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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4254 - 2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4254/2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
(C.F.: ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
17.04.1943, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (Ce) al
Corso Garibaldi n. 56, presso lo studio dell'avv. Valeria Londrino che lo rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. ), sito in AV (Ce) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Don Luigi Sturzo, n.12 in persona dell'amministratore pro tempore dott.
, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (Ce) Controparte_2 alla Via P. Bronzetti n. 88, presso lo studio degli avv. ti Francesco Fevola e
IN De SI, giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e agli scritti difensivi. da intendersi qui richiamati per relationem,
Il Giudice riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (C.F.: Parte_1
) nato ad [...] il [...], conveniva in giudizio C.F._1 il (C.F. ), sito in AV (Ce) alla Controparte_1 P.IVA_1 via Don Luigi Sturzo, n.12 in persona dell'amministratore pro tempore dott.
, deducendo che: Controparte_2
- con pec del 15.04.2024 veniva reso edotto della delibera condominiale assunta a seguito dell'adunanza del 4.04.2024, in cui l'assemblea veniva convocata in seconda convocazione, per discutere i seguenti punti all'o.d.g:
1- Bilancio consuntivo anno 2023;
2- Bilancio preventivo 2024;
3- Ratifica rateizzo Sogert del 26.01.2024;
4- Manutenzione canali di gronda. Infiltrazioni cantinato. Ogni più ampia delibera;
5- Messa in mora ditta D&D per fatture arretrate;
6- Ripristino cancello del piano cantinato: conferma della delibera del
17.03.2023;
7- Varie ed eventuali.
-deduceva, altresì:
-che tale assemblea non era validamente costituita, in quanto, i millesimi riportati nel verbale corrispondevano non tutti ai proprietari degli immobili;
- quanto al bilancio consuntivo vi erano errori derivanti dalla mancata acquisizione, da parte dell'attuale amministratore , della documentazione contabile della precedente gestione;
-il bilancio preventivo era anch'esso errato, in quanto, riportava una serie di attività manutentive, senza riferimenti circa i contratti preesistenti con le ditte ed eventuali assicurazioni degli operai;
-il rateizzo con la soc. era avvenuto senza considerare gli acconti Pt_2 già versati dall'attore alla precedente amministrazione, e senza tener conto della documentazione prodotta dallo stesso;
-per la manutenzione dei canali di gronda e delle relative infiltrazioni, occorreva verificare la necessità della nomina di un tecnico per valutare la pericolosità delle infiltrazioni nel piano cantinato, e delle relazioni effettuate nel corso degli anni;
- il posizionamento del cancello al piano cantinato era avvenuto senza tener conto della necessità di procedere alla presentazione di una pratica urbanistica e catastale per la corretta intestazione del locale cantinato.
Per tali motivi l'attore così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
- Dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 04.04.2024 per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Condannare il condominio al pagamento delle spese di giudizio”.
Incardinato il giudizio si costituiva nel giudizio, il convenuto, CP_1 il quale deduceva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di parte attrice, eccependo che:
- l'impugnazione della delibera assembleare del 4.04.2024 era tardiva, atteso che il verbale di assemblea era stato comunicato all'attore, assente all'adunanza, in data 15.04.2024 e aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 15.05.2024, quindi, al compimento del 31 giorno dal ricevimento del verbale di assemblea;
- l'impugnazione della delibera era avvenuta, comunque, senza esperire preventivamente la procedura di mediazione prevista dalla legge quale condizione di procedibilità dell'azione, nel merito contestava l'impugnativa proposta dall'attore perché infondata
Parte convenuta, così, concludeva:
- voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità \ improponibilità della domanda per tardività dell'azione, essendo decorso il termine di 30 giorni previsto dalla legge e, per l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di lite con attribuzione;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso l'inammissibilità
\ improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, con condanna di controparte alla refusione delle spese e competenze di lite con attribuzione;
C) in caso di mancato accoglimento delle eccezioni processuali, rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze di lite con attribuzione;
D) in caso di parziale accoglimento della domanda, specifichi il Tribunale adito quale decisione non sia stata presa correttamente dall'assemblea e, di conseguenza, quale parte della delibera sia annullata.in via preliminare, dichiarare decaduto il sig. dall'azione proposta per tardività della Parte_1 domanda, dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e conseguentemente rigettare le domande ivi contenute;
- nel merito ed in via subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.”
§§ §§ §§§
All'udienza di prima comparizione del 16.10.2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti: parte convenuta reiterava le eccezioni, già formulate nella comparsa di risposta, di tardività della impugnazione e di mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
parte attrice si riservava di depositare il verbale di mediazione nel fascicolo telematico;
il Giudice, sentite le parti riservava il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta in data 16.10 2024 il Giudice rilevato che a causa di un errore “fatale” del sistema informatico, il provvedimento con il quale era stata confermata l'udienza di prima comparizione del 16.10.2024, non essendo visibile, non era stato comunicato alle parti costituite e che le stesse, pertanto, non avevano depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 12.2.2025, udienza da cui decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento del 18.2.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 12.2.2025, il Giudice , ritenuto che la causa era matura per la decisione, senza lo svolgimento di attività istruttoria , rinviava per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 19.9.2025 la causa era rimessa in decisione
§§§ §§ §§§
Osserva il Tribunale, in limine litis, vada affrontata la questione relativa alla tempestività della impugnazione della delibera oggetto di giudizio ed alla relativa eccezione articolata dal convenuto.
Rileva il giudicante, giusta costante giurisprudenza del Suprema Corte, cui questo giudice aderisce e richiama, in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto.
Devono, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 c.c., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.
4806/2005; Cass. Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010). Il differente regime di invalidità assume particolare rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili.
Tale norma, al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
In base alla superiore e necessaria premessa, appare chiaro che i motivi di impugnazione addotti dall'attore avverso la delibera impugnata rientra nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andava proposto nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma c.c.
A ciò si aggiunga che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo".
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo
Tanto premesso, nel caso de quo, la domanda è ammissibile risultando la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 15.05.2024 ovvero il 30 giorno dalla comunicazione del verbale di assemblea , avvenuta in data 15.04.2024.
Per il calcolo utile ai fini dell'impugnativa della delibera assembleare, infatti, vale il noto brocardo secondo cui dies a quo non computatur in termino, dies a quo computatur. Così anche l'art. 155 cod. proc. civ. a tenore del quale:
“Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”
Ritiene, il Giudicante che, va esaminata, altresì, la questione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale, per mancato esperimento della procedura di mediazione, peraltro, sollevata da parte convenuta con l'atto introduttivo e reiterata alla prima udienza di comparizione delle parti.
Orbene, non vi è in atti alcuna prova, se la mediazione obbligatoria, sia stata effettivamente espletata e l'eventuale esito.
Dalla documentazione depositata in atti dall'attore, emerge che, a mezzo posta elettronica certificata, è stata inoltrata dall'avv. Valeria Londrino un'istanza di mediazione datata 24.05.2024, per l'impugnativa della delibera oggetto del presente giudizio, all'organismo di mediazione “Concilia Med S.r.l.”, ma non è stata fornita la prova che la stessa sia stata comunicata al convenuto condominio, o che lo stesso l'abbia ricevuta, né altro atto successivo, versato in atti lo prova, in maniera chiara ed incontrovertibile.
Non risulta, altresì, depositato in atti il verbale redatto dal mediatore procedente che dichiara chiusa la procedura di mediazione obbligatoria.
Dalla documentazione in atti risultano prodotte le comunicazioni di avvio della procedura di mediazione ma afferenti ad altra e diversa mediazione attivata nel 2023 per l'impugnativa di precedente delibera del 17.03.2023.
Per quanto sopra asserito, quindi, appare incontrovertibile che parte attrice non abbia assolto a quanto previsto dalla normativa vigente art. 5 comma
6 D. Lgs. 28/10 che prescrive a pena di improcedibilità che la domanda di mediazione debba essere proposta entro trenta giorni e portata a conoscenza della parte convenuta nello stesso termine.
Di contra non vi è alcuna prova che conforta la tesi, sostenuta dall'attore, che parte convenuta sia venuta a conoscenza del deposito dell'istanza di mediazione presso l'istituto di mediazione e del primo incontro di mediazione, calendarizzato nelle forme e nei termini di legge.
Al riguardo non può tralasciarsi che il 6° comma dell'art. 5 D. Lgs. 28/10 prevede che la decadenza sia impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e non già dalla domanda unitamente all'avviso di convocazione.
Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione.
Concludendo, per quanto, argomentato, il Tribunale rileva che non vi è prova in atti che sia stato dato, effettivamente, corso alla mediazione non avendo l'attore depositato il verbale del primo incontro né quello conclusivo, né la comunicazione alla parte convenuta.
§§§ §§ §§§
Per tali motivi, Il Tribunale dichiara che la domanda va dichiarata improcedibile, per non essersi maturata la condizione della procedibilità.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, previste nel
DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
§§§ §§ §§§
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima sezione civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G n. 4254 -2024 proposta da nato ad [...] il Parte_1 17.04.1943 nei confronti del in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., dott. , disattesa ogni Controparte_2 altra domanda, contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda, così come in parte motiva.
- Condanna l'attore nato ad [...] il Parte_1
17.04.1943, al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta AV (Ce) in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., dott. , che liquida in € Controparte_2
3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione, giusta richiesta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla cancelleria, per quanto di sua competenza.
AV il 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo