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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 1356/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Scala A, Interno 9, ed elettivamente domiciliata in Chivasso (TO), Piazza Carletti 1/c, presso lo studio dell'Avvocato Mauro Bironzo, che la rappresenta e difende per delega in atti e
, CF. , nato il [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Chivasso (TO) alla Via San Sebastiano n. 5, Scala A, Interno 9, ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 158, presso lo studio dell'Avvocato
Afrikah De Mattia per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1.I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, non interferendo l'uno nella vita dell'altro con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La SI rilascerà la casa coniugale sita in Chivasso (TO), alla Via San Parte_1
Sebastiano n. 5, Scala A, Interno 9, entro e non oltre il 30.06.2024, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori, i Signori e , in Parte_3 Parte_4
Chivasso (TO), Via Mazzini n.15;
3. Il Signor si impegna a comunicare alla proprietaria dell'unità immobiliare ove Parte_2
rimarrà a vivere con i figli, il cambio di residenza da parte della SI Parte_1
accollandosi in ogni caso il pagamento integrale del canone di locazione e delle spese condominiali;
4. La SI porterà con sè i seguenti beni mobili di proprietà, attualmente presenti Parte_1
nella casa coniugale: letto con testiera, rete e materasso, nr. 1 specchio, nr. 1 televisore di marca
Samsung, n. 1 quadro raffigurante un bambino con la scritta “Ottobre”, nr. 1 lampadario;
5. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2
coniugi, con collocazione prevalente e residenza anagrafica, presso la stessa casa coniugale sita in Chivasso (TO), Via San Sebastiano n. 5, Scala A, Interno 9 ove vivranno con il padre;
6. Ciascun coniuge potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli minori saranno con sé;
7. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8. La madre ha facoltà di vedere e frequentare i figli minori compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e socio-ricreativi degli stessi e previo accordo con l'altro genitore;
9. In mancanza di accordo, i minori e staranno con la madre nelle seguenti Per_1 Per_2
modalità: durante la settimana, il martedì ed il giovedì con pernottamento presso la casa dei nonni materni (fino a quando la SI vivrà con i genitori) dall'uscita da scuola Parte_1
durante il periodo scolastico o da inizio pomeriggio in periodo non scolastico, fino al mattino successivo, allorquando si recheranno a scuola, o in periodo non scolastico fino al mattino successivo, i fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola durante il periodo scolastico o da inizio pomeriggio in periodo non scolastico, fino alla domenica sera con pernottamento compreso e riaccompagnamento a scuola. Si precisa che nelle giornate del lunedì e del venerdì nelle settimane con il weekend di competenza paterna, i minori usciti da scuola,
staranno a casa con il padre che, salvo imprevisti, lavorerà da casa modalità smart working e sempre in base agli impegni sportivi di e che svolgono entrambi come sport Per_1 Per_2
l'atletica leggera (dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì , nonchè in base agli impegni sociali e ricreativi degli stessi. Il mercoledi, altro giorno in cui e frequentano le lezioni di atletica leggera fino alle ore 19,30, i minori dopo Per_1 Per_2
la scuola pranzeranno dai nonni materni, verranno accompagnati dalla madre ad atletica e terminate le lezioni verranno accompagnati presso la casa paterna ove pernotteranno. Nelle
giornate di lunedì e di venerdì saranno accompagnati ad atletica dal padre il quale li riporterà a casa con sè, mentre il venerdì nella settimana con il weekend di competenza materna, saranno accompagnati alle lezioni di atletica leggera dalla madre;
10. Durante le vacanze natalizie, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal gennaio fino al giorno 7 gennaio, accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend, nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale ( In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio); durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le
restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
11. Durante le vacanze estive la madre potrà avere con sé i minori per 4 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati al padre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei minori presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
12. Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con la madre, e per una settimana consecutiva con il padre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze etc); 13. I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così
come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di e Per_1
; Per_2
15. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo che ognuno possa inserire i minori rispettivamente nel proprio passaporto;
16. In caso di malattia/problemi riguardanti i minori, i genitori si impegnano a darsi tempestivo reciproco avviso, qualora, nel tempo di permanenza presso ciascuno di essi, sorgano disturbi di salute o problemi che li riguardino. In caso di malattia, i genitori concordano nel rendere reciprocamente possibile la visita al/ai minore/i e il contatto telefonico. Il padre/madre avrà diritto di recuperare i giorni di spettanza persi a causa di malattia del/i minore/i o a causa di altri eventi in periodi da concordare di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e scolastici nonchè sportivi. Il week end di spettanza perso potrà essere recuperato in quello successivo, con ripresa dell'alternanza (conseguentemente modificata) per gli altri a venire;
17. Entrambi i genitori si impegneranno reciprocamente a comunicarsi con anticipo di almeno quindici giorni il recapito, anche telefonico, del luogo in cui si recheranno in vacanza, nonchè i rispettivi indirizzi di residenza in caso di variazioni;
18. I genitori prevedono che venga garantito a e , in occasione della permanenza Per_1 Per_2
presso ciascun genitore per come suindicato, il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore;
19. I genitori concordano nel partecipare attivamente nella vita dei figli, garantendo, salvo impedimenti di lavoro o comunque gravi, la loro presenza ai colloqui scolastici con i docenti, al ritiro delle schede di valutazione, alle recite/saggi etc. e a eventuali premiazioni sportive/artistiche/culturali. Sarà onere di ciascun genitore informare l'altro e tenersi informato circa tutte le questioni relative a e;
Per_1 Per_2
20. Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e , le spese ordinarie Per_1 Per_2
riguardanti l'abbigliamento inclusi i cambi di stagione ed eventuali cambi di taglia, spese per tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, eventuale mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), eventuali spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, saranno a carico del Signor nella misura del 70% e della SI nella misura del 30%, in Parte_2 Pt_1
ogni caso con preventiva comunicazione da parte della madre al padre delle spese da sostenersi o sostenute nel periodo di competenza materno ed esibizione dei relativi documenti di spesa. Tale
ripartizione delle spese ordinarie rimarrà in ogni caso fino a quando la SI non reperirà Pt_1
altra occupazione lavorativa con conseguente aumento della retribuzione mensile rispetto a quella attuale. Salvo diverso accordo fra i genitori, le spese ordinarie durante le vacanze natalizie ed estive ed in occasioni di viaggi con i figli, saranno integralmente a carico del genitore nel relativo periodo di permanenza con i minori;
21. Le spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative, dettagliate dal
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione,
divorzio ed affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” del Tribunale di Ivrea del 24.06.2016,
escluse dalla spese ordinarie di cui al punto 20) ed in ogni caso necessarie per i figli, secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno altresì ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
22. L'assegno unico verrà percepito interamente dal Signor e la quota del 50% verrà Parte_2
versata alla SI entro cinque giorni dall'accredito; Parte_1 23. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi attualmente economicamente indipendenti;
inoltre i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
24. Fino al momento in cui la SI rilascerà la casa coniugale per trasferirsi Parte_1
presso la casa dei genitori materni, tutte le utenze dell'immobile (luce, gas, acqua, ecc) e la Tari
saranno a carico in parti uguali fra marito e moglie;
25. L'autovettura Peugeot Ranch targata CN498BH di proprietà esclusiva del Signor Parte_2
anche dopo il 30.06.2024, data di rilascio da parte della moglie della casa coniugale, potrà essere utilizzata dalla SI in base agli accordi fra coniugi ed in ogni caso fino alla Parte_1
vendita della stessa. Le spese relative all'autovettura saranno a carico esclusivo del Signor
ad eccezione del carburante e delle contravvenzioni riferibili ai giorni in cui Parte_2
l'autoveicolo è in uso alla SI;
Pt_1
26. I coniugi sono proprietari di un gatto di nome L'animale d'affezione rimarrà con il CP_1
padre e i due figli fino a quando la SI vivrà con i propri genitori. In caso di Parte_1
trasferimento, la SI porterà il gatto con sè; Pt_1
27. Le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- in data 26.1.2008 hanno contratto matrimonio civile in Chivasso (TO), Atto N. 2 parte
1 - anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni (DOC. 1).
- dall'unione dei coniugi sono nati, a Chivasso, i figli il 28.10.2009 e il Per_1 Per_2
27.10.2013 (DOC. 2)
- il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è
mantenuto tale sino agli ultimi tempi, quando tra i coniugi si sono manifestati insanabili contrasti che hanno di fatto assottigliato e degradato l'affectio maritalis necessaria a continuare la convivenza. All'udienza del 14.1.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 gennaio 2008 in Chivasso (TO), Atto N. 2 parte 1 - anno
2008- DOC. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio come richiesto dalle parti resteranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto il 26 gennaio Parte_1 Parte_2 2008 matrimonio con rito civile a Chivasso (TO), Atto N. 2 parte 1 - anno 2008) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali restano a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 febbraio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)