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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Giulio Cataldi
Consigliere Dott. Michele Caccese
Consigliere rel. Dott. Stefano Celentano
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3694 dell'anno 2021, vertente tra
(partita I.V.A. n. P.IVA 1 Parte_1 e in persona del legale rapp.te pro tempore (Amministratore Unico) Codice Fiscale n. P.IVA_2 Codice Fiscale_1 ) il quale si costituisce nel presente Parte_2 (C.F.
giudizio sia in proprio sia quale fideiussore dell'istante società, CP_1 (C.F. [...] C.F. 2 ), CP_2 (C.F. Codice Fiscale_3 ), Parte_1
[...] (C.F. Codice Fiscale_4 Parte_3 (C.F. C.F._5
[...] e Parte_4 (C.F. ), in qualità di fideiussori Codice Fiscale_6
dell'istante società, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Felice De Simone, giusta procura in atti;
CP_3
e
Controparte_4 (C.F./P.IVA P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, Avv.
Controparte_5 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_6
(incorporante per fusione il Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Achille Janes
Carratù, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
e iscritta nel (incorporante per fusione il Controparte_7 Controparte_6 و
registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, in persona del procuratore, dott. CP_8
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Janes Carratù, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1173/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 05.05.2021.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
1. In via massimamente preliminare dichiarare il presente atto di appello tempestivo ed ammissibile oltre che fondato in fatto ed in diritto riformando la sentenza n.
1173/2021 pubblicata il 5 maggio 2021 dal Tribunale di Napoli;
2. Confermare la sentenza di primo grado nella parte che ha riguardato la nullità per indeterminatezza delle clausole di determinazione della Commissione di SI SC e la nullità relativa di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse e gli altri oneri hanno avuto come effetto quello di determinare, determinare nel III trimestre 2009, una remunerazione usuraria;
3. Per contro, in accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare la nullità di tutti gli interessi anatocistici (capitalizzazione composta degli interessi) da inizio a fine rapporti;
4. In accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'assenza del contratto del conto anticipi n. 84506e dei finanziamenti di anticipo all'import e per l'effetto convocare altra CTU che quantifichi le competenze passive addebitate sul conto ordinario a detti titoli e ordinarne l'enucleazione;
5. Condannare la CP_9 al pagamento delle spese e dei compensi professionali di ambo i gradi di giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi".
Per gli appellati: “1) In via del tutto preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) Ancora in via preliminare, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 329, comma 2, c.p.c. la formazione del giudicato in relazione ai capi della sentenza n. 1173/2021 del Tribunale di Napoli che non sono oggetto di impugnazione;
3) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le contestazioni tardivamente avanzate alla C.T.U., riportate in appello come inammissibile motivo di gravame, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e la richiesta di nuova C.T.U.; 4) In via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto perché generico, pretestuoso e del tutto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1173/2021 depositata in data
5/2/2021 dal Tribunale di Napoli, sez. II, dott. Vassallo;
5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali".
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La società Parte_1 nonché Parte_2 و CP_1
convenivano dinanzi al CP_2 Parte_1 Parte_3 e Parte_4
,
esponendo: 1) che la società, da Tribunale di Napoli il Controparte_10
epoca anteriore al 2003, era titolare del rapporto di conto corrente n. 0027/4089 acceso presso la filiale di Ercolano della banca convenuta, e che dal 2007 era poi stato aperto un conto anticipi su Part portafoglio le cui competenze trimestrali venivano regolate sul conto corrente ordinario, analogamente a numerosi finanziamenti;
2) che le dinamiche del rapporto contrattuale erano state caratterizzate nel tempo dalla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto, e dal superamento dei tassi soglia usurari.
Sulla base di tale prospettazione, gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite illegittimamente, previo ricalcolo delle competenze maturate, nonché il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla illecita condotta della banca.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva dapprima la inammissibilità della domanda in quanto il rapporto di conto corrente era ancora in essere, nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, contestava ogni argomentazione di parte avversa. Con sentenza n. 1173/2021, pubblicata in data 5.2.2021, il Tribunale accertava la nullità per indeterminatezza delle clausole di determinazione della c.m.s., la nullità relativa delle pattuizioni economiche che avevano determinato, nel terzo trimestre del 2009, una remunerazione usuraria,
dichiarava prescritte le rimesse deputate a rientro dello scoperto ultrafido dalla sua accensione sino al 2.12.2004, e rideterminava il saldo del rapporto, alla data del 29.2.2016, in € 47.104,50 a debito della correntista, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
Il Tribunale dava atto della intervenuta chiusura del rapporto in corso di causa, ed osservava come dalla lettura dei contratti bancari emergesse la disciplina analitica sia dei tassi di interesse attivi e passivi che delle spese e delle valute, tutte dotate di sufficiente determinatezza, ad eccezione della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto, priva di modalità di calcolo, ragion per cui, sotto tale profilo, occorreva rideterminare il saldo debitore con conseguente eliminazione delle c.m.s. e degli altri oneri per la messa a disposizione di fondi illegittimamente addebitati dalla banca in assenza di valido accordo. Il giudice riteneva invece vaghe e generiche le contestazioni mosse dagli attori circa l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Quanto alla questione del tasso soglia usurario, il Tribunale, a mezzo della CTU disposta, verificava il superamento del tasso soglia solo nel terzo trimestre dell'anno 2009, dichiarando dunque la nullità di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse, avessero avuto come effetto quello di determinarne il superamento del tasso soglia usurario nel predetto periodo. Infine, il Tribunale accertava l'intervenuta prescrizione dell'azione sino al 2.12.2004.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 e tutti gli originari attori in primo grado hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, richiedendo, in riforma della stessa e per i motivi di cui si dirà il ricalcolo delle competenze al netto di ogni effetto di capitalizzazione composta, nonché delle competenze per chiusura, anticipi SBF e rapporti estero. La parte appellante ha altresì censurato la pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando l'assenza di presupposti per tale statuizione.
Costituitesi, le appellate CP_4 e Controparte_6 hanno eccepito la genericità dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.4.2025, la Corte ha trattenuto in decisione la causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è mossa censura avverso la parte della sentenza in cui si è affermato che, per il periodo antecedente al 22.4.2000, non fosse dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi in deroga all'art. 1283 c.c., mentre per il periodo successivo era possibile tale pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati (anatocismo), nei limiti di cui all'art. 120 TUB, e cioè a patto che fosse previsto in ogni caso il meccanismo della pari periodicità del calcolo degli interessi, tanto per quelli creditori che per quelli debitori, che vi fosse indicazione del tasso effettivo annuo a seguito della capitalizzazione e che la clausola in oggetto fosse specificatamente approvata (par.
3.6.6. della pronuncia impugnata).
Gli appellanti hanno contestato che invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo è in ogni caso nulla, poiché adottata in violazione dell'art. 1283 c.c., che prevede la deroga al divieto di anatocismo solo in presenza di un accordo tra le parti assunto alla scadenza degli interessi dovuti per almeno sei mesi, o soltanto dal giorno della domanda giudiziale. In sintesi, secondo quanto correttamente osservato dalla difesa appellata, il motivo di gravame si fonda sulla presunta illegittimità dell'anatocismo e sull'orientamento giurisprudenziale che nega l'esistenza nel settore dei contratti bancari, di usi normativi richiesti dalla norma, per consentire la pratica dell'anatocismo.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve ricordarsi che il contratto di conto corrente ordinario intestato alla società
attrice in primo grado è sorto durante la piena vigenza della delibera CICR del 9.2.2000, ragion per cui, a far data da tale limite temporale (9.2.2000), esso è regolato non dalla disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c., bensì dall'art. 120, comma II d.lgs. 385/1993 (TUB) e dalla stessa delibera
CICR, normativa per la quale è consentito l'anatocismo per i contratti bancari, a prescindere dagli usi normativi e dalle altre condizioni ex art. 1283 c.c., qualora sia pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, esattamente come ben evidenziato dal Tribunale nella parte della motivazione impugnata. Tale previsione ex art. 120 TUB è, dunque, una previsione speciale rispetto a quella ex art. 1283 c.c., che resta pienamente valida ed efficace laddove sia operante, come nel caso di specie, una previsione contrattuale di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.
Ciò posto, concordemente a quanto osservato dalla difesa della parte appellata, il contratto, sorto il
24.5.2000 (e, quindi, successivamente alla delibera CTCR del febbraio del medesimo anno), contiene una clausola anatocistica pienamente valida, perché caratterizzata dalla previsione della pari capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi, ragione per cui il meccanismo anatocistico è valido ed efficacemente pattuito (nell'allegato al conto corrente sottoscritto in data
24.5.2000, si legge testualmente “periodicità di chiusura del conto corrente con liquidazione interessi creditori e debitori trimestrale").
Va, dunque, integralmente confermata la decisione impugnata nella parte in cui (al paragrafo 4.1.6 della motivazione) ha osservato che, avendo avuto vita il rapporto in data 22.4.2000, risulta pienamente valida la pattuizione della clausola anatocistica ex art. 120 TUB;
essendo chiaramente ed inequivocabilmente pattuita tra le parti la pari contabilizzazione degli interessi attivi e passivi, con specifica approvazione della clausola ed indicazione dei tassi effettivi.
Il motivo in esame è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno inteso in primo luogo ricordare come il CTU abbia testualmente riferito nel proprio elaborato peritale che non era possibile procedere a nessuna indagine su conti diversi da quello ordinario (il n. 27/4089), non essendo stati depositati agli atti né gli estratti conto, né i documenti contrattuali. Sulla base di tale circostanza, essi hanno ricordato come sin dalla introduzione del giudizio essi avevano evidenziato che sul citato conto venivano regolate altre competenze relative ad un portafoglio Pt_6 e testualmente a “finanziamenti ad import", e che, dunque, tali poste erano confluite nella movimentazione del conto corrente ordinario;
sulla base di tale prospettazione, nel motivo di appello in esame gli appellanti hanno testualmente riferito che sarebbe "necessario intervenire attivamente acché si corregga tale grave illegittimità", con una CTU che "tenesse conto di tali irregolarità", attesa la necessità di rispettare il disposto di cui all'art. 117 comma 1 TUB che prevede per i contratti bancari la necessità della forma scritta, con conseguente necessità di “intervenire sul punto al fine di correggere e riformare la sentenza del giudice di prime cure".
Il motivo è chiaramente inammissibile, atteso che è formulato con modalità incomprensibili quanto alle doglianze indicate in via generica, con formule di stile "illegittimità – irregolarità” vuote di contenuto integrativo che spieghi quali sarebbero le irregolarità lamentate sia nelle operazioni di consulenza che nelle valutazioni effettuate dal Tribunale sulle risultanze delle stesse. A ciò si aggiunge l'assenza di qualsiasi prospettazione contenente il diverso percorso logico-argomentativo che dovrebbe portare ad una diversa decisione sulla base del riscontrato (e non individuato) vizio della sentenza, stante l'evidenza di una generica e incomprensibile censura che non consente alla Corte l'identificazione chiara e preliminare al suo vaglio – del suo contenuto.-
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la statuizione sulle spese di lite operata in primo grado, avendo il Giudice accertato la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale costituite dalla reciproca soccombenza nonché dalle molteplici oscillazioni giurisprudenziali su diverse questioni decisive.
Anche tale motivo è del tutto infondato.
Va, infatti, ricordato che in primo grado la parte attrice aveva proposto una azione risarcitoria, rimasta priva di qualsiasi allegazione assertiva e probatoria, e dunque rigettata nel merito dal
Tribunale, e che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute è stata ritenuta fondata, dichiarandosi prescritte le rimesse deputate a rientro dello scoperto ultrafido intervenute sul rapporto di conto corrente dalla data della sua accensione e sino al 2.12.2004. Dunque, la posizione delle parti rispetto alle domande ed eccezioni proposte è concretamente qualificabile in termini di complessiva soccombenza reciproca, circostanza che, unitamente al riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sui temi oggetto del giudizio, di cui questa Corte condivide la formulazione, giustifica la compensazione.
Risulta, dunque, fatto buon governo, da parte del Tribunale, del disposto di cui all'art. 92, comma 2
c.p.c., con la chiara indicazione dei motivi per cui si è ritenuta applicabile la compensazione integrale delle spese di lite (Cass. 21746/2019; Cass. 4696/2019). Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento alle cause di valore indeterminato a media complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3694/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1173/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 5.3.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.560,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Giulio Cataldi
Consigliere Dott. Michele Caccese
Consigliere rel. Dott. Stefano Celentano
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3694 dell'anno 2021, vertente tra
(partita I.V.A. n. P.IVA 1 Parte_1 e in persona del legale rapp.te pro tempore (Amministratore Unico) Codice Fiscale n. P.IVA_2 Codice Fiscale_1 ) il quale si costituisce nel presente Parte_2 (C.F.
giudizio sia in proprio sia quale fideiussore dell'istante società, CP_1 (C.F. [...] C.F. 2 ), CP_2 (C.F. Codice Fiscale_3 ), Parte_1
[...] (C.F. Codice Fiscale_4 Parte_3 (C.F. C.F._5
[...] e Parte_4 (C.F. ), in qualità di fideiussori Codice Fiscale_6
dell'istante società, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Felice De Simone, giusta procura in atti;
CP_3
e
Controparte_4 (C.F./P.IVA P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, Avv.
Controparte_5 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_6
(incorporante per fusione il Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Achille Janes
Carratù, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
e iscritta nel (incorporante per fusione il Controparte_7 Controparte_6 و
registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, in persona del procuratore, dott. CP_8
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Janes Carratù, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1173/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 05.05.2021.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
1. In via massimamente preliminare dichiarare il presente atto di appello tempestivo ed ammissibile oltre che fondato in fatto ed in diritto riformando la sentenza n.
1173/2021 pubblicata il 5 maggio 2021 dal Tribunale di Napoli;
2. Confermare la sentenza di primo grado nella parte che ha riguardato la nullità per indeterminatezza delle clausole di determinazione della Commissione di SI SC e la nullità relativa di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse e gli altri oneri hanno avuto come effetto quello di determinare, determinare nel III trimestre 2009, una remunerazione usuraria;
3. Per contro, in accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare la nullità di tutti gli interessi anatocistici (capitalizzazione composta degli interessi) da inizio a fine rapporti;
4. In accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'assenza del contratto del conto anticipi n. 84506e dei finanziamenti di anticipo all'import e per l'effetto convocare altra CTU che quantifichi le competenze passive addebitate sul conto ordinario a detti titoli e ordinarne l'enucleazione;
5. Condannare la CP_9 al pagamento delle spese e dei compensi professionali di ambo i gradi di giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi".
Per gli appellati: “1) In via del tutto preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) Ancora in via preliminare, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 329, comma 2, c.p.c. la formazione del giudicato in relazione ai capi della sentenza n. 1173/2021 del Tribunale di Napoli che non sono oggetto di impugnazione;
3) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le contestazioni tardivamente avanzate alla C.T.U., riportate in appello come inammissibile motivo di gravame, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e la richiesta di nuova C.T.U.; 4) In via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto perché generico, pretestuoso e del tutto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1173/2021 depositata in data
5/2/2021 dal Tribunale di Napoli, sez. II, dott. Vassallo;
5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali".
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La società Parte_1 nonché Parte_2 و CP_1
convenivano dinanzi al CP_2 Parte_1 Parte_3 e Parte_4
,
esponendo: 1) che la società, da Tribunale di Napoli il Controparte_10
epoca anteriore al 2003, era titolare del rapporto di conto corrente n. 0027/4089 acceso presso la filiale di Ercolano della banca convenuta, e che dal 2007 era poi stato aperto un conto anticipi su Part portafoglio le cui competenze trimestrali venivano regolate sul conto corrente ordinario, analogamente a numerosi finanziamenti;
2) che le dinamiche del rapporto contrattuale erano state caratterizzate nel tempo dalla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto, e dal superamento dei tassi soglia usurari.
Sulla base di tale prospettazione, gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite illegittimamente, previo ricalcolo delle competenze maturate, nonché il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla illecita condotta della banca.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva dapprima la inammissibilità della domanda in quanto il rapporto di conto corrente era ancora in essere, nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, contestava ogni argomentazione di parte avversa. Con sentenza n. 1173/2021, pubblicata in data 5.2.2021, il Tribunale accertava la nullità per indeterminatezza delle clausole di determinazione della c.m.s., la nullità relativa delle pattuizioni economiche che avevano determinato, nel terzo trimestre del 2009, una remunerazione usuraria,
dichiarava prescritte le rimesse deputate a rientro dello scoperto ultrafido dalla sua accensione sino al 2.12.2004, e rideterminava il saldo del rapporto, alla data del 29.2.2016, in € 47.104,50 a debito della correntista, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
Il Tribunale dava atto della intervenuta chiusura del rapporto in corso di causa, ed osservava come dalla lettura dei contratti bancari emergesse la disciplina analitica sia dei tassi di interesse attivi e passivi che delle spese e delle valute, tutte dotate di sufficiente determinatezza, ad eccezione della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto, priva di modalità di calcolo, ragion per cui, sotto tale profilo, occorreva rideterminare il saldo debitore con conseguente eliminazione delle c.m.s. e degli altri oneri per la messa a disposizione di fondi illegittimamente addebitati dalla banca in assenza di valido accordo. Il giudice riteneva invece vaghe e generiche le contestazioni mosse dagli attori circa l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Quanto alla questione del tasso soglia usurario, il Tribunale, a mezzo della CTU disposta, verificava il superamento del tasso soglia solo nel terzo trimestre dell'anno 2009, dichiarando dunque la nullità di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse, avessero avuto come effetto quello di determinarne il superamento del tasso soglia usurario nel predetto periodo. Infine, il Tribunale accertava l'intervenuta prescrizione dell'azione sino al 2.12.2004.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 e tutti gli originari attori in primo grado hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, richiedendo, in riforma della stessa e per i motivi di cui si dirà il ricalcolo delle competenze al netto di ogni effetto di capitalizzazione composta, nonché delle competenze per chiusura, anticipi SBF e rapporti estero. La parte appellante ha altresì censurato la pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando l'assenza di presupposti per tale statuizione.
Costituitesi, le appellate CP_4 e Controparte_6 hanno eccepito la genericità dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.4.2025, la Corte ha trattenuto in decisione la causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è mossa censura avverso la parte della sentenza in cui si è affermato che, per il periodo antecedente al 22.4.2000, non fosse dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi in deroga all'art. 1283 c.c., mentre per il periodo successivo era possibile tale pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati (anatocismo), nei limiti di cui all'art. 120 TUB, e cioè a patto che fosse previsto in ogni caso il meccanismo della pari periodicità del calcolo degli interessi, tanto per quelli creditori che per quelli debitori, che vi fosse indicazione del tasso effettivo annuo a seguito della capitalizzazione e che la clausola in oggetto fosse specificatamente approvata (par.
3.6.6. della pronuncia impugnata).
Gli appellanti hanno contestato che invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo è in ogni caso nulla, poiché adottata in violazione dell'art. 1283 c.c., che prevede la deroga al divieto di anatocismo solo in presenza di un accordo tra le parti assunto alla scadenza degli interessi dovuti per almeno sei mesi, o soltanto dal giorno della domanda giudiziale. In sintesi, secondo quanto correttamente osservato dalla difesa appellata, il motivo di gravame si fonda sulla presunta illegittimità dell'anatocismo e sull'orientamento giurisprudenziale che nega l'esistenza nel settore dei contratti bancari, di usi normativi richiesti dalla norma, per consentire la pratica dell'anatocismo.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve ricordarsi che il contratto di conto corrente ordinario intestato alla società
attrice in primo grado è sorto durante la piena vigenza della delibera CICR del 9.2.2000, ragion per cui, a far data da tale limite temporale (9.2.2000), esso è regolato non dalla disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c., bensì dall'art. 120, comma II d.lgs. 385/1993 (TUB) e dalla stessa delibera
CICR, normativa per la quale è consentito l'anatocismo per i contratti bancari, a prescindere dagli usi normativi e dalle altre condizioni ex art. 1283 c.c., qualora sia pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, esattamente come ben evidenziato dal Tribunale nella parte della motivazione impugnata. Tale previsione ex art. 120 TUB è, dunque, una previsione speciale rispetto a quella ex art. 1283 c.c., che resta pienamente valida ed efficace laddove sia operante, come nel caso di specie, una previsione contrattuale di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.
Ciò posto, concordemente a quanto osservato dalla difesa della parte appellata, il contratto, sorto il
24.5.2000 (e, quindi, successivamente alla delibera CTCR del febbraio del medesimo anno), contiene una clausola anatocistica pienamente valida, perché caratterizzata dalla previsione della pari capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi, ragione per cui il meccanismo anatocistico è valido ed efficacemente pattuito (nell'allegato al conto corrente sottoscritto in data
24.5.2000, si legge testualmente “periodicità di chiusura del conto corrente con liquidazione interessi creditori e debitori trimestrale").
Va, dunque, integralmente confermata la decisione impugnata nella parte in cui (al paragrafo 4.1.6 della motivazione) ha osservato che, avendo avuto vita il rapporto in data 22.4.2000, risulta pienamente valida la pattuizione della clausola anatocistica ex art. 120 TUB;
essendo chiaramente ed inequivocabilmente pattuita tra le parti la pari contabilizzazione degli interessi attivi e passivi, con specifica approvazione della clausola ed indicazione dei tassi effettivi.
Il motivo in esame è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno inteso in primo luogo ricordare come il CTU abbia testualmente riferito nel proprio elaborato peritale che non era possibile procedere a nessuna indagine su conti diversi da quello ordinario (il n. 27/4089), non essendo stati depositati agli atti né gli estratti conto, né i documenti contrattuali. Sulla base di tale circostanza, essi hanno ricordato come sin dalla introduzione del giudizio essi avevano evidenziato che sul citato conto venivano regolate altre competenze relative ad un portafoglio Pt_6 e testualmente a “finanziamenti ad import", e che, dunque, tali poste erano confluite nella movimentazione del conto corrente ordinario;
sulla base di tale prospettazione, nel motivo di appello in esame gli appellanti hanno testualmente riferito che sarebbe "necessario intervenire attivamente acché si corregga tale grave illegittimità", con una CTU che "tenesse conto di tali irregolarità", attesa la necessità di rispettare il disposto di cui all'art. 117 comma 1 TUB che prevede per i contratti bancari la necessità della forma scritta, con conseguente necessità di “intervenire sul punto al fine di correggere e riformare la sentenza del giudice di prime cure".
Il motivo è chiaramente inammissibile, atteso che è formulato con modalità incomprensibili quanto alle doglianze indicate in via generica, con formule di stile "illegittimità – irregolarità” vuote di contenuto integrativo che spieghi quali sarebbero le irregolarità lamentate sia nelle operazioni di consulenza che nelle valutazioni effettuate dal Tribunale sulle risultanze delle stesse. A ciò si aggiunge l'assenza di qualsiasi prospettazione contenente il diverso percorso logico-argomentativo che dovrebbe portare ad una diversa decisione sulla base del riscontrato (e non individuato) vizio della sentenza, stante l'evidenza di una generica e incomprensibile censura che non consente alla Corte l'identificazione chiara e preliminare al suo vaglio – del suo contenuto.-
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la statuizione sulle spese di lite operata in primo grado, avendo il Giudice accertato la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale costituite dalla reciproca soccombenza nonché dalle molteplici oscillazioni giurisprudenziali su diverse questioni decisive.
Anche tale motivo è del tutto infondato.
Va, infatti, ricordato che in primo grado la parte attrice aveva proposto una azione risarcitoria, rimasta priva di qualsiasi allegazione assertiva e probatoria, e dunque rigettata nel merito dal
Tribunale, e che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute è stata ritenuta fondata, dichiarandosi prescritte le rimesse deputate a rientro dello scoperto ultrafido intervenute sul rapporto di conto corrente dalla data della sua accensione e sino al 2.12.2004. Dunque, la posizione delle parti rispetto alle domande ed eccezioni proposte è concretamente qualificabile in termini di complessiva soccombenza reciproca, circostanza che, unitamente al riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sui temi oggetto del giudizio, di cui questa Corte condivide la formulazione, giustifica la compensazione.
Risulta, dunque, fatto buon governo, da parte del Tribunale, del disposto di cui all'art. 92, comma 2
c.p.c., con la chiara indicazione dei motivi per cui si è ritenuta applicabile la compensazione integrale delle spese di lite (Cass. 21746/2019; Cass. 4696/2019). Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento alle cause di valore indeterminato a media complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3694/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1173/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 5.3.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.560,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano