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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 751 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 751/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. APPENDINO CLAUDIA
e ata il 10/08/1982 a CHIERI (TO) Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ARDUINO FABRIZIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG.ra , unitamente ai figli e , continuerà ad abitare Parte_2 Per_1 Per_2 nell'ex casa coniugale sita in Poirino (TO), Via delle Scuole n. 8, in comproprietà indivisa tra i IGnori
, e trattenendo nell'esclusiva disponibilità tutti gli Parte_1 Controparte_1 CP_2
arredi e i mobili in essa contenuti;
3) il IG. corrisponderà la somma di euro 200,00, rivalutabile ogni anno secondo Parte_1
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento in favore della IG.ra ; Parte_2
4) il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della Per_2
responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza stabile presso la madre e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore, anche tenuto conto delle eIGenze e delle richieste del figlio : - almeno un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola al mattino del giorno seguente, quando il minore verrà accompagnato a scuola dal padre;
- a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 20:00 al lunedì mattina, quando il minore verrà accompagnato dal padre a scuola;
- la metà delle vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante le festività infrasettimanali (sia civili che religiose) ad anni alterni fra i genitori;
- durante le vacanze estive almeno due settimane, anche consecutive, in periodi da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (qualora viaggi e/o vacanze con uno dei genitori, concordati al di fuori dei periodi sopra indicati, dovessero pregiudicare il rispetto dell'alternanza, si applicherà il cd. “recupero”); 5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento Per_2 Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro
500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui necessitino i figli e cioè, al solo fine esplicativo, le spese farmaceutiche e mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (gite, libri di testo, tasse assicurazioni, trasporti anche per il luogo sede di ateneo) e ludico -sportive (ad esempio: corsi, abbonamenti, attrezzatura sportiva eventualmente necessaria, attività ricreative estive quali “estate ragazzi”, campi scuola, corsi di musica – compreso l'acquisto o il noleggio dello strumento musicale – etc.), previamente concordate, se non urgenti e/o necessarie, e successivamente documentate, con espresso richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Asti;
6) la IG.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico;
Parte_2
7) il Sig. potrà detrarre il 100% delle spese fiscali sostenute: la Sig.ra si impegna, Pt_1 Parte_2 pertanto, a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili;
al fine di ottenere il rimborso ogni documento fiscale dovrà riportare il nominativo e/o il codice fiscale del figlio nel cui interesse dette spese sono state sostenute;
8) i IGnori e dichiarano che ogni questione patrimoniale pendente tra gli stessi Parte_2 Pt_1 non viene regolata all'interno del presente accordo e verrà trattata in separata sede”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato in POIRINO in data 01/05/2004,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2004, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 751/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. APPENDINO CLAUDIA
e ata il 10/08/1982 a CHIERI (TO) Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ARDUINO FABRIZIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG.ra , unitamente ai figli e , continuerà ad abitare Parte_2 Per_1 Per_2 nell'ex casa coniugale sita in Poirino (TO), Via delle Scuole n. 8, in comproprietà indivisa tra i IGnori
, e trattenendo nell'esclusiva disponibilità tutti gli Parte_1 Controparte_1 CP_2
arredi e i mobili in essa contenuti;
3) il IG. corrisponderà la somma di euro 200,00, rivalutabile ogni anno secondo Parte_1
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento in favore della IG.ra ; Parte_2
4) il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della Per_2
responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza stabile presso la madre e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore, anche tenuto conto delle eIGenze e delle richieste del figlio : - almeno un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola al mattino del giorno seguente, quando il minore verrà accompagnato a scuola dal padre;
- a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 20:00 al lunedì mattina, quando il minore verrà accompagnato dal padre a scuola;
- la metà delle vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante le festività infrasettimanali (sia civili che religiose) ad anni alterni fra i genitori;
- durante le vacanze estive almeno due settimane, anche consecutive, in periodi da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (qualora viaggi e/o vacanze con uno dei genitori, concordati al di fuori dei periodi sopra indicati, dovessero pregiudicare il rispetto dell'alternanza, si applicherà il cd. “recupero”); 5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento Per_2 Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro
500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile ogni anno secondo indice ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui necessitino i figli e cioè, al solo fine esplicativo, le spese farmaceutiche e mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (gite, libri di testo, tasse assicurazioni, trasporti anche per il luogo sede di ateneo) e ludico -sportive (ad esempio: corsi, abbonamenti, attrezzatura sportiva eventualmente necessaria, attività ricreative estive quali “estate ragazzi”, campi scuola, corsi di musica – compreso l'acquisto o il noleggio dello strumento musicale – etc.), previamente concordate, se non urgenti e/o necessarie, e successivamente documentate, con espresso richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Asti;
6) la IG.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico;
Parte_2
7) il Sig. potrà detrarre il 100% delle spese fiscali sostenute: la Sig.ra si impegna, Pt_1 Parte_2 pertanto, a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili;
al fine di ottenere il rimborso ogni documento fiscale dovrà riportare il nominativo e/o il codice fiscale del figlio nel cui interesse dette spese sono state sostenute;
8) i IGnori e dichiarano che ogni questione patrimoniale pendente tra gli stessi Parte_2 Pt_1 non viene regolata all'interno del presente accordo e verrà trattata in separata sede”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato in POIRINO in data 01/05/2004,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2004, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.