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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1921 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
, nato ad [...], il [...], Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati presso lo studio dell'avv. La Novara Calogero, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 gennaio 2025. DEL PM: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che entrambi i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Siculiana, in data 7 giugno 2000,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2000 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1921 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
[...]
, nato ad [...], il [...], Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati presso lo studio dell'avv. La Novara Calogero, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 gennaio 2025. DEL PM: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che entrambi i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Siculiana, in data 7 giugno 2000,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2000 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, l'11 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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