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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2035 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv. Silvia Cumino e Daniela Aceti dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale, in viale degli Alimena n. 8, è altresì elettivamente Pt_1 domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Alessandro Bertasi e Roberta Villa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Milano, piazza G. Garibaldi n. 11, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 480/2024 R.D.I. (n. 1503/2024 R.G.A.C.) emesso il 20.05.2024 – corrispettivo forniture sanitarie;
conclusioni delle parti: all'udienza del 14 ottobre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “
1. In via principale: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o infondato, in fatto e/o in diritto, e/o comunque non dovuto il credito preteso da e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 480/2024, r.g Controparte_1
1503/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o infondato, in fatto e/o in diritto, e/o comunque non dovuto;
2. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale sub 1), revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 480/2024, rg. n. 1503/2024 limitando la condanna dell' al pagamento dell'importo che il Pt_2
Giudice riterrà dovuto in relazione alle fatture che risulteranno dovute e non pagate, con gli interessi ritenuti esigibili;
3. In ogni caso: Condannare al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in via principale: respingere l'opposizione proposta e ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto, nonché inammissibile e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, dato atto degli intervenuti pagamenti parziali eseguiti dall'opponente a decurtazione dell'importo ingiunto nelle more del presente giudizio, condannare l' , in Parte_1
1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 18.896,28 o comunque della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora sull'importo ingiunto dalla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria sino al saldo, per ragioni e titoli dedotti e argomentati in comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale: condannare l'opponente al risarcimento del danno a favore della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., anche a mezzo quantificazione eventualmente valutata in via equitativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle istanze avanzate in atto di citazione dall'opponente, accertare e dichiarare la sussistenza e la legittimità del rapporto contrattuale tra le parti per i motivi dedotti e argomentati in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, condannare l' , al pagamento in favore di Parte_1 della ridetta somma di € 18.896,28 o del maggior o minor importo che sarà Controparte_1 ritenuto di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio d'opposizione e della fase monitoria, oltre spese generali e accessori di legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l' impugnava il decreto ingiuntivo Parte_3 in oggetto, emesso in favore della per complessivi € 93.801,83, oltre accessori Controparte_1
e spese, giusta fatture per forniture sanitarie, assumendo, per un verso, l'assenza di valido titolo negoziale, sub specie di contratto scritto, necessario ad substantiam, ed altresì contestando, in ogni caso, l'effettività delle forniture fatturate, rimanendo inidonea alla prova, per entrambi i profili evidenziati, la documentazione allegata in monitorio;
rappresentava, ancora, che alcune delle fatture non risultavano registrate in contabilità, mentre di quelle per interessi non erano dimostrati i presupposti di emissione, rassegnando di conseguenza le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la premetteva che, dopo la notifica del decreto, Controparte_1 Parte e nonostante l'opposizione, l' aveva provveduto al pagamento di parte del credito, così sostanzialmente riconoscendolo;
in ogni caso, nel merito, rappresentava che la fonte negoziale delle fatture azionate in monitorio andava rinvenuta nei verbali di aggiudicazione delle gare Parte pubbliche e nelle delibere delle ASL e delle in cui indicati i presidi ai quali le forniture andavano effettuate, giusta relativa produzione documentale;
denunciava quindi la speciosità della contestazione, generica, a distanza di anni e solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, della effettività delle forniture, peraltro relative a sistemi diagnostici e reagenti di fondamentale importanza per la regolare e continua erogazione del servizio sanitario;
produceva nondimeno DdT delle fatture ancora insolute, debitamente sottoscritti per accettazione della consegna, ed altresì il foglio di calcolo di quelle per interessi, da cui inferibili il dies a quo e quello ad quem della decorrenza degli accessori di legge;
stigmatizzava quindi la temerarietà dell'opposizione, avente il solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto per il credito ancora insoluto, e rassegnando altresì le suestese conclusioni (come in seguito emendate sul quantum debeatur, in Parte ragione di ulteriori pagamenti eseguiti dall' . Negata la provvisoria esecuzione, all'udienza del 14 ottobre 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza. Parte Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dall' va respinta, siccome infondata, anche se il decreto opposto, in ragione dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, va comunque revocato, poiché portante un credito non più sussistente nell'importo ingiunto.
2 In relazione al requisito formale, dedotto come primo motivo d'opposizione, appare Parte errato l'assunto dell' secondo cui tutti i suoi contratti di fornitura devono avere la forma scritta ad substantiam. Ed invero, Cass. n. 24640/2016, citata dalla difesa dell'opponente, si è incaricata di precisare gli esatti termini della questione, partendo dall'assunto, a mente del quale, secondo ormai univoca giurisprudenza, l' rientra nella pubblica amministrazione in Parte_1 senso lato; ed infatti, dopo aver perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n. 502/92, una Pt_4 propria soggettività giuridica, con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale (“in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”). Sulla base di tale evoluzione normativa, quindi, sono numerosi gli arresti della giurisprudenza che, recependo spunti dottrinali in tal senso, affermano la natura di ente pubblico economico dell' (Cons. Stato, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, Parte_1
14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14); e nello stesso senso si è anche espressa la Corte Costituzionale (ord. 20.3.2013, n. 49). Così opinando, quindi, può – ed anzi deve - legittimamente affermarsi che i contratti Parte delle non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici (Cass. 24.6.1975, n. 2511), con principio che non si pone in contrasto né con l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 22.3.2010, n. 8627, né di Cass. 30.5.2013 n. 13656, né infine di Cass. 17.3.2015 n. 5263, che tutte hanno affermato l'applicabilità della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario, ma in fattispecie in cui il contratto era riferibile alle Gestioni Liquidatorie delle ex (che hanno invece natura di ente pubblico non economico), piuttosto che ad una Pt_5
Università degli Studi, anch'essa di inequivoca natura pubblica. Sempre secondo la citata giurisprudenza, tuttavia, siffatte argomentazioni non possono Parte essere lette in senso assoluto, ossia in termini di aprioristica esclusione dei contratti dell' dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto;
ed infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa Parte (Cons. Stato 12.4.2005 n. 1638), l' rimane comunque organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. Codice dei contratti pubblici, e oggi nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50). Si tratta, segnatamente, di quell'organismo che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, che è dotato di personalità giuridica, e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione soggetta al controllo di questi ultimi, o ancora il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, costituito da membri dei quali più della metà designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Da tale considerazione non può quindi che derivarne che i contratti dell' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restino assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
3 Secondo Cass. n. 24640/2016 cit., invero, il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti, e dettato altresì nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la loro violazione comporta la nullità del contratto per inosservanza di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio. Da quanto premesso, consegue che, nel caso di specie, poiché il valore delle forniture Parte ben lontano dall'integrare soglia di rilevanza comunitaria - non avendo al riguardo l' pur eccependo un fatto impeditivo, ossia la nullità per difetto di forma necessaria, dimostrato il contrario -, e poiché nondimeno oggetto delle forniture reagenti e sistemi diagnostici di uso corrente – e quindi indispensabili al funzionamento del servizio – per i laboratori di analisi, rimane sufficiente alla configurazione di un valido rapporto negoziale anche la documentazione allegata dall'opposta nel presente giudizio di opposizione, ferme rimanendo – ovviamente - sia la portata probatoria, limitata alla sola emissione del decreto ingiuntivo, delle fatture, sia la permanenza, a dispetto della veste formale, degli oneri probatori della creditrice nel successivo giudizio di accertamento della sussistenza della sua pretesa nel merito. Segnatamente, la ha allegato non solo le delibere di aggiudicazione Controparte_1 delle gare, ivi compresa la n. 895/2020, di proroga dell'aggiudicazione delle soppresse in cui precisato che “l'approvvigionamento di reagenti e sistemi diagnostici” doveva CP_2
“essere richiesto ed effettuato presso ciascuna ditta aggiudicatrice”, tra cui, pacificamente, l'odierna opposta, quanto anche i successivi ordinativi dei vari presidi ospedalieri, ed altresì i Parte DdT di consegna di ciascuna fornitura, documenti tutti pacificamente riconducibili all' opponente, che non li ha significativamente contestati nel prosieguo del giudizio, a dispetto dell'eccezione iniziale di difetto di valido contratto, ed altresì di insussistenza della prova relativa alla effettività delle forniture. Quindi, si può concludere che tutte le forniture fatturate rispondevano ad altrettante aggiudicazioni, ed altresì alla documentazione di ordine seguito da consegna dei prodotti, secondo tipico schema negoziale, ossia quello dell'adempimento conseguente alla proposta contrattuale. In relazione al quantum, nondimeno, la stessa opposta ha ammesso i pagamenti, eseguiti Parte dall' dopo il deposito del ricorso monitorio, ed anche la notificazione del decreto, riducendo corrispettivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la sua iniziale richiesta per capitale, ad € 18.896,28. Parte Che poi le obbligazioni dell' siano soggette agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., è ormai ius receptum, rientrando i rapporti con i fornitori nel novero delle transazioni commerciali di cui all'art. 2 del richiamato provvedimento normativo (Cass. SSUU n. 35092/2023). Chiude il cerchio della odierna decisione, nondimeno, la contestazione solo generica Parte dell' sul calcolo degli interessi da ritardato pagamento azionato in monitorio, potendosi oltremodo inferire dalla ridetta documentazione allegata dall'opposta dies a quo e dies ad quem dell'obbligo di pagamento del loro corrispettivo azionato in monitorio, evenienza che giustifica, a dispetto della revoca del decreto ingiuntivo per la riduzione dell'importo del credito, l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al pagamento del capitale residuo, oltre interessi, ed altresì degli interessi su tutte quelle azionate, fino alla data di pagamento, per quelle saldate, oltre alle spese e competenze di ingiunzione. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
ritiene tuttavia il Tribunale di parametrarle al residuo credito, e non all'intero importo ingiunto, poiché già riconosciute all'opposta le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo;
non sussistono invece i presupposti, oggettivo e soggettivo, per accedere alla richiesta di condanna per
4 Parte responsabilità aggravata, rimanendo nel pieno diritto dell' scrutinare attentamente, anche in punto di sussistenza del relativo titolo negoziale, ogni pretesa creditoria azionata in suo danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' , ma, in ragione Parte_1 dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, revoca comunque il decreto ingiuntivo n. 480/2024 R.D.I. (n. 1503/2024 R.G.A.C.) emesso il 20.05.2024, siccome portante una pretesa creditoria non più sussistente nell'importo ingiunto;
- accerta e dichiara che la ha diritto al pagamento del capitale residuo, pari a Controparte_1 complessivi € 18.896,28, nonché agli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2022 e s.m.i., su quel capitale ed altresì sulle fatture pagate in ritardo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
Parte_1
- condanna altresì la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi della fase monitoria, nonché in complessivi € 4.675,00 per competenze professionali, anche del ricorso per ingiunzione, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 22 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
5
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2035 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv. Silvia Cumino e Daniela Aceti dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale, in viale degli Alimena n. 8, è altresì elettivamente Pt_1 domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Alessandro Bertasi e Roberta Villa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Milano, piazza G. Garibaldi n. 11, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 480/2024 R.D.I. (n. 1503/2024 R.G.A.C.) emesso il 20.05.2024 – corrispettivo forniture sanitarie;
conclusioni delle parti: all'udienza del 14 ottobre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “
1. In via principale: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o infondato, in fatto e/o in diritto, e/o comunque non dovuto il credito preteso da e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 480/2024, r.g Controparte_1
1503/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o infondato, in fatto e/o in diritto, e/o comunque non dovuto;
2. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale sub 1), revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 480/2024, rg. n. 1503/2024 limitando la condanna dell' al pagamento dell'importo che il Pt_2
Giudice riterrà dovuto in relazione alle fatture che risulteranno dovute e non pagate, con gli interessi ritenuti esigibili;
3. In ogni caso: Condannare al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in via principale: respingere l'opposizione proposta e ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto, nonché inammissibile e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, dato atto degli intervenuti pagamenti parziali eseguiti dall'opponente a decurtazione dell'importo ingiunto nelle more del presente giudizio, condannare l' , in Parte_1
1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 18.896,28 o comunque della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora sull'importo ingiunto dalla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria sino al saldo, per ragioni e titoli dedotti e argomentati in comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale: condannare l'opponente al risarcimento del danno a favore della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., anche a mezzo quantificazione eventualmente valutata in via equitativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle istanze avanzate in atto di citazione dall'opponente, accertare e dichiarare la sussistenza e la legittimità del rapporto contrattuale tra le parti per i motivi dedotti e argomentati in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, condannare l' , al pagamento in favore di Parte_1 della ridetta somma di € 18.896,28 o del maggior o minor importo che sarà Controparte_1 ritenuto di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio d'opposizione e della fase monitoria, oltre spese generali e accessori di legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l' impugnava il decreto ingiuntivo Parte_3 in oggetto, emesso in favore della per complessivi € 93.801,83, oltre accessori Controparte_1
e spese, giusta fatture per forniture sanitarie, assumendo, per un verso, l'assenza di valido titolo negoziale, sub specie di contratto scritto, necessario ad substantiam, ed altresì contestando, in ogni caso, l'effettività delle forniture fatturate, rimanendo inidonea alla prova, per entrambi i profili evidenziati, la documentazione allegata in monitorio;
rappresentava, ancora, che alcune delle fatture non risultavano registrate in contabilità, mentre di quelle per interessi non erano dimostrati i presupposti di emissione, rassegnando di conseguenza le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la premetteva che, dopo la notifica del decreto, Controparte_1 Parte e nonostante l'opposizione, l' aveva provveduto al pagamento di parte del credito, così sostanzialmente riconoscendolo;
in ogni caso, nel merito, rappresentava che la fonte negoziale delle fatture azionate in monitorio andava rinvenuta nei verbali di aggiudicazione delle gare Parte pubbliche e nelle delibere delle ASL e delle in cui indicati i presidi ai quali le forniture andavano effettuate, giusta relativa produzione documentale;
denunciava quindi la speciosità della contestazione, generica, a distanza di anni e solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, della effettività delle forniture, peraltro relative a sistemi diagnostici e reagenti di fondamentale importanza per la regolare e continua erogazione del servizio sanitario;
produceva nondimeno DdT delle fatture ancora insolute, debitamente sottoscritti per accettazione della consegna, ed altresì il foglio di calcolo di quelle per interessi, da cui inferibili il dies a quo e quello ad quem della decorrenza degli accessori di legge;
stigmatizzava quindi la temerarietà dell'opposizione, avente il solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto per il credito ancora insoluto, e rassegnando altresì le suestese conclusioni (come in seguito emendate sul quantum debeatur, in Parte ragione di ulteriori pagamenti eseguiti dall' . Negata la provvisoria esecuzione, all'udienza del 14 ottobre 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza. Parte Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dall' va respinta, siccome infondata, anche se il decreto opposto, in ragione dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, va comunque revocato, poiché portante un credito non più sussistente nell'importo ingiunto.
2 In relazione al requisito formale, dedotto come primo motivo d'opposizione, appare Parte errato l'assunto dell' secondo cui tutti i suoi contratti di fornitura devono avere la forma scritta ad substantiam. Ed invero, Cass. n. 24640/2016, citata dalla difesa dell'opponente, si è incaricata di precisare gli esatti termini della questione, partendo dall'assunto, a mente del quale, secondo ormai univoca giurisprudenza, l' rientra nella pubblica amministrazione in Parte_1 senso lato; ed infatti, dopo aver perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n. 502/92, una Pt_4 propria soggettività giuridica, con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale (“in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”). Sulla base di tale evoluzione normativa, quindi, sono numerosi gli arresti della giurisprudenza che, recependo spunti dottrinali in tal senso, affermano la natura di ente pubblico economico dell' (Cons. Stato, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, Parte_1
14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14); e nello stesso senso si è anche espressa la Corte Costituzionale (ord. 20.3.2013, n. 49). Così opinando, quindi, può – ed anzi deve - legittimamente affermarsi che i contratti Parte delle non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici (Cass. 24.6.1975, n. 2511), con principio che non si pone in contrasto né con l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 22.3.2010, n. 8627, né di Cass. 30.5.2013 n. 13656, né infine di Cass. 17.3.2015 n. 5263, che tutte hanno affermato l'applicabilità della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario, ma in fattispecie in cui il contratto era riferibile alle Gestioni Liquidatorie delle ex (che hanno invece natura di ente pubblico non economico), piuttosto che ad una Pt_5
Università degli Studi, anch'essa di inequivoca natura pubblica. Sempre secondo la citata giurisprudenza, tuttavia, siffatte argomentazioni non possono Parte essere lette in senso assoluto, ossia in termini di aprioristica esclusione dei contratti dell' dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto;
ed infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa Parte (Cons. Stato 12.4.2005 n. 1638), l' rimane comunque organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. Codice dei contratti pubblici, e oggi nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50). Si tratta, segnatamente, di quell'organismo che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, che è dotato di personalità giuridica, e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione soggetta al controllo di questi ultimi, o ancora il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, costituito da membri dei quali più della metà designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Da tale considerazione non può quindi che derivarne che i contratti dell' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restino assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
3 Secondo Cass. n. 24640/2016 cit., invero, il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti, e dettato altresì nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici, con la conseguenza che la loro violazione comporta la nullità del contratto per inosservanza di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio. Da quanto premesso, consegue che, nel caso di specie, poiché il valore delle forniture Parte ben lontano dall'integrare soglia di rilevanza comunitaria - non avendo al riguardo l' pur eccependo un fatto impeditivo, ossia la nullità per difetto di forma necessaria, dimostrato il contrario -, e poiché nondimeno oggetto delle forniture reagenti e sistemi diagnostici di uso corrente – e quindi indispensabili al funzionamento del servizio – per i laboratori di analisi, rimane sufficiente alla configurazione di un valido rapporto negoziale anche la documentazione allegata dall'opposta nel presente giudizio di opposizione, ferme rimanendo – ovviamente - sia la portata probatoria, limitata alla sola emissione del decreto ingiuntivo, delle fatture, sia la permanenza, a dispetto della veste formale, degli oneri probatori della creditrice nel successivo giudizio di accertamento della sussistenza della sua pretesa nel merito. Segnatamente, la ha allegato non solo le delibere di aggiudicazione Controparte_1 delle gare, ivi compresa la n. 895/2020, di proroga dell'aggiudicazione delle soppresse in cui precisato che “l'approvvigionamento di reagenti e sistemi diagnostici” doveva CP_2
“essere richiesto ed effettuato presso ciascuna ditta aggiudicatrice”, tra cui, pacificamente, l'odierna opposta, quanto anche i successivi ordinativi dei vari presidi ospedalieri, ed altresì i Parte DdT di consegna di ciascuna fornitura, documenti tutti pacificamente riconducibili all' opponente, che non li ha significativamente contestati nel prosieguo del giudizio, a dispetto dell'eccezione iniziale di difetto di valido contratto, ed altresì di insussistenza della prova relativa alla effettività delle forniture. Quindi, si può concludere che tutte le forniture fatturate rispondevano ad altrettante aggiudicazioni, ed altresì alla documentazione di ordine seguito da consegna dei prodotti, secondo tipico schema negoziale, ossia quello dell'adempimento conseguente alla proposta contrattuale. In relazione al quantum, nondimeno, la stessa opposta ha ammesso i pagamenti, eseguiti Parte dall' dopo il deposito del ricorso monitorio, ed anche la notificazione del decreto, riducendo corrispettivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la sua iniziale richiesta per capitale, ad € 18.896,28. Parte Che poi le obbligazioni dell' siano soggette agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., è ormai ius receptum, rientrando i rapporti con i fornitori nel novero delle transazioni commerciali di cui all'art. 2 del richiamato provvedimento normativo (Cass. SSUU n. 35092/2023). Chiude il cerchio della odierna decisione, nondimeno, la contestazione solo generica Parte dell' sul calcolo degli interessi da ritardato pagamento azionato in monitorio, potendosi oltremodo inferire dalla ridetta documentazione allegata dall'opposta dies a quo e dies ad quem dell'obbligo di pagamento del loro corrispettivo azionato in monitorio, evenienza che giustifica, a dispetto della revoca del decreto ingiuntivo per la riduzione dell'importo del credito, l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al pagamento del capitale residuo, oltre interessi, ed altresì degli interessi su tutte quelle azionate, fino alla data di pagamento, per quelle saldate, oltre alle spese e competenze di ingiunzione. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
ritiene tuttavia il Tribunale di parametrarle al residuo credito, e non all'intero importo ingiunto, poiché già riconosciute all'opposta le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo;
non sussistono invece i presupposti, oggettivo e soggettivo, per accedere alla richiesta di condanna per
4 Parte responsabilità aggravata, rimanendo nel pieno diritto dell' scrutinare attentamente, anche in punto di sussistenza del relativo titolo negoziale, ogni pretesa creditoria azionata in suo danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' , ma, in ragione Parte_1 dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio, revoca comunque il decreto ingiuntivo n. 480/2024 R.D.I. (n. 1503/2024 R.G.A.C.) emesso il 20.05.2024, siccome portante una pretesa creditoria non più sussistente nell'importo ingiunto;
- accerta e dichiara che la ha diritto al pagamento del capitale residuo, pari a Controparte_1 complessivi € 18.896,28, nonché agli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2022 e s.m.i., su quel capitale ed altresì sulle fatture pagate in ritardo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
Parte_1
- condanna altresì la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi della fase monitoria, nonché in complessivi € 4.675,00 per competenze professionali, anche del ricorso per ingiunzione, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 22 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
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