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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
n. 477/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla via Fiorentino n. 131, presso lo studio dell'avv. Fabio Michelino NUCIFORA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ) al Corso Giovanni Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora
RESTUCCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 9.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.3.2021, il sig. esponeva: di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dall'unione nascevano i figli (il Controparte_1 Per_1
05.09.2012) e (il 05.10.2016); che la resistente, invaghitasi di un altro uomo, in seguito ad Per_2 un litigio – avvenuto in data 23.11.2020 - lasciava la casa coniugale, trasferendosi a Roma con la 2
figlia minore e lasciando, invece, il figlio minore dai nonni;
che, con l'intervento dei Carabinieri, il ricorrente riusciva a riprendere con sé la figlia;
che, successivamente, la resistente trasferiva la propria residenza in EL OV (AQ) e dal novembre 2020 aveva contatti coi due figli minori una sola volta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa di e di “Affidare i figli minori Controparte_1
e , al padre , disponendo che essi continuino a vivere nella Per_1 Per_2 Parte_1 casa coniugale, di proprietà del ricorrente;
Disporre che le visite della madre ai figli minori, avvengano esclusivamente presso l'abitazione del e alla sua presenza, ovvero, se Pt_1 ritenuto necessario, in ambiente protetto;
Porre a carico della sig.ra l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo un assegno mensile nella misura ritenuta dal Tribunale equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegnare la casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Via degli Itali n°148, ad esso che ne è il Pt_1 proprietario”, con vittoria delle spese di lite (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione, la resistente sig.ra CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava il
[...] contenuto in fatto del ricorso, deducendo - in particolare - che la causa della crisi coniugale era attribuibile al ricorrente, il quale, durante tutto il matrimonio, aveva avuto nei confronti della moglie un atteggiamento distaccato, anaffettivo, autoritario ed in alcuni frangenti anche violento.
La resistente chiedeva – dunque - all'intestato Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del ricorrente perché è venuto meno ai doveri Parte_1 che derivano dal matrimonio, alle seguenti condizioni: dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i coniugi, con collocamento degli stessi presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione della stessa sita in EL OV (Aquila); accertare il diritto a ricevere il mantenimento da parte di per i figli nella somma mensile di €. 300,00 per ciascun Parte_1 figlio e per la sig.ra nella somma mensile di €. 300,00, anche in Controparte_1 considerazione del fatto che la resistente è stata costretta dal marito a lasciare la casa di abitazione familiare, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Obbligare al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie necessarie per i figli nella quota del 50%; circa le modalità di visita e stare con il padre dei figli ci si rimette alle determinazioni del Giudice con ampia disponibilità da parte della sig.ra e in ogni caso tenendo conto che la stessa abita in un'altra CP_1
Regione”, con vittoria delle spese di lite (vedi comparsa di costituzione in atti).
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, così provvedeva: “1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno, anche all'estero; 2) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e presso la casa 3
coniugale, che viene assegnata in uso al medesimo ricorrente;
3) Previo congruo preavviso, la madre avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé i figli minori – in modo continuativo - per un'intera giornata due volte al mese, dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della sera, con giornate anche da collocarsi nel fine settimana, tenendo tuttavia conto delle esigenze scolastiche dei minori stessi, ragion per cui – in tal caso – ella potrà se ritiene andare a prenderli a scuola e tenersi con sé, sempre in forma continuativa, per la restante durata della giornata;
durante le
Festività comandate – periodo pasquale e periodo natalizio – la madre avrà diritto di fare visita ai bambini e di tenerli con sé per due giornate consecutive – dalle ore 9,00 della mattina alle ore
20,00 della giornata seguente, con pernotto - sempre con le medesime modalità sopra indicate;
in estate – luglio/agosto – potrà tenere con sé i bambini per dieci giorni consecutivi, in tempi da concordare con il padre, ma non oltre il 15 giugno di ogni anno;
4) la madre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie”; rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2022, atteso che parte ricorrente aveva chiesto la separazione personale dal coniuge e che parte resistente aveva aderito alla domanda, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data 6.10.2022 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 817/2022, con cui veniva dichiarata la separazione giudiziale tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore per il prosieguo e per la trattazione e decisione delle domande ancora pendenti.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data 20 ottobre 2022 ed iscritto al n. 477-1/2021
R.g., chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali;
detto Controparte_1 procedimento veniva estinto, ritenendo il G.I. di provvedere nel procedimento principale, disponendo la comparizione delle parti ed anticipando, all'uopo, l'udienza.
La causa veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di CTU, disposta al fine di verificare le migliori condizioni di affidamento e collocazione dei figli minori
(espletata dalla dott.ssa e depositata in data 27 maggio 2024); veniva, inoltre, Persona_3 disposto un supplemento di indagine con delega ai Servizi Sociali dei rispettivi comuni di residenza, cui veniva richiesta sintetica relazione circa l'attività svolta.
All'udienza fissata per la disamina delle predette relazioni – avvenuta con modalità cartolare - le parti, con le rispettive note di trattazione scritta (depositate in data 3 e 7 luglio 2025), comunicavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al provvedimento presidenziale del 28 ottobre
2021 e chiedevano la trasformazione del, rito da giudiziale a consensuale;
la causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e già resa da questo Tribunale Parte_1 Controparte_1 4
con sentenza non definitiva n. 817/2022, pubblicata il 6.10.2022; essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande accessorie.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, i procuratori di entrambe le parti, a mezzo del deposito telematico di note di trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al provvedimento presidenziale del 28 ottobre 2021, che non appaiono contrarie all'interesse dei minori, stante quanto riportato anche nella perizia depositata dalla dott.ssa nonché dalle conformi relazioni dei Servizi Sociali;
le dette Per_3 condizioni possono dunque essere integralmente recepite con la presente sentenza definitiva.
2. Quanto alle spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, esse possono essere integralmente compensate tra le parti.
3. Le spese della c.t.u. espletata sono liquidate, come da richiesta - letta la relazione e considerata la natura e la qualità dell'opera prestata, in relazione alla complessità dell'accertamento effettuato
- in complessivi € 1.000,00 (compresi accessori di legge), detratto l'acconto già versato di € 400,00
e, dunque, in € 600,00; si dispone che detta somma sia posta a carico di entrambe le parti, per la metà, e considerata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Controparte_1 nella misura del 50% di sua competenza, vengono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e n. 817/2022, Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 6.10.2022 (matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 16.7.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 17, parte 2, serie A, Uff.
2, anno 2011), così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e presso la casa coniugale, che viene assegnata in uso al medesimo ricorrente;
- previo congruo preavviso, la madre avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé i figli minori – in modo continuativo - per un'intera giornata due volte al mese, dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della sera, con giornate anche da collocarsi nel fine settimana, tenendo tuttavia conto delle esigenze scolastiche dei minori stessi, ragion per cui – in tal caso – ella potrà se ritiene andare a prenderli a scuola e tenersi con sé, sempre in forma continuativa, per la restante durata della giornata;
durante le Festività comandate – periodo pasquale e periodo natalizio – la madre avrà diritto di fare visita ai bambini e di tenerli con sé per due giornate consecutive – dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della giornata seguente, con pernotto - sempre con le medesime modalità sopra indicate;
in estate – luglio/agosto – potrà tenere con sé i bambini per dieci giorni consecutivi, in tempi da concordare con il padre, ma non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- la madre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie;
5
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ambo le parti nella misura del 50% e dispone che siano poste a carico dell'Erario nella misura del 50% di competenza di CP_1
ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 11 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo
n. 477/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO Presidente Relatore
2) dott. Salvatore REGASTO Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla via Fiorentino n. 131, presso lo studio dell'avv. Fabio Michelino NUCIFORA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme (CZ) al Corso Giovanni Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora
RESTUCCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 9.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26.3.2021, il sig. esponeva: di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dall'unione nascevano i figli (il Controparte_1 Per_1
05.09.2012) e (il 05.10.2016); che la resistente, invaghitasi di un altro uomo, in seguito ad Per_2 un litigio – avvenuto in data 23.11.2020 - lasciava la casa coniugale, trasferendosi a Roma con la 2
figlia minore e lasciando, invece, il figlio minore dai nonni;
che, con l'intervento dei Carabinieri, il ricorrente riusciva a riprendere con sé la figlia;
che, successivamente, la resistente trasferiva la propria residenza in EL OV (AQ) e dal novembre 2020 aveva contatti coi due figli minori una sola volta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa di e di “Affidare i figli minori Controparte_1
e , al padre , disponendo che essi continuino a vivere nella Per_1 Per_2 Parte_1 casa coniugale, di proprietà del ricorrente;
Disporre che le visite della madre ai figli minori, avvengano esclusivamente presso l'abitazione del e alla sua presenza, ovvero, se Pt_1 ritenuto necessario, in ambiente protetto;
Porre a carico della sig.ra l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo un assegno mensile nella misura ritenuta dal Tribunale equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegnare la casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Via degli Itali n°148, ad esso che ne è il Pt_1 proprietario”, con vittoria delle spese di lite (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione, la resistente sig.ra CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava il
[...] contenuto in fatto del ricorso, deducendo - in particolare - che la causa della crisi coniugale era attribuibile al ricorrente, il quale, durante tutto il matrimonio, aveva avuto nei confronti della moglie un atteggiamento distaccato, anaffettivo, autoritario ed in alcuni frangenti anche violento.
La resistente chiedeva – dunque - all'intestato Tribunale di: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del ricorrente perché è venuto meno ai doveri Parte_1 che derivano dal matrimonio, alle seguenti condizioni: dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i coniugi, con collocamento degli stessi presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione della stessa sita in EL OV (Aquila); accertare il diritto a ricevere il mantenimento da parte di per i figli nella somma mensile di €. 300,00 per ciascun Parte_1 figlio e per la sig.ra nella somma mensile di €. 300,00, anche in Controparte_1 considerazione del fatto che la resistente è stata costretta dal marito a lasciare la casa di abitazione familiare, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Obbligare al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie necessarie per i figli nella quota del 50%; circa le modalità di visita e stare con il padre dei figli ci si rimette alle determinazioni del Giudice con ampia disponibilità da parte della sig.ra e in ogni caso tenendo conto che la stessa abita in un'altra CP_1
Regione”, con vittoria delle spese di lite (vedi comparsa di costituzione in atti).
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, così provvedeva: “1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno, anche all'estero; 2) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e presso la casa 3
coniugale, che viene assegnata in uso al medesimo ricorrente;
3) Previo congruo preavviso, la madre avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé i figli minori – in modo continuativo - per un'intera giornata due volte al mese, dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della sera, con giornate anche da collocarsi nel fine settimana, tenendo tuttavia conto delle esigenze scolastiche dei minori stessi, ragion per cui – in tal caso – ella potrà se ritiene andare a prenderli a scuola e tenersi con sé, sempre in forma continuativa, per la restante durata della giornata;
durante le
Festività comandate – periodo pasquale e periodo natalizio – la madre avrà diritto di fare visita ai bambini e di tenerli con sé per due giornate consecutive – dalle ore 9,00 della mattina alle ore
20,00 della giornata seguente, con pernotto - sempre con le medesime modalità sopra indicate;
in estate – luglio/agosto – potrà tenere con sé i bambini per dieci giorni consecutivi, in tempi da concordare con il padre, ma non oltre il 15 giugno di ogni anno;
4) la madre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie”; rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2022, atteso che parte ricorrente aveva chiesto la separazione personale dal coniuge e che parte resistente aveva aderito alla domanda, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data 6.10.2022 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 817/2022, con cui veniva dichiarata la separazione giudiziale tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore per il prosieguo e per la trattazione e decisione delle domande ancora pendenti.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data 20 ottobre 2022 ed iscritto al n. 477-1/2021
R.g., chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali;
detto Controparte_1 procedimento veniva estinto, ritenendo il G.I. di provvedere nel procedimento principale, disponendo la comparizione delle parti ed anticipando, all'uopo, l'udienza.
La causa veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di CTU, disposta al fine di verificare le migliori condizioni di affidamento e collocazione dei figli minori
(espletata dalla dott.ssa e depositata in data 27 maggio 2024); veniva, inoltre, Persona_3 disposto un supplemento di indagine con delega ai Servizi Sociali dei rispettivi comuni di residenza, cui veniva richiesta sintetica relazione circa l'attività svolta.
All'udienza fissata per la disamina delle predette relazioni – avvenuta con modalità cartolare - le parti, con le rispettive note di trattazione scritta (depositate in data 3 e 7 luglio 2025), comunicavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al provvedimento presidenziale del 28 ottobre
2021 e chiedevano la trasformazione del, rito da giudiziale a consensuale;
la causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e già resa da questo Tribunale Parte_1 Controparte_1 4
con sentenza non definitiva n. 817/2022, pubblicata il 6.10.2022; essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande accessorie.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, i procuratori di entrambe le parti, a mezzo del deposito telematico di note di trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al provvedimento presidenziale del 28 ottobre 2021, che non appaiono contrarie all'interesse dei minori, stante quanto riportato anche nella perizia depositata dalla dott.ssa nonché dalle conformi relazioni dei Servizi Sociali;
le dette Per_3 condizioni possono dunque essere integralmente recepite con la presente sentenza definitiva.
2. Quanto alle spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, esse possono essere integralmente compensate tra le parti.
3. Le spese della c.t.u. espletata sono liquidate, come da richiesta - letta la relazione e considerata la natura e la qualità dell'opera prestata, in relazione alla complessità dell'accertamento effettuato
- in complessivi € 1.000,00 (compresi accessori di legge), detratto l'acconto già versato di € 400,00
e, dunque, in € 600,00; si dispone che detta somma sia posta a carico di entrambe le parti, per la metà, e considerata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Controparte_1 nella misura del 50% di sua competenza, vengono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e n. 817/2022, Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 6.10.2022 (matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 16.7.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 17, parte 2, serie A, Uff.
2, anno 2011), così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e presso la casa coniugale, che viene assegnata in uso al medesimo ricorrente;
- previo congruo preavviso, la madre avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé i figli minori – in modo continuativo - per un'intera giornata due volte al mese, dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della sera, con giornate anche da collocarsi nel fine settimana, tenendo tuttavia conto delle esigenze scolastiche dei minori stessi, ragion per cui – in tal caso – ella potrà se ritiene andare a prenderli a scuola e tenersi con sé, sempre in forma continuativa, per la restante durata della giornata;
durante le Festività comandate – periodo pasquale e periodo natalizio – la madre avrà diritto di fare visita ai bambini e di tenerli con sé per due giornate consecutive – dalle ore 9,00 della mattina alle ore 20,00 della giornata seguente, con pernotto - sempre con le medesime modalità sopra indicate;
in estate – luglio/agosto – potrà tenere con sé i bambini per dieci giorni consecutivi, in tempi da concordare con il padre, ma non oltre il 15 giugno di ogni anno;
- la madre contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie;
5
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ambo le parti nella misura del 50% e dispone che siano poste a carico dell'Erario nella misura del 50% di competenza di CP_1
ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 11 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Garofalo