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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2405/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2012 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare sulla durata delle operazioni di verifica e, nel merito, premetteva che all'Ricorrente_1 doveva riconoscersi natura pubblica, in quanto partecipato esclusivamente dai comuni dell'area territoriale ottimale definita dalla Regione siciliana e finalizzato alla gestione in comune del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ne derivava l'impropria definizione di fattura per il documento con cui si richiedevano le somme dovute ai contribuenti, trattandosi in realtà di altrettanti accertamenti della tassa dovuta per il servizio pubblico espletato in nome e per conto dei comuni, che ne determinano la tariffa, in ossequio ai principi affermati dalla decisione della Corte costituzionale n. 238/09 in materia di cd. TIA1 e dalla Corte di Nomofilachia.
Ne derivava, ulteriormente, l'assenza in capo all'Ricorrente_1 del diritto a detrarre l'IVA corrisposta ai propri fornitori, trattandosi di un soggetto giuridico non commerciale e, quindi, non sottoposto al regime IVA.
Ne derivava, secondo la stessa logica, la corretta esclusione dell'IVA nei documenti (impropriamente chiamati fatture anche in questo caso) relativi ai pagamenti effettuati dai Comuni dell'Ricorrente_1 a titolo di anticipazione costo discarica o riscossione piano finanziario, trattandosi di provviste finanziarie erogate dai Comuni per lo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, non qualificabili come operazioni commerciali ai fini IVA.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sulle note difensive presentate nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
2. riproposizione del motivo relativo alla durata della verifica operata dai militari della Guardia di Finanza.
3. riproposizione del motivo relativo alla detraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori in considerazione della natura oggettiva di operazione economica e della non riconducibilità ad alcuna delle operazioni esenti IVA, che non ne consentono la detraibilità. Il motivo è stato così testualmente illustrato nell'atto di appello:
“Il servizio di raccolta rifiuti, costituisce estrinsecazione di un'attività istituzionale dell'Ente Locale (in questo caso il Comune) affidato da questo ultimo all'Ricorrente_1 Detta società, in tale ambito, non deve emettere alcuna fattura non trattandosi, in realtà, di cessione di beni o prestazioni di servizi da parte dellRicorrente_1 stessa. È proprio la particolarità e peculiarità dell'attività de qua, in uno all'interesse pubblico allo svolgimento di tale “servizio” che, nel contempo, non può consentire la indetraibilità dell'I.V.A. sulle operazioni passive poste in essere dalla società (acquisti, costi inerenti all'attività svolta e quant'altro), così come preteso dai militari verificatori. Le operazioni in parola, sia perché hanno, in effetti, natura finanziaria, sia perché, si insiste, non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., e non sono riconducibili ad “operazioni esenti” ex art. 10 D.P.R. 633/72, e non precludono, per l'agente, la detraibilità dell'I.V.A. pagata in seguito alla acquisizione di beni e servizi.” Diversamente opinando -e la richiesta viene formulata in via subordinata- alla contribuente spetterebbe la deduzione dell'IVA dai ricavi ai fini del reddito.
3. esclusione delle sanzioni per l'obiettiva incertezza normativa della materia.
Proponeva appello incidentale l'Agenzia dell'Entrate, rilevando che:
4. il versamento di somme da parte dei comuni partecipanti alla società doveva considerarsi un corrispettivo per i servizi svolti dalla contribuente nei loro confronti. Dalla natura di questa operazione seguiva l'obbligo, omesso dalla società, di fatturazione e, quindi, di assoggettamento alla corrispondente
IVA (nel caso di specie determinata nella misura del 10%).
Sosteneva allo stesso tempo la natura non commerciale del servizio svolto dall'Ricorrente_1 e, quindi, l'indetraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori, chiedendo in questa parte il rigetto dell'appello principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dare atto che per mero errore l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel proc. n.
2401/2020 r.g.a. l'appello incidentale di questo procedimento e viceversa. La controparte nulla ha lealmente eccepito al riguardo e, trattandosi di atti pressoché identici nelle motivazioni, si può semplicemente invitare la parte a regolarizzare i depositi telematici, autorizzandola al deposito dell'atto corretto nei rispettivi fascicoli per la regolarità della documentazione processuale, fermo restando che non sussiste alcun dubbio circa la volontà di difendersi dall'atto di appello avversario ed impugnare la sentenza in via incidentale per le ragioni illustrate nell'atto depositato.
Fatta questa precisazione, gli appelli, tempestivamente proposti, sono entrambi infondati.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
La violazione formale dell'obbligo di motivazione sussiste solo in caso di totale assenza grafica o di grave insufficienza, tale da impedire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie nulla si può rimproverare all'Ufficio finanziario, dal momento che l'Ricorrente_1 ha potuto esprimere le sue ragioni nel corso del procedimento, tanto che ha presentato delle osservazioni. L'Ufficio finanziario ne ha espressamente tenuto conto, dando la propria spiegazione del perché le ha ritenute infondate, con una valutazione che, a questo punto, attiene al merito della controversia di cui si dirà subito dopo.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto di ricordare già in più occasioni la Corte di Nomofilachia, l'eventuale mancato rispetto del precetto di cui all'art. 12, co. 5, l. n. 212/2000 non è sanzionata con la nullità del provvedimento che sia emesso all'esito della verifica di durata eccessiva:
In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022, Rv. 664093 – 01, v. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2055 del
27/01/2017, Rv. 642459 - 01)
Motivi 3 e 5
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del giudice di primo grado, che ha esattamente qualificato la fattispecie concreta e ne ha tratto le corrette conseguenze logico-giuridiche.
In questa sede si può solo confermare quanto esattamente detto, citando precedenti che, in tema di società interamente partecipate da enti pubblici per lo svolgimento di servizi pubblici, hanno affermato gli stessi principi di diritto.
In particolare, con riferimento al motivo sollevato dall'Ricorrente_1 va ricordato il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Nomofilachia (che in motivazione ha escluso la valenza nomofilattica dell'unico precedente contrario rispetto ad un indirizzo consolidato negli anni più recenti):
“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
(Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13149, Rv. 670921 - 01)
L'Ricorrente_1 sostiene di aver svolto la parte “commerciale” del servizio pubblico, per la quale ha diritto a detrarre l'IVA corrispondente ai costi sostenuti, avendo agito da mero soggetto interposto dei comuni per la raccolta della tassa presso gli utenti, restando così salvaguardata la natura tributaria di questo lato del rapporto e l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.
In contrario il Collegio ritiene che il servizio pubblico e la connessa potestà tributaria siano entrambi riservati agli enti locali che, nel caso di specie, sono stati obbligati dalla legge della Regione siciliana ad esercitarla in forma associata, concretamente costituita come società per azioni, senza che la forma giuridica privata della società possa comportare l'inclusione di questa attività pubblica nel campo IVA (per la ricostruzione normativa della disciplina regionale si fa rinvio all'ampia motivazione di Cass. n.
19279/25). Bene, quindi, ha detto il giudice di primo grado quando ha affermato che l'Ricorrente_1 è soggetto inciso e non percosso dall'IVA, come lo sarebbe il comune che avesse gestito in proprio il servizio pubblico, a prescindere dalla sua forma giuridica.
Per questa ragione non si tratta neppure di un'operazione commerciale che debba essere inclusa nel novero delle operazioni esenti, dal momento che si tratta di un servizio pubblico che, come tale, non ha natura commerciale, non potendosi dissociare l'aspetto della prestazione del servizio pubblico da quello della potestà tributaria ad esso connessa. Non ha, quindi, pregio il pur suggestivo argomento dell'
Ricorrente_1 secondo il quale questa operazione (di cui si afferma la natura commerciale) non sarebbe inclusa nell'elenco di cui all'art. 10 d.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento, invece, al pagamento dei Comuni avvenuto mediante bonifico con causale “anticipo costi discarica” o “riscossione quota piano finanziario” valga quanto segue.
Nessun dubbio sul fatto che i contributi dovuti dai Comuni dell'Ricorrente_1 per lo svolgimento del servizio pubblico debbano essere esenti da IVA sia che si tratti di riversamento di somme direttamente riscosse dagli utenti, in quanto vale quanto appena detto a proposito della natura giuridica di questo rapporto, sia che si tratti di contributi a fondo perduto per il ripianamento delle perdite dell'ente gestore.
Al riguardo si deve citare la soluzione offerta dalla Corte di Nomofilachia rispetto ad analoga iniziativa dell'Ufficio finanziario per l'azienda di trasporti pubblici della città di Messina, rispetto alla quale Cass. n.
22139/24 ha affermato che:
“3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, «I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e pertanto sono sottratti ad imposizione diretta» (Cass. n. 35154 del 18/11/2021, alla cui motivazione, con ampi richiami giurisprudenziali, integralmente si rimanda).”
L'esclusione dell'imposizione diretta è oltremodo indicativa anche dell'esclusione della rilevanza IVA, trattandosi anche in questo caso di operazioni che non possono definirsi economiche ai fini della normativa tributaria.
Quanto ai costi di discarica, in altro precedente della Sezione relativo alla natura di tali costi in relazione al recupero finanziario promosso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'imposta di registro sul giudizio condannatorio promosso da un Comune dell'Ricorrente_1 nei confronti della società che gestiva la discarica (cfr. sentenza n. 4769/02/25), si è sostenuto, in ossequio alla tesi dell'Ufficio finanziario, che tali somme non fossero soggette ad IVA in considerazione della loro natura indennitaria/risarcitoria (sul punto v. Cass.
Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040, Rv. 663661).
Nel proprio appello l'Ufficio finanziario sostiene ora quanto segue:
“C'è da dire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate generalmente all'atto del pagamento del corrispettivo;
ora, a fronte di una prestazione ricevuta da parte del gestore della discarica, per la quale la fattura risulta regolarmente annotata dalla società verificata e l'IVA detratta come da disposizione di legge, non vi è stata una fatturazione da parte dell' Ricorrente_1 nei confronti dei singoli Comuni, per le anticipazioni delle somme da questi versate a titolo di “antic. costo discarica”.”
L'osservazione è corretta, ma anche in questo caso deve ritenersi che l'errore sia consistito nell'applicare il regime IVA in forza del nomen iuris di “fattura” ad operazioni che non avevano natura economica ai fini
IVA, come è accaduto per la ripresa a tassazione appena confermata. Né la conclusione può essere diversa, come si era anche rilevato nel precedente relativo all'imposta di registro, per l'incoerenza dovuta al fatto che la società che gestiva la discarica fatturava agli altri Comuni dell'Ricorrente_1 la propria prestazione, mentre il Comune al quale andava parte del contributo a titolo di disagio ambientale ovviamente non fatturava tale corresponsione di denaro, corrispondendo alla natura dei soggetti beneficiari del pagamento.
È ben vero quanto sostiene l'Ufficio finanziario a proposito di altri servizi, diversi da quello istituzionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che l'Ricorrente_1 potrebbe svolgere nei confronti di specifici comuni e che sarebbero soggetti ad IVA.
La conseguenza corretta, però, sarebbe stata a tutto concedere l'applicazione del regime del pro-rata rispetto ad operazioni aventi natura economica a fini IVA (certamente possibili, ma non dimostrate) ed il recupero a tassazione avrebbe dovuto essere specifico per queste voci del bilancio ma certamente non l'inclusione integrale nel campo IVA di tutte le operazioni svolte dall'Ricorrente_1 comprese quelle di cui si sta discutendo in questa sede.
Ragionare diversamente in questo caso esporrebbe anche gli altri recuperi (confermati) ad un'insanabile contraddizione logico-giuridica, una volta che si sia esclusa la natura commerciale di tutta la filiera relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che è coerente all'attribuzione della natura pubblica esponenziale dei comuni facenti parte dellRicorrente_1 in capo all'Ricorrente_1
Motivo 5
Il motivo è fondato.
Il complesso ragionamento appena esposto è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha trovato una sua stabilità solamente negli ultimissimi anni con gli interventi della Corte di Nomofilachia.
Appare, pertanto, doveroso applicare l'esimente prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e disapplicare le sanzioni collegate alla ripresa a tassazione qui confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per l'accoglimento parziale delle reciproche ragioni, sia per l'estrema complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, previa autorizzazione alla corretta formazione del fascicolo processuale telematico dell'Agenzia delle Entrate indicata in motivazione, così provvede:
Accoglie in parte l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, annulla le sanzioni applicate all'Ricorrente_1 e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
UI PE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2405/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302287 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2012 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare sulla durata delle operazioni di verifica e, nel merito, premetteva che all'Ricorrente_1 doveva riconoscersi natura pubblica, in quanto partecipato esclusivamente dai comuni dell'area territoriale ottimale definita dalla Regione siciliana e finalizzato alla gestione in comune del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ne derivava l'impropria definizione di fattura per il documento con cui si richiedevano le somme dovute ai contribuenti, trattandosi in realtà di altrettanti accertamenti della tassa dovuta per il servizio pubblico espletato in nome e per conto dei comuni, che ne determinano la tariffa, in ossequio ai principi affermati dalla decisione della Corte costituzionale n. 238/09 in materia di cd. TIA1 e dalla Corte di Nomofilachia.
Ne derivava, ulteriormente, l'assenza in capo all'Ricorrente_1 del diritto a detrarre l'IVA corrisposta ai propri fornitori, trattandosi di un soggetto giuridico non commerciale e, quindi, non sottoposto al regime IVA.
Ne derivava, secondo la stessa logica, la corretta esclusione dell'IVA nei documenti (impropriamente chiamati fatture anche in questo caso) relativi ai pagamenti effettuati dai Comuni dell'Ricorrente_1 a titolo di anticipazione costo discarica o riscossione piano finanziario, trattandosi di provviste finanziarie erogate dai Comuni per lo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, non qualificabili come operazioni commerciali ai fini IVA.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sulle note difensive presentate nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
2. riproposizione del motivo relativo alla durata della verifica operata dai militari della Guardia di Finanza.
3. riproposizione del motivo relativo alla detraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori in considerazione della natura oggettiva di operazione economica e della non riconducibilità ad alcuna delle operazioni esenti IVA, che non ne consentono la detraibilità. Il motivo è stato così testualmente illustrato nell'atto di appello:
“Il servizio di raccolta rifiuti, costituisce estrinsecazione di un'attività istituzionale dell'Ente Locale (in questo caso il Comune) affidato da questo ultimo all'Ricorrente_1 Detta società, in tale ambito, non deve emettere alcuna fattura non trattandosi, in realtà, di cessione di beni o prestazioni di servizi da parte dellRicorrente_1 stessa. È proprio la particolarità e peculiarità dell'attività de qua, in uno all'interesse pubblico allo svolgimento di tale “servizio” che, nel contempo, non può consentire la indetraibilità dell'I.V.A. sulle operazioni passive poste in essere dalla società (acquisti, costi inerenti all'attività svolta e quant'altro), così come preteso dai militari verificatori. Le operazioni in parola, sia perché hanno, in effetti, natura finanziaria, sia perché, si insiste, non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., e non sono riconducibili ad “operazioni esenti” ex art. 10 D.P.R. 633/72, e non precludono, per l'agente, la detraibilità dell'I.V.A. pagata in seguito alla acquisizione di beni e servizi.” Diversamente opinando -e la richiesta viene formulata in via subordinata- alla contribuente spetterebbe la deduzione dell'IVA dai ricavi ai fini del reddito.
3. esclusione delle sanzioni per l'obiettiva incertezza normativa della materia.
Proponeva appello incidentale l'Agenzia dell'Entrate, rilevando che:
4. il versamento di somme da parte dei comuni partecipanti alla società doveva considerarsi un corrispettivo per i servizi svolti dalla contribuente nei loro confronti. Dalla natura di questa operazione seguiva l'obbligo, omesso dalla società, di fatturazione e, quindi, di assoggettamento alla corrispondente
IVA (nel caso di specie determinata nella misura del 10%).
Sosteneva allo stesso tempo la natura non commerciale del servizio svolto dall'Ricorrente_1 e, quindi, l'indetraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori, chiedendo in questa parte il rigetto dell'appello principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dare atto che per mero errore l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel proc. n.
2401/2020 r.g.a. l'appello incidentale di questo procedimento e viceversa. La controparte nulla ha lealmente eccepito al riguardo e, trattandosi di atti pressoché identici nelle motivazioni, si può semplicemente invitare la parte a regolarizzare i depositi telematici, autorizzandola al deposito dell'atto corretto nei rispettivi fascicoli per la regolarità della documentazione processuale, fermo restando che non sussiste alcun dubbio circa la volontà di difendersi dall'atto di appello avversario ed impugnare la sentenza in via incidentale per le ragioni illustrate nell'atto depositato.
Fatta questa precisazione, gli appelli, tempestivamente proposti, sono entrambi infondati.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
La violazione formale dell'obbligo di motivazione sussiste solo in caso di totale assenza grafica o di grave insufficienza, tale da impedire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie nulla si può rimproverare all'Ufficio finanziario, dal momento che l'Ricorrente_1 ha potuto esprimere le sue ragioni nel corso del procedimento, tanto che ha presentato delle osservazioni. L'Ufficio finanziario ne ha espressamente tenuto conto, dando la propria spiegazione del perché le ha ritenute infondate, con una valutazione che, a questo punto, attiene al merito della controversia di cui si dirà subito dopo.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto di ricordare già in più occasioni la Corte di Nomofilachia, l'eventuale mancato rispetto del precetto di cui all'art. 12, co. 5, l. n. 212/2000 non è sanzionata con la nullità del provvedimento che sia emesso all'esito della verifica di durata eccessiva:
In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022, Rv. 664093 – 01, v. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2055 del
27/01/2017, Rv. 642459 - 01)
Motivi 3 e 5
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del giudice di primo grado, che ha esattamente qualificato la fattispecie concreta e ne ha tratto le corrette conseguenze logico-giuridiche.
In questa sede si può solo confermare quanto esattamente detto, citando precedenti che, in tema di società interamente partecipate da enti pubblici per lo svolgimento di servizi pubblici, hanno affermato gli stessi principi di diritto.
In particolare, con riferimento al motivo sollevato dall'Ricorrente_1 va ricordato il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Nomofilachia (che in motivazione ha escluso la valenza nomofilattica dell'unico precedente contrario rispetto ad un indirizzo consolidato negli anni più recenti):
“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
(Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13149, Rv. 670921 - 01)
L'Ricorrente_1 sostiene di aver svolto la parte “commerciale” del servizio pubblico, per la quale ha diritto a detrarre l'IVA corrispondente ai costi sostenuti, avendo agito da mero soggetto interposto dei comuni per la raccolta della tassa presso gli utenti, restando così salvaguardata la natura tributaria di questo lato del rapporto e l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.
In contrario il Collegio ritiene che il servizio pubblico e la connessa potestà tributaria siano entrambi riservati agli enti locali che, nel caso di specie, sono stati obbligati dalla legge della Regione siciliana ad esercitarla in forma associata, concretamente costituita come società per azioni, senza che la forma giuridica privata della società possa comportare l'inclusione di questa attività pubblica nel campo IVA (per la ricostruzione normativa della disciplina regionale si fa rinvio all'ampia motivazione di Cass. n.
19279/25). Bene, quindi, ha detto il giudice di primo grado quando ha affermato che l'Ricorrente_1 è soggetto inciso e non percosso dall'IVA, come lo sarebbe il comune che avesse gestito in proprio il servizio pubblico, a prescindere dalla sua forma giuridica.
Per questa ragione non si tratta neppure di un'operazione commerciale che debba essere inclusa nel novero delle operazioni esenti, dal momento che si tratta di un servizio pubblico che, come tale, non ha natura commerciale, non potendosi dissociare l'aspetto della prestazione del servizio pubblico da quello della potestà tributaria ad esso connessa. Non ha, quindi, pregio il pur suggestivo argomento dell'
Ricorrente_1 secondo il quale questa operazione (di cui si afferma la natura commerciale) non sarebbe inclusa nell'elenco di cui all'art. 10 d.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento, invece, al pagamento dei Comuni avvenuto mediante bonifico con causale “anticipo costi discarica” o “riscossione quota piano finanziario” valga quanto segue.
Nessun dubbio sul fatto che i contributi dovuti dai Comuni dell'Ricorrente_1 per lo svolgimento del servizio pubblico debbano essere esenti da IVA sia che si tratti di riversamento di somme direttamente riscosse dagli utenti, in quanto vale quanto appena detto a proposito della natura giuridica di questo rapporto, sia che si tratti di contributi a fondo perduto per il ripianamento delle perdite dell'ente gestore.
Al riguardo si deve citare la soluzione offerta dalla Corte di Nomofilachia rispetto ad analoga iniziativa dell'Ufficio finanziario per l'azienda di trasporti pubblici della città di Messina, rispetto alla quale Cass. n.
22139/24 ha affermato che:
“3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, «I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e pertanto sono sottratti ad imposizione diretta» (Cass. n. 35154 del 18/11/2021, alla cui motivazione, con ampi richiami giurisprudenziali, integralmente si rimanda).”
L'esclusione dell'imposizione diretta è oltremodo indicativa anche dell'esclusione della rilevanza IVA, trattandosi anche in questo caso di operazioni che non possono definirsi economiche ai fini della normativa tributaria.
Quanto ai costi di discarica, in altro precedente della Sezione relativo alla natura di tali costi in relazione al recupero finanziario promosso dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'imposta di registro sul giudizio condannatorio promosso da un Comune dell'Ricorrente_1 nei confronti della società che gestiva la discarica (cfr. sentenza n. 4769/02/25), si è sostenuto, in ossequio alla tesi dell'Ufficio finanziario, che tali somme non fossero soggette ad IVA in considerazione della loro natura indennitaria/risarcitoria (sul punto v. Cass.
Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040, Rv. 663661).
Nel proprio appello l'Ufficio finanziario sostiene ora quanto segue:
“C'è da dire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate generalmente all'atto del pagamento del corrispettivo;
ora, a fronte di una prestazione ricevuta da parte del gestore della discarica, per la quale la fattura risulta regolarmente annotata dalla società verificata e l'IVA detratta come da disposizione di legge, non vi è stata una fatturazione da parte dell' Ricorrente_1 nei confronti dei singoli Comuni, per le anticipazioni delle somme da questi versate a titolo di “antic. costo discarica”.”
L'osservazione è corretta, ma anche in questo caso deve ritenersi che l'errore sia consistito nell'applicare il regime IVA in forza del nomen iuris di “fattura” ad operazioni che non avevano natura economica ai fini
IVA, come è accaduto per la ripresa a tassazione appena confermata. Né la conclusione può essere diversa, come si era anche rilevato nel precedente relativo all'imposta di registro, per l'incoerenza dovuta al fatto che la società che gestiva la discarica fatturava agli altri Comuni dell'Ricorrente_1 la propria prestazione, mentre il Comune al quale andava parte del contributo a titolo di disagio ambientale ovviamente non fatturava tale corresponsione di denaro, corrispondendo alla natura dei soggetti beneficiari del pagamento.
È ben vero quanto sostiene l'Ufficio finanziario a proposito di altri servizi, diversi da quello istituzionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che l'Ricorrente_1 potrebbe svolgere nei confronti di specifici comuni e che sarebbero soggetti ad IVA.
La conseguenza corretta, però, sarebbe stata a tutto concedere l'applicazione del regime del pro-rata rispetto ad operazioni aventi natura economica a fini IVA (certamente possibili, ma non dimostrate) ed il recupero a tassazione avrebbe dovuto essere specifico per queste voci del bilancio ma certamente non l'inclusione integrale nel campo IVA di tutte le operazioni svolte dall'Ricorrente_1 comprese quelle di cui si sta discutendo in questa sede.
Ragionare diversamente in questo caso esporrebbe anche gli altri recuperi (confermati) ad un'insanabile contraddizione logico-giuridica, una volta che si sia esclusa la natura commerciale di tutta la filiera relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che è coerente all'attribuzione della natura pubblica esponenziale dei comuni facenti parte dellRicorrente_1 in capo all'Ricorrente_1
Motivo 5
Il motivo è fondato.
Il complesso ragionamento appena esposto è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha trovato una sua stabilità solamente negli ultimissimi anni con gli interventi della Corte di Nomofilachia.
Appare, pertanto, doveroso applicare l'esimente prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e disapplicare le sanzioni collegate alla ripresa a tassazione qui confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per l'accoglimento parziale delle reciproche ragioni, sia per l'estrema complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, previa autorizzazione alla corretta formazione del fascicolo processuale telematico dell'Agenzia delle Entrate indicata in motivazione, così provvede:
Accoglie in parte l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, annulla le sanzioni applicate all'Ricorrente_1 e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
UI PE