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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 131/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 contro la sentenza declaratoria dell'apertura della liquidazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avvocato Antonio Parte_1 P.IVA_1
Natali
Parte reclamante e
Curatela della liquidazione giudiziale , in persona Parte_1
del curatore avvocato , difesa Controparte_1
dall'avvocato Paolo Florio
1 (c.f. ), difesa dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Andrea Borsani e Gianluca Filice
EL MA (c.f. , difesa dall'avvocato C.F._2
Massimo Cundari
Reclamate
Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro: - alla luce di tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 41/2024 pronunciata dal Tribunale di
Catanzaro, Sezione Fallimentare e pubblicata in data 30 dicembre 2024
(rep. n. 80/2024), revocare la liquidazione giudiziale della Parte_1
, con sede a Catanzaro Viale Magna Grecia 75/12, Codice Fiscale
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Amministratore Unico sig. Controparte_3
(CF: ) nato a [...] il [...] e C.F._3
per l'effetto, dichiarare che non sussistono i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.”
Per la Curatela: “il rigetto dell'odierno reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, l'integrale conferma della sentenza n. 41/2024 resa dal Tribunale di Catanzaro – sez. procedure concorsuali.
Con vittoria in ordine a spese e competenze del presente giudizio, che si richiedono secondo il D.M. 55/2014 come da nota allegata (all.
011) con ammissione della curatela al patrocinio a spese dello stato come da attestazione del tribunale contenuta nell'autorizzazione a stare in giudizio (all. 001).”
Per IA BA: “In conclusione, si insiste sul rigetto del reclamo e sulla conferma della sentenza 41/2024 ella consapevolezza che
2 la liquidazione giudiziale, lungi dall'essere una misura punitiva, è lo strumento attraverso il quale si tutela l'interesse dei creditori e si assicura l'ordinato svolgimento della procedura concorsuale. Con vittoria di spese e competenze da distrarre.”
Per EL MA: “che l'On.le Giudice adito respinga il reclamo proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 41/2024 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, sez. fallimentare, pubblicata in data 30 dicembre 2024 (rep. n. 80/2024) con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società e/o comunque accolga le domande Parte_1
formulate da questa parte con il ricorso introduttivo del presente giudizio da intendersi qui integralmente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
e EL MA avevano chiesto al Tribunale Controparte_2
di Catanzaro che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ritenendo sussistenti i presupposti a tal Parte_1
fine richiesti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Istruita la causa mediante l'acquisizione dei prospetti delle pendenze della resistente verso l'erario e verso l' con la sentenza CP_4
resa il 30.12.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 85/2024 P.U., il
Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
In particolare, in relazione ai requisiti soggettivi, il tribunale aveva ritenuto non utilizzabili, in quanto inattendibili, i bilanci prodotti dal debitore, e dunque non assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità.
3 La reclamante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo la carenza dei requisiti soggettivi, poiché dai bilanci degli ultimi tre anni
(2021, 2022 e 2023) emergerebbero ricavi inferiori al limite previsto, e perché dal totale dei debiti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate il tribunale erroneamente non avrebbe scomputato l'importo dei debiti prescritti, operazione che avrebbe riportato l'esposizione debitoria sotto il limite minimo per la fallibilità.
La curatela e le creditrici si sono costituite in giudizio, argomentando per l'infondatezza del reclamo.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo, sul piano soggettivo, non provati i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e, su quello oggettivo, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, tenuto conto: a) che nel dicembre 2021
l'amministratore unico della ha accertato la sussistenza Parte_1
di una causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge e nonostante ciò la società CP_5
avrebbe posto in essere le attività necessarie per porre in liquidazione una società in scioglimento;
b) per valutare lo stato di insolvenza delle società in liquidazione sarebbe sufficiente la circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale della società induca a ritenere l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
4 La parte reclamante ha dedotto esclusivamente l'insussistenza dei requisiti soggettivi, nulla affermando in relazione a quello oggettivo dello stato d'insolvenza, né innanzi al tribunale né in fase di reclamo.
Secondo la reclamante, i bilanci degli ultimi tre anni sarebbero validi e attendibili, ed emergerebbero ricavi inferiori al limite previsto;
inoltre dal totale dei debiti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate il tribunale erroneamente non avrebbe scomputato l'importo dei debiti prescritti, operazione che avrebbe riportato l'esposizione debitoria sotto il limite minimo per la fallibilità; infine il tribunale non avrebbe dovuto tener conto quale elemento probatorio della dichiarazione dei redditi 2021, dalla quale emergono ricavi per € 1.219.318, in quanto essa si riferisce ai redditi del 2020, dunque anteriori al triennio e perciò irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi per la fallibilità.
Tale ultima argomentazione risulta effettivamente fondata e, perciò, la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo d'imposta
2020, non poteva essere utilizzata dal tribunale per la decisione.
La corte, tuttavia, ritiene che, nonostante l'esclusione del valore probatorio del predetto documento, la decisione del tribunale sia condivisibile.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata ai fascicoli, dalle circostanze non contestate, dal prospetto dei crediti vantati dall'Erario formato dall'Agenzia delle entrate e dalla certificazione dei debiti contributivi emessa dall' emerge la CP_4
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Occorre evidenziare come l'applicazione delle disposizioni inerenti alla liquidazione giudiziale presupponga che l'imprenditore non abbia
5 dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma I lettera d) d.lgs. n. 14/2019, e che sia in stato di insolvenza.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, è l'imprenditore che deve provare la mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. n. 30516/2018).
La società reclamante non può essere ritenuta “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e dunque considerata sottratta all'ambito di applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale, in quanto non ha assolto il suo onere probatorio.
La predetta norma definisce “impresa minore” “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La corte condivide la valutazione di inattendibilità e, quindi, di inutilizzabilità dei bilanci prodotti, che dunque non risultano idonei a provare l'insussistenza dei requisiti soggettivi.
A condurre a un giudizio di inattendibilità concorrono i seguenti elementi: a) i bilanci prodotti sono stati tutti depositati presso il registro delle imprese in data 16.12.2024, successivamente alla notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale;
b) il bilancio 2020 è stato approvato nel 2022 e non risulta depositato, così come non depositati
6 risultano i bilanci anteriori;
c) non sono state prodotte le scritture contabili quali elementi di raffronto coi bilanci;
d) i bilanci prodotti non indicano l'ingente debito nei confronti dell'Erario, pari a circa € 600.000.
Vero è che i bilanci possono essere presentati al registro per le imprese anche tardivamente, ma la circostanza che siano stati presentati solo i tre rilevanti per il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale
- e comunque successivamente alla notifica del ricorso - appare alquanto anomala e concorre al giudizio d'inattendibilità dei bilanci.
A ciò si aggiunga che non sono state prodotte le delibere di approvazione dei bilanci, considerato che “la produzione di “copie informali di bilanci che non risultano approvati” deve equipararsi alla mancata pro-duzione dei bilanci stessi, atteso che, per assumere la valenza probatoria di cui alla L. Fall., art.
1. e comunque per essere speso come atto riferibile alla società, il bilancio deve essere almeno approvato, a tacere dal profilo della pubblicazione dello stesso.” (Cass.
Sez. I, sentenza 30 maggio 2013, n. 13543).
Né risulta rilevante la dedotta circostanza dell'asserita prescrizione di alcuni crediti, intanto perché non vi è prova che tali crediti siano stati contestati od opposti, e poi perché, per le ragioni di cui si è detto, il debitore non ha fornito la prova dell'insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 d.lgs. 14/2019, e dunque, anche nel caso di insussistenza del requisito relativo all'esposizione debitoria, comunque risulterebbe fallibile, dovendo i requisiti soggettivi ricorrere congiuntamente.
Quanto al requisito oggettivo dello stato d'insolvenza, come già precisato la parte reclamante nulla ha dedotto in merito nel reclamo, così come in primo grado.
Per completezza occorre precisare che la corte condivide la valutazione effettuata sul punto dal tribunale, che ha evidenziato come
7 per le società inattive – quale quella reclamante, avendo l'amministratore unico nel dicembre 2021 accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge senza che nessuna attività conseguente sia stata poi eseguita – valga “il generale principio secondo cui lo stato di insolvenza deve essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass. Sez. I, ord. 2 novembre 2022 n. 32280).
La società reclamante, in scioglimento poiché sottocapitalizzata ma non sottoposta a liquidazione, non ha assolto l'onere probatorio relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza patrimoniale, dovendosi al contrario esso ritenere integrato, tenuto conto dell'ammontare del credito delle signore e MA, dell'infruttuosità dei loro tentativi di CP_2
esecuzione, dell'esposizione debitoria previdenziale ed erariale.
La reclamante, in conclusione, non ha provato l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, che invece la corte ritiene sussistenti.
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – con esclusione della fase istruttoria, essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza -, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), disponendo che il pagamento si effettui a favore dell'Erario per la somma
8 liquidata a favore della Curatela, e con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari per le creditrici reclamate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante al pagamento in favore di ciascuna delle reclamate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.473,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari relativamente a e EL Controparte_2
MA, e disponendo che il pagamento degli onorari liquidati a favore della Curatela si effettui a favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
9
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 131/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 contro la sentenza declaratoria dell'apertura della liquidazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avvocato Antonio Parte_1 P.IVA_1
Natali
Parte reclamante e
Curatela della liquidazione giudiziale , in persona Parte_1
del curatore avvocato , difesa Controparte_1
dall'avvocato Paolo Florio
1 (c.f. ), difesa dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Andrea Borsani e Gianluca Filice
EL MA (c.f. , difesa dall'avvocato C.F._2
Massimo Cundari
Reclamate
Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro: - alla luce di tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 41/2024 pronunciata dal Tribunale di
Catanzaro, Sezione Fallimentare e pubblicata in data 30 dicembre 2024
(rep. n. 80/2024), revocare la liquidazione giudiziale della Parte_1
, con sede a Catanzaro Viale Magna Grecia 75/12, Codice Fiscale
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
Amministratore Unico sig. Controparte_3
(CF: ) nato a [...] il [...] e C.F._3
per l'effetto, dichiarare che non sussistono i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.”
Per la Curatela: “il rigetto dell'odierno reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, l'integrale conferma della sentenza n. 41/2024 resa dal Tribunale di Catanzaro – sez. procedure concorsuali.
Con vittoria in ordine a spese e competenze del presente giudizio, che si richiedono secondo il D.M. 55/2014 come da nota allegata (all.
011) con ammissione della curatela al patrocinio a spese dello stato come da attestazione del tribunale contenuta nell'autorizzazione a stare in giudizio (all. 001).”
Per IA BA: “In conclusione, si insiste sul rigetto del reclamo e sulla conferma della sentenza 41/2024 ella consapevolezza che
2 la liquidazione giudiziale, lungi dall'essere una misura punitiva, è lo strumento attraverso il quale si tutela l'interesse dei creditori e si assicura l'ordinato svolgimento della procedura concorsuale. Con vittoria di spese e competenze da distrarre.”
Per EL MA: “che l'On.le Giudice adito respinga il reclamo proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza n. 41/2024 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, sez. fallimentare, pubblicata in data 30 dicembre 2024 (rep. n. 80/2024) con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società e/o comunque accolga le domande Parte_1
formulate da questa parte con il ricorso introduttivo del presente giudizio da intendersi qui integralmente richiamate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
e EL MA avevano chiesto al Tribunale Controparte_2
di Catanzaro che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ritenendo sussistenti i presupposti a tal Parte_1
fine richiesti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Istruita la causa mediante l'acquisizione dei prospetti delle pendenze della resistente verso l'erario e verso l' con la sentenza CP_4
resa il 30.12.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 85/2024 P.U., il
Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
In particolare, in relazione ai requisiti soggettivi, il tribunale aveva ritenuto non utilizzabili, in quanto inattendibili, i bilanci prodotti dal debitore, e dunque non assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità.
3 La reclamante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo la carenza dei requisiti soggettivi, poiché dai bilanci degli ultimi tre anni
(2021, 2022 e 2023) emergerebbero ricavi inferiori al limite previsto, e perché dal totale dei debiti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate il tribunale erroneamente non avrebbe scomputato l'importo dei debiti prescritti, operazione che avrebbe riportato l'esposizione debitoria sotto il limite minimo per la fallibilità.
La curatela e le creditrici si sono costituite in giudizio, argomentando per l'infondatezza del reclamo.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo, sul piano soggettivo, non provati i requisiti previsti dall'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e, su quello oggettivo, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, tenuto conto: a) che nel dicembre 2021
l'amministratore unico della ha accertato la sussistenza Parte_1
di una causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge e nonostante ciò la società CP_5
avrebbe posto in essere le attività necessarie per porre in liquidazione una società in scioglimento;
b) per valutare lo stato di insolvenza delle società in liquidazione sarebbe sufficiente la circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale della società induca a ritenere l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
4 La parte reclamante ha dedotto esclusivamente l'insussistenza dei requisiti soggettivi, nulla affermando in relazione a quello oggettivo dello stato d'insolvenza, né innanzi al tribunale né in fase di reclamo.
Secondo la reclamante, i bilanci degli ultimi tre anni sarebbero validi e attendibili, ed emergerebbero ricavi inferiori al limite previsto;
inoltre dal totale dei debiti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate il tribunale erroneamente non avrebbe scomputato l'importo dei debiti prescritti, operazione che avrebbe riportato l'esposizione debitoria sotto il limite minimo per la fallibilità; infine il tribunale non avrebbe dovuto tener conto quale elemento probatorio della dichiarazione dei redditi 2021, dalla quale emergono ricavi per € 1.219.318, in quanto essa si riferisce ai redditi del 2020, dunque anteriori al triennio e perciò irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi per la fallibilità.
Tale ultima argomentazione risulta effettivamente fondata e, perciò, la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo d'imposta
2020, non poteva essere utilizzata dal tribunale per la decisione.
La corte, tuttavia, ritiene che, nonostante l'esclusione del valore probatorio del predetto documento, la decisione del tribunale sia condivisibile.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata ai fascicoli, dalle circostanze non contestate, dal prospetto dei crediti vantati dall'Erario formato dall'Agenzia delle entrate e dalla certificazione dei debiti contributivi emessa dall' emerge la CP_4
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Occorre evidenziare come l'applicazione delle disposizioni inerenti alla liquidazione giudiziale presupponga che l'imprenditore non abbia
5 dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma I lettera d) d.lgs. n. 14/2019, e che sia in stato di insolvenza.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, è l'imprenditore che deve provare la mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. n. 30516/2018).
La società reclamante non può essere ritenuta “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 lettera d) d.lgs 14/2019, e dunque considerata sottratta all'ambito di applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale, in quanto non ha assolto il suo onere probatorio.
La predetta norma definisce “impresa minore” “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La corte condivide la valutazione di inattendibilità e, quindi, di inutilizzabilità dei bilanci prodotti, che dunque non risultano idonei a provare l'insussistenza dei requisiti soggettivi.
A condurre a un giudizio di inattendibilità concorrono i seguenti elementi: a) i bilanci prodotti sono stati tutti depositati presso il registro delle imprese in data 16.12.2024, successivamente alla notifica del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale;
b) il bilancio 2020 è stato approvato nel 2022 e non risulta depositato, così come non depositati
6 risultano i bilanci anteriori;
c) non sono state prodotte le scritture contabili quali elementi di raffronto coi bilanci;
d) i bilanci prodotti non indicano l'ingente debito nei confronti dell'Erario, pari a circa € 600.000.
Vero è che i bilanci possono essere presentati al registro per le imprese anche tardivamente, ma la circostanza che siano stati presentati solo i tre rilevanti per il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale
- e comunque successivamente alla notifica del ricorso - appare alquanto anomala e concorre al giudizio d'inattendibilità dei bilanci.
A ciò si aggiunga che non sono state prodotte le delibere di approvazione dei bilanci, considerato che “la produzione di “copie informali di bilanci che non risultano approvati” deve equipararsi alla mancata pro-duzione dei bilanci stessi, atteso che, per assumere la valenza probatoria di cui alla L. Fall., art.
1. e comunque per essere speso come atto riferibile alla società, il bilancio deve essere almeno approvato, a tacere dal profilo della pubblicazione dello stesso.” (Cass.
Sez. I, sentenza 30 maggio 2013, n. 13543).
Né risulta rilevante la dedotta circostanza dell'asserita prescrizione di alcuni crediti, intanto perché non vi è prova che tali crediti siano stati contestati od opposti, e poi perché, per le ragioni di cui si è detto, il debitore non ha fornito la prova dell'insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 d.lgs. 14/2019, e dunque, anche nel caso di insussistenza del requisito relativo all'esposizione debitoria, comunque risulterebbe fallibile, dovendo i requisiti soggettivi ricorrere congiuntamente.
Quanto al requisito oggettivo dello stato d'insolvenza, come già precisato la parte reclamante nulla ha dedotto in merito nel reclamo, così come in primo grado.
Per completezza occorre precisare che la corte condivide la valutazione effettuata sul punto dal tribunale, che ha evidenziato come
7 per le società inattive – quale quella reclamante, avendo l'amministratore unico nel dicembre 2021 accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge senza che nessuna attività conseguente sia stata poi eseguita – valga “il generale principio secondo cui lo stato di insolvenza deve essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass. Sez. I, ord. 2 novembre 2022 n. 32280).
La società reclamante, in scioglimento poiché sottocapitalizzata ma non sottoposta a liquidazione, non ha assolto l'onere probatorio relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza patrimoniale, dovendosi al contrario esso ritenere integrato, tenuto conto dell'ammontare del credito delle signore e MA, dell'infruttuosità dei loro tentativi di CP_2
esecuzione, dell'esposizione debitoria previdenziale ed erariale.
La reclamante, in conclusione, non ha provato l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, che invece la corte ritiene sussistenti.
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – con esclusione della fase istruttoria, essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza -, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), disponendo che il pagamento si effettui a favore dell'Erario per la somma
8 liquidata a favore della Curatela, e con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari per le creditrici reclamate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante al pagamento in favore di ciascuna delle reclamate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 3.473,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari relativamente a e EL Controparte_2
MA, e disponendo che il pagamento degli onorari liquidati a favore della Curatela si effettui a favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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