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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11038 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13784/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Onofri Parte_1 per procura allegata al ricorso, ammesso al patrocinio gratuito a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma n. 419 del 15 gennaio 2025,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 14 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere
[...] stato dipendente dell'amministrazione resistente dal 1990, con inquadramento quale assistente amministrativo, ha chiesto a questo Tribunale di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con Decreto Direttoriale n. 32/2024 del 27/08/2024, trasmesso in pari data a mezzo pec e, per l'effetto, ordinare all' , in persona del Direttore e/o Controparte_2 legale rappresentate pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta, , in Controparte_2 persona del Direttore e/o legale rappresentate pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno dell'effettivo licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali. Con rivalutazione ed interessi delle somme liquidate. IN VIA SUBORDINATA:
2) In assenza di reintegra e in caso di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi di cui al presente ricorso, condannare l' , in persona del Direttore e/o legale Controparte_2 rappresentate pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria determinata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
3) per i motivi sopra espressi in fatto ed in diritto, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o comunque l'annullabilità del licenziamento comminato al ricorrente per difetto di proporzionalità e per tutte quante le ragioni esposte e quindi rideterminare la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'ente pubblico convenuto, contestando la fondatezza della prospettazione e delle domande attoree, di cui ha postulato il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, osservarsi che con decreto direttoriale n. 32 del 27 agosto 2024, trasmesso in pari data a mezzo pec, la parte datoriale ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (cfr. doc. n. 3 del ricorso). Emerge dagli atti di causa, per quanto in questa sede rilevante:
- che con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2020 il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente l'applicazione della
2 misura cautelare personale degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale n. 28675/2019 R.G.N.R. e n. 1675/2020 R.G. GIP, per il reato di cui all'art. 346 bis, commi 1, 3 e 4, c.p., commesso in concorso con terzi soggetti ai sensi dell'art. 110 c.p. e all'interno di un medesimo disegno criminoso, ex art. 81 c.p.;
- che con nota prot. INL_DCRIS n. 0004775 del 3 marzo 2020 l'ufficio procedimenti disciplinari ha avviato nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare n. 108/INL/UPD, formulando una contestazione d'addebiti disciplinari, con contestuale convocazione per la difesa personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis e ss. del d. lgs n. 165/2001, in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale;
- che con nota prot. n. 0000014 del 16 giugno Parte_2
2020 il direttore pro-tempore dell'allora Controparte_3
(attuale ha comunicato, in Controparte_4 esecuzione del provvedimento di cessazione dell'efficacia della misura degli arresti domiciliari emesso dal GIP in data 13 maggio 2020, l'intervenuta cessazione della sospensione obbligatoria disposta per effetto del decreto n. 9/2020 del 14 aprile 2020 e la ripresa del servizio del ricorrente dal giorno 8 giugno 2020;
- che con la successiva nota n. 00013972 del 14 settembre CP_5
2020 l'ufficio per i procedimenti disciplinari, in considerazione della complessità dei fatti in contestazione, nonché della loro coincidenza con quelli oggetto di accertamento penale, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare n. 108/INL/UPD, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 ter, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'art. 65 del CCNL Funzioni centrali
– triennio 2016/2018, con riserva di riprendere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter, comma 4, d. lgs. n. 165/2001;
- che con nota prot. n. 0000049 del 12 ottobre 2021, trasmessa CP_6 con nota n. 0000053 del 20 ottobre 2021, registrata al prot. CP_7 Part n. 0017713 del 21 ottobre 2021, l' di Roma, sede di CP_5 appartenenza del dipendente, ha provveduto a segnalare la condotta del lavoratore alla competente Procura della Corte dei Conti;
- che con INL_DCRIS n. 0021913 del 16 dicembre 2021 è stato emesso il decreto con il quale il G.U.P. presso il Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del sig. ex art. 429 c.p.p.; Parte_1
- che con nota prot. INL_DCPers. n. 0000939 del 20 gennaio 2022 l'ufficio per i procedimenti disciplinari della resistente ha acquisito il decreto di rinvio a giudizio, disponendo l'integrazione della contestazione disciplinare per ulteriori fatti appresi in merito al procedimento penale a carico del ricorrente;
- che con decreto direttoriale n. 1 del 3 febbraio 2022 è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente a decorrere dal 21 febbraio 2022 per anni 1, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL Funzioni centrali –
3 triennio 2016/2018, con espressa riserva, alla scadenza, di adottare analogo provvedimento ricorrendone le condizioni e con il riconoscimento a favore del dipendente di un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché degli assegni del nucleo familiare e della retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, ai sensi dell'art. 64, comma 7 del CCNL Funzioni centrali – triennio 2016/2018, con avvertenza che il procedimento disciplinare pendente restava sospeso ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;
- che con nota della Corte dei Conti, trasmessa dall' con nota CP_8 prot. ris n. 0000021 del 21 luglio 2023, registrata in pari data al prot. CP_6
la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale del Lazio CP_9 ha comunicato di avere citato in giudizio il ricorrente per “danno da lesione del nesso sinallagmatico lavoro/retribuzione e danno da disservizio”;
- che con la nota prot. IAM-RM n. 0041220 del 15 aprile 2024, assunta in pari data al prot. INL_DCRIS. N. 0008049, il direttore dell'
[...] ha trasmesso all'ufficio procedimenti Controparte_4 disciplinari dell'ente convenuto la sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la regione Lazio – n. 144/2024, depositata in data 8 aprile 2024, con la quale il collegio giudicante, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 80058/2023 R.G., ha disposto la condanna del ricorrente “al pagamento in favore dell' Controparte_10
, della somma complessiva di € 30.528,67”;
[...]
- che con nota prot. N. 0009962 del 10 maggio .2024 CP_5 Cont l'UDP presso l' , acquisita la sentenza sopra indicata, l'ufficio procedimenti disciplinari ha proceduto a integrare la contestazione disciplinare, disponendo al contempo, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, la ripresa del procedimento disciplinare n. 108/INL/UPD e contestando altresì al ricorrente ulteriori addebiti.
3. Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, preme inoltre osservare che, trattandosi di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, il rapporto di lavoro di cui si controverte si qualifica di pubblico impiego. Ne consegue, da un lato, che non è applicabile il limite dimensionale dei 15 dipendenti e la consequenziale differenziazione di tutele;
dall'altro che, nel caso di accertamento della illegittimità del licenziamento, trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella sua forma originaria, antecedente, cioè, alle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Fornero. In tal senso, infatti, con riguardo al primo aspetto, l'art. 51 del d. lgs. n. 165 del 2001 che, al secondo comma, stabilisce che “La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, in
4 particolare, “Questa Corte, con la decisione n. 11868/2016, prendendo consapevole posizione critica nei confronti di altra precedente pronunzia (cfr. Cass. n. 24157/2015), ha recentemente statuito che «Le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata I. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della I. n. 92 del 2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato». In particolare, la inconciliabilità della nuova normativa con le disposizioni contenute nel d.lgs n. 165 del 2001 è stata ritenuta particolarmente evidente in relazione al licenziamento intimato senza il necessario rispetto delle garanzie procedimentali, posto che il comma 6 dell'art. 18 fa riferimento al solo art. 7 della legge n. 300 del 1970 e non agli artt. 55 e 55 bis del d.lgs citato, con i quali il legislatore, oltre a sottrarre alla contrattazione collettiva la disciplina del procedimento, del quale ha previsto termini e forme, ha anche affermato il carattere inderogabile delle disposizioni dettate " ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 e seguenti c.c.". Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione del Ministero della Funzione pubblica (allo stato non adottato), non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma” (cfr., Cass., sez. lav., n. 25376 del 25 ottobre 2017 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., n. 23424 del 6 ottobre 2017). Del resto, l'art. 63, comma 2, ultima parte del predetto decreto legislativo - nella formulazione applicabile ratione temporis - stabilisce che “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
5 assistenziali”. Né, poi, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, può trovare applicazione alla presente controversia la novella introdotta dal d. lgs. n. 23/2015, che all'art. 1 circoscrive il proprio campo di applicazioni ai soli rapporti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
4. Sempre sotto il profilo dell'inquadramento del thema decidendum, va precisato che l'impugnativa del licenziamento va affrontata alla luce delle doglianze ritualmente e tempestivamente sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio, giacché la causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione in un momento successivo di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto. Sotto questa angolazione, anche di recente il Supremo Collegio, con ordinanza n. 10966 del 26 aprile 2025, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'impugnazione del licenziamento richiede l'allegazione (tempestiva e rituale), secondo le regole che disciplinano il loro ingresso nel processo del lavoro, dei profili di illegittimità del provvedimento espulsivo. In particolare, nell'ampia motivazione, dando atto dei precedenti di analogo tenore – “(in termini: Cass. n. 20397 del 2021; in conformità: Cass. n. 8/2020; Cass. n. 18705/2019; Cass. n. 9675/2019; Cass. n. 6950/2019; Cass. n. 23869/2018; Cass. n. 7687/2017)” – la Corte ha altresì rilevato che
“Il principio ha trovato applicazione, oltre che costantemente nella materia dei licenziamenti collettivi, anche nelle controversie sui licenziamenti individuali, ad esempio per negare che il lavoratore che abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, possa successivamente dedurre, in sede di gravame, nuovi profili di illegittimità (come la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione) perché ciò integra la proposizione di domande nuove, non essendo comunque consentita l'introduzione di una nuova questione nel corso del giudizio di primo grado (Cass. n. 5555 del 2011; v. pure Cass. n. 655 del 2015); si tratta di “proposizione di domande autonome, siccome fondate su ben precise causae petendi (la pretesa assenza di contestazione degli addebiti), implicanti l'esigenza di specifici accertamenti fattuali, e, con ciò stesso, comportanti il mutamento, nei suoi elementi materiali, del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione (non esclusivamente sotto il profilo giuridico), con conseguente alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia (Cass. n. 15795 del 2008 e, in precedenza, Cass., n. 456 del 2000; Cass. n. 13630 del 1999)”. Alla stregua di questi principi, da cui non sono stati forniti elementi che
6 ne possano indurre la rimeditazione, preme osservare che nell'atto introduttivo il ricorrente ha svolto censure di carattere formale e di carattere sostanziale.
5. Quanto alle censure formali, al punto E.1 dell'atto introduttivo il ricorrente si è limitato a dedurre che il provvedimento impugnato sarebbe viziato a causa del superamento del termine di definizione di 120 giorni stabilito dall'art. 55 bis, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, poiché l'apertura del procedimento disciplinare è avvenuta con nota prot. INL_DCRIS n. 0004775 del marzo 2020, mentre la successiva sospensione del procedimento è stata disposta dall' con nota prot. INL_DCRIS n. 00013972 del 14 CP_11 settembre 2020. L'assunto è, tuttavia, infondato, in quanto l'art. 103, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto che “I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020”. Il successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 37 ha quindi previsto, perdurando la situazione emergenziale, che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. In forza del periodo di sospensione dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore della norma) al 15 maggio 2020, i termini di definizione del procedimento disciplinare non sono pertanto decorsi, sicché nei termini prospettati in ricorso la doglianza va disattesa.
6. Sempre sotto il profilo formale, posto che l'amministrazione datrice di lavoro ha applicato la previsione dell'art. 55 ter del d. lgs. n. 165/2001, secondo la prospettazione attorea il procedimento disciplinare non avrebbe potuto essere riattivato se non a seguito di sentenza penale. L'assunto è privo di fondamento. La norma in questione, infatti, recita: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per
7 concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”. In base al chiaro dato letterale, è pertanto attribuito all'amministrazione la facoltà di riattivare il procedimento disciplinare sospeso anche prima della conclusione del procedimento penale, qualora siano acquisiti elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo, senza che sia in alcun modo stabilito che detto provvedimento debba essere stato assunto in sede penale. Invero, la ratio della norma non è quella di subordinare la conclusione del procedimento disciplinare agli esiti di quello penale, come se quest'ultimo accertamento avesse carattere prevalente e pregiudiziale, ma solo quella di sopperire a esigenze istruttorie al cospetto di vicende di particolare complessità, con facoltà di riattivare il procedimento disciplinare ogni qual volta le carenze istruttorie siano superate per effetto di “elementi nuovi”, che possono consistere anche – ma non solo – in “provvedimenti giurisdizionali”, sicché non si ravvisa ragione per ritenere che possano fondare la ripresa dell'iter elementi di qualsiasi tipo e non anche pronunce adottate da altri organi giurisdizionali, viepiù ove resi in procedimenti in cui il dipendente sia direttamente parte. A ovviare possibili effetti distorsivi, invero, il legislatore ha delineato un duplice meccanismo ai commi 2 e 3 della norma, per sottoporre a nuova valutazione, al fine di confermare o di revocare o modificare il provvedimento adottato in sede disciplinare, laddove la sentenza penale successiva sia di assoluzione a fronte di una sanzione adottata in sede disciplinare, ovvero di condanna laddove il procedimento era stato archiviato. Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore ha evitato un effetto automatico di vincolatività della decisione resa in sede penale sul procedimento disciplinare, garantendo la possibilità di discostarsi in materia disciplinare dalle statuizioni rese nel processo penale. Ne consegue che, avendo acquisito elementi ritenuti nuovi, specificamente una sentenza di condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione per i fatti commessi nell'esercizio delle funzioni, del tutto legittimamente l'amministrazione ha esercitato la facoltà di riattivare il procedimento disciplinare, ferma restando la necessità di valutare nel merito la fondatezza del provvedimento sanzionatorio adottato.
7. Sul piano sostanziale, una sentenza di condanna della Corte dei conti, emessa da un giudice terzo e in contraddittorio con l'incolpato, per i fatti in essa accertati, può costituire adeguata base di indagine per il vaglio dell'illecito disciplinare (così Cass., sez. lav., n. 1882 del 27 gennaio 2025. In particolare, la sentenza n. 144/20224 dell'8 aprile 2024, premesso che
“Il giudizio concerne l'accertamento della responsabilità del convenuto per il
8 danno da disservizio in senso stretto e da lesione del nesso sinallagmatico causato all' dalle condotte illecite contestate Parte_3 nell'atto di citazione, cioè nell'aver promesso, abusando della sua qualifica e della posizione rivestita nell'amministrazione di appartenenza, a più persone l'assegnazione di posti di lavoro presso altri uffici pubblici in cambio di cospicue somme di denaro, riversate sul suo conto corrente”, nel respingere l'istanza di sospensione in pendenza del processo penale, ha rilevato che “nel caso di specie, la condotta contestata al convenuto, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall'esito del procedimento penale pendente, stante l'irrilevanza in concreto, al fine che ne occupa, della qualificazione giuspenalistica, in termini di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p., dei fatti dedotti nel presente giudizio, nonché l'autonomia di questo Giudice di accertare sia l'elemento psicologico delle condotte censurate, che l'elemento oggettivo del danno”. Sulla base di questa premessa, la Corte ha poi argomentato che “Per quanto attiene alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata in questa sede, va verificata la sussistenza degli elementi costitutivi delle ipotesi di danno contestate. Sul punto, va osservato che per i fatti oggetto del giudizio il convenuto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed è stato rinviato a giudizio con l'imputazione di traffico di influenze illecite, per i medesimi fatti è stato anche sospeso dal servizio. Dalla documentazione agli atti, ricavata sia dal procedimento penale sia da quello disciplinare, emerge chiaramente la veridicità dei fatti contestati, confermata dalla convergenza delle dichiarazioni acquisite, in sede penale, dalle persone informate sui fatti e dalla circostanza che le somme di denaro oggetto di mercimonio fossero accreditate sul suo conto corrente bancario. Questo consente di individuare una condotta illecita imputabile al convenuto a titolo di dolo”. Orbene, si tratta di un accertamento nel merito, condotto sul presupposto dell'autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale, che in quanto fondato su una ricostruzione dei fatti contestati al lavoratore, sulla base di riscontri oggettivi acquisiti anche in sede penale, può essere utilizzato anche nel presente giudizio al fine di valutare l'incidenza delle condotte sul vincolo fiduciario che permea il rapporto di lavoro. E che, peraltro, stante il tenore letterale dell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001 può dare luogo a provvedimento espulsivo anche nel caso di pendenza del procedimento penale, senza che la sospensione del procedimento disciplinare sia, quindi, obbligatoria.
8. In particolare, l'accertamento della responsabilità contabile – mutuabile anche per la responsabilità disciplinare del presente giudizio – è basato sulle dichiarazioni rese in sede penale dai soggetti che hanno riferito di
9 avere corrisposto somme di denaro al ricorrente in cambio di una sua intercessione per conseguire posti di lavoro, con un riscontro oggettivo basato sugli accrediti dei relativi importi sul conto corrente, accrediti per i quali non è stata fornita alcuna possibile giustificazione causale alternativa. È certamente vero che la sentenza della magistratura contabile non è passata in giudicato. Tuttavia, si tratta di un accertamento che poggia su un retroterra fattuale solido e su elementi dal contenuto probatorio univoco. Come ben evidenziato nella sentenza della Corte dei Conti n. 144 del 2024, infatti, “anche in merito all'inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini penali che non sarebbero ancora confermati in sede dibattimentale, si osserva che il venir meno della c.d. pregiudizialità obbligatoria ha comportato l'affermazione del principio di assoluta autonomia e separatezza del giudizio amministrativo-contabile da quello penale e civile di danno avendo diversi oggetti: in questo caso l'accertamento del diritto al risarcimento del danno erariale cagionato dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza che deve basarsi su un'autonoma valutazione di tutti gli elementi raccolti durante la fase istruttoria, anche in sede penale, per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, senza la necessità del preliminare vaglio dibattimentale in sede penale”. Considerazioni che, invero, stante indipendenza dei giudizi, valgono anche in questa sede in merito alla responsabilità disciplinare, tenuto peraltro conto che, sulla base della lettera di avvio del procedimento con contestazione degli addebiti, gli illeciti sembrerebbero essere tutti prescritti, con conseguente verosimile chiusura del processo penale senza una pronuncia di merito. Inoltre, gli argomenti sviluppati da parte ricorrente nell'atto di appello avverso la sentenza di condanna in sede contabile fanno leva soltanto sull'eccezione di pregiudizialità, con richiesta di sospensione del processo contabile, e sul potere riduttivo, mentre nemmeno in questa sede è stata svolta una specifica e puntuale contestazione di matrice fattuale in ordine ai fatti addebitati sul piano disciplinare, essendosi il lavoratore limitato a invocare la pendenza del procedimento penale, ma senza prendere posizione sulle 18 contestazioni di ricezione di somme di denaro in cambio di promesse di posti di lavoro presso enti specificamente indicati.
8.1 Ancora più specificamente, nel pronunciarsi sulla fattispecie risarcitoria la sentenza contabile n. 144/2024, premessa la nozione di danno da disservizio come un “danno da interruzione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, conseguente allo sviamento delle funzioni pubbliche dalle finalità di interesse generale per perseguire, invece, interessi privati propri e di terzi, abusando della posizione rivestita”, ha ritenuto la
“sussistenza della suddetta accezione di danno da disservizio dal momento che
10 risulta dagli atti che il convenuto abbia abusato della sua posizione all'interno dell' per conseguire utilità Controparte_10 proprie, durante l'orario di servizio, deputando anche il proprio ufficio (inteso come luogo di lavoro) ad attività illecite ponendo in essere, in questo modo, comportamenti violativi degli obblighi di servizio e pregiudicando i moduli organizzativi e funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate così da originare uno spreco delle stesse in violazione dei canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”. Sulla base di questo accertamento in punto di fatto, condotto anche in questo giudizio, risulta pienamente giustificato il licenziamento senza preavviso, per giusta causa, intimato al lavoratore. Invero, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, nel pubblico impiego trova applicazione la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, nonché le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. A tale riguardo, è ius receptum in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa. La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 10236 del 18 aprile 2023). Nella specie, invero, non è certamente censurabile la valutazione svolta dalla parte datoriale, tenuto conto della gravità della condotta, anche sotto il profilo dell'integrità dell'immagine dell'ente, nonché del danno erariale subito, in merito alla lesione irreversibile del vincolo sinallagmatico e della fiducia che sia possibile riporre, per il futuro, nel regolare e puntuale adempimento degli obblighi di corretta esecuzione della prestazione lavorativa. Si tratta, invero, di condotta gravemente violativa degli obblighi di servizio, commessa abusando della qualità posseduta e tale da integrare appieno la nozione di giusta causa nella sua dimensione dinamico/sociale,
11 anche a prescindere dall'ulteriore aggravante – come detto, non contestata in punto di fatto nell'atto introduttivo del giudizio, come sarebbe stato doveroso
– che i fatti siano stati commessi, quantomeno in parte, presso la sede di lavoro.
9. Privo di pregio, infine, è l'argomento difensivo secondo cui sarebbe stata illegittima la retrodatazione del licenziamento alla data della precedente sospensione. La sospensione cautelare, infatti, qualora conseguente agli stessi fatti che poi giustificano il licenziamento, si connota, in concreto, come prodromica rispetto a esso e giustifica il retroagire degli effetti della sanzione espulsiva. Il licenziamento e la sua disposta retroattività hanno così l'effetto di giustificare definitivamente la neutralizzazione del periodo non lavorato per effetto della sospensione, salve le misure di favore previste dalla contrattazione a tutela del mantenimento interinale dell'interessato e della sua famiglia Nella specie, l'art. 64, comma 6, del CCNL prevede la possibilità per l'amministrazione datoriale, nel caso in cui ritenga di procedere alla definizione del procedimento disciplinare con l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, di cui all'art. 62, comma 9, n. 2, applicata nel caso di specie, di mantenere la sospensione del dipendente solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Sicché dalla lettura sistematica delle disposizioni anzidette, come sottolineato in memoria di costituzione, si ricava che la sanzione disciplinare del licenziamento va a regolamentare gli effetti giuridici ed economici della sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore e che per tale ragione l'efficacia della sanzione del licenziamento decorre retroattivamente al momento in cui è stata disposta la stessa sospensione dal servizio. E ciò, peraltro, in linea con il granitico orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente da Cass., sez. lav., n. 11762 del 5 maggio 2021, richiamando i precedenti di Cass. n. 22863 del 9 settembre 2008 e di Cass. n. 618 del 12 maggio 2015, secondo cui “ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacchè adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e che legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima”.
10. Conclusivamente, l'impugnativa del licenziamento, nei termini prospettati in ricorso, va rigettata. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e delle vigenti tabelle allegate al
12 d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa e ridotte del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., senza riconoscimento di spese forfettarie ex art. 2 tariffa prof. forense, testualmente riservate agli “avvocati”, nonché senza oneri accessori – i.v.a. e c.p.a. - anch'essi connessi fiscalmente e previdenzialmente alla specifica qualifica professionale, tenuto conto che parte resistente si è costituita in giudizio per il tramite di funzionari amministrativi. Peraltro, non va liquidata la fase istruttoria, giacché secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.901,60. Roma, 31 ottobre 2025. Il giudice Cesare Russo
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