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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Laura Tropiano, con la quale è elettivamente domiciliata in
Siderno (RC) via Cimato n. 32
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 10/01/2022, ha inoltrato domanda all' per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio status di invalido civile, al fine di beneficiare della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex L.
n. 118/71;
- che è stata riconosciuta dalla commissione medico - legale dell' CP_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L 509/88, con una percentuale del 40%”;
- che, avverso tali risultanze, ha proposto ricorso per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole dei benefici richiesti, ritenendola invalida nella misura del 66%;
- che il consulente del giudice non ha specificato quale modalità di calcolo abbia adottato al fine di valutare le patologie riscontrate;
- che è affetta da gravi infermità, che non sono state prese in considerazione o comunque sono state erroneamente valutate dal CTU;
- che il consulente ha indicato come unica patologia l' “artrosi spalla dx” e la “tendinopatia”, sebbene si tratti di due differenti affezioni, che avrebbero dovuto essere valutate singolarmente;
- che il CTU non ha valutato adeguatamente i problemi psicologici e i problemi di depressione della ricorrente, identificandoli erroneamente come
“depressione”, senza indicarne la gravità;
- che il consulente tecnico d'ufficio ha omesso di considerare alcune patologie risultanti dalla documentazione medica, quali l'“osteoporosi”, la
“bronchite cronica” e la “spondilartrosi lombare”;
- che, a causa delle gravi patologie di cui è affetta, possiede i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio, onde disporre
l'accertamento per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, inabilità civile;
2. In particolare, accertare e dichiarare, previa nomina di nuovo CTU medico-legale, lo stato di invalidità della ricorrente, finalizzato al riconoscimento del diritto della stessa ad ottenere le prestazioni quale invalida civile, nonché inabile, come per legge, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa, e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
3. nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l' accertamento per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, con la richiesta di percepire l'assegno mensile di invalidità, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa, e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
4. nonché, previa nomina di nuovo CTU medico legale, accertare e dichiarare che la ricorrente è inabile civile e ha diritto al riconoscimento dell'inabilità civile, al fine di percepire la pensione di inabilità (100% invalidità civile), fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa,
e/o, comunque, il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
5. Con condanna del resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipante.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' , sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 14/10/2024 questo giudicante ha disposto che il 4
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti - mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, sebbene CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del requisito sanitario legittimamente il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto dalla Commissione Medica né nel corso del giudizio per CP_1
accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte pretendendo che lo stesso richieda esami specialistici in ordine a patologie non emerse in sede di esame obiettivo e non allegate.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna 5
concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare l'errata valutazione di alcune patologie, l'omessa valutazione di altre patologie e la mancata indicazione dell'iter argomentativo che ha condotto alle conclusioni formulate dal C.T.U.
In particolare, parte ricorrente richiama patologie come la spondiloartrosi lombare, l'osteoporosi e la bronchite cronica, lamentando la mancata considerazione delle stesse.
Tuttavia, le patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione non risultano sufficientemente allegate, alla luce consultazione della documentazione medica allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Invero, tra la documentazione medica allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo, vi è un certificato che non attesta la presenza di una bronchite cronica, ma, al contrario, fa riferimento ad un focolaio broncopneumonico in fase di risoluzione, mentre le altre due patologie non risultano sufficientemente allegate.
Orbene, in difetto di qualsivoglia allegazione documentale e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto valutare le patologie alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni 6
medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa è invalida nella misura del 66%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Inoltre, con riferimento all'iter argomentativo che ha condotto alla percentuale riconosciuta dal C.T.U., quest'ultimo, con relazione integrativa depositata in data 28/12/2024, ha ulteriormente specificato che: “dopo una valutazione clinico anamnestica come riportato a pagina 4 elaborato peritale ho posto le seguenti diagnosi ed ho ricavato i relativi codici analogici tabellari utilizzando il decreto ministeriale della salute del 5 febbraio del 92 n.43: -
Artrosi spalla dx con tendinopatia Cod analogico 7208-30%-Meniscopatia ginocchio sx Cod analogico 7205-21%- Depressione Cod analogico 2208-30%-
Pattern di Brugada tipo 3. Cod analogico 6445-11%. Successivamente utilizzando il calcolo riduzionistico con formula di Balthazard per le plurime menomazioni presenti ho calcolato un' invalidità complessiva del 66%”.
Nondimeno, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando l'eventuale sopravvenienza di un aggravamento del quadro patologico.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato dei referti allegati nel corso del presente giudizio (referto del 6.2.2024 lettera dimissione esito 7
intervento di ricostruzione cuffia dei rotatori spalla dx con bursectomia ed acromion plastica. Gonartrosi ginocchio sx con meniscosi), ha concluso che tale documentazione non attesta un aggravamento, ma non fa altro che confermare la patologia osteoarticolare alla spalla dx ed al ginocchio sx dopo l'esecuzione di intervento chirurgico curativo della stessa.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi 8
di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendosi registrato un aggravamento del quadro clinico della ricorrente e non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 933/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
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Locri, 11/03/2025
Il giudice 9
Dott.ssa Maria Fenucci