Sentenza 29 marzo 2021
Decreto presidenziale 18 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00397/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2017, proposto da
Cima Bocchese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Ghirigatto, Marta Bassanese, Giovanni Sala, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Sala in Vicenza, via Fermi n. 265;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Comune di Recoaro Terme, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 1207 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “Cima Bocchese S.r.l. - Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Cima Bocchese". Progetto di sfruttamento e ricomposizione ambientale del cantiere "Cima Bocchese". Comune di localizzazione: Recoaro Terme (VI). - Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Cima Bocchese ha dedotto che con decreto in data 28.11.1994 il Distretto Minerario di Padova attribuiva in concessione alla ditta Quartiero Renata, per un periodo di anni 20, la miniera denominata "Cima Bocchese", situata in Comune di Recoaro Terme in area sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale, nonché al vincolo ambientale ex DPR n. 616/77 per la presenza di un'area boscata; con successivo decreto in data 18.01.2000 la concessione mineraria veniva trasferita alla Cima Bocchese S.r.l.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la Regione Veneto ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di sfruttamento della cava proposto dalla ricorrente, articolando i seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo si contesta il provvedimento gravato nella parte in cui si evidenzia l’intervenuta decadenza dalla concessione con impossibilità di rinnovo per inottemperanza “ agli obblighi imposti ” al concessionario, e segnatamente per mancato versamento del diritto annuale, previsto dall’art. 25 RD 1443/1927: si osserva in proposito che l’inadempimento all’obbligo di pagare il diritto annuale, pur potendo determinare la decadenza dalla concessione, non potrebbe essere legittimamente invocato a supporto di un diniego di rinnovo; nel caso di specie il procedimento avviato dalla Regione per la dichiarazione di decadenza non sarebbe mai stato portato a termine con un provvedimento espresso, così come previsto dall’art. 41 del R.D. 1443/1927.
Si deduce, inoltre, che sarebbe del tutto indimostrata, non motivata e priva di adeguata istruttoria a sostegno, l’affermata incapacità tecnica ed economica di gestione della cava e di adempimento dei relativi obblighi da parte di Cima Bocchese s.r.l., incapacità peraltro non evidenziata in occasione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L.241/90;
2) con il secondo motivo la ricorrente contesta il giudizio espresso dalla commissione VIA sulla non compatibilità ambientale del progetto presentato, tenuto conto del fatto che l’istruttoria regionale non conterrebbe alcuna approfondita analisi e comparazione dei diversi interessi in gioco: di qui la carenza motivazionale dell’atto gravato;
3) con il terzo motivo si lamenta, ancora, che i motivi di diniego avrebbero dovuto essere limitati a quelli suscettibili di emergere nell’ambito della valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento, laddove la Regione nel provvedimento impugnato avrebbe opposto anche una serie di ragioni del tutto estranee a tale giudizio, che avrebbero potuto essere prese in considerazione solo se la prima fase del procedimento, inerente alla VIA, si fosse conclusa positivamente;
4) con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis L.241/90 nella parte in cui la norma prevede che “ dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale ”: l’atto gravato, infatti, non conterrebbe specifiche considerazioni sulle osservazioni proposte;
5) con il quinto motivo si contesta l’atto impugnato ove in esso si afferma che vi sarebbe, per effetto del cantiere progettato, un rischio di “ compromissione delle sorgenti acquedottistiche ”: si osserva sul punto che sarebbe indimostrato che le sorgenti captate possano essere considerate “ad uso acquedottistico”, in quanto la documentazione comunale allegata a tal fine sarebbe inidonea a comprovare l’assunto; sarebbe inoltre indimostrato il pericolo di compromissione di tali sorgenti;
6) ancora, si deduce: quanto alla contestata realizzazione di una teleferica, che si tratterebbe di un’ipotesi alternativa rispetto all’utilizzo per il trasporto dei materiali di camion sulla strada, fatta, comunque, oggetto di adeguata valutazione dal punto di vista paesaggistico; quanto ai tempi necessari all’esecuzione delle opere di risistemazione, che l’indicazione della temporalità degli interventi, diversamente da quanto ritenuto da parte della Commissione V.I.A., sarebbe stata offerta dalla proponente sulla base di calcoli dettagliati (pagina 23/24 del Documento A01 “Relazione tecnica descrittiva”); quanto alle “matrici di Leopold” di cui alle pagine 12 e 41 del documento C06, che esse sarebbero il frutto di un procedimento di “ check-list ” standard, le cui risultanze sarebbero contenute nel documento C05 “Check-list”; quanto all’ “eliminazione di un tratto di viabilità ad uso pubblico”, che non corrisponderebbe al vero quanto ritenuto dalla Commissione, poiché la strada pubblica si interromperebbe in località “Calcare” per poi proseguire per una stradina sterrata a sua volta interrotta, sia a monte che a valle dell’ambito di cava, da cancelli;
7) con il settimo motivo si contesta il punto 3.5 del provvedimento, attinente alla gestione dei rifiuti di lavorazione e in particolare alla gestione degli scarti, giacché non sarebbero indicate le “gravi carenze” e le ragioni per cui il piano di gestione dei rifiuti sarebbe “inaccoglibile” e non già semplicemente emendabile; la società avrebbe, peraltro, dichiarato di non produrre rifiuti da estrazione;
8) con l’ottavo motivo si contesta l’atto impugnato ove in esso si afferma che sarebbe stata violata la disciplina regionale che prevede che “ il materiale associato derivante dai lavori di miniera ” e nello specifico il calcare, vada riutilizzato “in sede”: si osserva che quanto opposto dalla Regione potrebbe, al più, fondare un motivo di diniego dell’autorizzazione all’impianto; nel merito si deduce che il materiale di risulta sarebbe troppo fine per essere utilizzato ai fini del ripristino ambientale;
9) con il nono motivo si contesta l’atto di diniego nella parte in cui esso afferma che alcune pertinenze (in particolare, quelle poste a valle dell’ipotetica teleferica) sarebbero esterne alla concessione mineraria: si rileva che quanto osservato potrebbe al più fondare un motivo di diniego dell’autorizzazione all’impianto, essendo rilievi estranei al giudizio di compatibilità ambientale; si osserva, inoltre, che le contestazioni in questione atterrebbero alla teleferica, e quindi ad un’opera non necessaria al progetto minerario;
10) infine, si osserva che il progetto non includerebbe opere di mitigazione poiché esse sono destinate a seguire lo sviluppo del cantiere, progettato a stralci; inoltre, la mancata realizzazione di uno studio di impatto acustico sulle pertinenze minerarie a valle della teleferica costituirebbe una carenza certamente non dirimente.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza in data 11.02.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in disamina la società Cima Bocchese, quale titolare della concessione per lo sfruttamento della miniera denominata "Cima Bocchese" situata in Comune di Recoaro Terme, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di sfruttamento della cava proposto dalla ricorrente.
Con il primo motivo la società contesta quanto osservato nel provvedimento impugnato circa l’impossibilità di rinnovo della concessione per inottemperanza agli obblighi gravanti sul concessionario, non avendo la ricorrente effettuato il versamento del diritto annuale previsto dall’art. 25 R.D. 1443/1927.
Occorre rilevare, in proposito, che la Cima Bocchese srl non contesta il mancato versamento degli importi dovuti a tale titolo all’Amministrazione, ma afferma che tale circostanza avrebbe potuto comportare esclusivamente una pronuncia di decadenza dal titolo con provvedimento espresso, nel caso concreto mai adottato dalla concedente: le norme vigenti non consentirebbero invece, secondo la società, che tale inadempimento venga posto a fondamento del diniego di rinnovo della concessione.
Dunque, è pacifico tra le parti che: il termine originario di durata della concessione è venuto naturalmente a scadenza; in costanza di rapporto la concessionaria ha omesso il versamento delle somme dovute alla concedente a titolo di diritti annuali; non è mai stato adottato dall’Amministrazione un provvedimento di decadenza del titolo.
Ciò premesso, occorre stabilire se le norme che disciplinano la fattispecie in commento debbano essere interpretate conformemente alla soluzione esegetica proposta dalla Regione, secondo la quale il mancato pagamento del dovuto costituirebbe un inadempimento degli obblighi gravanti sul concessionario tale da impedire il rinnovo della concessione scaduta, ovvero in senso conforme a quanto osservato dalla ricorrente, secondo la quale l’inadempimento in oggetto, pur potendo giustificare la decadenza del titolo concessorio, non escluderebbe la possibilità di rinnovo: ciò in ragione del fatto che il pagamento del diritto proporzionale non rientrerebbe tra gli “obblighi imposti” al concessionario la cui mancata ottemperanza viene prevista dalla legge come causa ostativa al rinnovo.
Occorre, dunque, prendere le mosse dall’esame delle norme applicabili, e cioè quelle dettate dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
In particolare, l’art. 25 del testo citato stabilisce che: “ Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione ”.
I successivi artt. 33 e 34, poi, prevedono: “ 33. La concessione cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza.
34. La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli ” .
Infine, l’art. 40 così recita: “ 40. Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi: 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione; 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27 ”.
L’interpretazione delle norme richiamate che viene proposta dalla ricorrente si fonda, principalmente, sulla circostanza che l’art. 40 da ultimo riportato, nell’elencare le cause della decadenza, distinguerebbe tra “obblighi imposti con l’atto di concessione” e mancata osservanza delle disposizioni indicate, tra cui l’art. 25 che prevede, appunto, l’obbligo di pagare il diritto proporzionale. Di conseguenza, si afferma, ove il precedente art. 34 esclude il rinnovo nel caso di inadempimento degli “obblighi imposti”, il legislatore avrebbe inteso far riferimento solo a quelli previsti nella concessione.
Il Collegio ritiene che tale esegesi non possa essere condivisa.
In primo luogo, rileva il dato testuale: l’art. 34 in precedenza riportato, nell’indicare l’inottemperanza agli “obblighi imposti” al concessionario quale causa ostativa al rinnovo del titolo, non distingue tra gli obblighi derivanti dall’atto di concessione e quelli che traggono la propria fonte direttamente dalla legge.
In secondo luogo, l’interpretazione proposta dalla ricorrente conduce a esiti irragionevoli, laddove porterebbe a escludere dal novero degli obblighi il cui inadempimento preclude il rinnovo proprio il pagamento dei diritti proporzionali, che la legge in commento indica tra gli elementi costitutivi della concessione mineraria (si veda, in tal senso, C. Cost. nr. 257 del 20.06.1994).
Infine, occorre svolgere una ulteriore riflessione: nel caso in esame l’obbligo di cui si assume l’inadempimento risulta essere stato espressamente richiamato nell’atto di concessione, tra gli obblighi assunti dalla concessionaria ( cfr. doc. 1 della produzione della Regione: art. 3 lett. G) del DM 28.11.1994); dunque, quand’anche volesse seguirsi l’interpretazione prospettata dalla ricorrente, si dovrebbe comunque ritenere non ottemperato un obbligo imposto con l’atto di concessione, certamente suscettibile di precludere il rinnovo del titolo scaduto secondo quanto osservato dalla stessa società Cima Bocchese.
Alla luce di quanto precede, il motivo di censura in disamina è infondato.
Ne consegue il rigetto del ricorso, risultando assorbita, in via logica, la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti: ciò in quanto l’impossibilità fatta valere dall’Amministrazione di procedere al rinnovo della concessione venuta a scadenza risulta ragione in sé idonea a fondare il provvedimento gravato.
Alla luce della considerazione della complessiva vicenda in disamina appare al Collegio opportuna l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO