Articolo 1 della Legge 25 marzo 1953, n. 204
Articolo 2
Versione
14 aprile 1953
Art. 1.
La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all' art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096 , e' aumentata di L. 1.000.000.000.
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 14 aprile 1953