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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6890/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
ES DO, nato il [...] a [...] ed ivi residente, in Via Pizzo, n. 5,
c.f. [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Gargiulo unitamente al quale elettivamente domicilia, al Corso Alcide De Gasperi, n. 16, in Castellammare di Stabia (Na)
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n. 14, P.Iva n. 13756881002, in persona del suo Procuratore - Antonio Cristofaro, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito e, comunque, in subordine, l'intervenuta prescrizione del credito, limitatamente all'avviso di addebito 37120190013003915000. Tanto premesso, adiva questo Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il presunto credito previdenziale, vantato dall'INPS e indicato nell'atto esattoriale n.ro 07120239027994331/000 limitatamente all'avviso di addebito n.ro 37120190013003915000 dell'importo di e 1.307,14, per cui è competente il Tribunale Adito, con dichiarazione che nulla è dovuto, con riserva di ripetizione delle somme che fossero coattivamente riscosse, evidenziando sin da ora che il valore della controversia è entro e non oltre euro duemila;
2) condannare la parte resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge, con attribuzione al legale costituito antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale deduceva l'omessa notifica degli atti al concessionario.
Veniva disposta l'estensione del giudizio all'agente di riscossione, il quale si costituiva, come da memoria in atti.
1 All' esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***** Il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007); tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato da avviso di addebito. Nel caso di specie, l' avviso di addebito è stato ritualmente notificato a mezzo posta, come si evince dalla produzione INPS (avviso di addebito n. 37120190013003915000, notificato il 15.11.2019, all.ti nn. 1 e 2). Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, « In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.» (Cass. 19/03/2014, n. 6395; conformi, ex plurimis, Cass. 06/03/2015
, n. 4567; Cass. 17/10/2016, n. 20918; Cass. 21/02/2018, n. 4275; Cass. 19/11/2018, n.
29710; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass. 17/01/2020, n. 946).
La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto,
e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013).
Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 7, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr.
Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n. 23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009).
2 In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto ( Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24852 del 22/11/2006, Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014).
La circostanza che chi ha ricevuto la notifica non risulti dallo stato di famiglia, non è fatto idoneo a far venire meno la presunzione di convivenza anche temporanea;
ciò che rileva è che l'atto sia stato spedito all'indirizzo del ricorrente, indicato anche nel ricorso in esame e che sia stato ricevuto.
Inconferenti risultano le sentenze prodotte da parte ricorrente, che riferiscono alla notifica avvenuta a mezzo di messo notificatore. La mancata opposizione dell'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 gg come previsto dall'art. 24 del dlgs. 46 del 1999 ha reso inoppugnabile il credito ivi azionato.
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
Nella presente sede può trovare ingresso solo la disamina di eventuali fatti successivi. Nella specie, dopo la notifica dell'avviso, alcuna prescrizione è maturata, atteso che in data 2.9.2023, prima del quinquennio dalla notifica dell'avviso (15.11.2019), è stata notificata l'intimazione impugnata. Nessuna contestazione è stata sollevata sul merito della pretesa. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Spese compensate, attea la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 1.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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