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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 801 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 20.06.2025 vertente
TRA
(P.IVA , con sede in Via Cesare Parte_1 P.IVA_1
Battisti n. 36, 02010 - Rieti (RI), in persona del Sindaco e l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Terni, via Tre Colonne, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Mirko
Calafato (C.F.: ), che lo rappresenta e difende come da procura C.F._1
in atti.
Intimante
E
(C.F. , in persona della titolare, Controparte_1 P.IVA_2
Sig.ra corrente in Colli Sul Velino (RI), Piazza Diaz n. 2, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Terni, Via Narni n. 232 presso lo studio dell'Avv. Michele
Porcacchia del Foro di Terni (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
come da procura in atti.
Intimata
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 9.05.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione per l'importo di euro 15.746,36, oltre oneri accessori, relativamente all'immobile sito in
, Piazza Diaz n. 2, con contestuale emissione di decreto ingiuntivo e in Parte_1
caso di opposizione emissione di ordinanza di rilascio.
1 Si costituiva l'intimata opponendosi alla convalida e contestando la morosità in quanto in data 18.09.2023 era stata versata al Comune la somma di Euro 6.000,00 a copertura dei canoni di locazione come provato dal bollettino postale in atti;
che, inoltre, la intimata aveva dovuto sostenere delle spese di manutenzione che sarebbero spettate al conduttore ai sensi degli artt. 1576 e 1577 c.c.; che l'importo del canone era sproporzionato al reale valore del bene locato.
Il giudice non convalidava lo sfratto ma emetteva ordinanza di rilascio, non essendovi motivi contrari e non essendo la opposizione fondata su prova scritta e disponeva il mutamento del rito.
Veniva esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e la causa veniva istruita con la documentazione depositata in atti dalle parti.
La domanda dell'intimante è fondata e deve essere accolta.
Il locatore ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione principale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento del canone di locazione.
L'intimata conduttrice avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per i periodi indicati, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c..
La nei propri scritti difensivi non ha contestato tutta la morosità asserita CP_1 dall'intimante ma si è limitata a contestarne il quantum e a produrre i pagamenti effettuati.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c., mentre la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione, la parte intimata, opponendosi in sede di convalida con motivazioni in parte generiche, nella fase di merito non solo non ha dato prova della fondatezza di tali motivazioni ma, soprattutto, non ha dimostrato di aver adempiuto
2 all'obbligo principale derivante dal contratto di locazione ossia, il pagamento del canone.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in
, Piazza Diaz n. 2 per grave inadempimento della conduttrice. Parte_1
Non si dispone la condanna al rilascio in quanto risulta essere avvenuto in data
24.01.2025 come da dichiarazione effettuata all'udienza odierna di discussione della causa.
Accertata la persistenza della morosità, si dispone la condanna della intimata al pagamento in favore della intimante della somma di Euro 18.965,76 per canoni di locazione non corrisposti sino alla liberazione dell'immobile.
Si rigetta la istanza avanzata in via riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute in quanto vi è da rilevare la decadenza della parte intimata dalla domanda stessa non avendo richiesto nella memoria integrativa ex art. 416 c.p.c. lo spostamento della udienza come disposto ex art. 418 c.p.c.
Inoltre, la domanda riconvenzionale non appare fondata in quanto il contratto di locazione in essere tra le parti, all'articolo 8, prevedeva che: “la parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio che faranno capo alla parte locatrice. […] nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod. civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata”. Inoltre, all'art. 9 del suddetto contratto si legge: “la parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli risulta adatta all'uso convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22 con riduzione del parametro relativo alla fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Parte_1
, Piazza Diaz n. 2 per grave inadempimento della parte conduttrice;
[...]
3 2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla intimata;
3. Condanna la al pagamento della somma Controparte_2
complessiva di Euro18.965,76 in favore del per le Parte_1
causali di cui in motivazione, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna la alla refusione delle spese di Controparte_2
lite in favore del , per complessivi Euro 599,50 per Parte_1
esborsi ed Euro 4.237,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 20 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 801 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 20.06.2025 vertente
TRA
(P.IVA , con sede in Via Cesare Parte_1 P.IVA_1
Battisti n. 36, 02010 - Rieti (RI), in persona del Sindaco e l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Terni, via Tre Colonne, n. 47, presso e nello studio dell'Avv. Mirko
Calafato (C.F.: ), che lo rappresenta e difende come da procura C.F._1
in atti.
Intimante
E
(C.F. , in persona della titolare, Controparte_1 P.IVA_2
Sig.ra corrente in Colli Sul Velino (RI), Piazza Diaz n. 2, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Terni, Via Narni n. 232 presso lo studio dell'Avv. Michele
Porcacchia del Foro di Terni (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
come da procura in atti.
Intimata
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 9.05.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione per l'importo di euro 15.746,36, oltre oneri accessori, relativamente all'immobile sito in
, Piazza Diaz n. 2, con contestuale emissione di decreto ingiuntivo e in Parte_1
caso di opposizione emissione di ordinanza di rilascio.
1 Si costituiva l'intimata opponendosi alla convalida e contestando la morosità in quanto in data 18.09.2023 era stata versata al Comune la somma di Euro 6.000,00 a copertura dei canoni di locazione come provato dal bollettino postale in atti;
che, inoltre, la intimata aveva dovuto sostenere delle spese di manutenzione che sarebbero spettate al conduttore ai sensi degli artt. 1576 e 1577 c.c.; che l'importo del canone era sproporzionato al reale valore del bene locato.
Il giudice non convalidava lo sfratto ma emetteva ordinanza di rilascio, non essendovi motivi contrari e non essendo la opposizione fondata su prova scritta e disponeva il mutamento del rito.
Veniva esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e la causa veniva istruita con la documentazione depositata in atti dalle parti.
La domanda dell'intimante è fondata e deve essere accolta.
Il locatore ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione principale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento del canone di locazione.
L'intimata conduttrice avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per i periodi indicati, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c..
La nei propri scritti difensivi non ha contestato tutta la morosità asserita CP_1 dall'intimante ma si è limitata a contestarne il quantum e a produrre i pagamenti effettuati.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c., mentre la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione, la parte intimata, opponendosi in sede di convalida con motivazioni in parte generiche, nella fase di merito non solo non ha dato prova della fondatezza di tali motivazioni ma, soprattutto, non ha dimostrato di aver adempiuto
2 all'obbligo principale derivante dal contratto di locazione ossia, il pagamento del canone.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in
, Piazza Diaz n. 2 per grave inadempimento della conduttrice. Parte_1
Non si dispone la condanna al rilascio in quanto risulta essere avvenuto in data
24.01.2025 come da dichiarazione effettuata all'udienza odierna di discussione della causa.
Accertata la persistenza della morosità, si dispone la condanna della intimata al pagamento in favore della intimante della somma di Euro 18.965,76 per canoni di locazione non corrisposti sino alla liberazione dell'immobile.
Si rigetta la istanza avanzata in via riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute in quanto vi è da rilevare la decadenza della parte intimata dalla domanda stessa non avendo richiesto nella memoria integrativa ex art. 416 c.p.c. lo spostamento della udienza come disposto ex art. 418 c.p.c.
Inoltre, la domanda riconvenzionale non appare fondata in quanto il contratto di locazione in essere tra le parti, all'articolo 8, prevedeva che: “la parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio che faranno capo alla parte locatrice. […] nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod. civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata”. Inoltre, all'art. 9 del suddetto contratto si legge: “la parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli risulta adatta all'uso convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/22 con riduzione del parametro relativo alla fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Parte_1
, Piazza Diaz n. 2 per grave inadempimento della parte conduttrice;
[...]
3 2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla intimata;
3. Condanna la al pagamento della somma Controparte_2
complessiva di Euro18.965,76 in favore del per le Parte_1
causali di cui in motivazione, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna la alla refusione delle spese di Controparte_2
lite in favore del , per complessivi Euro 599,50 per Parte_1
esborsi ed Euro 4.237,00 per compensi professionali oltre Iva, Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 20 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
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