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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 75 del ruolo generale per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 02.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] int., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pistone in Treviso, Piazza delle Istituzioni, n. 25/H (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Benedetto Marcello n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Teresa Lo
1 Torto in Venezia-Mestre, Viale Ancona 19 (PEC , Email_2
che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del
27.05.2025 che di seguito si riproducono: “ voglia il Tribunale pronunciare la separazione
personale delle parti;
1) la casa coniugale rimane assegnata alla OR CP_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente
autosufficienti; 2) il signor ontinuerà a versare il contributo di mantenimento Pt_1
per i due figli nella misura di € 1.000 con rivalutazione annuale decorrente dalla data
odierna il quale verrà versato con le modalità già in essere direttamente alla OR
entro il giorno di ogni mese oltre alla metà delle spese straordinarie come da CP_1
protocollo di questo Tribunale;
3) l'assegno unico universale verrà percepito
integralmente dalla OR;
4) le parti di impegnano a comunicare la CP_1
conseguita autonomia economica per ciascun figlio con produzione di idonea
documentazione, fermo restando che con la raggiunta autonomia economica nessun
contributo sarà più dovuto dal padre;
5) con compensazione integrale delle spese di lite
tra le parti”.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2025 il sig. espone di aver contratto Parte_1
in data 02.10.1999 matrimonio concordatario con la sig.ra . CP_1
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 31.07.2002), studente iscritto al terzo anno Per_1
della facoltà di mediazione linguistica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e (n. Per_2
2 12.12.2005), studente al quinto anno del Liceo Turistico di Venezia, entrambi conviventi con la madre.
La residenza familiare era stata stabilita dai coniugi in Venezia Mestre, nell'abitazione di via Torre Belfredo, n. 99, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Il sig. appresenta poi che, stante l'intollerabilità della convivenza, a causa delle Pt_1
ormai insanabili incomprensioni e dell'acclarata conflittualità fra i coniugi, nel febbraio
2022 si era trasferito a Venezia, in Via Tiziano, n.9, nell'immobile di proprietà dell'anziana madre. Essendo ormai divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale,
considerata l'indisponibilità della sig.ra ad addivenire ad una separazione CP_1
consensuale, il sig. a quindi incardinato il presente giudizio. Pt_1
Quanto alla situazione patrimoniale delle parti, il ricorrente espone che la sig.ra CP_1
è proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Venezia, via Benedetto Marcello, n.9,
per averlo acquistato personalmente, una volta modificato il regime patrimoniale dei coniugi da comunione a separazione dei beni. Il prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato utilizzando in parte la disponibilità presente sul conto corrente cointestato fra le parti (per euro 21.000,00) e in parte (per euro 124.000,00), accendendo un mutuo ipotecario, la cui rata mensile di euro 500,00 viene pagata con denaro proveniente dal medesimo conto cointestato. Il ricorrente deduce poi di aver utilizzato l'importo di euro
142.000,00, ricavato dalla vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà,
originariamente adibito a casa coniugale, al fine di pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione di via Benedetto Marcello, intestata interamente alla moglie.
Quanto alla propria situazione reddituale, il ricorrente deduce di percepire una indennità
mensile di euro 2.240,00, in forza dell'adesione ad un accordo di espansione sottoscritto tra la società Q8, per la quale ha lavorato fino al 2023, e il Ministero dell'Energia e precisa che sarà collocato in pensione dal maggio del 2026 con una prospettiva di reddito inferiore all'attuale.
3 La sig.ra invece è impiegata amministrativa e percepisce uno stipendio mensile CP_1
variabile medio di euro 2.383,76.
In ordine alla relazione con i figli, il ricorrente deduce di essere sempre stato stato un padre molto presente, benché i rapporti, non favoriti dalla madre, si siano rarefatti in seguito alla cessazione della convivenza, nonostante le reiterate richieste di incontri.
Il sig. appresenta inoltre di corrispondere spontaneamente per entrambi i figli, Pt_1
dal luglio 2022, la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento ordinario,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del padre, per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non autosufficienti l'importo mensile di euro 500,00
ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi direttamente ai medesimi, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
Si è ritualmente costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda sullo status, CP_1
ma contestando anzitutto la ricostruzione operata dal ricorrente sia delle circostanze che lo hanno indotto a lasciare la casa coniugale, sia dei rapporti con i figli, in merito ai quali osserva come il sig. non abbia mai voluto esercitare alcun ruolo genitoriale, Pt_1
delegando a lei totalmente ogni onere di accudimento della prole, e abdicando totalmente ai suoi doveri di padre.
Quanto alla ricostruzione della situazione patrimoniale di cui al ricorso, la sig.ra CP_1
precisa che l'immobile di Via Torre Belfredo, benché formalmente intestato al sig.
è stato acquistato e ristrutturato con i proventi di entrambi i coniugi e con una Pt_1
somma presa a mutuo i cui ratei sono stati addebitati, sino ad estinzione del prestito, sul conto corrente loro cointestato. L'immobile di Via Marcello n. 9, di proprietà esclusiva
4 della convenuta, è stato acquistato con un mutuo ipotecario che, ad eccezione di qualche rata iniziale, è stato pagato e viene tutt'ora pagato esclusivamente dalla medesima. I lavori di ristrutturazione dell'immobile predetto sono stati finanziati con i proventi della vendita dell'immobile di Via Torre Belfredo e con somme dei coniugi utilizzate in ogni caso nell'adempimento dei doveri di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia. La convenuta rappresenta inoltre che il sig. ha ereditato per Pt_1
successione materna l'appartamento dove attualmente vive senza oneri di mutuo e che ha incassato dall'azienda Kuwait TR Italia S.p.A la somma € 90.057,15.
La sig.ra infine aderisce alla quantificazione in € 1.000,00= mensili ( € 500= per CP_1
figlio) del contributo al mantenimento della prole da parte del padre, ma si oppone al versamento diretto ai figli del relativo assegno, ritenendo che non ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto in via provvisoria e urgente, nel merito e in via riconvenzionale, dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, con assegnazione della casa coniugale di cui è proprietaria esclusiva. Ha chiesto inoltre porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle, a mezzo bonifico Pt_1
bancario entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 1.000,00, (€ 500=
a figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, oltre al 50% Per_1 Per_2
delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno
Unico Universale a suo totale beneficio. Nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
*****
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, le parti sono comparse personalmente avanti al Giudice Delegato che ha esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione che vengono riportate in epigrafe.
5 Il Giudice delegato ha quindi provveduto in via provvisoria in conformità delle intese raggiunte e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*******
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così
provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in data 02.10.1999, matrimonio trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 107, parte II, serie A,
dell'anno 1999, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 05.06.2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 75 del ruolo generale per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 02.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] int., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pistone in Treviso, Piazza delle Istituzioni, n. 25/H (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Benedetto Marcello n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Teresa Lo
1 Torto in Venezia-Mestre, Viale Ancona 19 (PEC , Email_2
che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del
27.05.2025 che di seguito si riproducono: “ voglia il Tribunale pronunciare la separazione
personale delle parti;
1) la casa coniugale rimane assegnata alla OR CP_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente
autosufficienti; 2) il signor ontinuerà a versare il contributo di mantenimento Pt_1
per i due figli nella misura di € 1.000 con rivalutazione annuale decorrente dalla data
odierna il quale verrà versato con le modalità già in essere direttamente alla OR
entro il giorno di ogni mese oltre alla metà delle spese straordinarie come da CP_1
protocollo di questo Tribunale;
3) l'assegno unico universale verrà percepito
integralmente dalla OR;
4) le parti di impegnano a comunicare la CP_1
conseguita autonomia economica per ciascun figlio con produzione di idonea
documentazione, fermo restando che con la raggiunta autonomia economica nessun
contributo sarà più dovuto dal padre;
5) con compensazione integrale delle spese di lite
tra le parti”.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2025 il sig. espone di aver contratto Parte_1
in data 02.10.1999 matrimonio concordatario con la sig.ra . CP_1
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 31.07.2002), studente iscritto al terzo anno Per_1
della facoltà di mediazione linguistica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e (n. Per_2
2 12.12.2005), studente al quinto anno del Liceo Turistico di Venezia, entrambi conviventi con la madre.
La residenza familiare era stata stabilita dai coniugi in Venezia Mestre, nell'abitazione di via Torre Belfredo, n. 99, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Il sig. appresenta poi che, stante l'intollerabilità della convivenza, a causa delle Pt_1
ormai insanabili incomprensioni e dell'acclarata conflittualità fra i coniugi, nel febbraio
2022 si era trasferito a Venezia, in Via Tiziano, n.9, nell'immobile di proprietà dell'anziana madre. Essendo ormai divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale,
considerata l'indisponibilità della sig.ra ad addivenire ad una separazione CP_1
consensuale, il sig. a quindi incardinato il presente giudizio. Pt_1
Quanto alla situazione patrimoniale delle parti, il ricorrente espone che la sig.ra CP_1
è proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Venezia, via Benedetto Marcello, n.9,
per averlo acquistato personalmente, una volta modificato il regime patrimoniale dei coniugi da comunione a separazione dei beni. Il prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato utilizzando in parte la disponibilità presente sul conto corrente cointestato fra le parti (per euro 21.000,00) e in parte (per euro 124.000,00), accendendo un mutuo ipotecario, la cui rata mensile di euro 500,00 viene pagata con denaro proveniente dal medesimo conto cointestato. Il ricorrente deduce poi di aver utilizzato l'importo di euro
142.000,00, ricavato dalla vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà,
originariamente adibito a casa coniugale, al fine di pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione di via Benedetto Marcello, intestata interamente alla moglie.
Quanto alla propria situazione reddituale, il ricorrente deduce di percepire una indennità
mensile di euro 2.240,00, in forza dell'adesione ad un accordo di espansione sottoscritto tra la società Q8, per la quale ha lavorato fino al 2023, e il Ministero dell'Energia e precisa che sarà collocato in pensione dal maggio del 2026 con una prospettiva di reddito inferiore all'attuale.
3 La sig.ra invece è impiegata amministrativa e percepisce uno stipendio mensile CP_1
variabile medio di euro 2.383,76.
In ordine alla relazione con i figli, il ricorrente deduce di essere sempre stato stato un padre molto presente, benché i rapporti, non favoriti dalla madre, si siano rarefatti in seguito alla cessazione della convivenza, nonostante le reiterate richieste di incontri.
Il sig. appresenta inoltre di corrispondere spontaneamente per entrambi i figli, Pt_1
dal luglio 2022, la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento ordinario,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del padre, per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non autosufficienti l'importo mensile di euro 500,00
ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi direttamente ai medesimi, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
Si è ritualmente costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda sullo status, CP_1
ma contestando anzitutto la ricostruzione operata dal ricorrente sia delle circostanze che lo hanno indotto a lasciare la casa coniugale, sia dei rapporti con i figli, in merito ai quali osserva come il sig. non abbia mai voluto esercitare alcun ruolo genitoriale, Pt_1
delegando a lei totalmente ogni onere di accudimento della prole, e abdicando totalmente ai suoi doveri di padre.
Quanto alla ricostruzione della situazione patrimoniale di cui al ricorso, la sig.ra CP_1
precisa che l'immobile di Via Torre Belfredo, benché formalmente intestato al sig.
è stato acquistato e ristrutturato con i proventi di entrambi i coniugi e con una Pt_1
somma presa a mutuo i cui ratei sono stati addebitati, sino ad estinzione del prestito, sul conto corrente loro cointestato. L'immobile di Via Marcello n. 9, di proprietà esclusiva
4 della convenuta, è stato acquistato con un mutuo ipotecario che, ad eccezione di qualche rata iniziale, è stato pagato e viene tutt'ora pagato esclusivamente dalla medesima. I lavori di ristrutturazione dell'immobile predetto sono stati finanziati con i proventi della vendita dell'immobile di Via Torre Belfredo e con somme dei coniugi utilizzate in ogni caso nell'adempimento dei doveri di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia. La convenuta rappresenta inoltre che il sig. ha ereditato per Pt_1
successione materna l'appartamento dove attualmente vive senza oneri di mutuo e che ha incassato dall'azienda Kuwait TR Italia S.p.A la somma € 90.057,15.
La sig.ra infine aderisce alla quantificazione in € 1.000,00= mensili ( € 500= per CP_1
figlio) del contributo al mantenimento della prole da parte del padre, ma si oppone al versamento diretto ai figli del relativo assegno, ritenendo che non ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto in via provvisoria e urgente, nel merito e in via riconvenzionale, dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, con assegnazione della casa coniugale di cui è proprietaria esclusiva. Ha chiesto inoltre porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle, a mezzo bonifico Pt_1
bancario entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 1.000,00, (€ 500=
a figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, oltre al 50% Per_1 Per_2
delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno
Unico Universale a suo totale beneficio. Nulla a titolo di reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri.
*****
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, le parti sono comparse personalmente avanti al Giudice Delegato che ha esperito il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione che vengono riportate in epigrafe.
5 Il Giudice delegato ha quindi provveduto in via provvisoria in conformità delle intese raggiunte e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*******
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così
provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in data 02.10.1999, matrimonio trascritto nel
[...]
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 107, parte II, serie A,
dell'anno 1999, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 05.06.2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Tania Vettore
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