TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. e vertente
TRA
L'Avv. , nata a [...] il [...], titolare del c.f. Parte_1
nella sua qualità di Trustee del C.F._1 CP_1 corrente in Sanremo, piazza Colombo n.4, c.f. costituito con P.IVA_1 scrittura privata in data 26/07/2017, registrato a Sanremo il 10/11/2021 al n. 1452, la quale agisce senza l'ausilio di Avvocato ex art. 86 cpc avendo lei stessa detta qualifica, titolare della pec con Email_1 studio in Sanremo 18038 piazza Colombo n.4
Opponente
CONTRO
Il , corrente in Bordighera (IM), Via Controparte_2
Marinella n. 3A/3B, C.F.: in persona dell'Amministratore di P.IVA_2 condominio pro tempore Geom. , rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Stefania Durante (CF: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 lo studio del difensore, sito in Bordighera (IM), Via Sant'Antonio n. 18, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, datato 28.11.2023, di cui al procedimento n. 2053/2023 (DI n. 586/2023)
Opposto
CONCLUSIONI: Per il “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le CP_1 dichiare meglio viste;
Previa revoca della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 649 cpc;
Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 586/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nei confronti dell'esponente in accoglimento del Ricorso proposto dal accertando e dichiarando che lo Controparte_2 stesso non ha titolo a richiedere le somme ingiunte per mancata convocazione del condomino e conseguente annullabilità delle delibere poste a fondamento del credito vantato. Delibere ancora in oggi impugnabili in quanto né al sig. né al sono stati inviati i verbali CP_4 CP_1 delle predette;
In subordine, qualora si ritenesse regolare l'invio del verbale assembleare del 05/02/2022 effettuato dall'Amministratore del CP_2 con email del 18/03/2022, dichiarare dovuti esclusivamente gli importi approvati dalla predetta delibera per quanto riguarda l'esercizio ordinario 01/01/2021 e 31/12/2021 e preventivo 01/01/2022 e 31/12/2022 per complessivi € 472,44 come risultanti dal relativo riparto. Con vittoria di spese ed onorari da liquidare ai sensi del DM 55/2014 e da maggiorare di spese generali ai sensi dell'art. 2 n.2 DM citato e successive modifiche nonchè di accessori di legge”.
Per il “- in via principale: rigettare la domanda Controparte_2 formulata dall'attore e quindi respingere l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023, datato 05.12.2023, emesso il 06.12.2023 dal Tribunale di Imperia, provvisoriamente esecutivo e notificato via pec, unitamente ad atto di precetto, in data 11.12.2023, per le ragioni esposte in narrativa, perchè infondata sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e la sua efficacia esecutiva e dichiarare comunque tenuta e condannare l'Avv.
, in qualità di Trustee del “ , al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del della somma di Controparte_2
11.640,18 oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese legali di giudizio, sia della fase monitoria che della presente opposizione, e delle spese legali per il procedimento di mediazione, il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.01.2024 e iscritto il 4.01.2024, l'Avv.
, in qualità di Trustee del “ ha Parte_1 CP_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023 emesso il 06.12.2023 dal Tribunale di Imperia, provvisoriamente esecutivo, deducendo che: - il sito in Bordighera Via Marinella n. 3A/3B, Controparte_2 aveva ottenuto ingiunzione al che risulta conferitario di CP_1 un garage ed un posto auto posti all'interno dello stabile condominiale (e censiti al NCEU del Comune, al foglio 6, mapp.152, sub. 17; foglio 6, mapp.152, sub. 4; foglio 6, mapp. 209, sub.12), di pagamento in favore del confominio, della somma complessiva in linea capitale di € 11.640,18, di cui € 472,44 quale rata a preventivo sulla gestione ordinaria 2022 ed € 11.167,74 quali spese straordinarie esercizio
“Riqualificazione Bonus”, oltre interessi legali e spese di procedura;
- Che il sig. (deceduto in data 21.09.2021, il quale con CP_4 testamento in data 26 luglio 17 aveva nominato quale erede dei suoi beni il non aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea CP_1 del 22.05.2021 nè il relativo verbale e che al non erano CP_1 state inviate né le convocazioni per le assemblee del 05.02.2022 e del 15.10.2022, nè il verbale dell'assemblea del 15.10.2022 (mentre ammetteva di aver ricevuto, dall'Amministratore di Condominio, il verbale dell'assemblea del 05.02.2022);
- Che alla luce di tali elementi il credito avanzato dal non era CP_2 allo stato esigibile poiché, non avendo ricevuto la parte ingiunta né le convocazioni né tanto meno i verbali di assemblea, quantomeno le assemblee del 22/05/2021 e 15/10/2022 erano non definitive nei confronti del ed ancora impugnabili, posto che nei CP_1 confronti del medesimo non era mai iniziato a decorrere il termine ex art. 1137 c.c.
- Che essendo evidente che la mancata convocazione del condomino rende annullabile la delibera che è stata azionata, la stessa allo stato non può costituire legittimo titolo per richiedere il pagamento di oneri condominiali, di modo che la richiesta monitoria appare del tutto ingiustificata. Il si è costituito, respingendo come infondate le eccezioni CP_2 avversarie e producendo documentazione a sostegno delle proprie ragioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma della condanna del condomino al pagamento.
All'udienza del 10.7.2024, nella quale, non avendo le trattative tra le parti avuto esito positivo, veniva discussa l'istanza incidentale ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il difensore del faceva rilevare l'assenza di una domanda riconvenzionale di CP_2 annullamento delle delibere (che peraltro risultano essere state depositate il 6.3.2024nel giudizio di opposizione, in allegato alla comparsa di costituzione del e in ogni caso l'intervenuto decorso del termine per CP_2 l'impugnazione, essendo decorsi oltre trenta giorni dalla conoscenza delle delibere e contestava che il giudice possa disapplicare la delibera.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. va disattesa perché inammissibile.
Va, al riguardo, osservato che in tema di giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di oneri condominiali, il punto d'approdo della giurisprudenza attuale si sostanzia nel principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839, per cui il giudice dell'opposizione può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto (vd. altresì Cass. Sezione 2 Civile, Ordinanza 29 maggio 2024 n. 15042).
Come chiarito dalla Corte Nomofilattica, l'ambito cognitivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, diversamente da quanto in precedenza ritenuto, può abbracciare questioni involventi la annullabilità del deliberato assembleare condominiale posto a fondamento dell'ingiunzione, a condizione – tuttavia –
“che l'annullabilità di tale deliberazione sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
La validità della delibera potrà pertanto essere contestata non soltanto in via separata, ma anche nell'ambito del giudizio di opposizione ma, ove si discuta di annullabilità, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., ossia in via di azione mediante proposizione di domanda riconvenzionale.
Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la legalità del deliberato in via di eccezione verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall'art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni intersubiettive condominiali e soprattutto indipendentemente dal rispetto del principio per cui l'invalidità della delibera assembleare va accertata nei confronti di tutti i condomini. Come eloquentemente chiarito dalla Corte di Legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 9839/2021), la ratio della norma di cui all'articolo 1137 c.c., rinvenuta nella esigenza di assicurare certezza e stabilita' ai rapporti condominiali, “spiega perche' il legislatore, per un verso, ha stabilito che le deliberazioni adottate dall'assemblea "sono obbligatorie per tutti i condomini" (articolo 1137 c.c., comma 1), anche per gli assenti e per i dissenzienti;
e, per altro verso, ha sancito il principio dell'esecutivita' delle deliberazioni dell'assemblea, prevedendo che "L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria" (articolo 1137 c.c., comma 3).
Continua la Corte: “Corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i condomini e' l'ulteriore principio (espressamente previsto, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea delle societa', dall'articolo 2377 c.c., comma 7) per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidita' accertata, nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29878 del 18/11/2019, in motiv.; Cass., Sez. 6 - 2, n. 19608 del 18/09/2020, in motiv.). In sostanza, nel sistema normativo, come non e' possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
cosi' va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti”.
Con sintesi perspicua, afferma la Corte che “La natura di ente collettivo del condomino, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti”.
Deve pertanto ritenersi, come condivisibilmente sostenuto dai giudici di legittimità, che “Quanto detto impone di interpretare l'articolo 1137 c.c., comma 2, nel senso che l'annullabilita' della deliberazione non puo' essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini.”
Mette conto evidenziare che “mentre l'azione di impugnativa e' un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Pertanto, ove fosse consentito dedurre l'annullabilita' della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validita' e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Un risultato di questo genere, pero', sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento del condominio, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilita' condominiale. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio e' rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicche' la caducazione di una quota non puo' non travolgere, inevitabilmente, anche le altre”.
Deve allora concludersi con la Corte che “l'articolo 1137 c.c., comma 2, prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale e' possibile far valere l'annullabilita' della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilita' di dedurre l'annullabilita' in via di eccezione”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che parte opponente, quale ragione di opposizione, ha dedotto una situazione, costituita dalla propria omessa convocazione alle sedute assembleari che approvavano i bilanci e i piani di riparto individuali posti a supporto probatorio scritto dell'opposto titolo ingiuntivo. Tuttavia dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo dell'opposizione non risulta che abbia chiesto pronunciarsi l'annullamento dei deliberati approvativi.
E' indubbio che la omessa convocazione del condomino oppure vizi di forma del procedimento di convocazione sono astrattamente riconducibili a vizi di invalidità delle deliberazioni del condominio edilizio, che avrebbero potuto comportare, laddove effettivamente sussistenti, alla mera annullabilità, con la conseguenza che, non avendo parte opponente spiegato specifica domanda riconvenzionale per il giudiziale annullamento ex art. 1137 c.c., deve rilevarsi la inammissibilità della opposizione.
Occorre ricordare, al proposito, che mentre l'annullabilità relativa ai contratti può essere fatta valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione (articolo 1442 c.c., u.c.), ciò non è invece consentito per l'annullabilita' delle deliberazioni assembleari, essendo l'art. 1137 c.c. disposizione che deroga a tale possibilità.
Come chiarito dalla Cassazione nel citato arresto (SU n. 9839/2021), l'articolo 1137 c.c. “costituisce "norma speciale di ordine pubblico", posta a tutela dell'interesse pubblico al funzionamento della collettivita' condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, la mancata deduzione della annullabilita' nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, da' luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, che e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1137 c.c., comma 2, che e' riservata all'eccezione di parte, ai sensi dell'articolo 2969 c.c.). Il giudice, percio', deve dichiarare inammissibile l'eventuale eccezione con cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deduca l'eventuale annullabilita' della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione”.
Atteso che l'atto di citazione propulsivo del presente giudizio è diretto alla revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di giustificazione della ingiunzione in conseguenza della annullabilità delle delibere a motivo della mancata convocazione del condomino, come pure si rinviene dalla precisazione che, secondo l'opponente, trattasi di “delibere ancora in oggi impugnabili”, ed atteso che la domanda riconvenzionale è proponibile a pena di decadenza dall'opponente/convenuto sostanziale con l'atto di citazione in opposizione, la validità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione non può essere delibata per essere maturata la decadenza processuale dalla proponibilità della domanda di annullamento delle stesse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero la domanda riconvenzionale, di cui manca in ogni caso la formulazione, amplia i limiti oggettivi del giudizio estendendo il petitum della domanda originaria e consiste in un'istanza del convenuto con la quale venga richiesto non soltanto il rigetto della domanda avversaria, ma anche un'ulteriore declaratoria volta al mutamento della situazione precedente.
Mancando, nella specie, una valida proposizione di giudiziale impugnazione delle deliberazioni pretensivamente affette da vizi atti a determinarne possibile annullabilità, deve concludersi che il credito esatto in via ingiuntiva, in ragione della vincolatività, per tutti i componenti della collettività condominiale (giusta previsione del comma 1 dell'art. 1137 c.c.) del deliberato assembleare non è suscettibile di disapplicazione limitatamente al condomino opponente.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
In ordine al governo delle spese processuali, la soccombenza di parte opponente ne vede la sua condanna al loro pagamento, in favore del condominio opposto, nella misura che viene determinata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 586/2023 del 6.12.2023, emesso, corredato di clausola di provvisoria esecutività, nel giudizio iscritto al n. 2053/2023 R.G.; condanna la parte opponente al pagamento, in favore del condominio
, delle spese processuali che determina in euro 3.600,00 per CP_2 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e in euro 190,32 per spese di mediazione ed euro 441,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, per onorari della fase di mediazione.
Imperia, 15/02/2025.
Il giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. e vertente
TRA
L'Avv. , nata a [...] il [...], titolare del c.f. Parte_1
nella sua qualità di Trustee del C.F._1 CP_1 corrente in Sanremo, piazza Colombo n.4, c.f. costituito con P.IVA_1 scrittura privata in data 26/07/2017, registrato a Sanremo il 10/11/2021 al n. 1452, la quale agisce senza l'ausilio di Avvocato ex art. 86 cpc avendo lei stessa detta qualifica, titolare della pec con Email_1 studio in Sanremo 18038 piazza Colombo n.4
Opponente
CONTRO
Il , corrente in Bordighera (IM), Via Controparte_2
Marinella n. 3A/3B, C.F.: in persona dell'Amministratore di P.IVA_2 condominio pro tempore Geom. , rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Stefania Durante (CF: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 lo studio del difensore, sito in Bordighera (IM), Via Sant'Antonio n. 18, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, datato 28.11.2023, di cui al procedimento n. 2053/2023 (DI n. 586/2023)
Opposto
CONCLUSIONI: Per il “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le CP_1 dichiare meglio viste;
Previa revoca della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 649 cpc;
Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 586/2023 emesso dal Tribunale di Imperia nei confronti dell'esponente in accoglimento del Ricorso proposto dal accertando e dichiarando che lo Controparte_2 stesso non ha titolo a richiedere le somme ingiunte per mancata convocazione del condomino e conseguente annullabilità delle delibere poste a fondamento del credito vantato. Delibere ancora in oggi impugnabili in quanto né al sig. né al sono stati inviati i verbali CP_4 CP_1 delle predette;
In subordine, qualora si ritenesse regolare l'invio del verbale assembleare del 05/02/2022 effettuato dall'Amministratore del CP_2 con email del 18/03/2022, dichiarare dovuti esclusivamente gli importi approvati dalla predetta delibera per quanto riguarda l'esercizio ordinario 01/01/2021 e 31/12/2021 e preventivo 01/01/2022 e 31/12/2022 per complessivi € 472,44 come risultanti dal relativo riparto. Con vittoria di spese ed onorari da liquidare ai sensi del DM 55/2014 e da maggiorare di spese generali ai sensi dell'art. 2 n.2 DM citato e successive modifiche nonchè di accessori di legge”.
Per il “- in via principale: rigettare la domanda Controparte_2 formulata dall'attore e quindi respingere l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023, datato 05.12.2023, emesso il 06.12.2023 dal Tribunale di Imperia, provvisoriamente esecutivo e notificato via pec, unitamente ad atto di precetto, in data 11.12.2023, per le ragioni esposte in narrativa, perchè infondata sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e la sua efficacia esecutiva e dichiarare comunque tenuta e condannare l'Avv.
, in qualità di Trustee del “ , al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del della somma di Controparte_2
11.640,18 oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese legali di giudizio, sia della fase monitoria che della presente opposizione, e delle spese legali per il procedimento di mediazione, il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.01.2024 e iscritto il 4.01.2024, l'Avv.
, in qualità di Trustee del “ ha Parte_1 CP_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2023 emesso il 06.12.2023 dal Tribunale di Imperia, provvisoriamente esecutivo, deducendo che: - il sito in Bordighera Via Marinella n. 3A/3B, Controparte_2 aveva ottenuto ingiunzione al che risulta conferitario di CP_1 un garage ed un posto auto posti all'interno dello stabile condominiale (e censiti al NCEU del Comune, al foglio 6, mapp.152, sub. 17; foglio 6, mapp.152, sub. 4; foglio 6, mapp. 209, sub.12), di pagamento in favore del confominio, della somma complessiva in linea capitale di € 11.640,18, di cui € 472,44 quale rata a preventivo sulla gestione ordinaria 2022 ed € 11.167,74 quali spese straordinarie esercizio
“Riqualificazione Bonus”, oltre interessi legali e spese di procedura;
- Che il sig. (deceduto in data 21.09.2021, il quale con CP_4 testamento in data 26 luglio 17 aveva nominato quale erede dei suoi beni il non aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea CP_1 del 22.05.2021 nè il relativo verbale e che al non erano CP_1 state inviate né le convocazioni per le assemblee del 05.02.2022 e del 15.10.2022, nè il verbale dell'assemblea del 15.10.2022 (mentre ammetteva di aver ricevuto, dall'Amministratore di Condominio, il verbale dell'assemblea del 05.02.2022);
- Che alla luce di tali elementi il credito avanzato dal non era CP_2 allo stato esigibile poiché, non avendo ricevuto la parte ingiunta né le convocazioni né tanto meno i verbali di assemblea, quantomeno le assemblee del 22/05/2021 e 15/10/2022 erano non definitive nei confronti del ed ancora impugnabili, posto che nei CP_1 confronti del medesimo non era mai iniziato a decorrere il termine ex art. 1137 c.c.
- Che essendo evidente che la mancata convocazione del condomino rende annullabile la delibera che è stata azionata, la stessa allo stato non può costituire legittimo titolo per richiedere il pagamento di oneri condominiali, di modo che la richiesta monitoria appare del tutto ingiustificata. Il si è costituito, respingendo come infondate le eccezioni CP_2 avversarie e producendo documentazione a sostegno delle proprie ragioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma della condanna del condomino al pagamento.
All'udienza del 10.7.2024, nella quale, non avendo le trattative tra le parti avuto esito positivo, veniva discussa l'istanza incidentale ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il difensore del faceva rilevare l'assenza di una domanda riconvenzionale di CP_2 annullamento delle delibere (che peraltro risultano essere state depositate il 6.3.2024nel giudizio di opposizione, in allegato alla comparsa di costituzione del e in ogni caso l'intervenuto decorso del termine per CP_2 l'impugnazione, essendo decorsi oltre trenta giorni dalla conoscenza delle delibere e contestava che il giudice possa disapplicare la delibera.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. va disattesa perché inammissibile.
Va, al riguardo, osservato che in tema di giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di oneri condominiali, il punto d'approdo della giurisprudenza attuale si sostanzia nel principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839, per cui il giudice dell'opposizione può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto (vd. altresì Cass. Sezione 2 Civile, Ordinanza 29 maggio 2024 n. 15042).
Come chiarito dalla Corte Nomofilattica, l'ambito cognitivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, diversamente da quanto in precedenza ritenuto, può abbracciare questioni involventi la annullabilità del deliberato assembleare condominiale posto a fondamento dell'ingiunzione, a condizione – tuttavia –
“che l'annullabilità di tale deliberazione sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
La validità della delibera potrà pertanto essere contestata non soltanto in via separata, ma anche nell'ambito del giudizio di opposizione ma, ove si discuta di annullabilità, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., ossia in via di azione mediante proposizione di domanda riconvenzionale.
Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la legalità del deliberato in via di eccezione verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall'art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni intersubiettive condominiali e soprattutto indipendentemente dal rispetto del principio per cui l'invalidità della delibera assembleare va accertata nei confronti di tutti i condomini. Come eloquentemente chiarito dalla Corte di Legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 9839/2021), la ratio della norma di cui all'articolo 1137 c.c., rinvenuta nella esigenza di assicurare certezza e stabilita' ai rapporti condominiali, “spiega perche' il legislatore, per un verso, ha stabilito che le deliberazioni adottate dall'assemblea "sono obbligatorie per tutti i condomini" (articolo 1137 c.c., comma 1), anche per gli assenti e per i dissenzienti;
e, per altro verso, ha sancito il principio dell'esecutivita' delle deliberazioni dell'assemblea, prevedendo che "L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria" (articolo 1137 c.c., comma 3).
Continua la Corte: “Corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i condomini e' l'ulteriore principio (espressamente previsto, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea delle societa', dall'articolo 2377 c.c., comma 7) per cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidita' accertata, nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29878 del 18/11/2019, in motiv.; Cass., Sez. 6 - 2, n. 19608 del 18/09/2020, in motiv.). In sostanza, nel sistema normativo, come non e' possibile che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti;
cosi' va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti”.
Con sintesi perspicua, afferma la Corte che “La natura di ente collettivo del condomino, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti”.
Deve pertanto ritenersi, come condivisibilmente sostenuto dai giudici di legittimità, che “Quanto detto impone di interpretare l'articolo 1137 c.c., comma 2, nel senso che l'annullabilita' della deliberazione non puo' essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini.”
Mette conto evidenziare che “mentre l'azione di impugnativa e' un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Pertanto, ove fosse consentito dedurre l'annullabilita' della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validita' e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Un risultato di questo genere, pero', sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento del condominio, fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilita' condominiale. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio e' rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicche' la caducazione di una quota non puo' non travolgere, inevitabilmente, anche le altre”.
Deve allora concludersi con la Corte che “l'articolo 1137 c.c., comma 2, prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale e' possibile far valere l'annullabilita' della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilita' di dedurre l'annullabilita' in via di eccezione”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che parte opponente, quale ragione di opposizione, ha dedotto una situazione, costituita dalla propria omessa convocazione alle sedute assembleari che approvavano i bilanci e i piani di riparto individuali posti a supporto probatorio scritto dell'opposto titolo ingiuntivo. Tuttavia dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo dell'opposizione non risulta che abbia chiesto pronunciarsi l'annullamento dei deliberati approvativi.
E' indubbio che la omessa convocazione del condomino oppure vizi di forma del procedimento di convocazione sono astrattamente riconducibili a vizi di invalidità delle deliberazioni del condominio edilizio, che avrebbero potuto comportare, laddove effettivamente sussistenti, alla mera annullabilità, con la conseguenza che, non avendo parte opponente spiegato specifica domanda riconvenzionale per il giudiziale annullamento ex art. 1137 c.c., deve rilevarsi la inammissibilità della opposizione.
Occorre ricordare, al proposito, che mentre l'annullabilità relativa ai contratti può essere fatta valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione (articolo 1442 c.c., u.c.), ciò non è invece consentito per l'annullabilita' delle deliberazioni assembleari, essendo l'art. 1137 c.c. disposizione che deroga a tale possibilità.
Come chiarito dalla Cassazione nel citato arresto (SU n. 9839/2021), l'articolo 1137 c.c. “costituisce "norma speciale di ordine pubblico", posta a tutela dell'interesse pubblico al funzionamento della collettivita' condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, la mancata deduzione della annullabilita' nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, da' luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, che e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1137 c.c., comma 2, che e' riservata all'eccezione di parte, ai sensi dell'articolo 2969 c.c.). Il giudice, percio', deve dichiarare inammissibile l'eventuale eccezione con cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deduca l'eventuale annullabilita' della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione”.
Atteso che l'atto di citazione propulsivo del presente giudizio è diretto alla revoca del decreto ingiuntivo per mancanza di giustificazione della ingiunzione in conseguenza della annullabilità delle delibere a motivo della mancata convocazione del condomino, come pure si rinviene dalla precisazione che, secondo l'opponente, trattasi di “delibere ancora in oggi impugnabili”, ed atteso che la domanda riconvenzionale è proponibile a pena di decadenza dall'opponente/convenuto sostanziale con l'atto di citazione in opposizione, la validità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione non può essere delibata per essere maturata la decadenza processuale dalla proponibilità della domanda di annullamento delle stesse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero la domanda riconvenzionale, di cui manca in ogni caso la formulazione, amplia i limiti oggettivi del giudizio estendendo il petitum della domanda originaria e consiste in un'istanza del convenuto con la quale venga richiesto non soltanto il rigetto della domanda avversaria, ma anche un'ulteriore declaratoria volta al mutamento della situazione precedente.
Mancando, nella specie, una valida proposizione di giudiziale impugnazione delle deliberazioni pretensivamente affette da vizi atti a determinarne possibile annullabilità, deve concludersi che il credito esatto in via ingiuntiva, in ragione della vincolatività, per tutti i componenti della collettività condominiale (giusta previsione del comma 1 dell'art. 1137 c.c.) del deliberato assembleare non è suscettibile di disapplicazione limitatamente al condomino opponente.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
In ordine al governo delle spese processuali, la soccombenza di parte opponente ne vede la sua condanna al loro pagamento, in favore del condominio opposto, nella misura che viene determinata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 586/2023 del 6.12.2023, emesso, corredato di clausola di provvisoria esecutività, nel giudizio iscritto al n. 2053/2023 R.G.; condanna la parte opponente al pagamento, in favore del condominio
, delle spese processuali che determina in euro 3.600,00 per CP_2 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e in euro 190,32 per spese di mediazione ed euro 441,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, per onorari della fase di mediazione.
Imperia, 15/02/2025.
Il giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis