TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 298/2024 riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 vertente
TRA
( c.f ) rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «modifica delle condizioni di divorzio».
CONCLUSIONI: la difesa di parte ricorrente ha concluso all'udienza del 2 ottobre 2024 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. ritualmente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione di udienza, deduceva che con sentenza n. 74/98 il Tribunale di Benevento Parte_1
aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1
e che il Tribunale, con decreto del 28-6.2010 (pubblicato il 14.07.2010), aveva rideterminato
[...] in € 400,00 l'assegno posto a suo carico, da versare in favore dell'ex-coniuge, a titolo di
1 mantenimento del figlio maggiorenne all'epoca studente universitario Persona_1 iscritto alla facoltà di ingegneria dell'Università Federico II di Napoli.
Con il presente ricorso chiedeva, in modifica di tali condizioni, la revoca Parte_1 dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne sull'assunto che quest'ultimo, ormai quasi quarantenne, esercita la professione di insegnante nella scuola pubblica e nell'anno scolastico
2022/2023 è stato immesso in ruolo come da certificazione del prodotta in Controparte_2
atti.
La resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. La notificazione era effettuata con consegna a mani della destinataria nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
Acquisite informazioni presso l'istituto Scolastico Manlio Rossi Doria di Avellino in merito alle generalità del docente , all'udienza del 2 ottobre 2024, all'esito della Persona_1
discussione, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Giova preliminarmente ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell' art. 9 L. 898 del 1970 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all' affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Nel caso di specie il fatto sopravvenuto dedotto dal ricorrente è la posizione lavorativa del figlio maggiorenne , beneficiario dell'assegno di mantenimento gravante sul padre Persona_1
istante.
Nel merito si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società ( in ultimo Cassazione n. 5088/2018).
2 Si osserva, inoltre, che il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 358/23).
Tanto premesso si osserva che il Tribunale di Benevento con decreto del 28.6.2010, in modifica delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio tra le parti in causa, fissò in € 400,00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio maggiorenne il quale, all'epoca, aveva l'età di 22 anni ed era studente universitario.
E' provato che (nato il [...]) attualmente è un insegnante e nell'anno Persona_1
scolastico 2022/2023 è stato immesso in ruolo nella scuola pubblica a tempo indeterminato, ragione per cui ha raggiunto la piena indipendenza economica.
In presenza di tale circostanza, sono venuti meno i presupposti dell'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, per cui il ricorso va accolto.
In merito alla decorrenza della revoca dell'assegno, il Tribunale richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura
e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” ( cfr. Cassazione civile n. 5170/2024 e n. 12708/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, la revoca dell'assegno deve decorrere dalla data della domanda giudiziale atteso che il fatto costitutivo della revoca, cioè la raggiunta indipendenza economica del beneficiario, risale al 2022 e quindi è anteriore alla domanda.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede: in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 74/1998 del Tribunale di
Benevento, come modificate con decreto del 28.6.2010, pronunciato nel giudizio n. 171/2010
R.G.V.G., revoca l'assegno mensile di € 400,00 dovuto da a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla domanda Persona_1
giudiziale; compensa le spese processuali.
Benevento 4 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
4