CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4107/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Napoli 14.04.2021 n. 3523), vertente tra
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], c.f. e , nata
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
il 18.09.1996 ad Avellino, c.f. , tutti residenti in [...]
n. 36, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Paglia, c.f. , appellanti C.F._4
e
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede in Via A. Diaz n. 11, domicilia ope legis, appellato nonché
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. Controparte_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Di Gregorio, c.f. C.F._5 [...]
, e IO De ME, c.f. appellato C.F._6 C.F._7
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 22.04.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 Parte_2
e la loro figlia convennero in giudizio , docente
[...] Parte_3 Controparte_3
presso le scuole elementari di Bisaccia, e il Controparte_4
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a seguito della condotta delittuosa del
[...]
, accertata con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del Controparte_3
20/03/2008 divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione terza penale n. 43985/15 del 27/03/2015 depositata il 2/11/2015, condannare i con- venuti, solidalmente, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, nessuno escluso, e in particolare del danno patrimoniale, anche per spese mediche, legali e qualsiasi altra spesa, del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., omnicomprensivo e in particolare e ai soli fini meramente descrittivi del cd. danno biologico (comprensivo anche del danno da lesione del bene salute e alla vita di relazione) da invalidità permanente e da inabilità temporanea asso- luta e relativa e/o del danno da lesione del bene salute, del cd. danno morale, nonché del cd. danno esistenziale e/o da lesione di un interesse di rango costituzionale alla persona e/o da lesione del rapporto parentale e qualsiasi altro danno emergente e da lucro cessante, nonché al risarcimento di ogni altro danno, passato, presente e futuro, derivato e derivante dai fatti delittuosi per cui il è stato condannato anche, se del caso, in via equitativa ex art. CP_3
1226 c.c., il tutto con interessi e svalutazione monetaria dalla maturazione del credito (anno
2002, epoca dell'inizio del fatto illecito) all'effettivo soddisfo”.
In sede penale era stato condannato per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 609 CP_3
bis, co 1, 609 ter, u.c., 609 septies e 61 n. 9 c.p., perché con più azioni esecutive di un mede- simo disegno criminoso e in tempi diversi mediante abuso dell'autorità correlata alla sua po- sizione di insegnante della scuola elementare dove la minore frequentava la classe Parte_3
prima B mediante violenza, costringeva quest'ultima a compiere atti sessuali sul corpo del medesimo. In particolare, durante le lezioni, in più occasioni, dopo aver chiamato alla catte- dra la minore per la correzione dei compiti, le prendeva la mano e la poggiava sul proprio or- gano genitale tenendola stretta per impedire che la minore si potesse liberare.
Il Tribunale Irpino aveva assegnato una provvisionale, successivamente corrisposta, pari a mille euro in favore di e , in proprio, nonché mille Parte_1 Parte_2
euro in favore dei medesimi in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia allora
2 minore Parte_3
2. Si costituì ed eccepì, per quanto ancora interessa, la carenza probatoria e l'o- CP_3
messa descrizione delle lesioni patrimoniali subite;
evidenziò inoltre che il convenuto era stato condannato per un caso di minore gravità e comunque l'accertamento penale non vin- colerebbe il giudice civile.
3. Si costituì anche il e dedusse che il fatto, in quanto espressione del fine egoi- CP_1
stico e criminoso di , doveva imputarsi in via esclusiva al docente. Peraltro il Mini- CP_3
stero non era stato convenuto nel giudizio penale, al quale, perciò, non aveva potuto parte- cipare.
4. Il Tribunale di Napoli, disattese eccezioni in rito e richieste istruttorie, con sentenza del
14.04.2021 n. 3523, ha condannato e il in solido al pagamento, in favore CP_3 CP_1
di della somma di € € 25.150,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_3
della sentenza al saldo, detratta la provvisionale ove già incamerata;
li ha inoltre condannati in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei genitori e Parte_2 [...]
della somma di € 6.288,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sen- CP_5
tenza al saldo, detratta la provvisionale ove già incamerata;
infine li ha condannati alle spese di lite, liquidate in € 13.000,00 per compensi ed € 800,00 per esborsi, oltre spese generali,
CPA e IVA.
In motivazione, Il Tribunale ha osservato che i fatti costitutivi della domanda trovano am- pio fondamento, quanto all'an debeatur, nelle sentenze penali di condanna (n. 78/2008 del
Tribunale di S Angelo dei Lombardi, n. 6508/2013 dalla Corte d'appello di Napoli e n. 43985/
2015 della Corte di Cassazione), con cui era stato condannato, definitivamente, CP_3
per il reato di violenza sessuale in danno di L'abuso sessuale commesso dal Parte_3
convenuto giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dalla lesione degli interessi inerenti la persona tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dalla sua rilevan- za costituzionale.
Per persona offesa dal reato, tali danni consistono nella lesione della sua Parte_3
libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale mentre non è ravvisabile alcuna lesione dell'integrità psico-fisica o modifica delle abitudini di vita, non essendo stato suffi- cientemente provato che la minore abbia sofferto di malattie psico-patologiche riconducibili agli episodi oggetto di causa. I certificati prodotti e la perizia di parte erano di gran lunga successivi ai fatti di causa, sicché non poteva ritenersi in modo univoco che gli illeciti com-
3 messi da avessero cagionato alla vittima un danno biologico o un danno esistenzia- CP_3
le. Nonostante ciò, doveva essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella lesio- ne dei diritti fondamentali della libertà sessuale e della dignità dell'attrice.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito da per il Parte_3
Tribunale devono essere presi in considerazione: - la minore gravità degli atti compiuti da sull'alunna (breve durata dei toccamenti, non idonei a compromettere in maniera CP_3
grave la libertà sessuale personale della vittima a cui non era inflitta violenza né praticati palpeggiamenti); il contesto in cui si era verificato l'evento lesivo ossia l'aula della scuola e durante l'orario scolastico in cui erano presenti gli altri alunni;
la giovane età della vittima che, essendo nata nel 1996, all'epoca dei fatti aveva solo sei anni e non era pertanto in grado di esercitare consapevolmente la propria libertà sessuale;
la sostanziale consapevolezza del- la minore che, nel confidarsi con le compagne (anche sul fatto che era riuscita ad “organiz- zarsi” mettendosi davanti alla cattedra per evitare i contatti con il maestro), ben presto rac- contò l'accaduto ai genitori.
Tutto ciò accadde in un piccolo centro della provincia avellinese ed ebbe grande clamore, sicché fu immediata la reazione della Direzione Scolastica per porre fine agli abusi.
Nessuna prova – secondo il Tribunale – è stata fornita di un danno patrimoniale sofferto dalla minore.
Quanto alla pretesa risarcitoria dei genitori jure proprio, per il disagio e lo scoramento pro- vati alla luce dei fatti che avevano visto coinvolta la loro bambina al primo anno della scuola elementare, il diritto si fonda sullo stretto rapporto affettivo con la vittima. Anche l'interesse dei genitori, vittime secondarie, ha rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 29 Cost., comma 1, dal momento che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, che può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito”. Il Tribunale ha perciò liqui- dato la somma di € 5.000,00 per ciascun genitore.
I fatti si erano verificati in orario scolastico e all'interno dei locali della scuola. Perciò il Tri- bunale ha riconosciuto la concorrente responsabilità civile del . CP_1
5. e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
dolendosi della ridotta liquidazione del danno risarcibile e della mancata liquidazione di ulte- riori poste di danno, di natura patrimoniale. In particolare hanno lamentato: la mancata
4 ammissione dei mezzi istruttori richiesti (CTU e prova testimoniale dei consulenti di parte, ossia del dr. e del dr. , psicologi e psicoterapeuti, su quan- Persona_1 Persona_2
to dagli stessi relazionato); la mancata liquidazione del danno patrimoniale;
l'immotivato di- niego del danno biologico, ignorando che l'inevitabile passaggio del tempo possa aver can- cellato i gravi disturbi psicopatologici accertati dai consulenti di parte nella loro relazione del
10.04.2019 (disturbo post traumatico da stress, di livello gravissimo e in fase cronica); il di- niego del danno psichico, già appurato dal Tribunale penale di Sant'Angelo dei Lombardi (“la compromissione della libertà sessuale è stata minima, come minimo è apparso il danno psi- chico arrecato alle piccole vittime”); la mancata liquidazione del danno esistenziale, che può ritenersi provato anche attraverso indizi, presunzioni (art. 2729 c.c.) e nozioni di fatto che rientrano della comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.); l'esigua quantificazione del danno non patrimoniale;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo matematico;
il mancato risarcimento del danno patrimoniale (€ 3.484,32 quali spese della CTP, € 11.000,00 come da preventivo per intervento psicoterapeutico per ). Parte_3
Gli appellanti hanno dunque ribadito le domande formulate in primo grado.
6. e il si sono separatamente costituiti, concludendo per il rigetto CP_3 CP_1
dell'appello.
7. Le censure sono in parte fondate. In mancanza di appello incidentale dei convenuti con- dannati al risarcimento del danno, la Corte deve esaminare soltanto le questioni inerenti alla misura del risarcimento, sotto il profilo delle specifiche voci in ipotesi non riconosciute e del- la quantificazione delle voci di danno riconosciute dal Tribunale.
7.1. Sotto il primo profilo, gli appellanti chiedono il rimborso, a titolo di danno patrimonia- le, di € 3.484,32 per spese della consulenza di parte eseguita dai dottori e Per_1 Per_2
; e di € 11.000,00 “come da preventivo per intervento psicoterapeutico per
[...] Parte_3
(vedasi CTP pg. 34 e 35)” (così l'appello a pag. 21).
La censura è infondata.
È vero che Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allega- zione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rim- borsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della fa- coltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue [Cass. ord. 15.10.2024
n. 26729]. Ma il c.t.p. è tale solo se il giudice abbia previamente disposto una consulenza tecnica d'ufficio. Quanto detto si evince dal tenore dell'art. 201, comma 1, c.p.c. ai sensi del
5 quale “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico”. In passato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24. Cost., nella parte in cui la norma non consente la nomina di un c.t.p., allorché non sia stata disposta una c.t.u.. Corte. Cost., 13 aprile 1995, n. 124 ha ri- tenuto la questione infondata dato che «le consulenze di parte, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio;
che coerentemente, dunque, la norma impu- gnata autorizza la nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del consu- lente tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono preordinate, non ad accertare fatti rile- vanti ai fini della decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire cir- costanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti e in funzione ausiliaria del giudice;
che peraltro rimane sempre salva la pos- sibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali, integranti anch'esse semplici mezzi di difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato».
Nel nostro caso non è stata disposta alcuna c.t.u., sicché l'elaborato dei dottori Per_2
non è riferibile a una c.t.p. ma a una semplice perizia stragiudiziale che non giustifica pretese di rimborso in sede processuale.
Quanto al “preventivo per intervento psicoterapeutico” (suggerito proprio dai dottori Pt_4
), basti considerare che gli stessi appellanti lo definiscono “preventivo”, senza produrre
[...]
alcuna prova che la psicoterapia sia stata praticata e alcuna quietanza di pagamento dell'ipo- tetico onorario versato al professionista che se ne sia occupato.
7.2. Per il danno non patrimoniale è necessario riferirsi ai principi enunciati dalle fonda- mentali sentenze delle Sezioni Unite da 26972 a 26975 del 2008, che hanno innanzitutto ri- badito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si di- vidono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, de- ve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Le sentenze quindi esaminano il contenuto della nozione di dan- no non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia e omni-
6 comprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, come, nel nostro caso, il danno “psichico” e il danno
“esistenziale” che gli appellanti ritengono ignorati dal primo giudice e che invece sono inclusi nella liquidazione omnicomprensiva del Tribunale.
7.3. L'appello è invece parzialmente fondato sulla misura del risarcimento dovuto.
Sulla liquidazione secondo equità è utile richiamare quanto si legge in Cass. 11.10.2023 n.
28429: “21. Osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiu- dizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa.
In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extra- contrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'e- sistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente im- possibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma re- stando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (…). 22. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. 'pura', consiste in un giudizio di prudente contempe- ramento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di mo- tivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionnale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (…). 23. Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa
Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente' control- labile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessaria- mente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la 'liquidazione' di un danno, nell'arti- colazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare' (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico
7 o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. 24. Peraltro, la scelta di tale iniziale pa- rametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto colle- gamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una rela- zione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e para- metro monetario di riferimento (…). 26. Una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni del- la sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumen- tandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fat- tori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)”.
Tanto chiarito, per la quantificazione del danno subito da può muoversi Parte_3
da quanto previsto dalla legge 167\2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 che, in attua- zione della Direttiva 2004/80/CE, ha comportato il riconoscimento in favore dell'avente dirit- to, vittima del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del Ministro dell'Interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 122\2016 e successive modifiche), in un “importo fisso di
Euro 4.800” e che, successivamente, a seguito del decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2019 è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura fissa di “Euro 25.000”, valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di € 10.000 per spese mediche e assisten- ziali.
L'esistenza di un profilo di collegamento, diretto o indiretto, tra il parametro monetario de quo e la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso oggetto di causa e, quindi, la possibilità di individuare in tale parametro monetario di riferimento un punto di partenza per la liqui- dazione dei danni patiti da trova conferma nella giurisprudenza di legitti- Parte_3
mità. La Suprema Corte, pronunciandosi in punto di responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della richiamata direttiva Eurounitaria nell'ordinamento interno, ha affermato quanto segue: “(…) il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - al di là (…) dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio - è, quindi, costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in
8 quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione.
Posta, dunque, tale indefettibile correlazione, ne sussiste un'altra che attiene al contiguo profilo (con effetti, come si vedrà, sulla prima evidenziata correlazione) del rapporto tra in- dennizzo ai sensi del citato art. 12, par. 2, e risarcimento del danno in sede civile conseguen- te al reato di violenza sessuale. Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacché il primo - che ri- sponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l'integrità e la dignità persona- le (cfr. i Considerando 2 e 3) - è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla di- screzionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all'ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore” (così, in motivazione, Cass. 24.11.2020 n. 26757, pag. 13).
La mancanza, nel caso di specie, di una delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennizzo nella misura stabilita dalla legge, data la diversa e più ampia funzione com- pensativa assunta, nel nostro ordinamento, dal diritto al risarcimento del danno, non com- porta il venir meno della relazione di ragionevole congruità tra natura del danno e parame- tro monetario, necessaria (e sufficiente), secondo i richiamati insegnamenti della Suprema
Corte, a giustificare la scelta del parametro monetario iniziale.
Dato, quindi, l'importo di € 25.000,00 individuato dal legislatore quale equo e adeguato in- dennizzo forfettario e dato il principio dell'integralità del risarcimento (che ne giustifica una diversa consistenza economica), questa Corte ritiene che a possa liquidarsi Parte_3
la maggior somma di € 35.000,00 in ragione di taluni elementi di particolare pregnanza: la giovanissima età di all'epoca dei fatti;
la loro reiterazione;
il contesto scolastico Parte_3
normalmente deputato all'accoglienza e all'educazione dei bambini in un clima di benessere e di fiducia per la loro crescita personale e sociale;
la sovraesposizione nell'ambiente ristret- to e occhiuto di un piccolo borgo.
7.3. Di riflesso e per analoghe ragioni merita di essere elevato a € 10.000,00 il risarcimento liquidato a ciascuno dei genitori, traditi nella fiducia riposta nell'istituzione scolastica ed emotivamente coinvolti nelle ricadute psicologiche della figlia e nella conseguente propria responsabilità di porvi rimedio.
8. Nei limiti indicati l'appello va accolto. Spese secondo soccombenza, calcolate in base al
9 DM 55\2014 e successive modifiche, da rimodularsi per il primo grado secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a 260,000,00. Per l'appello, si applica lo scaglione fino a € 26.000,00 rag- guagliato al solo incremento di condanna ottenuto dal primo al secondo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del , avverso la Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli 14.04.2021 n. 3523, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e il , in solido, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento della somma di € 35.000,00 in favore di e di 10.000,00 ciascuno Parte_3
in favore di e;
oltre interessi legali sulle sorte capi- Parte_1 Parte_2
tali devalutate alla data di perfezionamento dell'illecito in base agli indici Istat relativi all'au- mento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e poi rivalutate anno per anno (stessi indici Istat) fino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli in- teressi legali fino al soddisfo;
b) condanna e il , Controparte_3 Controparte_1
in solido, alla rifusione, in favore di , e Parte_1 Parte_2 CP_6
, delle spese di lite, liquidate:
[...]
-- per il primo grado, in € 804,00 per esborsi, € 13.430,00 per compenso ed € 2.014,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.809,00 per compenso ed € 871,35 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4107/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Napoli 14.04.2021 n. 3523), vertente tra
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], c.f. e , nata
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
il 18.09.1996 ad Avellino, c.f. , tutti residenti in [...]
n. 36, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Paglia, c.f. , appellanti C.F._4
e
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede in Via A. Diaz n. 11, domicilia ope legis, appellato nonché
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. Controparte_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Di Gregorio, c.f. C.F._5 [...]
, e IO De ME, c.f. appellato C.F._6 C.F._7
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.04.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 22.04.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 Parte_2
e la loro figlia convennero in giudizio , docente
[...] Parte_3 Controparte_3
presso le scuole elementari di Bisaccia, e il Controparte_4
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a seguito della condotta delittuosa del
[...]
, accertata con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del Controparte_3
20/03/2008 divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione sezione terza penale n. 43985/15 del 27/03/2015 depositata il 2/11/2015, condannare i con- venuti, solidalmente, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, nessuno escluso, e in particolare del danno patrimoniale, anche per spese mediche, legali e qualsiasi altra spesa, del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., omnicomprensivo e in particolare e ai soli fini meramente descrittivi del cd. danno biologico (comprensivo anche del danno da lesione del bene salute e alla vita di relazione) da invalidità permanente e da inabilità temporanea asso- luta e relativa e/o del danno da lesione del bene salute, del cd. danno morale, nonché del cd. danno esistenziale e/o da lesione di un interesse di rango costituzionale alla persona e/o da lesione del rapporto parentale e qualsiasi altro danno emergente e da lucro cessante, nonché al risarcimento di ogni altro danno, passato, presente e futuro, derivato e derivante dai fatti delittuosi per cui il è stato condannato anche, se del caso, in via equitativa ex art. CP_3
1226 c.c., il tutto con interessi e svalutazione monetaria dalla maturazione del credito (anno
2002, epoca dell'inizio del fatto illecito) all'effettivo soddisfo”.
In sede penale era stato condannato per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 609 CP_3
bis, co 1, 609 ter, u.c., 609 septies e 61 n. 9 c.p., perché con più azioni esecutive di un mede- simo disegno criminoso e in tempi diversi mediante abuso dell'autorità correlata alla sua po- sizione di insegnante della scuola elementare dove la minore frequentava la classe Parte_3
prima B mediante violenza, costringeva quest'ultima a compiere atti sessuali sul corpo del medesimo. In particolare, durante le lezioni, in più occasioni, dopo aver chiamato alla catte- dra la minore per la correzione dei compiti, le prendeva la mano e la poggiava sul proprio or- gano genitale tenendola stretta per impedire che la minore si potesse liberare.
Il Tribunale Irpino aveva assegnato una provvisionale, successivamente corrisposta, pari a mille euro in favore di e , in proprio, nonché mille Parte_1 Parte_2
euro in favore dei medesimi in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia allora
2 minore Parte_3
2. Si costituì ed eccepì, per quanto ancora interessa, la carenza probatoria e l'o- CP_3
messa descrizione delle lesioni patrimoniali subite;
evidenziò inoltre che il convenuto era stato condannato per un caso di minore gravità e comunque l'accertamento penale non vin- colerebbe il giudice civile.
3. Si costituì anche il e dedusse che il fatto, in quanto espressione del fine egoi- CP_1
stico e criminoso di , doveva imputarsi in via esclusiva al docente. Peraltro il Mini- CP_3
stero non era stato convenuto nel giudizio penale, al quale, perciò, non aveva potuto parte- cipare.
4. Il Tribunale di Napoli, disattese eccezioni in rito e richieste istruttorie, con sentenza del
14.04.2021 n. 3523, ha condannato e il in solido al pagamento, in favore CP_3 CP_1
di della somma di € € 25.150,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_3
della sentenza al saldo, detratta la provvisionale ove già incamerata;
li ha inoltre condannati in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei genitori e Parte_2 [...]
della somma di € 6.288,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sen- CP_5
tenza al saldo, detratta la provvisionale ove già incamerata;
infine li ha condannati alle spese di lite, liquidate in € 13.000,00 per compensi ed € 800,00 per esborsi, oltre spese generali,
CPA e IVA.
In motivazione, Il Tribunale ha osservato che i fatti costitutivi della domanda trovano am- pio fondamento, quanto all'an debeatur, nelle sentenze penali di condanna (n. 78/2008 del
Tribunale di S Angelo dei Lombardi, n. 6508/2013 dalla Corte d'appello di Napoli e n. 43985/
2015 della Corte di Cassazione), con cui era stato condannato, definitivamente, CP_3
per il reato di violenza sessuale in danno di L'abuso sessuale commesso dal Parte_3
convenuto giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dalla lesione degli interessi inerenti la persona tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dalla sua rilevan- za costituzionale.
Per persona offesa dal reato, tali danni consistono nella lesione della sua Parte_3
libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale mentre non è ravvisabile alcuna lesione dell'integrità psico-fisica o modifica delle abitudini di vita, non essendo stato suffi- cientemente provato che la minore abbia sofferto di malattie psico-patologiche riconducibili agli episodi oggetto di causa. I certificati prodotti e la perizia di parte erano di gran lunga successivi ai fatti di causa, sicché non poteva ritenersi in modo univoco che gli illeciti com-
3 messi da avessero cagionato alla vittima un danno biologico o un danno esistenzia- CP_3
le. Nonostante ciò, doveva essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella lesio- ne dei diritti fondamentali della libertà sessuale e della dignità dell'attrice.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito da per il Parte_3
Tribunale devono essere presi in considerazione: - la minore gravità degli atti compiuti da sull'alunna (breve durata dei toccamenti, non idonei a compromettere in maniera CP_3
grave la libertà sessuale personale della vittima a cui non era inflitta violenza né praticati palpeggiamenti); il contesto in cui si era verificato l'evento lesivo ossia l'aula della scuola e durante l'orario scolastico in cui erano presenti gli altri alunni;
la giovane età della vittima che, essendo nata nel 1996, all'epoca dei fatti aveva solo sei anni e non era pertanto in grado di esercitare consapevolmente la propria libertà sessuale;
la sostanziale consapevolezza del- la minore che, nel confidarsi con le compagne (anche sul fatto che era riuscita ad “organiz- zarsi” mettendosi davanti alla cattedra per evitare i contatti con il maestro), ben presto rac- contò l'accaduto ai genitori.
Tutto ciò accadde in un piccolo centro della provincia avellinese ed ebbe grande clamore, sicché fu immediata la reazione della Direzione Scolastica per porre fine agli abusi.
Nessuna prova – secondo il Tribunale – è stata fornita di un danno patrimoniale sofferto dalla minore.
Quanto alla pretesa risarcitoria dei genitori jure proprio, per il disagio e lo scoramento pro- vati alla luce dei fatti che avevano visto coinvolta la loro bambina al primo anno della scuola elementare, il diritto si fonda sullo stretto rapporto affettivo con la vittima. Anche l'interesse dei genitori, vittime secondarie, ha rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 29 Cost., comma 1, dal momento che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, che può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito”. Il Tribunale ha perciò liqui- dato la somma di € 5.000,00 per ciascun genitore.
I fatti si erano verificati in orario scolastico e all'interno dei locali della scuola. Perciò il Tri- bunale ha riconosciuto la concorrente responsabilità civile del . CP_1
5. e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
dolendosi della ridotta liquidazione del danno risarcibile e della mancata liquidazione di ulte- riori poste di danno, di natura patrimoniale. In particolare hanno lamentato: la mancata
4 ammissione dei mezzi istruttori richiesti (CTU e prova testimoniale dei consulenti di parte, ossia del dr. e del dr. , psicologi e psicoterapeuti, su quan- Persona_1 Persona_2
to dagli stessi relazionato); la mancata liquidazione del danno patrimoniale;
l'immotivato di- niego del danno biologico, ignorando che l'inevitabile passaggio del tempo possa aver can- cellato i gravi disturbi psicopatologici accertati dai consulenti di parte nella loro relazione del
10.04.2019 (disturbo post traumatico da stress, di livello gravissimo e in fase cronica); il di- niego del danno psichico, già appurato dal Tribunale penale di Sant'Angelo dei Lombardi (“la compromissione della libertà sessuale è stata minima, come minimo è apparso il danno psi- chico arrecato alle piccole vittime”); la mancata liquidazione del danno esistenziale, che può ritenersi provato anche attraverso indizi, presunzioni (art. 2729 c.c.) e nozioni di fatto che rientrano della comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.); l'esigua quantificazione del danno non patrimoniale;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo matematico;
il mancato risarcimento del danno patrimoniale (€ 3.484,32 quali spese della CTP, € 11.000,00 come da preventivo per intervento psicoterapeutico per ). Parte_3
Gli appellanti hanno dunque ribadito le domande formulate in primo grado.
6. e il si sono separatamente costituiti, concludendo per il rigetto CP_3 CP_1
dell'appello.
7. Le censure sono in parte fondate. In mancanza di appello incidentale dei convenuti con- dannati al risarcimento del danno, la Corte deve esaminare soltanto le questioni inerenti alla misura del risarcimento, sotto il profilo delle specifiche voci in ipotesi non riconosciute e del- la quantificazione delle voci di danno riconosciute dal Tribunale.
7.1. Sotto il primo profilo, gli appellanti chiedono il rimborso, a titolo di danno patrimonia- le, di € 3.484,32 per spese della consulenza di parte eseguita dai dottori e Per_1 Per_2
; e di € 11.000,00 “come da preventivo per intervento psicoterapeutico per
[...] Parte_3
(vedasi CTP pg. 34 e 35)” (così l'appello a pag. 21).
La censura è infondata.
È vero che Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allega- zione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rim- borsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della fa- coltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue [Cass. ord. 15.10.2024
n. 26729]. Ma il c.t.p. è tale solo se il giudice abbia previamente disposto una consulenza tecnica d'ufficio. Quanto detto si evince dal tenore dell'art. 201, comma 1, c.p.c. ai sensi del
5 quale “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico”. In passato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24. Cost., nella parte in cui la norma non consente la nomina di un c.t.p., allorché non sia stata disposta una c.t.u.. Corte. Cost., 13 aprile 1995, n. 124 ha ri- tenuto la questione infondata dato che «le consulenze di parte, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio;
che coerentemente, dunque, la norma impu- gnata autorizza la nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del consu- lente tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono preordinate, non ad accertare fatti rile- vanti ai fini della decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire cir- costanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti e in funzione ausiliaria del giudice;
che peraltro rimane sempre salva la pos- sibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali, integranti anch'esse semplici mezzi di difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato».
Nel nostro caso non è stata disposta alcuna c.t.u., sicché l'elaborato dei dottori Per_2
non è riferibile a una c.t.p. ma a una semplice perizia stragiudiziale che non giustifica pretese di rimborso in sede processuale.
Quanto al “preventivo per intervento psicoterapeutico” (suggerito proprio dai dottori Pt_4
), basti considerare che gli stessi appellanti lo definiscono “preventivo”, senza produrre
[...]
alcuna prova che la psicoterapia sia stata praticata e alcuna quietanza di pagamento dell'ipo- tetico onorario versato al professionista che se ne sia occupato.
7.2. Per il danno non patrimoniale è necessario riferirsi ai principi enunciati dalle fonda- mentali sentenze delle Sezioni Unite da 26972 a 26975 del 2008, che hanno innanzitutto ri- badito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si di- vidono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, de- ve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Le sentenze quindi esaminano il contenuto della nozione di dan- no non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia e omni-
6 comprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, come, nel nostro caso, il danno “psichico” e il danno
“esistenziale” che gli appellanti ritengono ignorati dal primo giudice e che invece sono inclusi nella liquidazione omnicomprensiva del Tribunale.
7.3. L'appello è invece parzialmente fondato sulla misura del risarcimento dovuto.
Sulla liquidazione secondo equità è utile richiamare quanto si legge in Cass. 11.10.2023 n.
28429: “21. Osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiu- dizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa.
In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extra- contrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'e- sistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente im- possibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma re- stando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (…). 22. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. 'pura', consiste in un giudizio di prudente contempe- ramento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di mo- tivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionnale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (…). 23. Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa
Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente' control- labile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessaria- mente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la 'liquidazione' di un danno, nell'arti- colazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare' (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico
7 o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. 24. Peraltro, la scelta di tale iniziale pa- rametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto colle- gamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una rela- zione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e para- metro monetario di riferimento (…). 26. Una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni del- la sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumen- tandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fat- tori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)”.
Tanto chiarito, per la quantificazione del danno subito da può muoversi Parte_3
da quanto previsto dalla legge 167\2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 che, in attua- zione della Direttiva 2004/80/CE, ha comportato il riconoscimento in favore dell'avente dirit- to, vittima del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del Ministro dell'Interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 122\2016 e successive modifiche), in un “importo fisso di
Euro 4.800” e che, successivamente, a seguito del decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2019 è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura fissa di “Euro 25.000”, valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di € 10.000 per spese mediche e assisten- ziali.
L'esistenza di un profilo di collegamento, diretto o indiretto, tra il parametro monetario de quo e la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso oggetto di causa e, quindi, la possibilità di individuare in tale parametro monetario di riferimento un punto di partenza per la liqui- dazione dei danni patiti da trova conferma nella giurisprudenza di legitti- Parte_3
mità. La Suprema Corte, pronunciandosi in punto di responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della richiamata direttiva Eurounitaria nell'ordinamento interno, ha affermato quanto segue: “(…) il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - al di là (…) dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio - è, quindi, costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in
8 quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione.
Posta, dunque, tale indefettibile correlazione, ne sussiste un'altra che attiene al contiguo profilo (con effetti, come si vedrà, sulla prima evidenziata correlazione) del rapporto tra in- dennizzo ai sensi del citato art. 12, par. 2, e risarcimento del danno in sede civile conseguen- te al reato di violenza sessuale. Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacché il primo - che ri- sponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l'integrità e la dignità persona- le (cfr. i Considerando 2 e 3) - è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla di- screzionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all'ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore” (così, in motivazione, Cass. 24.11.2020 n. 26757, pag. 13).
La mancanza, nel caso di specie, di una delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennizzo nella misura stabilita dalla legge, data la diversa e più ampia funzione com- pensativa assunta, nel nostro ordinamento, dal diritto al risarcimento del danno, non com- porta il venir meno della relazione di ragionevole congruità tra natura del danno e parame- tro monetario, necessaria (e sufficiente), secondo i richiamati insegnamenti della Suprema
Corte, a giustificare la scelta del parametro monetario iniziale.
Dato, quindi, l'importo di € 25.000,00 individuato dal legislatore quale equo e adeguato in- dennizzo forfettario e dato il principio dell'integralità del risarcimento (che ne giustifica una diversa consistenza economica), questa Corte ritiene che a possa liquidarsi Parte_3
la maggior somma di € 35.000,00 in ragione di taluni elementi di particolare pregnanza: la giovanissima età di all'epoca dei fatti;
la loro reiterazione;
il contesto scolastico Parte_3
normalmente deputato all'accoglienza e all'educazione dei bambini in un clima di benessere e di fiducia per la loro crescita personale e sociale;
la sovraesposizione nell'ambiente ristret- to e occhiuto di un piccolo borgo.
7.3. Di riflesso e per analoghe ragioni merita di essere elevato a € 10.000,00 il risarcimento liquidato a ciascuno dei genitori, traditi nella fiducia riposta nell'istituzione scolastica ed emotivamente coinvolti nelle ricadute psicologiche della figlia e nella conseguente propria responsabilità di porvi rimedio.
8. Nei limiti indicati l'appello va accolto. Spese secondo soccombenza, calcolate in base al
9 DM 55\2014 e successive modifiche, da rimodularsi per il primo grado secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a 260,000,00. Per l'appello, si applica lo scaglione fino a € 26.000,00 rag- guagliato al solo incremento di condanna ottenuto dal primo al secondo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del , avverso la Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli 14.04.2021 n. 3523, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e il , in solido, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento della somma di € 35.000,00 in favore di e di 10.000,00 ciascuno Parte_3
in favore di e;
oltre interessi legali sulle sorte capi- Parte_1 Parte_2
tali devalutate alla data di perfezionamento dell'illecito in base agli indici Istat relativi all'au- mento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e poi rivalutate anno per anno (stessi indici Istat) fino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli in- teressi legali fino al soddisfo;
b) condanna e il , Controparte_3 Controparte_1
in solido, alla rifusione, in favore di , e Parte_1 Parte_2 CP_6
, delle spese di lite, liquidate:
[...]
-- per il primo grado, in € 804,00 per esborsi, € 13.430,00 per compenso ed € 2.014,50 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.809,00 per compenso ed € 871,35 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10