla conoscenza della causa di invalidità del testamento olografo, che, peraltro, è bene ripetere, la teste ha recisamente negato essere quello prodotto nella odierna causa da Controparte_1
Nessun altro teste, pur affermando che quella descritta nel documento era l'effettiva volontà di e senior di suddividere alcuni degli immobili del loro CP_5 CP_4 patrimonio tra i figli, ha riferito della effettiva conoscenza, da parte degli altri coeredi, della scheda testamentaria, e, quindi, anche della sua invalidità. Anzi: risulta per tabulas che dopo l'incontro dal notaio, in cui Parte_1 presumibilmente venuto a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo dei genitori, ha nondimeno compulsato, nel 2015, istanza di mediazione per la successione ab intestato della madre, ed altresì, nel 2020 quella, condizione di procedibilità della odierna azione, della successione anche del padre, sempre ab intestato.
Per quanto complessivamente argomentato, quindi, la successione di e CP_5
deve ritenersi ab intestato e non anche testamentaria, dovendosi rigettare la CP_4 riconvenzionale proposta al riguardo dal convenuto evenienza che rende Controparte_1 inutile lo scrutinio della reconventio reconventionis di riduzione della lesione di legittima [per inciso, non preclusa al legittimario dalla (presunta) esecuzione volontaria Parte_1 delle disposizioni testamentarie lesive (Cass. n. 8611/1995)].
La causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore, che valuterà i cespiti per i quali, siccome nel possesso esclusivo di alcuni dei coeredi, rimane di conseguenza necessaria ed ammissibile la richiesta di resa dei conti ex art. 723 c.c., per poi eventualmente procedere con consulenza tecnica d'ufficio alla formazione delle rispettive masse, e dei progetti di divisione.
Ritiene il Collegio che la pronuncia sulle spese di lite vada differita alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione collegiale, pronunciando sentenza non definitiva nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, Controparte_1 in assenza di testamento valido o di conferma di quello eventualmente nullo, dichiara aperte le successioni di (detta anche ), nata a [...], il 2 gennaio CP_5 Controparte_5
1930 e deceduta in Cosenza il 4 marzo 2012, e di nato a [...] il 29 CP_4 luglio 1921, e deceduto in Cosenza il 20 marzo 2019, con devoluzione ab intestato dei rispettivi assi ereditari;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il giudice rel. ed est.
Gino Bloise
Il presidente
Rosangela Viteritti
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