Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6382 dell'anno 2023, promosso da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Flavio Girolamo Caruso, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
di Trapani;
[...]
– resistente contumace –
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno
3 maggio 2023, l'odierno ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Controparte_1
di Trapani, emesso il 21 marzo 2023 e notificato in data 5 aprile 2023,
[...] con il quale è stata rigettata la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della
1
L'Amministrazione resistente non si è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 14 novembre 2024 il difensore presente ha rinunciato all'audizione personale del ricorrente, rappresentando che il legale nominato non ha più contatti quest'ultimo.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
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2. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale, condividendosi le ragioni con cui la ha rigettato l'istanza di protezione dallo stesso presentata. CP_1
Va osservato, al riguardo, che il ricorrente – in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani - ha rappresentato:
- di essere cittadino tunisino, di essere nato a [...] e di essersi trasferito nel
2005 a ve ha vissuto fino all'espatrio; CP_2
- di essere musulmano;
- di avere studiato per circa cinque anni in patria e di non avere ivi mai lavorato;
- di avere perso entrambi i genitori nel 2009 in un incidente stradale e di essere figlio unico;
- di avere vissuto in orfanotrofio fino ai 18 anni e successivamente per strada, aiutato occasionalmente da alcuni benefattori;
- di soffrire di epilessia da quando aveva 15 anni ma di essere stato visitato per la prima volta nel 2021 quando una signora l'ha accompagnato dal medico;
- di avere lasciato il Paese per il suddetto motivo;
- di essere arrivato in Italia il 25 gennaio 2023 e di avere presentato domanda
2 di protezione internazionale il 13 marzo 2023;
- di temere, in caso di rimpatrio, di non potersi curare adeguatamente e di non riuscire a trovare una occupazione adeguata a causa della propria patologia
(cfr. verbale di audizione innanzi alla
[...]
di Trapani del 17 marzo Controparte_1
2023).
Né è stato possibile effettuare ulteriori approfondimenti in ordine al vissuto del ricorrente in questa sede dal momento che lo stesso non si è presentato all'udienza fissata per la sua audizione, audizione a cui il legale presente all'udienza del 14 novembre 2024 ha rinunciato, dando atto che il difensore non ha più contatti con il proprio cliente.
3. Orbene, è evidente - alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente - che nel caso di specie non sussiste alcun rischio di “persecuzione” correlato a motivi di “razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica” nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Il ricorrente, invero, ha lasciato il proprio Paese per motivi di natura personale legati alla propria condizioni economica e di salute, come espressamente dichiarato nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale.
Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.
4. Del pari va esclusa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07.
Nella specie non è, invero, ravvisabile alcun pericolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale “a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).
3 Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07, infatti, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
(nell'accezione di cui al citato art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.
Ciò precisato, il ricorrente non ha comprovato di rientrare in una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né è stata dimostrata l'esistenza di provvedimenti giurisdizionali dal quale possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione in condizioni inumane o degradanti, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi individualizzanti che possono legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 14.
Il ricorrente medesimo, d'altronde, in sede di audizione innanzi alla CP_1
ha dichiarato di non avere alcun particolare timore in caso di rimpatrio se
[...]
non quello di non potersi curare adeguatamente e di non potere trovare lavoro.
5. Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui al punto c) del citato art. 14, va precisato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che “l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, aggiungendo che “l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso […] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).
Orbene, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso della Tunisia emerge che nel Paese in questione non sussiste alcun conflitto armato interno contrassegnato da una
4 pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo.
A seguito della caduta del pluriennale regime del Presidente Persona_1
(contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative
[...]
limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche), infatti, non è in atto una situazione di diffuso conflitto armato interno, non integrando le manifestazioni di protesta verificatesi nel corso degli anni, per ragioni di natura sostanzialmente economica, alcuna violenza indiscriminata.
Né alcun conflitto armato e/o violenza indiscriminata si sono verificati a seguito dei più recenti avvenimenti politici connessi alle decisioni del Presidente Kais Saied il quale, invocando l'articolo 80 della Costituzione (che attribuisce al presidente poteri straordinari in situazioni di emergenza), il 25 luglio 2021 ha sospeso l'attività del
Parlamento e l'immunità parlamentare per 30 giorni (poi prorogati), sciolto il governo e dismesso il Primo ministro dopo che nei giorni precedenti vi erano Persona_2 state delle manifestazioni durante le quali migliaia di persone si erano radunate per chiedere le dimissioni del primo ministro, a causa della mala gestione della crisi pandemica e della campagna vaccinale nonché della crisi economica perdurante (cfr.
International Crisis Group, Tunisia, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-alerts-and-july-trends-
2021#tunisia).
Successivamente, d'altronde, il Presidente ha nominato il nuovo capo del governo -
, primo premier donna del Paese – ed approvato la nuova squadra di Persona_3
governo dalla stessa formata (cfr. “Tunisia: nominato il nuovo governo”, 11 ottobre
2021, su https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/10/11/tunisia-nominato- governo/ ).
A ciò va aggiunto che durante il discorso rivolto alla nazione il 13 dicembre 2021, il
Presidente ha annunciato che, a partire dal primo gennaio 2022, sarebbero state avviate consultazioni popolari, per via elettronica, riguardanti alcune riforme elettorali e costituzionali, le quali sarebbero state successivamente oggetto di un referendum, effettivamente tenutosi il 25 luglio 2022. Il 26 luglio 2022 è stata adottata la nuova
Costituzione ed il 17 dicembre 2022 si sono tenute le nuove elezioni legislative. Vero
5 è, peraltro, che nell'ultimo anno la Tunisia ha visto una regressione della libertà di espressione e di stampa, ma gli arresti e le persecuzioni hanno riguardato attivisti, giornalisti ed oppositori politici, categorie cui non appartiene il ricorrente cfr.
(Rapporto annuale sui diritti umani nel 2023”, Dipartimento di Stato USA, 23 aprile
2024; “Rapporto annuale sui diritti umani nel 2021”, Dipartimento di Stato USA, 12 aprile 2022; “Rapporto annuale sulla situazione di diritti umani nel 2022”, Human
Rights Watch, 12 gennaio 2023; reperibili su www.ecoi.net).
Si segnala, d'altronde, che l'inclusione della Tunisia nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui
è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, esclusa anche la ricorrenza di un pericolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14, lett. c) del citato D.Lgs. n.
251/07.
Ne consegue che non va dichiarato il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
6. Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale, il Collegio ritiene che, alla luce della vigente normativa ratione temporis applicabile in considerazione della data di presentazione dell'istanza di protezione (13 marzo 2023) – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo - e tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato e tenuto conto di quanto allegato e documentato in merito alla condizione personale del ricorrente, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. Non vi è prova, d'altronde, che il ricorrente rientri in una delle categorie di soggetti per cui la Tunisia non possa essere ritenuto un paese sicuro.
Né l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce di quanto previsto dall'art 8 CEDU.
6 Si osserva, al riguardo, che il ricorrente si trova in Italia da gennaio 2023 e non ha fornito alcuna prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale, avendo perfino interrotto i contatti con il proprio legale, come dichiarato all'udienza del 14 novembre 2024.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza in Italia di legami familiari tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto della età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Quanto all'epilessia da cui il ricorrente sarebbe affetto, d'altronde, la stessa è curabile in Tunisia, ove detta patologia risulta essergli stata già diagnosticata, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso e ove gli sarebbero già state prescritte delle cure che lo stesso ha dichiarato di non aver effettuato per mancanza di soldi, non avendo neppure provato ad andare in un ospedale pubblico.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
7. Nulla va, infine, disposto in tema di spese tra le parti in considerazione del fatto che l'Amministrazione resistente non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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