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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9280 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“prestazione d'opera intellettuale”
TRA
in proprio ex art. 86 cpc e con domicilio eletto nel proprio studio in Bari alla Parte_1 CP_1
via Luigi Lattanzi n. 15;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino del Foro di Brindisi giusta Controparte_2
procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con sentenza n. 586, pubblicata il 02.04.2024, il Giudice di Pace di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 671/2023 proposta da “per estinzione della Controparte_2
procedura monitoria dichiarata dal giudice preventivamente adito a seguito di rinuncia posta in essere dalla parte ricorrente”.
Rilevava il giudice di prime cure che “il decreto ingiuntivo opposto in questa
pagina 1 di 11 sede veniva notificato alla destinataria in data 03.03.2023 ed in data 10.03.2023 veniva da parte del
ricorrente posta in essere comunicazione della rinuncia agli atti, inoltrata via pec alla destinataria.
Solo successivamente, in data 12.04.2023, veniva notificata l'opposizione con l'iscrizione a ruolo della causa in data 23.06.2023. Pertanto, nell'ipotesi esaminata, il soggetto destinatario della rinuncia, nella specie, l'ing. non aveva ancora assunto la qualità di parte in data 10.03.2023, Controparte_2
allorquando veniva posta in essere la rinuncia dall'avv. Infatti, nel giudizio Controparte_3
ordinario la veste di parte si acquisisce con la
costituzione in giudizio , non essendovi necessità per la rinuncia agli atti del giudizio di accettazione
della controparte, non ancora costituita in giudizio. Di conseguenza la rinuncia ha effetto ed è efficace già solo con la notifica alla controparte.”.
Ritenuta quindi la rinuncia al decreto ingiuntivo (come detto espressamente sia nella missiva del
10.3.2023 sia nell'atto di rinuncia in pari data depositato al GdP il 13.3.2023) idonea a determinare l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione dell'ingiunta la quale, non avendo ancora proposto opposizione al momento in cui era stata formulata la rinuncia, non poteva essere considerata parte del giudizio, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite, “attesa la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Con atto notificato il 27.9.2024 (in rinnovazione di precedente notifica invalida) l'avv. ha Pt_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo di: “a) riformare la sentenza di primo grado
n. 586/2024 pubblicata il 02/04/2024 n. cron. 1197/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bari, dott.ssa
Tuozzo, nel giudizio sub R.G. n. 5669/2023, limitatamente alla parte in cui statuisce la compensazione
delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la Prof. Ing. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del primo grado di giudizio in favore dell'Avv. nei termini indicati in Controparte_3
atto; b) per l'effetto, dichiarare l'avversa difesa soccombente nel giudizio di primo grado e porre in
capo alla stessa le spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv.
”. Controparte_3
A sostegno della propria domanda, l'appellante riteneva che nessuna delle condizioni previste dall'art.
pagina 2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.12.2024, si è costituita la CP_2
interponendo tempestivamente appello incidentale e formulandole seguenti domande: “1) Accertare e
dichiarare che la PEC del 10.03.2023 di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Giudice di
Pace di Bari, non rispetta i requisiti di cui all'art. 306 cpc e, per lo effetto, disporre la prosecuzione del giudizio;
2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ritenendo competente territorialmente ad emettere l'impugnato decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Brindisi
quale Foro inderogabile del consumatore per quanto esposto nel presente atto e, per lo effetto,
rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace di Brindisi territorialmente competente.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere
applicabile alla fattispecie il foro inderogabile del consumatore, 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito ritenendo competente territorialmente il Giudice di
Pace di Brindisi quale Foro derogabile ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cpc, nonché ai sensi dell'art.
1182 cc per i motivi di cui al presente atto e, per lo effetto, rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace
di Brindisi territorialmente competente. Nel merito. In caso di accoglimento del primo motivo
(irregolarità della PEC di rinuncia) e di rigetto del secondo motivo (incompetenza territoriale), si
chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e, conseguentemente - Accertare e dichiarare che
nulla è dovuto dall'odierna appellata per i motivi di cui al presente atto e, per lo effetto, respingere e/o
rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. In via
estremamente subordinata, previa contestazione del quantum - Accertare e dichiarare il compenso così
come liquidato da parte del Consiglio dell'Ordine di Bari esoso per mancanza di preventivo sottoscritto dall'appellata e, per lo effetto, applicare gli importi minimi di cui ai parametri stabiliti dal
DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/20222, ovvero la somma di € 857,00 oltre accessori e/o la
diversa somma ritenuta di giustizia in ogni caso inferiore a quanto liquidato dal predetto Consiglio dell'Ordine di Bari. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
A sostento di tali conclusioni, l'appellante incidentale sosteneva che: la rinuncia al decreto ingiuntivo era priva dei requisiti di cui all'art. 306 cpc e, pertanto, invalida;
che il giudice dell'opposizione non dovrebbe limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma sarebbe comunque tenuto ad accertare pagina 3 di 11 il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Aggiungeva che il procedimento avrebbe dovuto essere correttamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brindisi,
operando nel caso de quo la disciplina del foro del consumatore o, comunque, gli artt. 18 e 20 cpc e che, in ogni caso, le pretese del sarebbe state destituite di fondamento, non avendo ella Pt_1
conferito alcun incarico difensivo.
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme ex art. 281 sexies e 350 bis cpc all'esito della discussione orale, ricevute le conclusioni delle parti.
***********
Va prima esaminato l'appello incidentale proposto dall'ing. ponendo censure Controparte_2
pregiudiziali in rito che necessitano di esame prioritario a mente dell'art. 276, comma 2, cpc.
Non può esser accolta la prospettazione di incompetenza per territorio mossa dal debitore opponente e va invece confermata la sussistenza della competenza del Giudice adito in primo grado, affermata dal
GdP di Bari implicitamente col dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'avv. , invero, ha originariamente adito il Giudice onorario barese sostenendo di aver svolto Pt_1
attività professionale di consulenza legale in favore della “iniziata in periodo feriale con rappresentazione da parte dell'allora Cliente di CP_2
estrema urgenza dettata dalla sostituzione della serratura da parte dell'ex coniuge […] in merito ad un immobile in comproprietà, usato in condivisione”, successivamente “paventando la possibilità di ricorrere ad una azione possessoria” e radicava la sua competenza in considerazione della previsione dell'art. 637, comma 3, cpc in quanto aveva adito il giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto, così come meglio esplicitato dal creditore ricorrente in sede di giudizio opposizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare, il ha sostenuto che la Pt_1 CP_2
avrebbe agito in veste di professionista, motivo per il quale non sarebbe applicabile la disciplina del foro del consumatore. A sostegno di siffatta ricostruzione ha evidenziato che la è un CP_2
ingegnere e ha sempre comunicato tramite email professionali, facendo indicazione della propria qualifica professionale. Soprattutto, con note del 11.08.2022 e del 12.08.2022 (riportate nella “memoria difensiva autorizzata” del 30.1.2024 e non contestate da controparte) nel momento in cui si è reso pagina 4 di 11 necessario valutare la possibilità di proporre una azione possessoria, la ha dichiarato che CP_2
l'immobile di cui lamentava lo spossessamento era “la sede operativa della società Controparte_4
e nonché sede legale di mentre la sede legale di è l'ufficio in Parte_2 Parte_2 Controparte_4
via Fermi 9 a Sam Michele Sal in cui opero attualmente. Qui arrivano tutte le bollette e comunicazioni di e che l'utilizzo dello stesso era destinato a “Marketing e Comunicazione”, nonché “allo CP_4
svolgimenti di attività professionali in proprio e per conto di terzi, in particolare progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità statica e dinamica”.
Orbene, emerge da tale documentazione che effettivamente la nel momento in cui si è CP_2
rivolta al Sorgente, ha agito “nell'esercizio della propria attività […] professionale” (cfr. art. 3 d.lgs.
n. 206 del 2005), non potendo, di conseguenza, essere qualificata alla stregua di un qualsiasi consumatore.
È noto, invero, che la possibilità di considerare un contraente come consumatore – e quindi,
l'applicabilità della relativa disciplina - dipende da un dato teleologico e cioè dallo scopo estrinsecato del contratto: ove il soggetto concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, allora potrà ritenersi essere consumatore.
Di contro, per assumere la qualifica di professionista non è necessario stipulare un contratto che costituisca esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma “è sufficiente che il
contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo
svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale” (ex multis, Cass. civ., sez. III 26 settembre
2018, n. 22810, la quale aggiunge che “è atto compiuto dal professionista, ai fini dell'applicabilità
delle norme contenute nel codice del consumo, non solo quello che costituisca di per sè esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale”).
Nel caso de quo, l'obiettivo che l'odierna appellante incidentale ha oggettivamente esternato,
rivolgendosi all'avv. , era quello di ritornare in possesso di un immobile adibito allo Pt_1
svolgimento di attività professionale e tanto basta ad escludere la possibilità che la stessa possa essere qualificata come consumatore.
pagina 5 di 11 Peraltro, le allegazioni del sul punto non sono state oggetto di specifiche contestazioni da Pt_1
parte della né può essere condiviso l'assunto in base al quale l'art. 637, comma 3 cpc CP_2
troverebbe applicazione solo con riferimento ai compensi per attività giudiziale, dato che la disposizione menzionata non introduce alcun limite di sorta, a differenza del comma 2 della stessa disposizione il quale si riferisce espressamente all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa.
Non convince, in senso contrario, il richiamo fatto dall'appellante incidentale alla sentenza della Corte
di Cassazione, sez. II, n. 7674 del 19 marzo 2019, in quanto, in tale decisione, la Suprema Corte –lungi dal voler limitare l'operatività dell'art. 637, comma 3 cpc ai compensi derivanti dalla sola attività
giudiziale – ha solo affermato che la competenza del giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio
dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto può operare solo in caso di prestazioni rese al cliente
(eventualmente rappresentato e difeso in giudizio) e non anche nell'ipotesi di crediti vantati dall'avvocato nei confronti del collega che l'abbia incaricato dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del suo cliente.
In definitiva, non potendo trovare applicazione la disciplina del foro del consumatore, non è
censurabile la scelta dell'avv. di adire il Giudice di Pace di Bari, quale giudice competente per Pt_1
valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, come risulta dal parere di congruità emesso in data 10.10.2023 (all. 13 del fasc. di parte opposta in primo grado).
L'odierna appellante incidentale, invero, evoca in via subordinata anche i fori di cui agli artt. 18 (Foro
generale delle persone fisiche) e 20 cpc (Foro per le cause relative ai diritti di obbligazione), insistendo per la declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Bari.
Anche tali censure non possono essere condivise.
L'art. 637, comma 3 cpc, infatti, attribuisce all'avvocato, nel rispetto della competenza per valore, la possibilità di avvalersi un foro facoltativo e concorrente – quindi, aggiuntivo - rispetto a quello individuato in base al primo comma della medesima disposizione e cioè, il foro che sarebbe territorialmente competente applicando le regole generali di cui ai detti artt. 18 e 20 cpc.
Trattasi di una disciplina di chiaro favor che consente una deroga all'art. 18 cpc, garantendo al professionista la possibilità di agire davanti al giudice territorialmente a lui “più vicino”, evitando di doversi spostare di volta in volta in base alla residenza dei clienti.
pagina 6 di 11 Per ciò che concerne il foro di cui all'art. 20 cpc, infine, è pacifico che tale disposizione individui un foro speciale facoltativo per la materia delle obbligazioni, dato il suo tenore letterale (“è anche competente”), la cui esistenza non può certo pregiudicare la possibilità dell'avvocato di rivolgersi al giudice individuato in base all'art. 637, comma 3 cpc.
Ritenuta la competenza territoriale del Giudice di Pace di Bari originariamente adito, occorre procedere all'esame degli ulteriori rilievi mossi dall'appellante incidentale.
Ella sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile sul presupposto che la rinuncia al d.i., effettuata dal creditore a distanza di alcuni giorni dalla sua notifica, non fosse condizionata dall'accettazione del soggetto a cui era destinata. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che l'ing. non dovesse accettare la rinuncia in CP_2
quanto parte non ancora costituita al momento della rinuncia stessa, pur avendone avuto contezza a seguito di notifica eseguita a mezzo pec con raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc).
L'appellante incidentale contesta la regolarità della rinuncia in quanto l'atto di rinuncia notificato a mezzo pec dal era privo della sottoscrizione nonché della relata di notifica, conseguendone la Pt_1
violazione dell'art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 306, comma 2 cpc.
Tali doglianze non meritano condivisione.
Per sorvolando sulla dubbia applicabilità nel caso di specie dell'art. 306 co. 2 cpc, trattandosi nel caso de quo non di rinuncia agli atti ma di rinuncia al d.i. che è sicuramente possibile e non necessita di accettazione (arg. ex art. 644 cpc), dall'esame degli atti di causa emerge che la comunicazione del 10
marzo 2023, con la quale il ha reso nota alla la volontà di rinunciare al decreto Pt_1 CP_2
ingiuntiva, è effettivamente priva di sottoscrizione alcuna (doc. n. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Non v'è dubbio che, a mente dell'art. 125 cpc, tutti gli atti di parte – compresa la rinuncia agli atti di causa, per la quale la sottoscrizione è espressamente richiesta anche dall'art. 306, comma 2 cpc –
necessitano della sottoscrizione materiale o digitale quale unico elemento formale che consente di attestare in modo certo ed inequivoco la titolarità dell'atto.
Per tali ragioni, con diverse pronunce, la Cassazione ha in passato ritenuto che il difetto di sottoscrizione dell'atto processuale non si limiti ad inficiare la validità dello stesso ma ne comporti addirittura l'inesistenza fenomenica e, per tale ragione, non sarebbe possibile ipotizzare alcuna forma pagina 7 di 11 di sanatoria ancorata, ex art. 156, comma 3 cpc, al presunto raggiungimento dello scopo (ex multis,
Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1275).
Tale orientamento, tuttavia, parrebbe oggi esser stato superato. Con recente pronunciamento a Sezioni
Unite, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che finanche un atto introduttivo (il ricorso per cassazione nella specie) possa ritenersi affetto da mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la provenienza dell'atto notificato dalla casella pec dell'avvocato (Cass. civ., SS.UU., 12 marzo 2024, n.
6477). Secondo la Suprema Corte “la funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite elementi, qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde”.
Ebbene, nel caso di specie, se è vero che l'atto di rinuncia (all. 4 del fascicolo di primo grado della parte opposta) risulta privo di firma, è pur vero che può ritenersi che lo stesso sia stato capace di realizzare la propria finalità, rendendo edotta la controparte, non ancora costituita, della volontà di rinunciare al decreto monitorio già emesso.
D'altronde, la notificazione è stata effettuata a mezzo indirizzo pec riferibile al Pt_1
- e cioè per mezzo di struttura informatica che vale a Email_1
garantire la certezza (se non rispetto all'autore della dichiarazione almeno) rispetto alla provenienza della comunicazione. Va aggiunto che il 13.03.2023, solo tre giorni dopo la comunicazione a mezzo
pec della rinuncia, il ha depositato atto formale di rinuncia, questa volta regolarmente firmato, Pt_1
nella cancelleria del Giudice di Pace di Bari.
Ciò posto, considerata l'efficacia della rinuncia de quo in virtù dell'operatività del principio di sanabilità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3 cpc, non può che condividersi la decisione del Giudice di Pace di Bari di ritenere inammissibile l'opposizione in quanto proposta dopo la rinuncia al decreto ingiuntivo.
Anche volendo ritenere applicabile l'art. 306 cpc -come fatto dal GdP- deve rilevarsi che la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata solo dalle parti costituite: tale qualità, nel procedimento monitorio, viene concretamente assunta dall'ingiunto solo con la proposizione dell'opposizione e pagina 8 di 11 questo conduce ad escludere che la sua accettazione della rinuncia possa ritenersi necessaria per il solo fatto della notifica del provvedimento monitorio (Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 110).
Bene ha fatto, quindi, il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione, considerata l'estinzione del procedimento, non dovendo spingersi sino ad esaminare la fondatezza della domanda originariamente proposta dal Pt_1
Sul punto, sostiene l'appellante incidentale che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice non dovrebbe limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è
stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sarebbe tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Tale affermazione non può riguardare il caso in questione.
Effettivamente, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice della funzione di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, anche ove emerga inefficacia del provvedimento monitorio (ex
multis, Cass. Civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908).
Tale orientamento, tuttavia, si è formato in ipotesi come quella della tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, in cui l'opponente ha certamente interesse a veder accertata l'insussistenza della pretesa, in quanto la notificazione dell'ingiunzione viene comunque intesa come espressione della volontà del creditore di avvalersi della medesima, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cpc
Nel caso di specie, di contro, l'opposizione è stata introdotta nonostante la rinuncia al decreto ingiuntivo, espressiva, di per sé, di una volontà univoca del creditore di non avvalersene: venendo meno il decreto ed estinguendosi il procedimento monitorio, alcun interesse dell'opponente avrebbe giustificato una pronuncia del Giudice di Pace circa la fondatezza della pretesa originariamente azionata dal tanto più che la sua competenza per territorio veniva dal medesimo opponente Pt_1
contestata.
Per le ragioni esposte, l'appello incidentale proposto dalla va integralmente rigettato. CP_2
pagina 9 di 11 Del pari, anche le censure mosse dall'appellante principale non meritano accoglimento
Il Giudice di Pace di Bari ha compensato le spese del primo grado, sostenendo che “attesa la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”, esponendo delle ragioni apparentemente non sussumibili nel dettato dell'art. 92, comma 2 cpc come integrato da
Corte Cost. sent.n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata,
mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o in caso analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
Va rilevato, però, che tema centrale nella definizione della presente controversia è stata quella dell'esistenza giuridica di un atto (nel caso, quello di rinuncia al decreto ingiuntivo) privo di sottoscrizione: nella pec del 15 giugno, precedentemente menzionata, la difesa della paventa CP_2
la possibilità di proporre l'opposizione, nonostante la rinuncia, proprio in virtù dell'inefficacia dell'atto privo delle formalità di legge.
Ora, le oscillazioni della giurisprudenza ma anche della dottrina sul punto e il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione su questione similare, valutate unitamente alla complessiva poco lineare e confusionaria condotta delle parti (rinuncia dal d.i. da parte del una settimana dopo Pt_1
la sua notifica con atto in origine non sottoscritto;
dichiarazione dell'estinzione del procedimento monitorio da parte del GdP con decreto emesso il 18.4.2023 dopo che l'opposizione era stata già
proposta; individuazione da parte del del criterio di competenza che radicava il giudizio in Pt_1
Bari solo in sede di giudizio di opposizione), consentono di ritenere certamente integrate le condizioni di cui all'art. 92, comma 2 cpc per compensare integralmente le spese di lite sia sotto il profilo del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti sia sotto il profilo della complessiva valutazione della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte
costituzionale citata.
Per tali ragioni, anche l'appello principale va rigettato.
Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate per soccombenza reciproca.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sugli appelli principale e incidentale proposti da CP_3
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 586/24, depositata il
[...] Controparte_2
04.04.2024, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale e quello principale;
- Compensa le spese di questo giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché entrambe le parti che hanno proposto sia l'appello principale che incidentale versino ciascuna un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 cpc per la compensazione delle spese di lite ricorresse nel caso di specie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9280 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“prestazione d'opera intellettuale”
TRA
in proprio ex art. 86 cpc e con domicilio eletto nel proprio studio in Bari alla Parte_1 CP_1
via Luigi Lattanzi n. 15;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino del Foro di Brindisi giusta Controparte_2
procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con sentenza n. 586, pubblicata il 02.04.2024, il Giudice di Pace di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 671/2023 proposta da “per estinzione della Controparte_2
procedura monitoria dichiarata dal giudice preventivamente adito a seguito di rinuncia posta in essere dalla parte ricorrente”.
Rilevava il giudice di prime cure che “il decreto ingiuntivo opposto in questa
pagina 1 di 11 sede veniva notificato alla destinataria in data 03.03.2023 ed in data 10.03.2023 veniva da parte del
ricorrente posta in essere comunicazione della rinuncia agli atti, inoltrata via pec alla destinataria.
Solo successivamente, in data 12.04.2023, veniva notificata l'opposizione con l'iscrizione a ruolo della causa in data 23.06.2023. Pertanto, nell'ipotesi esaminata, il soggetto destinatario della rinuncia, nella specie, l'ing. non aveva ancora assunto la qualità di parte in data 10.03.2023, Controparte_2
allorquando veniva posta in essere la rinuncia dall'avv. Infatti, nel giudizio Controparte_3
ordinario la veste di parte si acquisisce con la
costituzione in giudizio , non essendovi necessità per la rinuncia agli atti del giudizio di accettazione
della controparte, non ancora costituita in giudizio. Di conseguenza la rinuncia ha effetto ed è efficace già solo con la notifica alla controparte.”.
Ritenuta quindi la rinuncia al decreto ingiuntivo (come detto espressamente sia nella missiva del
10.3.2023 sia nell'atto di rinuncia in pari data depositato al GdP il 13.3.2023) idonea a determinare l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione dell'ingiunta la quale, non avendo ancora proposto opposizione al momento in cui era stata formulata la rinuncia, non poteva essere considerata parte del giudizio, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite, “attesa la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Con atto notificato il 27.9.2024 (in rinnovazione di precedente notifica invalida) l'avv. ha Pt_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo di: “a) riformare la sentenza di primo grado
n. 586/2024 pubblicata il 02/04/2024 n. cron. 1197/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bari, dott.ssa
Tuozzo, nel giudizio sub R.G. n. 5669/2023, limitatamente alla parte in cui statuisce la compensazione
delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la Prof. Ing. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del primo grado di giudizio in favore dell'Avv. nei termini indicati in Controparte_3
atto; b) per l'effetto, dichiarare l'avversa difesa soccombente nel giudizio di primo grado e porre in
capo alla stessa le spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv.
”. Controparte_3
A sostegno della propria domanda, l'appellante riteneva che nessuna delle condizioni previste dall'art.
pagina 2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.12.2024, si è costituita la CP_2
interponendo tempestivamente appello incidentale e formulandole seguenti domande: “1) Accertare e
dichiarare che la PEC del 10.03.2023 di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Giudice di
Pace di Bari, non rispetta i requisiti di cui all'art. 306 cpc e, per lo effetto, disporre la prosecuzione del giudizio;
2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ritenendo competente territorialmente ad emettere l'impugnato decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Brindisi
quale Foro inderogabile del consumatore per quanto esposto nel presente atto e, per lo effetto,
rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace di Brindisi territorialmente competente.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere
applicabile alla fattispecie il foro inderogabile del consumatore, 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito ritenendo competente territorialmente il Giudice di
Pace di Brindisi quale Foro derogabile ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cpc, nonché ai sensi dell'art.
1182 cc per i motivi di cui al presente atto e, per lo effetto, rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace
di Brindisi territorialmente competente. Nel merito. In caso di accoglimento del primo motivo
(irregolarità della PEC di rinuncia) e di rigetto del secondo motivo (incompetenza territoriale), si
chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e, conseguentemente - Accertare e dichiarare che
nulla è dovuto dall'odierna appellata per i motivi di cui al presente atto e, per lo effetto, respingere e/o
rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. In via
estremamente subordinata, previa contestazione del quantum - Accertare e dichiarare il compenso così
come liquidato da parte del Consiglio dell'Ordine di Bari esoso per mancanza di preventivo sottoscritto dall'appellata e, per lo effetto, applicare gli importi minimi di cui ai parametri stabiliti dal
DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/20222, ovvero la somma di € 857,00 oltre accessori e/o la
diversa somma ritenuta di giustizia in ogni caso inferiore a quanto liquidato dal predetto Consiglio dell'Ordine di Bari. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
A sostento di tali conclusioni, l'appellante incidentale sosteneva che: la rinuncia al decreto ingiuntivo era priva dei requisiti di cui all'art. 306 cpc e, pertanto, invalida;
che il giudice dell'opposizione non dovrebbe limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma sarebbe comunque tenuto ad accertare pagina 3 di 11 il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Aggiungeva che il procedimento avrebbe dovuto essere correttamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brindisi,
operando nel caso de quo la disciplina del foro del consumatore o, comunque, gli artt. 18 e 20 cpc e che, in ogni caso, le pretese del sarebbe state destituite di fondamento, non avendo ella Pt_1
conferito alcun incarico difensivo.
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme ex art. 281 sexies e 350 bis cpc all'esito della discussione orale, ricevute le conclusioni delle parti.
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Va prima esaminato l'appello incidentale proposto dall'ing. ponendo censure Controparte_2
pregiudiziali in rito che necessitano di esame prioritario a mente dell'art. 276, comma 2, cpc.
Non può esser accolta la prospettazione di incompetenza per territorio mossa dal debitore opponente e va invece confermata la sussistenza della competenza del Giudice adito in primo grado, affermata dal
GdP di Bari implicitamente col dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'avv. , invero, ha originariamente adito il Giudice onorario barese sostenendo di aver svolto Pt_1
attività professionale di consulenza legale in favore della “iniziata in periodo feriale con rappresentazione da parte dell'allora Cliente di CP_2
estrema urgenza dettata dalla sostituzione della serratura da parte dell'ex coniuge […] in merito ad un immobile in comproprietà, usato in condivisione”, successivamente “paventando la possibilità di ricorrere ad una azione possessoria” e radicava la sua competenza in considerazione della previsione dell'art. 637, comma 3, cpc in quanto aveva adito il giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto, così come meglio esplicitato dal creditore ricorrente in sede di giudizio opposizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare, il ha sostenuto che la Pt_1 CP_2
avrebbe agito in veste di professionista, motivo per il quale non sarebbe applicabile la disciplina del foro del consumatore. A sostegno di siffatta ricostruzione ha evidenziato che la è un CP_2
ingegnere e ha sempre comunicato tramite email professionali, facendo indicazione della propria qualifica professionale. Soprattutto, con note del 11.08.2022 e del 12.08.2022 (riportate nella “memoria difensiva autorizzata” del 30.1.2024 e non contestate da controparte) nel momento in cui si è reso pagina 4 di 11 necessario valutare la possibilità di proporre una azione possessoria, la ha dichiarato che CP_2
l'immobile di cui lamentava lo spossessamento era “la sede operativa della società Controparte_4
e nonché sede legale di mentre la sede legale di è l'ufficio in Parte_2 Parte_2 Controparte_4
via Fermi 9 a Sam Michele Sal in cui opero attualmente. Qui arrivano tutte le bollette e comunicazioni di e che l'utilizzo dello stesso era destinato a “Marketing e Comunicazione”, nonché “allo CP_4
svolgimenti di attività professionali in proprio e per conto di terzi, in particolare progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità statica e dinamica”.
Orbene, emerge da tale documentazione che effettivamente la nel momento in cui si è CP_2
rivolta al Sorgente, ha agito “nell'esercizio della propria attività […] professionale” (cfr. art. 3 d.lgs.
n. 206 del 2005), non potendo, di conseguenza, essere qualificata alla stregua di un qualsiasi consumatore.
È noto, invero, che la possibilità di considerare un contraente come consumatore – e quindi,
l'applicabilità della relativa disciplina - dipende da un dato teleologico e cioè dallo scopo estrinsecato del contratto: ove il soggetto concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, allora potrà ritenersi essere consumatore.
Di contro, per assumere la qualifica di professionista non è necessario stipulare un contratto che costituisca esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma “è sufficiente che il
contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo
svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale” (ex multis, Cass. civ., sez. III 26 settembre
2018, n. 22810, la quale aggiunge che “è atto compiuto dal professionista, ai fini dell'applicabilità
delle norme contenute nel codice del consumo, non solo quello che costituisca di per sè esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale”).
Nel caso de quo, l'obiettivo che l'odierna appellante incidentale ha oggettivamente esternato,
rivolgendosi all'avv. , era quello di ritornare in possesso di un immobile adibito allo Pt_1
svolgimento di attività professionale e tanto basta ad escludere la possibilità che la stessa possa essere qualificata come consumatore.
pagina 5 di 11 Peraltro, le allegazioni del sul punto non sono state oggetto di specifiche contestazioni da Pt_1
parte della né può essere condiviso l'assunto in base al quale l'art. 637, comma 3 cpc CP_2
troverebbe applicazione solo con riferimento ai compensi per attività giudiziale, dato che la disposizione menzionata non introduce alcun limite di sorta, a differenza del comma 2 della stessa disposizione il quale si riferisce espressamente all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa.
Non convince, in senso contrario, il richiamo fatto dall'appellante incidentale alla sentenza della Corte
di Cassazione, sez. II, n. 7674 del 19 marzo 2019, in quanto, in tale decisione, la Suprema Corte –lungi dal voler limitare l'operatività dell'art. 637, comma 3 cpc ai compensi derivanti dalla sola attività
giudiziale – ha solo affermato che la competenza del giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio
dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto può operare solo in caso di prestazioni rese al cliente
(eventualmente rappresentato e difeso in giudizio) e non anche nell'ipotesi di crediti vantati dall'avvocato nei confronti del collega che l'abbia incaricato dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del suo cliente.
In definitiva, non potendo trovare applicazione la disciplina del foro del consumatore, non è
censurabile la scelta dell'avv. di adire il Giudice di Pace di Bari, quale giudice competente per Pt_1
valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, come risulta dal parere di congruità emesso in data 10.10.2023 (all. 13 del fasc. di parte opposta in primo grado).
L'odierna appellante incidentale, invero, evoca in via subordinata anche i fori di cui agli artt. 18 (Foro
generale delle persone fisiche) e 20 cpc (Foro per le cause relative ai diritti di obbligazione), insistendo per la declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Bari.
Anche tali censure non possono essere condivise.
L'art. 637, comma 3 cpc, infatti, attribuisce all'avvocato, nel rispetto della competenza per valore, la possibilità di avvalersi un foro facoltativo e concorrente – quindi, aggiuntivo - rispetto a quello individuato in base al primo comma della medesima disposizione e cioè, il foro che sarebbe territorialmente competente applicando le regole generali di cui ai detti artt. 18 e 20 cpc.
Trattasi di una disciplina di chiaro favor che consente una deroga all'art. 18 cpc, garantendo al professionista la possibilità di agire davanti al giudice territorialmente a lui “più vicino”, evitando di doversi spostare di volta in volta in base alla residenza dei clienti.
pagina 6 di 11 Per ciò che concerne il foro di cui all'art. 20 cpc, infine, è pacifico che tale disposizione individui un foro speciale facoltativo per la materia delle obbligazioni, dato il suo tenore letterale (“è anche competente”), la cui esistenza non può certo pregiudicare la possibilità dell'avvocato di rivolgersi al giudice individuato in base all'art. 637, comma 3 cpc.
Ritenuta la competenza territoriale del Giudice di Pace di Bari originariamente adito, occorre procedere all'esame degli ulteriori rilievi mossi dall'appellante incidentale.
Ella sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile sul presupposto che la rinuncia al d.i., effettuata dal creditore a distanza di alcuni giorni dalla sua notifica, non fosse condizionata dall'accettazione del soggetto a cui era destinata. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che l'ing. non dovesse accettare la rinuncia in CP_2
quanto parte non ancora costituita al momento della rinuncia stessa, pur avendone avuto contezza a seguito di notifica eseguita a mezzo pec con raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc).
L'appellante incidentale contesta la regolarità della rinuncia in quanto l'atto di rinuncia notificato a mezzo pec dal era privo della sottoscrizione nonché della relata di notifica, conseguendone la Pt_1
violazione dell'art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 306, comma 2 cpc.
Tali doglianze non meritano condivisione.
Per sorvolando sulla dubbia applicabilità nel caso di specie dell'art. 306 co. 2 cpc, trattandosi nel caso de quo non di rinuncia agli atti ma di rinuncia al d.i. che è sicuramente possibile e non necessita di accettazione (arg. ex art. 644 cpc), dall'esame degli atti di causa emerge che la comunicazione del 10
marzo 2023, con la quale il ha reso nota alla la volontà di rinunciare al decreto Pt_1 CP_2
ingiuntiva, è effettivamente priva di sottoscrizione alcuna (doc. n. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Non v'è dubbio che, a mente dell'art. 125 cpc, tutti gli atti di parte – compresa la rinuncia agli atti di causa, per la quale la sottoscrizione è espressamente richiesta anche dall'art. 306, comma 2 cpc –
necessitano della sottoscrizione materiale o digitale quale unico elemento formale che consente di attestare in modo certo ed inequivoco la titolarità dell'atto.
Per tali ragioni, con diverse pronunce, la Cassazione ha in passato ritenuto che il difetto di sottoscrizione dell'atto processuale non si limiti ad inficiare la validità dello stesso ma ne comporti addirittura l'inesistenza fenomenica e, per tale ragione, non sarebbe possibile ipotizzare alcuna forma pagina 7 di 11 di sanatoria ancorata, ex art. 156, comma 3 cpc, al presunto raggiungimento dello scopo (ex multis,
Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1275).
Tale orientamento, tuttavia, parrebbe oggi esser stato superato. Con recente pronunciamento a Sezioni
Unite, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che finanche un atto introduttivo (il ricorso per cassazione nella specie) possa ritenersi affetto da mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la provenienza dell'atto notificato dalla casella pec dell'avvocato (Cass. civ., SS.UU., 12 marzo 2024, n.
6477). Secondo la Suprema Corte “la funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite elementi, qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde”.
Ebbene, nel caso di specie, se è vero che l'atto di rinuncia (all. 4 del fascicolo di primo grado della parte opposta) risulta privo di firma, è pur vero che può ritenersi che lo stesso sia stato capace di realizzare la propria finalità, rendendo edotta la controparte, non ancora costituita, della volontà di rinunciare al decreto monitorio già emesso.
D'altronde, la notificazione è stata effettuata a mezzo indirizzo pec riferibile al Pt_1
- e cioè per mezzo di struttura informatica che vale a Email_1
garantire la certezza (se non rispetto all'autore della dichiarazione almeno) rispetto alla provenienza della comunicazione. Va aggiunto che il 13.03.2023, solo tre giorni dopo la comunicazione a mezzo
pec della rinuncia, il ha depositato atto formale di rinuncia, questa volta regolarmente firmato, Pt_1
nella cancelleria del Giudice di Pace di Bari.
Ciò posto, considerata l'efficacia della rinuncia de quo in virtù dell'operatività del principio di sanabilità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3 cpc, non può che condividersi la decisione del Giudice di Pace di Bari di ritenere inammissibile l'opposizione in quanto proposta dopo la rinuncia al decreto ingiuntivo.
Anche volendo ritenere applicabile l'art. 306 cpc -come fatto dal GdP- deve rilevarsi che la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata solo dalle parti costituite: tale qualità, nel procedimento monitorio, viene concretamente assunta dall'ingiunto solo con la proposizione dell'opposizione e pagina 8 di 11 questo conduce ad escludere che la sua accettazione della rinuncia possa ritenersi necessaria per il solo fatto della notifica del provvedimento monitorio (Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 110).
Bene ha fatto, quindi, il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione, considerata l'estinzione del procedimento, non dovendo spingersi sino ad esaminare la fondatezza della domanda originariamente proposta dal Pt_1
Sul punto, sostiene l'appellante incidentale che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice non dovrebbe limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è
stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sarebbe tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Tale affermazione non può riguardare il caso in questione.
Effettivamente, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice della funzione di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, anche ove emerga inefficacia del provvedimento monitorio (ex
multis, Cass. Civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908).
Tale orientamento, tuttavia, si è formato in ipotesi come quella della tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, in cui l'opponente ha certamente interesse a veder accertata l'insussistenza della pretesa, in quanto la notificazione dell'ingiunzione viene comunque intesa come espressione della volontà del creditore di avvalersi della medesima, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cpc
Nel caso di specie, di contro, l'opposizione è stata introdotta nonostante la rinuncia al decreto ingiuntivo, espressiva, di per sé, di una volontà univoca del creditore di non avvalersene: venendo meno il decreto ed estinguendosi il procedimento monitorio, alcun interesse dell'opponente avrebbe giustificato una pronuncia del Giudice di Pace circa la fondatezza della pretesa originariamente azionata dal tanto più che la sua competenza per territorio veniva dal medesimo opponente Pt_1
contestata.
Per le ragioni esposte, l'appello incidentale proposto dalla va integralmente rigettato. CP_2
pagina 9 di 11 Del pari, anche le censure mosse dall'appellante principale non meritano accoglimento
Il Giudice di Pace di Bari ha compensato le spese del primo grado, sostenendo che “attesa la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”, esponendo delle ragioni apparentemente non sussumibili nel dettato dell'art. 92, comma 2 cpc come integrato da
Corte Cost. sent.n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata,
mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o in caso analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
Va rilevato, però, che tema centrale nella definizione della presente controversia è stata quella dell'esistenza giuridica di un atto (nel caso, quello di rinuncia al decreto ingiuntivo) privo di sottoscrizione: nella pec del 15 giugno, precedentemente menzionata, la difesa della paventa CP_2
la possibilità di proporre l'opposizione, nonostante la rinuncia, proprio in virtù dell'inefficacia dell'atto privo delle formalità di legge.
Ora, le oscillazioni della giurisprudenza ma anche della dottrina sul punto e il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione su questione similare, valutate unitamente alla complessiva poco lineare e confusionaria condotta delle parti (rinuncia dal d.i. da parte del una settimana dopo Pt_1
la sua notifica con atto in origine non sottoscritto;
dichiarazione dell'estinzione del procedimento monitorio da parte del GdP con decreto emesso il 18.4.2023 dopo che l'opposizione era stata già
proposta; individuazione da parte del del criterio di competenza che radicava il giudizio in Pt_1
Bari solo in sede di giudizio di opposizione), consentono di ritenere certamente integrate le condizioni di cui all'art. 92, comma 2 cpc per compensare integralmente le spese di lite sia sotto il profilo del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti sia sotto il profilo della complessiva valutazione della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte
costituzionale citata.
Per tali ragioni, anche l'appello principale va rigettato.
Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate per soccombenza reciproca.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sugli appelli principale e incidentale proposti da CP_3
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 586/24, depositata il
[...] Controparte_2
04.04.2024, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale e quello principale;
- Compensa le spese di questo giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché entrambe le parti che hanno proposto sia l'appello principale che incidentale versino ciascuna un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 cpc per la compensazione delle spese di lite ricorresse nel caso di specie.