Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10810 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12004 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Emiliano Paradiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centro Nazionale Amministrativo Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data 19.10.2024 sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 19.09.2024 e per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione sotto specificata:
1) copia della lettera avente Protocollo n. M_D A7C4352 REG2024 -OMISSIS- con la quale veniva disposta la trattenuta stipendiale motivata nel sistema NoiPA con “B Ritenute varie - applicato recupero per riduzione stipendiale per motivi sanitari di tutte le voci stipendiali al 50% dal 09/02/2022 al 08/02/2023 e riduzione di tutte le voci stipendiali al 100% dal 09/02/2023 al 05/05/2024 come disposto con lettera con n. di protocollo M_DA 7C4352 reg 2024 -OMISSIS-”;
2) copia di tutta la documentazione relativa al disposto recupero stipendiale nei confronti di parte ricorrente, tutt’ora in atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Nazionale Amministrativo Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto ricorso il soggetto in epigrafe ha impugnato il “… silenzio-rigetto formatosi in data 19.10.2024 ” – ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990 – “ sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 19.09.2024 ” correlata alla trattenuta sul cedolino stipendiale a decorrere da agosto 2024 recante come giustificativo il riferimento al disposto “ recupero per riduzione stipendiale per motivi sanitari … ”, al fine di ottenere il relativo annullamento nonché l’accertamento dell’invocata pretesa ostensiva in relazione alla documentazione ivi individuata, nello specifico coincidente con la “ copia della lettera avente Protocollo n. M D A7C4352 REG2024 -OMISSIS-, nonché di tutta la documentazione relativa al disposto recupero stipendiale nei confronti dello scrivente ”.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva e l’unita documentazione.
3. Con ordinanza collegiale 26 febbraio 2025, n. -OMISSIS-la Sezione ha disposto gli incombenti istruttori ivi individuati a carico della resistente Amministrazione, nonché ha rilevato la possibile integrazione di “… un profilo di irricevibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art. 116, co. 1, c.p.a. ovvero, ancora preliminarmente, un profilo di inammissibilità del ricorso medesimo … ” per le ragioni ivi specificate, assegnando alle parti in causa “… ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di giorni 30 (trenta) … per la presentazione di eventuali memorie vertenti sulle questioni sopra indicate ”, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 9 aprile 2025.
4. In vista dell’anzidetta camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato il 29 marzo 2025 “ atto di rinuncia al ricorso … ”, notificato alla resistente Amministrazione nella medesima data, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio incardinato nei confronti della parte convenuta, e chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. con compensazione delle spese di lite.
5. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente con l’atto di rinuncia notificato alla controparte il 29 marzo 2025 e depositato in giudizio nella medesima data, rileva l’insussistenza nella specie di tutti i presupposti individuati dall’art. 84, commi 1 e 3 c.p.a. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, difettando in particolare l’elemento formale rappresentato dalla provenienza della dichiarazione di rinuncia dalla persona del ricorrente ovvero dal suo difensore munito di mandato speciale.
Nel caso in esame, infatti, l’anzidetta dichiarazione risulta sottoscritta dal solo difensore e, alla stregua del consolidato orientamento espresso in materia, la procura ad litem , anche laddove facente menzione della “… facoltà di … rinunciare agli atti ”, non può intendersi come idonea ad integrare gli estremi del “mandato speciale” al quale espressamente si riferisce l’articolo 84, comma 1, c.p.a. (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 marzo 2025, n. 4991, in specie punto 8, e TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sent. 11 febbraio 2022, n. 1668).
Il Collegio, avendo rilevato l’irritualità nella specie dell’anzidetto atto di rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., nondimeno ritiene di dover assumere una pronuncia in conformità alla medesima dichiarazione di rinuncia laddove volta a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, alla stregua di quanto previsto nel successivo comma 4 del medesimo articolo 84 c.p.a. (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6).
7. Dagli elementi sopra evidenziati discende per l’effetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente in ragione del principio di soccombenza virtuale, attesa la manifesta irricevibilità del proposto ricorso per tardività della relativa notificazione, come già rilevato dalla Sezione nell’ambito della precedente ordinanza n. -OMISSIS-, sopra menzionata.
8.1. A tale riguardo, si intende osservare come dal tenore del proposto ricorso, notificato il 14 novembre 2024 (e depositato nella medesima data), risulti che l’azione promossa è volta alla impugnazione del “… silenzio-rigetto formatosi in data 19.10.2024 sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 19.09.2024 ” (cfr. atto di ricorso, pagine 1 e 10), con l’effetto di determinare la decorrenza del prescritto termine decadenziale di trenta giorni – per la proposizione della relativa azione, assoggettata al rito di cui all’art. 116 c.p.a. – dalla formazione del silenzio-diniego ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990 (implicante l’inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso).
8.2. Ciò posto, il Collegio evidenzia come la ricostruzione propugnata in ricorso non trovi corrispondenza nella documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emerge per converso come l’intimata Amministrazione con nota prot. n. -OMISSIS-del 26 settembre 2024 proveniente dal Comando Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) abbia dato riscontro alla domanda di accesso presentata dall’odierno ricorrente, precisando di accogliere la medesima istanza per quanto concerne la documentazione richiesta (cfr. allegato 3 alla relazione difensiva della resistente Amministrazione versata in atti il 16 dicembre 2024, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario).
L’anzidetto elemento trova peraltro conferma nello stesso atto di ricorso, laddove nell’articolazione delle relative premesse è specificato che l’Amministrazione “… in data 26.09.24 riscontrava parzialmente l’istanza producendo i documenti in loro possesso … senza però fornire la ulteriore documentazione afferente alla decurtazione stipendiale come ad esempio l’atto dispositivo finale con indicazione di tutte le somme da restituire e delle eventuali compensazioni da attuare per le ferie non godute dal ricorrente ” (cfr. atto di ricorso, pag. 3).
8.2. L’intervenuta adozione di una determinazione espressa sull’istanza di accesso documentale presentata dall’odierno ricorrente induce pertanto a ravvisare la tardività del proposto ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a., in quanto notificato il 14 novembre 2024 e dunque oltre il prescritto termine ex art. 116, co. 1, c.p.a. di “… trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata … ” risalente – secondo quanto altresì indicato nello stesso atto di ricorso, come sopra riportato – alla data del 26 settembre 2024.
Ad una diversa conclusione neppure può pervenirsi sulla base dell’ulteriore deduzione svolta in ricorso, laddove intesa ad evidenziare la circostanza che “ Il Centro Nazionale Amministrativo Esercito – CNAE, odierno resistente, non riscontrava l’istanza di accesso agli atti e non produceva copia di alcuno dei documenti richiesti, pur avendo regolarmente ricevuto la detta domanda come da attestazioni di accettazione e consegna a mezzo PEC allegate al presente ricorso ”, con la correlata argomentazione che “ In tal modo, ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, la richiesta si deve intendere respinta, essendosi formato su di essa il silenzio-rigetto a causa della inerzia dell’amministrazione protrattasi per oltre trenta giorni ” (cfr. atto di ricorso, pagine 3 e 4).
La dedotta circostanza, infatti, nel valorizzare il mancato riscontro di uno dei due soggetti indicati quali destinatari dell’istanza di accesso presentata dall’odierno ricorrente, non può intendersi sufficiente né tantomeno idonea a configurare nella specie un’ipotesi di silenzio significativo (in termini di diniego) ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, co. 4, L. n. 241/1990, considerata l’intervenuta determinazione espressa ad opera del soggetto individuato quale destinatario diretto della medesima istanza di accesso (peraltro indicato come primo destinatario della stessa, secondo l’ordine posto nella relativa intestazione: cfr. allegato n. 2 unito al ricorso, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario) nonché coincidente con il soggetto detentore della documentazione richiesta, come altresì rilevato nella relazione difensiva versata in atti il 16 dicembre 2024, vista peraltro l’appartenenza di entrambi i soggetti alla medesima Amministrazione (facente capo al Ministero della Difesa).
8.3. Per le esposte ragioni le spese di giudizio, seguendo il principio di soccombenza virtuale (nella specie, correlata al profilo in rito rappresentato dalla manifesta irricevibilità del ricorso proposto), vengono liquidate in favore della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.