Decreto cautelare 8 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9160 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Milanese, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
OM PI, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Ater di OM, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Montellanico Marco e Gianluca Bravi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale di OM PI del 18.4.2025 (rep. QC/1128/2025, prot. QC/40331/2025), di rigetto dell’istanza di regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 1/2020; del provvedimento di trasmissione del 21.2.2023 da parte di Ater OM a OM PI della scheda attestante la conclusione negativa del procedimento; del preavviso di rigetto di Ater OM del 16.5.2022 (prot. n. 25036) e del provvedimento di conferma di rigetto di Ater OM del 17.5.2023 (prot. n. 24278); della scheda “Omissis (numero proposta 33267/2025)” in cui è indicato che nella parte in cui nella determina dirigenziale impugnata è riportata la dicitura “OMISSIS leggasi ‘-OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- (RI) il -OMISSIS-’”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM PI e dell’Ater di OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 il dott. GI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8.8.2025 (dep. in pari data) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui OM PI ha respinto la sua istanza di assegnazione in regolarizzazione per l’alloggio di proprietà dell’Ater sito in OM, via -OMISSIS-, lotto M1, fabbr. B, sc. P, int. 005, liv. 4., matricola -OMISSIS-.
1.1. In punto di fatto la parte ha premesso: di occupare l’alloggio in forza di un contratto di locazione concluso il 17.12.1986; che nel 2016, dopo circa 30 anni di rapporto negoziale, l’amministrazione ha dichiarato la decadenza dell’assegnazione per un’asserita perdita dei requisiti, a cui è poi seguito il decreto di rilascio; che tale ordine è stato quindi impugnato dinanzi al giudice ordinario con giudizio tuttora pendente in Corte d’appello; che il 17.9.2020 egli ha presentato istanza di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell’art. 22 l.r. Lazio n. 1/2020, respinta da OM PI con l’atto gravato in questa sede.
1.2. A sostegno dell’impugnativa la parte ha dedotto i seguenti motivi:
(i) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 22, comma 140, L.R. Lazio n. 1/2020 – Violazione ed erronea applicazione della D.G.R. Lazio 7 luglio 2020 n. 429 – Violazione dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza, proporzionalità, correttezza e buona fede - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta – Contraddittorietà tra motivazione e situazione di fatto – Ingiustizia Manifesta- Violazione del principio di continuità assistenziale. In via subordinata, opportunità di sospensione del presente giudizio”: la normativa regionale non prevederebbe alcuna preclusione per l’assegnazione in favore degli assegnatari dichiarati decaduti; peraltro, la decadenza, essendo sub iudice, non potrebbe giustificare la reiezione dell’istanza, per di più in assenza di un’istruttoria sulle condizioni socio-economiche del richiedente; peraltro, il contegno dell’amministrazione violerebbe i principi di buona fede e correttezza, tenuto conto che i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia civile dinanzi all’organismo di mediazione erano stati calendarizzati proprio in considerazione dell’istruttoria da svolgersi sull’istanza di assegnazione; buona fede che avrebbe invece caratterizzato la posizione del ricorrente, come sarebbe evincibile dalla richiesta di archiviazione per il reato di cui all’art. 316- ter c.p. , accolta dal g.i.p.; in ogni caso, sussisterebbe il “diritto soggettivo all’alloggio sito in OM, Via -OMISSIS-, assegnato al ricorrente con regolare contratto in data 17.12.1986 stante la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 11 comma 1, L.R. n. 12/1999”, giacché i relativi presupposti non sarebbero mai venuti meno; in subordine, qualora si dovesse ritenere che l’esito del presente giudizio “dipenda in via pregiudiziale dalla definizione del giudizio civile”, si dovrebbe provvedere alla sospensione del primo ex art. 79, co. 1, c.p.a.;
(ii) “Difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Violazione dell’obbligo di motivazione – Eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento e contraddittorietà dei presupposti – Illogicità manifesta - Violazione del principio di collaborazione tra amministrazioni”: il provvedimento impugnato sarebbe viziato per “difetto assoluto o quanto meno grave carenza dell’istruttoria in quanto adottato senza che l’Amministrazione abbia acquisito e valutato in modo compiuto e documentato le informazioni necessarie a decidere l’istanza del ricorrente”; inoltre, nello specifico: “- la scheda istruttoria Ater del 21.02.2023 allegata alla determinazione dirigenziale (allegato n.1) è priva dell’indicazione della data e del numero di protocollo della sua trasmissione all’Amministrazione comunale competente (OM PI); - non risulta dimostrata la regolare trasmissione degli atti all’ente titolare del potere decisorio con conseguente vizio procedimentale e possibile incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto; - l’Amministrazione non ha in alcun modo preso in esame la condizione familiare e reddituale del ricorrente né ha considerato la continuità dell’occupazione dell’alloggio sin dal 1986 né l’assenza di controinteressati o alternative assegnazioni; - la motivazione della determinazione dirigenziale richiamante la conformità dell’esito contrario del procedimento istruttorio di spettanza esclusiva dell’ente gestorio dell’alloggio Ater del Comune di OM ed i motivi ostativi rappresentati in sede di preavviso di rigetto e di successiva conferma del rigetto medesimo, è del tutto apparente e tautologica, come tale inidonea a sorreggere il rigetto dell’istanza. L’omessa istruttoria e la mancata cooperazione tra gli enti coinvolti (Ater e OM PI) sviliscono la finalità di regolarizzazione prevista dalla normativa regionale che presuppone una valutazione concreta delle situazioni individuali e non una automatica esclusione fondata su atti parziali e contestati”;
(iii) “Violazione degli artt. 7 e ss e 10 bis L. 241/1990 - Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Inidoneità del preavviso di rigetto a sanare il vizio – Lesione del diritto di partecipazione procedimentale – difetto di istruttoria – violazione del giusto procedimento”: l’atto gravato sarebbe viziato per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
(iv) “Violazione del principio del giusto procedimento ed eccesso di potere – Violazione degli artt. 10 e 10-bis L. n. 241/1990 dell’obbligo di motivazione ed omessa valutazione delle osservazioni dell’interessato”: il provvedimento sarebbe illegittimo per la genericità del preavviso di rigetto e per l’assenza di motivazione in ordine alle osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente;
(v) “Violazione degli artt. 2 e 3 Cost. – Violazione dell’art. 8 Cedu – Violazione dei principi di continuità assistenziale, tutela della residenza e solidarietà sociale – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dello scopo”: l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei valori costituzionali coinvolti nella vicenda, quali il diritto all’abitazione, il principio della “continuità dell’assistenza abitativa” e il principio di “solidarietà sociale e di tutela delle fasce deboli della popolazione”.
2. OM PI e l’Ater si sono costituite in resistenza.
3. All’odierna udienza pubblica, in vista della quale le parti hanno presentato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. Giova premettere che il diniego di assegnazione in regolarizzazione è stato motivato in relazione alla circostanza che l’AR risultava già assegnatario dell’alloggio richiesto sino all’11.2.2016, data in cui ne è stata dichiarata la decadenza per ritenuto superamento dei limiti patrimoniali e reddituali in costanza di rapporto.
5.1. Le difese della parte ricorrente si sono essenzialmente appuntate sul rilievo che la decadenza, peraltro sub iudice, non sarebbe ex lege prevista quale motivo ostativo all’assegnazione.
5.2. Sennonché, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale argomentazione ( contra, art. 11, co. 1, lett. d, l.r. Lazio n. 12/1999, richiamato dall’art. 22, co. 141, lett. b , l.r. Lazio n. 1/2020), risulta dirimente in senso preclusivo all’accoglimento dell’istanza che l’odierno ricorrente, come eccepito dall’amministrazione, risultava già assegnatario dell’alloggio richiesto sino all’11.2.2016, sicché la sua occupazione non era affatto sine titulo al 23.5.2014, data prevista quale “spartiacque” ai fini dell’assegnazione in deroga ai sensi dell’art. 22, co. 140, l.r. Lazio n. 1/2020.
5.3. Da quanto sopra rilevato discende che la parentesi giurisdizionale relativa al provvedimento di decadenza non presenta l’attitudine a incidere sul presente giudizio (donde l’insussistenza dei presupposti per l’invocata sospensione del processo, prospettata nel ricorso, o del rinvio della trattazione, richiesta all’odierna udienza), in quanto ciò che più rileva è la circostanza che il legittimo assegnatario di un alloggio non può dirsi occupante abusivo di quello stesso bene per il tempo in cui il titolo ha spiegato i propri effetti (ed è appena il caso di osservare che la decadenza pronunciata nei confronti dell’AR incide sul rapporto ex nunc e non ex tunc, essendo stata disposta dall’amministrazione per la sopravvenuta perdita di requisiti e non per difetto originario degli stessi).
6. L’evidente carenza del requisito dell’occupazione abusiva rende infondati, oltreché i vizi di carattere sostanziale (primo, in parte secondo e quinto motivo), anche le censure relative alla forma e al procedimento (i restanti motivi), in quanto risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21- octies, co. 2, l. n. 241/1990). In ogni caso, dagli atti del procedimento emerge che l’interessato ha avuto l’effettiva possibilità di parteciparvi, come dimostrato dal deposito di osservazioni in seguito al preavviso di rigetto, mentre il fatto che dapprima l’Ater e poi OM PI si siano limitate a ribadire l’originario rilevo ostativo è da ricondursi al rilievo che le predette osservazioni non hanno neppure riguardato il profilo assorbente e dirimente dell’insussistenza di un’occupazione abusiva a causa della presenza di un valido titolo di detenzione dell’alloggio in favore dell’odierno ricorrente fino alla data prevista quale limite per l’instaurazione dell’occupazione sine titulo .
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le peculiarità del caso emergenti in atti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI IA, Presidente FF
ANlisa Tricarico, Referendario
GI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AR | AN RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.