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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 262/25 RG
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Rocco in sost. di e anche in sost. di Per_1 Pt_1
CP_1
È altresì presente, per la pratica, la dott.ssa Persona_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta relative all'udienza del 15.7.25.
Parte convenuta conclude come da comparse di costituzione.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 262/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
[...]
Parte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di avere ottenuto, nei confronti dei convenuti, prima un sequestro conservativo poi una sentenza di condanna al pagamento di € 120.792,57 oltre accessori (sentenza confermata in appello e con il processo di cassazione in corso); che a seguito di tale sentenza il sequestro immobiliare si era convertito in pignoramento;
che dalla perizia esperita nel processo esecutivo era emersa una discontinuità nelle trascrizioni dei titoli di acquisto degli immobili pignorati, mancando non solo la trascrizione degli acquisti dei convenuti, ma anche di quelli della loro dante causa, ; che, più precisamente, gli immobili in questione, che erano in origine di proprietà Persona_3 di e rispettivamente madre e zii di , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_3 erano prima passati per successione a quest'ultima e poi, alla morte della stessa, erano passati, parimenti per successione, al figlio ed ai nipoti e , Parte_2 Parte_3 Parte_2 figli di . Pt_2
L'attrice ha quindi chiesto la declaratoria dell'intervenuta accettazione dell'eredità di e da parte di e quella dell'intervenuta Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_3 accettazione dell'eredità di da parte di e . Persona_3 Parte_2 Parte_2
I convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di di accettare Persona_3
l'eredità della madre e degli zii, con conseguente assorbimento della domanda relativa all'accettazione dell'eredità di quest'ultima da parte loro.
Motivi della decisione
Premesso che gli immobili per i quali è causa verranno riportati in dettaglio nel dispositivo,
l'attrice ha allegato: che alla morte di e di era nel Persona_4 Persona_7 possesso di alcuni degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
che successivamente alla morte di era entrata in possesso di alcuni degli immobili facente parte dell'asse ereditario;
Persona_6 che non aveva mai redatto l'inventario; che con riferimento a tutti tali immobili Persona_3 Per_3
aveva posto in essere svariati atti di accettazione tacita dell'eredità, in ultimo avendone disposto
[...] per testamento;
che al momento della morte di e erano in Persona_8 Parte_2 possesso di alcuni degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
che essi non avevano mai redatto l'inventario; che tutti e tre i convenuti avevano posto in essere svariati atti di accettazione tacita dell'eredità, in particolare costituendosi come eredi di nel processo terminato con la Persona_3 sentenza di condanna degli stessi, in forza della quale il sequestro era stato convertito in pignoramento.
Tali allegazioni non sono state contestate dai convenuti.
Dalle stesse deriva dunque in modo evidente, che deve essere considerata erede Persona_3 di e vuoi ex art. 485 cc, vuoi ex art. 476 cc, e che Persona_4 Persona_5 Persona_6 i convenuti devono essere considerati eredi di , quanto a e Persona_3 Parte_2 Parte_2 vuoi ex art. 485 cc, vuoi ex art. 476 cc, quanto a ex art. 476 cc. Parte_2
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, essa è manifestamente infondata.
Infatti, per quanto riguarda l'eredità di e di essendo Persona_4 Persona_5 Per_3
nel possesso dei beni ereditari, essa, ex art. 485 cc, essa è diventata erede allo scadere dei tre
[...] mesi dalla morte dei danti causa, vale a dire ampiamente prima del maturare della prescrizione;
per quanto riguarda poi l'eredità di il primo atto di accettazione tacita è rappresentato Persona_6 dalla divisione ereditaria, avvenuta meno di un anno dopo la morte del dante causa, vale a dire di nuovo ampiamente prima del maturare della prescrizione.
La domanda va dunque senz'altro accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Data la manifesta infondatezza delle difese dei convenuti, essi vanno inoltre condannati a versare all'attrice, ex art. 963 cpc, la somma di € 3.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di Persona_3 Persona_4 deceduta a Carrara il 13 aprile 1978, ricomprendente i seguenti beni:
a) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.84, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 428 e 429, categoria A2, classe 2, consistenza 11 vani;
b) quota di un mezzo dell'immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola
n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe 3, consistenza 2,5 vani;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di deceduto Persona_3 Persona_5
a Carrara il 22.10.1969, ricomprendente il seguente bene: quota parte di un mezzo dell'immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via
Agricola n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe
3, consistenza 2,5 vani;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di deceduto Persona_3 Persona_6
a Carrara il 08.09.1965, ricomprendente il seguente bene: immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.90, identificato al catasto fabbricati foglio 50 particella 417 sub. 3, categoria A5, classe 1, consistenza 1 vano;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di e , dell'eredità Parte_2 Parte_2 di , deceduta a Carrara il 20.03.2021, ricomprendente i seguenti beni: Persona_3 a) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.84, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 428 e 429, categoria A2, classe 2, consistenza 11 vani;
b) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe 3, consistenza 2,5 vani;
c) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.90, identificato al catasto fabbricati foglio 50 particella 417 sub. 3, categoria A5, classe 1, consistenza 1 vano;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di , deceduta Parte_2 Persona_3
a Carrara il 20.03.2021;
- condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
- condanna i convenuti a versare all'attrice, ex art. 963 cpc, la somma di € 3.000,00.
CH Fornaciari
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Rocco in sost. di e anche in sost. di Per_1 Pt_1
CP_1
È altresì presente, per la pratica, la dott.ssa Persona_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta relative all'udienza del 15.7.25.
Parte convenuta conclude come da comparse di costituzione.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 262/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
[...]
Parte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di avere ottenuto, nei confronti dei convenuti, prima un sequestro conservativo poi una sentenza di condanna al pagamento di € 120.792,57 oltre accessori (sentenza confermata in appello e con il processo di cassazione in corso); che a seguito di tale sentenza il sequestro immobiliare si era convertito in pignoramento;
che dalla perizia esperita nel processo esecutivo era emersa una discontinuità nelle trascrizioni dei titoli di acquisto degli immobili pignorati, mancando non solo la trascrizione degli acquisti dei convenuti, ma anche di quelli della loro dante causa, ; che, più precisamente, gli immobili in questione, che erano in origine di proprietà Persona_3 di e rispettivamente madre e zii di , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_3 erano prima passati per successione a quest'ultima e poi, alla morte della stessa, erano passati, parimenti per successione, al figlio ed ai nipoti e , Parte_2 Parte_3 Parte_2 figli di . Pt_2
L'attrice ha quindi chiesto la declaratoria dell'intervenuta accettazione dell'eredità di e da parte di e quella dell'intervenuta Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_3 accettazione dell'eredità di da parte di e . Persona_3 Parte_2 Parte_2
I convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di di accettare Persona_3
l'eredità della madre e degli zii, con conseguente assorbimento della domanda relativa all'accettazione dell'eredità di quest'ultima da parte loro.
Motivi della decisione
Premesso che gli immobili per i quali è causa verranno riportati in dettaglio nel dispositivo,
l'attrice ha allegato: che alla morte di e di era nel Persona_4 Persona_7 possesso di alcuni degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
che successivamente alla morte di era entrata in possesso di alcuni degli immobili facente parte dell'asse ereditario;
Persona_6 che non aveva mai redatto l'inventario; che con riferimento a tutti tali immobili Persona_3 Per_3
aveva posto in essere svariati atti di accettazione tacita dell'eredità, in ultimo avendone disposto
[...] per testamento;
che al momento della morte di e erano in Persona_8 Parte_2 possesso di alcuni degli immobili facenti parte dell'asse ereditario;
che essi non avevano mai redatto l'inventario; che tutti e tre i convenuti avevano posto in essere svariati atti di accettazione tacita dell'eredità, in particolare costituendosi come eredi di nel processo terminato con la Persona_3 sentenza di condanna degli stessi, in forza della quale il sequestro era stato convertito in pignoramento.
Tali allegazioni non sono state contestate dai convenuti.
Dalle stesse deriva dunque in modo evidente, che deve essere considerata erede Persona_3 di e vuoi ex art. 485 cc, vuoi ex art. 476 cc, e che Persona_4 Persona_5 Persona_6 i convenuti devono essere considerati eredi di , quanto a e Persona_3 Parte_2 Parte_2 vuoi ex art. 485 cc, vuoi ex art. 476 cc, quanto a ex art. 476 cc. Parte_2
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, essa è manifestamente infondata.
Infatti, per quanto riguarda l'eredità di e di essendo Persona_4 Persona_5 Per_3
nel possesso dei beni ereditari, essa, ex art. 485 cc, essa è diventata erede allo scadere dei tre
[...] mesi dalla morte dei danti causa, vale a dire ampiamente prima del maturare della prescrizione;
per quanto riguarda poi l'eredità di il primo atto di accettazione tacita è rappresentato Persona_6 dalla divisione ereditaria, avvenuta meno di un anno dopo la morte del dante causa, vale a dire di nuovo ampiamente prima del maturare della prescrizione.
La domanda va dunque senz'altro accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Data la manifesta infondatezza delle difese dei convenuti, essi vanno inoltre condannati a versare all'attrice, ex art. 963 cpc, la somma di € 3.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di Persona_3 Persona_4 deceduta a Carrara il 13 aprile 1978, ricomprendente i seguenti beni:
a) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.84, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 428 e 429, categoria A2, classe 2, consistenza 11 vani;
b) quota di un mezzo dell'immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola
n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe 3, consistenza 2,5 vani;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di deceduto Persona_3 Persona_5
a Carrara il 22.10.1969, ricomprendente il seguente bene: quota parte di un mezzo dell'immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via
Agricola n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe
3, consistenza 2,5 vani;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di deceduto Persona_3 Persona_6
a Carrara il 08.09.1965, ricomprendente il seguente bene: immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.90, identificato al catasto fabbricati foglio 50 particella 417 sub. 3, categoria A5, classe 1, consistenza 1 vano;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di e , dell'eredità Parte_2 Parte_2 di , deceduta a Carrara il 20.03.2021, ricomprendente i seguenti beni: Persona_3 a) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.84, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 428 e 429, categoria A2, classe 2, consistenza 11 vani;
b) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.96, identificato al catasto fabbricati foglio 50, particella 418 sub. 1, categoria A5, classe 3, consistenza 2,5 vani;
c) immobile sito in Carrara (MS), CAP 54033, Frazione Fossola, via Agricola n.90, identificato al catasto fabbricati foglio 50 particella 417 sub. 3, categoria A5, classe 1, consistenza 1 vano;
- dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , dell'eredità di , deceduta Parte_2 Persona_3
a Carrara il 20.03.2021;
- condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
- condanna i convenuti a versare all'attrice, ex art. 963 cpc, la somma di € 3.000,00.
CH Fornaciari