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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Lucibello e Antonio M. Parte_1
Ribet ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Luigi Pulci n. 4,
Roma
APPELLANTE
in persona del suo amministratore delegato e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Santi Controparte_2
Puglisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via San Raffaele n. 1,
Milano
APPELLATA (cessionaria) nella qualità di Controparte_3 procuratrice con rappresentanza di Controparte_4
[...]
APPELLATA (cedente)
All'esito DE discussione orale di cui alla udienza del 21 gennaio 2025 e DE successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
pagina 1 di 7
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 575/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023, il Tribunale
Ordinario di Grosseto così provvedeva:
“respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2547,00, per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%.”
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue: si opponeva al decreto ingiuntivo n. 380/2019 emesso dal Tribunale Parte_1 di Grosseto il 4.5.2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di
BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei crediti, DE somma di € 19.352,00.
In particolare, l'opponente rilevava come il decreto ingiuntivo fosse inefficace essendo stato emesso in relazione ad un debito contratto da soggetto non univocamente identificato e non in possesso del mandato di rappresentanza da parte dell'ente titolare del rapporto dedotto in giudizio. Eccepiva inoltre la intervenuta prescrizione del credito e la violazione del principio del ne bis in idem per essere stato lo stesso rapporto dedotto in giudizio già oggetto di sentenza passata in Contr giudicato. Si costituiva in giudizio la chiedendo in tesi il rigetto DE opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento DE somma ingiunta e in ipotesi la condanna dell'opponente quale falsus procurator DE società
[...]
al risarcimento dei danni per equivalente nella stessa Parte_2 somma o in quella ritenuta di giustizia. Con comparsa di intervento si costituiva quale cessionaria del credito. Controparte_1
Il Tribunale di Grosseto motivava la sua decisione come di seguito: il Giudice di primo grado respingeva l'opposizione, preliminarmente osservando che, secondo l'art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta rispondono la stessa con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Il Giudice richiamava l'orientamento giurisprudenziale per cui la pagina 2 di 7 suddetta responsabilità solidale e personale è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, non concernendo un debito proprio dell'associato e avendo carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa. Nel caso di specie, era stato documentalmente provato che l'opponente aveva sottoscritto personalmente il contratto di apertura di conto corrente, intestato alla associazione del 29.9.1998, Parte_2 unitamente alle condizioni generali ed economiche applicate al rapporto.
L'opponente aveva altresì stipulato un contratto accessorio di apertura in conto corrente con richiesta di concessione di fido, anche questo a favore DE associazione e con esplicita spendita DE propria qualità di presidente. Quanto provato dimostrava che l'opponente aveva compiuto attività negoziale in nome e per conto dell'ente, potendo dunque configurarsi la responsabilità solidale con il fondo comune DE associazione. Il Giudice evidenziava poi come la responsabilità sarebbe sussistita anche nella ipotesi in cui avesse stipulato i suddetti Parte_1 contratti bancari come rappresentante altrui senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri a lui conferiti, per avere il creditore confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto e dunque sarebbe stato comunque tenuto a risarcire il danno per equivalente. Il Giudice riteneva poi che nella lettera del 30.1.2008, versata in atti, non potesse ravvisarsi un riconoscimento di debito da parte dell'opponente ma una mera volontà transattiva, circostanza comunque non decisiva in quanto la banca aveva fornito prova del rapporto sottostante mediante la documentazione comprovante il rapporto di conto corrente azionato in giudizio. In ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, in via generale il Giudice osservava come la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione, eccetto che la sentenza non sia fondata su ragioni personali. Nel caso di specie era stato documentalmente provato che con sentenza n. 31/2014 il Tribunale aveva condannato la Parte_2
a pagare alla banca la somma di € 19.323,90 in relazione alla
[...] esposizione debitoria relativa allo stesso corrente oggetto DE presente causa, essendo peraltro stato lo stesso condebitore solidale ad eccepire la esistenza di un giudicato sulla medesima questione e dunque ad invocare gli effetti riflessi di cui pagina 3 di 7 all'art. 1306 c.c., conformemente al principio del ne bis in idem. Ciò posto, rilevava senz'altro tale giudicato, avendo ad oggetto lo stesso rapporto giuridico. Quanto alla eccezione di prescrizione del credito, l'opponente non aveva provato il dies a quo DE prescrizione, limitandosi a contestare che la lettera raccomandata di sollecito di pagamento, inviata dalla banca, fosse un valido atto interruttivo DE prescrizione mentre il Giudice, considerandola tale, riteneva che il credito vantato dalla banca nei confronti di non fosse prescritto al momento DE introduzione del Parte_1 giudizio oppositivo nel 2019 e per tali motivi rigettava la opposizione.
Per tali motivi statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna per i seguenti motivi: Parte_1
1. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il Giudice sia incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto la responsabilità del Pt_1 deriverebbe dalla sottoscrizione del contratto di C/C con la banca in data
29.09.1998 mentre in realtà la convenuta opposta, costituendosi, ha ab origine confermato che il decreto ingiuntivo opposto è fondato unicamente sul riconoscimento di debito di cui alla lettera datata 30.01.2008. Solo in ipotesi l'opposta ha chiesto la condanna al risarcimento danni per equivalente nel caso in cui lo stesso risulti falsus procurator e dunque venga accertata la carenza di potere rappresentativo in capo al Pt_1
2. Violazione dell'art. 2946 c.c.
Il Giudice ha affermato che la lettera non rappresenta un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, dimenticando che il decreto ingiuntivo emesso venne richiesto dall'opposta in data 09.04.2019 e dunque dopo 11 anni e circa tre mesi dalla data in cui sarebbe sorto il riconoscimento di debito. L'odierno appellante ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado,
l'esercizio del diritto, determinato dalla suddetta lettera, ha avuto inizio con certezza in tale data, valendo dunque come termine iniziale di decorrenza decennale DE prescrizione. Infine, il Giudice ha ritenuto che una lettera raccomandata del
14.06.2007 abbia le caratteristiche necessarie per ritenerla interruttiva DE prescrizione e che quindi il credito vantato dalla banca, a distanza di 12 anni, non si sia prescritto, in palese violazione dell'art. 2946 c.c.
pagina 4 di 7
3. Divieto di bis in idem
L'odierno appellante afferma che l'opposta non smentisce di essere in possesso di una sentenza passata in giudicato, potendo conseguire direttamente dall'associazione sindacale quanto dovutole per il precisato credito ma non fornisce alcuna prova DE rinuncia a quella esecuzione dunque è verosimile che la
[...]
a seguito DE sentenza impugnata, avrebbe la Controparte_5 possibilità di aggredire sia l'associazione che il soddisfacendo per ben due Pt_1 volte il suo medesimo e unico credito.
Si costituisce contestando tutto quanto ex adverso proposto, Controparte_1 preliminarmente eccependo la inammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, l'odierno appellante sostiene che alla sottoscrizione del contratto di conto corrente non aveva alcun potere di rappresentanza del sindacato, nonostante è stata la stessa che nell'atto di citazione in opposizione al Parte_2 primo decreto ha riconosciuto il quale responsabile DE sede zonale di Pt_1
NC e già Presidente DE Unione e sottoscrittore del contratto di conto corrente con la CA. Inoltre è stato lo stesso nel 2008, a riconoscersi Pt_1 responsabile per il debito DE Peraltro, anche ammettendo la sua carenza Pt_3 di potere rappresentativo, comunque il agiva come falsus procurator e quindi Pt_1 comunque risponderebbe per tutti i danni provocati alla banca, derivanti dalla sua attività. In tema di prescrizione del credito, la lettera del 30.9.2016 ha gli elementi necessari a ritenerla una diffida ad adempiere, avendo dunque carattere interruttivo e non avendo alcun valore la lettera di risposta DE controparte circa la mancanza di rapporti tra il e la Peraltro, l'odierno appellante nulla ha allegato Pt_1 Pt_3 relativamente al dies a quo DE prescrizione. Infine, in ordine alla presunta violazione del ne bis in idem, la precisa che le parti DE Controparte_1 controversia non sono identiche e diverso sarebbe il titolo su cui si base il decreto, trattandosi infatti di una scrittura privata di riconoscimento del debito e differente anche l'importo. Peraltro, è stato lo stesso condebitore solidale ad eccepire l'esistenza di un giudicato sulla medesima questione e quindi ad invocare gli effetti riflessi del giudicato ex art. 1306 c.c..
pagina 5 di 7 Le parti comparivano alla udienza del 21 gennaio 2025 e discutevano oralmente la causa e la Corte tratteneva in decisione riservandosi il deposito di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei 30 giorni successivi.
L'appello deve essere rigettato.
Corrisponde al vero che la ha agito in giudizio non ai sensi degli artt. 38 e ss. CP_4
C.c., ma sulla base dell'atto qualificato come riconoscimento del debito. Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “ la ricorrente è creditrice del .. Parte_1 DE somma complessiva di … derivante da scrittura di riconoscimento di debito…datata 30 gennaio 2008 … “ ed anche nella comparsa di costituzione seppure si richiamino i poteri del rappresentante DE Associazione si fa comunque riferimento o alla figura del falsus procurator o alla scrittura invocata quale fondamento del diritto di credito in capo originariamente a CA DE MM .
Tuttavia la censura non è dirimente.
Infatti la decisione del I Giudice in ordine al titolo di responsabilità si fonda anche quale seconda ratio decidendi, sull'affidamento operato dalla nei confronti di CP_4 colui che si presentava quale mandatario e tale ratio decidendi, come si evince dalla descrizione del fatto sopra riportata, non è stata oggetto di appello. Diventa così inutile scrutinare se effettivamente la scrittura invocata conteneva o meno riconoscimento di debito.
Deve quindi ritenersi passato in giudicato l'accertamento sul titolo di responsabilità.
Non si comprende quanto afferma l'appellante in ordine alla efficacia di giudicato che invoca. L'art. 1306 c.c., al II comma afferma che la sentenza resa tra il creditore e un condebitore in solido quale è il caso di specie, è opponibile dall'altro condebitore al creditore quando non è fondata su eccezioni personali. Trattasi del c.d. giudicato riflesso che pertiene ad una sentenza favorevole al debitore solidale: nel caso di specie alcuna sentenza favorevole è intervenuta poiché nell'altro giudizio reso tra la e la si è statuita la responsabilità anche DE e non un Pt_2 CP_4 Pt_2 evento favorevole opponibile al creditore.
Parte appellante invoca il titolo che la ha ottenuto nei confronti DE e CP_4 Pt_2 verso la quale parte appellata non pare avere iniziato alcuna attività di riscossione.
Tuttavia, tale osservazione e censura è irrilevante per quanto sopra motivato.
L'essere in possesso di due titoli esecutivi rispetto a due debitori solidali certamente pagina 6 di 7 non comporta la possibilità di duplicare il ricavato da parte del creditore, ma si dovrà reagire a tale eventualità in sede esecutiva e non in sede di cognizione laddove
è proprio DE solidarietà potersi rivolgere per il medesimo credito verso i due coobbligati e conseguentemente munirsi del titolo nei confronti di entrambi.
Occorre quindi valutare la censura in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito.
La censura DE parte appellante è nei seguenti termini: la lettera 30 gennaio 2008 rappresenta per tabulas titolo e datazione del documento non contestati ( lett. ) e il decreto ingiuntivo venne richiesto nel 2019 quindi dopo 11 anni essendosi verificata la prescrizione decennale. In effetti la lettura DE sentenza non è di agevole percezione affermando il Giudice che la lettera interruttiva è del 2007 e che quindi nel 2019 non si era prescritto il credito mentre appare evidente che il decennio tenendo conto delle due date, era trascorso. Contr La richiamava tuttavia sin dalla comparsa di costituzione in I grado una lettera interruttiva DE prescrizione datata 30.9.2016 e ricevuta dal che sottoscrisse Pt_1 la cartolina di ricezione depositata sub 10. Essa ha piena efficacia interruttiva nel decennio rispetto alla data del 30 gennaio 2008 che la stessa parte appellante richiama quale dies a quo. Anche detta censura non merita pertanto accoglimento.
Il rigetto dell'appello comporta soccombenza in punto di spese (scaglione da €5000 a
26.000 omessa la liquidazione DE fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale ) .
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto 575/2023 che conferma.
Condanna a rifondere a quale cessionaria del Parte_1 Controparte_1 credito le spese del presente grado di giudizio che liquida per compensi in € 3100 oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Raddoppio del C.U.
Firenze 21 gennaio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Lucibello e Antonio M. Parte_1
Ribet ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Luigi Pulci n. 4,
Roma
APPELLANTE
in persona del suo amministratore delegato e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Santi Controparte_2
Puglisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via San Raffaele n. 1,
Milano
APPELLATA (cessionaria) nella qualità di Controparte_3 procuratrice con rappresentanza di Controparte_4
[...]
APPELLATA (cedente)
All'esito DE discussione orale di cui alla udienza del 21 gennaio 2025 e DE successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
pagina 1 di 7
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 575/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023, il Tribunale
Ordinario di Grosseto così provvedeva:
“respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2547,00, per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%.”
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue: si opponeva al decreto ingiuntivo n. 380/2019 emesso dal Tribunale Parte_1 di Grosseto il 4.5.2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di
BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei crediti, DE somma di € 19.352,00.
In particolare, l'opponente rilevava come il decreto ingiuntivo fosse inefficace essendo stato emesso in relazione ad un debito contratto da soggetto non univocamente identificato e non in possesso del mandato di rappresentanza da parte dell'ente titolare del rapporto dedotto in giudizio. Eccepiva inoltre la intervenuta prescrizione del credito e la violazione del principio del ne bis in idem per essere stato lo stesso rapporto dedotto in giudizio già oggetto di sentenza passata in Contr giudicato. Si costituiva in giudizio la chiedendo in tesi il rigetto DE opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento DE somma ingiunta e in ipotesi la condanna dell'opponente quale falsus procurator DE società
[...]
al risarcimento dei danni per equivalente nella stessa Parte_2 somma o in quella ritenuta di giustizia. Con comparsa di intervento si costituiva quale cessionaria del credito. Controparte_1
Il Tribunale di Grosseto motivava la sua decisione come di seguito: il Giudice di primo grado respingeva l'opposizione, preliminarmente osservando che, secondo l'art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta rispondono la stessa con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Il Giudice richiamava l'orientamento giurisprudenziale per cui la pagina 2 di 7 suddetta responsabilità solidale e personale è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, non concernendo un debito proprio dell'associato e avendo carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa. Nel caso di specie, era stato documentalmente provato che l'opponente aveva sottoscritto personalmente il contratto di apertura di conto corrente, intestato alla associazione del 29.9.1998, Parte_2 unitamente alle condizioni generali ed economiche applicate al rapporto.
L'opponente aveva altresì stipulato un contratto accessorio di apertura in conto corrente con richiesta di concessione di fido, anche questo a favore DE associazione e con esplicita spendita DE propria qualità di presidente. Quanto provato dimostrava che l'opponente aveva compiuto attività negoziale in nome e per conto dell'ente, potendo dunque configurarsi la responsabilità solidale con il fondo comune DE associazione. Il Giudice evidenziava poi come la responsabilità sarebbe sussistita anche nella ipotesi in cui avesse stipulato i suddetti Parte_1 contratti bancari come rappresentante altrui senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri a lui conferiti, per avere il creditore confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto e dunque sarebbe stato comunque tenuto a risarcire il danno per equivalente. Il Giudice riteneva poi che nella lettera del 30.1.2008, versata in atti, non potesse ravvisarsi un riconoscimento di debito da parte dell'opponente ma una mera volontà transattiva, circostanza comunque non decisiva in quanto la banca aveva fornito prova del rapporto sottostante mediante la documentazione comprovante il rapporto di conto corrente azionato in giudizio. In ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, in via generale il Giudice osservava come la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione, eccetto che la sentenza non sia fondata su ragioni personali. Nel caso di specie era stato documentalmente provato che con sentenza n. 31/2014 il Tribunale aveva condannato la Parte_2
a pagare alla banca la somma di € 19.323,90 in relazione alla
[...] esposizione debitoria relativa allo stesso corrente oggetto DE presente causa, essendo peraltro stato lo stesso condebitore solidale ad eccepire la esistenza di un giudicato sulla medesima questione e dunque ad invocare gli effetti riflessi di cui pagina 3 di 7 all'art. 1306 c.c., conformemente al principio del ne bis in idem. Ciò posto, rilevava senz'altro tale giudicato, avendo ad oggetto lo stesso rapporto giuridico. Quanto alla eccezione di prescrizione del credito, l'opponente non aveva provato il dies a quo DE prescrizione, limitandosi a contestare che la lettera raccomandata di sollecito di pagamento, inviata dalla banca, fosse un valido atto interruttivo DE prescrizione mentre il Giudice, considerandola tale, riteneva che il credito vantato dalla banca nei confronti di non fosse prescritto al momento DE introduzione del Parte_1 giudizio oppositivo nel 2019 e per tali motivi rigettava la opposizione.
Per tali motivi statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna per i seguenti motivi: Parte_1
1. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il Giudice sia incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto la responsabilità del Pt_1 deriverebbe dalla sottoscrizione del contratto di C/C con la banca in data
29.09.1998 mentre in realtà la convenuta opposta, costituendosi, ha ab origine confermato che il decreto ingiuntivo opposto è fondato unicamente sul riconoscimento di debito di cui alla lettera datata 30.01.2008. Solo in ipotesi l'opposta ha chiesto la condanna al risarcimento danni per equivalente nel caso in cui lo stesso risulti falsus procurator e dunque venga accertata la carenza di potere rappresentativo in capo al Pt_1
2. Violazione dell'art. 2946 c.c.
Il Giudice ha affermato che la lettera non rappresenta un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, dimenticando che il decreto ingiuntivo emesso venne richiesto dall'opposta in data 09.04.2019 e dunque dopo 11 anni e circa tre mesi dalla data in cui sarebbe sorto il riconoscimento di debito. L'odierno appellante ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado,
l'esercizio del diritto, determinato dalla suddetta lettera, ha avuto inizio con certezza in tale data, valendo dunque come termine iniziale di decorrenza decennale DE prescrizione. Infine, il Giudice ha ritenuto che una lettera raccomandata del
14.06.2007 abbia le caratteristiche necessarie per ritenerla interruttiva DE prescrizione e che quindi il credito vantato dalla banca, a distanza di 12 anni, non si sia prescritto, in palese violazione dell'art. 2946 c.c.
pagina 4 di 7
3. Divieto di bis in idem
L'odierno appellante afferma che l'opposta non smentisce di essere in possesso di una sentenza passata in giudicato, potendo conseguire direttamente dall'associazione sindacale quanto dovutole per il precisato credito ma non fornisce alcuna prova DE rinuncia a quella esecuzione dunque è verosimile che la
[...]
a seguito DE sentenza impugnata, avrebbe la Controparte_5 possibilità di aggredire sia l'associazione che il soddisfacendo per ben due Pt_1 volte il suo medesimo e unico credito.
Si costituisce contestando tutto quanto ex adverso proposto, Controparte_1 preliminarmente eccependo la inammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, l'odierno appellante sostiene che alla sottoscrizione del contratto di conto corrente non aveva alcun potere di rappresentanza del sindacato, nonostante è stata la stessa che nell'atto di citazione in opposizione al Parte_2 primo decreto ha riconosciuto il quale responsabile DE sede zonale di Pt_1
NC e già Presidente DE Unione e sottoscrittore del contratto di conto corrente con la CA. Inoltre è stato lo stesso nel 2008, a riconoscersi Pt_1 responsabile per il debito DE Peraltro, anche ammettendo la sua carenza Pt_3 di potere rappresentativo, comunque il agiva come falsus procurator e quindi Pt_1 comunque risponderebbe per tutti i danni provocati alla banca, derivanti dalla sua attività. In tema di prescrizione del credito, la lettera del 30.9.2016 ha gli elementi necessari a ritenerla una diffida ad adempiere, avendo dunque carattere interruttivo e non avendo alcun valore la lettera di risposta DE controparte circa la mancanza di rapporti tra il e la Peraltro, l'odierno appellante nulla ha allegato Pt_1 Pt_3 relativamente al dies a quo DE prescrizione. Infine, in ordine alla presunta violazione del ne bis in idem, la precisa che le parti DE Controparte_1 controversia non sono identiche e diverso sarebbe il titolo su cui si base il decreto, trattandosi infatti di una scrittura privata di riconoscimento del debito e differente anche l'importo. Peraltro, è stato lo stesso condebitore solidale ad eccepire l'esistenza di un giudicato sulla medesima questione e quindi ad invocare gli effetti riflessi del giudicato ex art. 1306 c.c..
pagina 5 di 7 Le parti comparivano alla udienza del 21 gennaio 2025 e discutevano oralmente la causa e la Corte tratteneva in decisione riservandosi il deposito di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei 30 giorni successivi.
L'appello deve essere rigettato.
Corrisponde al vero che la ha agito in giudizio non ai sensi degli artt. 38 e ss. CP_4
C.c., ma sulla base dell'atto qualificato come riconoscimento del debito. Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “ la ricorrente è creditrice del .. Parte_1 DE somma complessiva di … derivante da scrittura di riconoscimento di debito…datata 30 gennaio 2008 … “ ed anche nella comparsa di costituzione seppure si richiamino i poteri del rappresentante DE Associazione si fa comunque riferimento o alla figura del falsus procurator o alla scrittura invocata quale fondamento del diritto di credito in capo originariamente a CA DE MM .
Tuttavia la censura non è dirimente.
Infatti la decisione del I Giudice in ordine al titolo di responsabilità si fonda anche quale seconda ratio decidendi, sull'affidamento operato dalla nei confronti di CP_4 colui che si presentava quale mandatario e tale ratio decidendi, come si evince dalla descrizione del fatto sopra riportata, non è stata oggetto di appello. Diventa così inutile scrutinare se effettivamente la scrittura invocata conteneva o meno riconoscimento di debito.
Deve quindi ritenersi passato in giudicato l'accertamento sul titolo di responsabilità.
Non si comprende quanto afferma l'appellante in ordine alla efficacia di giudicato che invoca. L'art. 1306 c.c., al II comma afferma che la sentenza resa tra il creditore e un condebitore in solido quale è il caso di specie, è opponibile dall'altro condebitore al creditore quando non è fondata su eccezioni personali. Trattasi del c.d. giudicato riflesso che pertiene ad una sentenza favorevole al debitore solidale: nel caso di specie alcuna sentenza favorevole è intervenuta poiché nell'altro giudizio reso tra la e la si è statuita la responsabilità anche DE e non un Pt_2 CP_4 Pt_2 evento favorevole opponibile al creditore.
Parte appellante invoca il titolo che la ha ottenuto nei confronti DE e CP_4 Pt_2 verso la quale parte appellata non pare avere iniziato alcuna attività di riscossione.
Tuttavia, tale osservazione e censura è irrilevante per quanto sopra motivato.
L'essere in possesso di due titoli esecutivi rispetto a due debitori solidali certamente pagina 6 di 7 non comporta la possibilità di duplicare il ricavato da parte del creditore, ma si dovrà reagire a tale eventualità in sede esecutiva e non in sede di cognizione laddove
è proprio DE solidarietà potersi rivolgere per il medesimo credito verso i due coobbligati e conseguentemente munirsi del titolo nei confronti di entrambi.
Occorre quindi valutare la censura in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito.
La censura DE parte appellante è nei seguenti termini: la lettera 30 gennaio 2008 rappresenta per tabulas titolo e datazione del documento non contestati ( lett. ) e il decreto ingiuntivo venne richiesto nel 2019 quindi dopo 11 anni essendosi verificata la prescrizione decennale. In effetti la lettura DE sentenza non è di agevole percezione affermando il Giudice che la lettera interruttiva è del 2007 e che quindi nel 2019 non si era prescritto il credito mentre appare evidente che il decennio tenendo conto delle due date, era trascorso. Contr La richiamava tuttavia sin dalla comparsa di costituzione in I grado una lettera interruttiva DE prescrizione datata 30.9.2016 e ricevuta dal che sottoscrisse Pt_1 la cartolina di ricezione depositata sub 10. Essa ha piena efficacia interruttiva nel decennio rispetto alla data del 30 gennaio 2008 che la stessa parte appellante richiama quale dies a quo. Anche detta censura non merita pertanto accoglimento.
Il rigetto dell'appello comporta soccombenza in punto di spese (scaglione da €5000 a
26.000 omessa la liquidazione DE fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale ) .
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto 575/2023 che conferma.
Condanna a rifondere a quale cessionaria del Parte_1 Controparte_1 credito le spese del presente grado di giudizio che liquida per compensi in € 3100 oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Raddoppio del C.U.
Firenze 21 gennaio 2025
La Presidente rel.
Isabella Mariani
pagina 7 di 7