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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LAGUARDIA IVAN
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO RICCIONI e dall'Avv. NICOLA MAZZERA
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. accertare e dichiarate risolto il Contratto, stipulato tra la e la in data 24 Parte_1 CP_1 marzo 2020, a causa del grave e colpevole inadempimento contrattuale della CP_1
2. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 60.865,00, a titolo di risarcimento patrimoniale come meglio specificato in narrativa, ovvero
l'importo che verrà quantificato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia ovvero liquidato in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo effettivo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
1 Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 24.03.2020 sottoscriveva un contratto di fornitura di servizi con la
[...]
n forza del quale veniva commissionata a Controparte_1
quest'ultima l'esecuzione dei servizi di deposito, magazzinaggio, stoccaggio, spedizione ed evasione conto terzi di prodotti di genere alimentare, non necessitanti di temperatura controllata e descritti nell'offerta datata 30 gennaio 2020, di cui all'allegato A del contratto;
- che, in particolare, con la sottoscrizione del suddetto contratto, la società convenuta si obbligava, tra l'altro, a svolgere “l'insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura dei prodotti in occasione della sosta presso il magazzino” provvedendo, oltre che alla verifica quantitativa e qualitativa della merce all'arrivo presso il magazzino, ad allocare tale merce “all'interno di locali chiusi
e tecnicamente idonei alla conservazione”;
- che in data 11/08/2020 l'Amministratore Unico della comunicava alla società attrice CP_1 il deperimento di alcuni beni e, in specie, delle “Tavolette al cacao 15 pz. (Cat: pasti proteici dolci)” avvenuto a causa dell'eccessivo calore;
- che in data 12/08/2020 la , dopo aver acclarato che il deposito e la conservazione dei Pt_1 beni affidati alla società convenuta risultava essere attuato in violazione delle specifiche normative di settore e dei principi HACPP previsti per la conservazione della merce alimentare, comunicava Part alla la volontà di risolvere il contratto di fornitura di servizi per grave inadempimento;
CP_2
- che successivamente al ritiro delle merci avvenuto in data 17/08/2020 presso il magazzino della Part
la accertava che, rispetto a quanto dichiarato dalla società convenuta, CP_2 Pt_1 anche altri prodotti alimentari a base di cioccolato risultavano danneggiati;
- che sussiste l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni su di essa gravanti in base al contratto, avendo la stessa conservato i prodotti dell'attrice ad una temperatura eccessiva, come confermato da quanto riferito dalla stessa convenuta in data 11.8.2020 in ordine al fatto che la merce si era rovinata a causa del calore, e dal fatto che diversi prodotti, anche ulteriori rispetto a quelli inizialmente individuati, risultavano danneggiati dal calore;
- di aver incardinato un procedimento di mediazione nei confronti della società convenuta al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, il quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare sussistente una responsabilità ex artt. 1768 e 1218 C.C. della SA. e il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni CP_2 subiti in conseguenza del grave inadempimento, quantificabili nella somma complessiva di €
60.865,00, di cui € 7.413,00 a titolo di danno derivante dalla merce rovinata;
€ 50.585,00 a titolo di danno da mancato guadagno della , per i prodotti che non sono stati venduti alla ditta Pt_1
a causa del danneggiamento della merce conservata nel magazzino della convenuta e della CP_3 2 conseguente necessità di spostare la restante merce in altro magazzino, circostanza che ha determinato il superamento delle tempistiche previste per l'ordine della;
€ 1.830,00 (iva CP_3 inclusa) a titolo di restituzione di quanto pagato a titolo di penale per il recesso su richiesta della convenuta;
€ 1.037,00 (iva inclusa) per il trasporto ed il ritiro della merce dal magazzino della CP_
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 deduzioni attoree in ordine alla propria responsabilità, nonché la pretesa risarcitoria azionata dalla
, deducendo quanto segue: Pt_1
- l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti in quanto la comunicazione di danneggiamento di alcuni prodotti inviata alla veniva strumentalizzata pretestuosamente al fine di Pt_1
Pa concludere il rapporto contrattuale con la . e consentire la sottoscrizione di un altro CP_2 accordo con la a tariffe più vantaggiose;
Parte_3
- l'infondatezza della deduzione relativa all'inidoneità dei locali di magazzinaggio a consentire la conservazione a “temperatura controllata” delle tavolette di cioccolato, in quanto tale servizio non veniva richiesto dalla , nonostante la consapevolezza di non poter Pt_1 commercializzare tali beni durante il periodo estivo se non a temperatura controllata e la Pa disponibilità manifestata dalla . alla rinegoziazione dei rapporti in essere prevedendo CP_2 la conservazione con tale modalità;
- in ogni caso, il carattere non grave del dedotto inadempimento, essendo i prodotti a base di cioccolata soltanto una minima parte di quelli depositati dall'attrice nel magazzino della convenuta;
- che in occasione del ritiro delle merci avvenuto in data 17.08.2020 la non sollevava Pt_1 alcuna contestazione in ordine ad un eventuale deterioramento di altri prodotti rispetto a quelli segnalati in data 11.8.2020 e accertava la conformità qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, tenuto conto dell'inesistenza dei pretesi danni per mancato guadagno per omesso assolvimento dell'onere probatorio circa la formalizzazione di accordi con la società e considerato Controparte_4 che l'attrice in data 13.8.2020 chiedeva l'evasione di un ordine trasmesso in data 12.8.2020, senza sollevare contestazioni in merito alla conservazione della merce che ne costituiva oggetto, mentre nulla richiedeva in relazione al dedotto ordine della nonché l'insussistenza, e comunque CP_3
l'eccessiva quantificazione, degli ulteriori danni patrimoniali ex adverso richiesti.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza,
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile alla parte convenuto e, per l'effetto, rigettare le domande spiegate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3 - IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un inadempimento imputabile alla parte convenuta, rideterminare il danno nella minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentate della parte convenuta e prove testimoniali, nonché mediante espletamento di CTU, è stata trattenuta in decisione in data 01.07.2025 all'esito della scadenza (in data 13.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della parte convenuta formulata da parte attrice, in considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dalla medesima parte (allegato 13 all'atto di citazione) risulta che la stessa abbia provveduto a recedere dal contratto in data 12.8.2020 (dovendosi qualificare in termini di recesso la comunicazione della “decisione di interrompere il rapporto, non avendo più intenzione di avvalerci dei vostri servizi”, non essendo prevista nel contratto di appalto di servizi di logistica prodotto sub allegato 1 all'atto di citazione una clausola risolutiva espressa).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che “il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto.
Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002;
Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del
29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
421 del 08/01/2024).
Dunque, in applicazione del richiamato principio, la domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta.
Ciò, tuttavia, non preclude all'attrice la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento contrattuale della parte appaltatrice (cfr., sul punto, sempre Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
421 del 08/01/2024), la cui sussistenza, e conseguente risarcibilità, prescinde dal rimedio scelto dal committente per porre fine al rapporto contrattuale.
4 La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
Come sopra osservato, il contratto oggetto del presente giudizio si configura quale contratto di appalto di servizi di logistica, i quali includono anche quello relativo al deposito dei beni del committente presso i locali dell'appaltatore al fine della loro successiva spedizione ai clienti del primo.
Rispetto al rapporto di deposito, deve richiamarsi il principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “in caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6592 del 12/06/1995; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5736 del 10/03/2009).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante mediante la prova del titolo contrattuale (cfr. allegati 1 e 2 all'atto di citazione), la cui sussistenza peraltro non è contestata da parte convenuta, e ha allegato l'inadempimento di controparte, consistito nell'aver conservato i prodotti della committente ad una temperatura non adeguata e nell'avere conseguentemente causato il deperimento di parte di tali prodotti.
A fronte di tale allegazione, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione su di essa gravante o che l'inadempimento fosse derivato da causa ad essa non imputabile. Al fine di assolvere tale onere della prova, dunque, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la merce deperita fosse già arrivata in tali condizioni al momento dell'ingresso presso il proprio magazzino, o di avere comunque provveduto a mantenere nel magazzino una temperatura corrispondente a quella prevista per la conservazione degli alimenti previsti nel contratto (di talché il deperimento sarebbe stato riconducibile non ad una condotta errata dell'appaltatore, bensì a un difetto proprio del prodotto), o, ancora, che il mancato mantenimento della temperatura di conservazione dei prodotti sia dipeso da un evento non prevedibile e non evitabile.
Parte convenuta non ha assolto tale onere probatorio non avendo dimostrato che la merce gli fosse pervenuta già danneggiata (circostanza, anzi, espressamente smentita da quanto riferito dalla convenuta nella email dell'11.8.2020, in ordine al fatto che “l'articolo in oggetto [tavolette al cacao 15 pz], arrivato in
il 15/05/20 e spedito fino al 1° luglio us senza problemi, risulta danneggiato dal calore”; cfr. allegato 4 CP_1 all'atto di citazione e allegato 7 alla comparsa di costituzione di parte convenuta) e non avendo dimostrato di avere conservato i prodotti della committente ad una temperatura adeguata ai fini della loro corretta conservazione.
Sul punto deve osservarsi che, come rilevato dal consulente nell'ambito della CTU disposta nel presente giudizio (affermazione non contestata da nessuna delle parti), le tavolette al cacao il cui danneggiamento ha determinato il recesso dell'attrice dal rapporto contrattuale con il convenuto (e che costituiscono la
5 stragrande maggioranza dei prodotti di cui l'attrice ha dedotto il danneggiamento) rientrano “nella categoria dei prodotti “non deperibili”” e quindi non sono soggetti a stoccaggio a temperatura controllata – per tale intendendosi la temperatura compresa tra 0/+4°C e -18°C, come previsto dal REG. CE 853/04 e
Regolamento CE 852/04 – essendo sufficiente la loro “conservazione in un luogo fresco e asciutto ove la temperatura richiesta non superi i 20°C”.
Dunque, tale prodotto rientra tra i prodotti che l'appaltatrice si è obbligata custodire mediante “allocazione all'interno di locali chiusi e tecnicamente idonei alla conservazione” (cfr. punto 1.3 dell'allegato A al contratto;
allegato 2 all'atto di citazione), rientrando tra i “prodotti di peso inferiore ai 5 kg che non necessitano temperatura controllata” previsti al punto A delle premesse del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti
(allegato 1 all'atto di citazione).
L'appaltatore avrebbe dunque dovuto dimostrare di avere custodito i prodotti della committente con modalità idonee alla loro conservazione, ossia conservandoli “in un luogo fresco e asciutto” ove la temperatura
“non superi i 20°C”.
Parte convenuta non ha offerto tale prova, e non ha neppure specificamente dedotto di avere provveduto alla conservazione con tali modalità (né ha dedotto che la conservazione con le concordate modalità non sia potuta avvenire per cause imprevedibili e inevitabili), essendosi limitata ad affermare che, dato il periodo estivo, il prodotto non avrebbe potuto essere conservato se non a “temperatura controllata”
(affermazione non fondata, atteso che le modalità di conservazione del prodotto rimangono le medesime a prescindere dalla temperatura atmosferica, essendo d'altra parte onere del soggetto tenuto alla loro conservazione garantire il mantenimento delle caratteristiche dell'ambiente in cui il prodotto deve essere conservato a prescindere dalla temperatura esterna).
Neppure può attribuirsi rilievo, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta, al fatto che il CTU abbia concluso la propria relazione affermando di ritenere che “il danneggiamento del prodotto non è riconducibile all'errato stoccaggio da parte della ”, CP_1 avendo il consulente raggiunto tali conclusioni sulla base di una generale verifica del possesso da parte dei locali della società convenuta dei “requisiti strutturali, operativi, generali e specifici in materia di igiene previsti per gli stabilimenti destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari” nonché della sussistenza in capo alla società convenuta delle autorizzazioni amministrative per esercitare l'attività di deposito di prodotti alimentari, circostanze che tuttavia non sono di per sé idonee a dimostrare che nel caso specifico la conservazione sia avvenuta correttamente (dovendo tale prova essere offerta dalla convenuta, eventualmente mediante l'escussione di testimoni che fossero a conoscenza delle concrete modalità di conservazione dei prodotti nel periodo in cui sono stati stoccati i beni dell'attrice). Da ciò peraltro deriva l'assorbimento delle questioni relative all'ammissibilità o meno della documentazione acquisita dal CTU, risultando in ogni caso la stessa irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
6 In tal modo accertato l'inadempimento della convenuta, deve ritenersi sussistente il danno patrimoniale indicato nell'importo di € 1.830,00 (€ 1500,00 + IVA) pagato dall'attrice alla convenuta a titolo di penale per il recesso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, atteso che tale recesso – e il conseguente esborso a titolo di penale – è stato giustificato in relazione all'inadempimento dell'appaltatore.
Deve infatti ritenersi un inadempimento di gravità tale, avuto riguardo all'interesse della società committente, da legittimare la decisione della stessa di sciogliersi dal vincolo contrattuale la condotta dell'appaltatore/depositario che non abbia provveduto alla corretta conservazione dei prodotti oggetto del deposito, venendo meno all'obbligazione principale del depositario, consistente nel custodire i beni del depositante.
Sul punto deve ulteriormente precisarsi che, se è vero che il deterioramento dei prodotti alimentari oggetto del deposito ha riguardato – come dedotto e provato dalla parte attrice (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione e prova testimoniale, di cui infra si esporrà) – soltanto un numero limitato degli stessi
(cfr. allegati 3, 3.1 e 3.2 all'atto di citazione), e in particolare quelli contenenti cioccolato, è pur vero che, commerciando l'attrice anche tali prodotti, appare evidente come la stessa avesse interesse ad affidarsi, per la logistica, ad un'impresa che garantisse la corretta conservazione di tutti i suoi prodotti, ivi inclusi quelli a base di cioccolato.
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi risarcibile anche la perdita patrimoniale consistita nell'esborso (pari ad € 1.037,00 = € 850,00 + IVA) sostenuto per il ritiro dei prodotti dal magazzino della convenuta e il trasporto in altro magazzino nell'agosto 2020 a seguito dell'esercitato recesso (cfr. allegati
28 e 29 all'atto di citazione), trattandosi di spesa resa necessaria in conseguenza dell'inadempimento della parte convenuta.
Deve poi ritenersi risarcibile la perdita patrimoniale conseguita al deperimento dei prodotti a base di cioccolato, essendo anch'essa derivata dall'inadempimento della convenuta.
In ordine alla quantificazione del danno deve innanzitutto ritenersi dimostrata la quantità e la tipologia di prodotti danneggiati indicata nel documento 11 allegato all'atto di citazione, avendo il teste Tes_1
confermato la relazione contenuta in tale documento in risposta al capitolo 13 della seconda
[...] memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice.
Non risulta invece rilevante la circostanza che in data 17.8.2020, al momento del ritiro della merce dal magazzino le parti abbiano dato atto dell'esecuzione di un controllo anche di tipo qualitativo CP_1
(con esclusione delle tavolette di cioccolata, per le quali il controllo fu pacificamente solo quantitativo) sui prodotti ritirati (cfr. allegato 17 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), atteso che i testimoni indicati da parte convenuta e hanno comunque riferito che il Testimone_2 Testimone_3 controllo non è stato fatto su ogni singolo pezzo, ma per alcuni prodotti è stato effettuato a campione.
Dunque l'esecuzione di tale controllo non risulta incompatibile con il successivo accertamento della
7 presenza di prodotti danneggiati (tanto più in considerazione del fatto che i prodotti diversi dalle tavolette di cioccolato risultati danneggiati sono un numero molto ridotto, di talché appare probabile che a un controllo a campione non ne sia stata riscontrata la presenza).
A risultare danneggiati sono dunque i seguenti prodotti: n. 377 confezioni di tavolette al cacao di 15 pezzi,
Feeling OK, n. 15 dobloni al cioccolato Penta, n. 17 choc'bar Penta, n. 1 Choc'bar black white Penta.
In ordine alla quantificazione del valore di tali beni deve aversi riguardo alle fatture di acquisto degli stessi prodotte da parte attrice sub allegati da 24 a 27 all'atto di citazione, ove viene indicato il prezzo di acquisto dei prodotti.
Da tali fatture emerge che le tavolette al cacao da 20 grammi hanno un costo di € 27,00 al chilo (cfr. allegato 27), i dobloni al cioccolato di € 17,273 per ciascuna scatola da 8 pezzi (allegato 25), i choc'bar di
€ 17,273 per ciascuna scatola da 5 pezzi (allegato 26) e i choc'bar black & white di € 17,273 per ciascuna scatola da 5 pezzi (allegato 24).
Il costo di ogni scatola di tavolette al cacao, contenendo la stessa 15 tavolette da 20 grammi l'una, per un totale di 300 grammi (cfr. allegato 7 all'atto di citazione) deve dunque ritenersi pari ad € 8,10; dunque, risultando dalla relazione di cui all'allegato 11 all'atto di citazione deperite 377 confezioni di tavolette da
15 pezzi, il totale della perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 3.053,70.
Il costo dei singoli dobloni (nella relazione si dà atto del deperimento di 15 dobloni, non di 15 scatole di dobloni) è pari ad € 2,16, dunque la perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 32,40.
Il costo dei singoli choc'bar (nella relazione si dà atto del deperimento di 17 choc'bar, non di 17 scatole degli stessi) è pari ad € 3,45, dunque la perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 58,65, a cui si aggiungono ulteriori € 3,45 in relazione al choc'bar black white deteriorato.
Il totale della perdita patrimoniale per il deterioramento dei prodotti è dunque pari ad € 3.148,20.
Non deve tenersi conto degli sconti applicati all'attrice in sede di acquisto di tali prodotti e risultanti dalle richiamate fatture, atteso che ai fini dell'accertamento della perdita patrimoniale subita deve aversi riguardo al valore di mercato del bene perduto, indipendentemente da eventuali sconti applicati all'acquirente nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la perdita patrimoniale va determinata non solo sull'esborso effettivamente sostenuto dal danneggiato per acquistare il bene deperito, ma anche a quello che prevedibilmente (perdita patrimoniale futura) dovrà sostenere per acquistarlo nuovamente
(rispetto al quale non vi sono elementi per ritenere che l'acquirente potrà beneficiare nuovamente degli sconti precedentemente applicati).
Il danno emergente patito dall'attrice risulta dunque complessivamente pari ad € 6.015,20.
Quanto al danno da mancato guadagno, deve osservarsi quanto segue.
Deve ritenersi dimostrato il raggiungimento di un accordo tra l'attrice e la società nell'agosto CP_3
2020 avente ad oggetto l'acquisto da parte di quest'ultima di prodotti commerciati dalla prima per un importo di circa € 60.000,00, essendo stato confermato dal teste in risposta al capitolo Testimone_4
8 7 della seconda memoria di parte attrice (e non avendo la parte convenuta tempestivamente eccepito l'inammissibilità di tale testimonianza per violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c.: cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18971 del 13 giugno 2022: “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito
l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva […]”) e non sussistendo elementi per ritenere tale testimonianza inattendibile.
Non risulta infatti dimostrata la deduzione di parte convenuta in ordine al fatto che tale teste svolgesse un ruolo nella società attrice, atteso che l'unica circostanza a sostegno di tale tesi, ossia il fatto che nella email del 5.5.2020 la legale rappresentante della società attrice avesse invitato la convenuta a discutere delle condizioni contrattuali applicate da quest'ultima alla con (cfr. allegato Pt_1 Testimone_4
4 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), risulta in realtà compatibile con quanto dedotto e documentato da parte attrice in ordine all'esistenza tra la e la di un contratto di appalto Pt_1 CP_3 di servizi (avente data certa 23.1.2020; cfr. allegati 32 e 33 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice) avente ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza nella realizzazione di progetti di sviluppo del business e la riorganizzazione aziendale, all'interno delle quali ben poteva dunque rientrare anche la partecipazione del per conto della alle attività finalizzate alla rinegoziazione Tes_4 CP_3 delle condizioni contrattuali relative alla logistica della . Pt_1
L'entità dell'ordine successivamente annullato in conseguenza del recesso dell'attrice dal contratto con la convenuta è indicato negli allegati 8 e 9 all'atto di citazione.
Rispetto alla quantificazione di tale danno, tuttavia, ricorrono i presupposti per ridurre il risarcimento in considerazione del concorso del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto di quanto segue.
Parte attrice ha documentato (cfr. allegato 8 all'atto di citazione) di avere ricevuto l'ordine dalla CP_3 in data 12 agosto 2020; in pari data, alle 21:16 (cfr. pec prodotta sub allegato 13 all'atto di citazione), parte attrice ha comunicato alla parte convenuta il recesso dal contratto di appalto di servizi di logistica. Che il recesso sia avvenuto successivamente alla ricezione dell'ordine è desumibile, oltre che dall'orario di invio della PEC contenente il recesso, anche dal fatto che nella risposta alla email della del 24.8.2020 CP_3 la società attrice ha specificato che le problematiche relative al rapporto con il fornitore della logistica sono intervenute “nei giorni a seguito” dell'ordine telefonico che la ha affermato di avere CP_3 effettuato in data 12 agosto (cfr. allegato 8 all'atto di citazione).
Tale recesso è peraltro intervenuto a seguito di quanto relazionato in data 12.8.2020 alle ore 12.05 (cfr. allegato 10 all'atto di citazione) dall'incaricato della società attrice di verificare lo stato dei prodotti e del magazzino, relazione nella quale viene dato atto esclusivamente, per quanto riguarda lo stato di conservazione dei prodotti, del deterioramento della cioccolata (il profilo, pure segnalato nella email
9 prodotta sub allegato 10 all'atto di citazione, relativo alla non corretta collocazione della merce nei locali non è invece stato indicato nel presente giudizio quale inadempimento che ha determinato il repentino recesso dell'attrice dal contratto – essendosi fatto riferimento esclusivamente alla conservazione dei prodotti ad una temperatura non adeguata;
cfr. punto 62 dell'atto di citazione – di talché risulta irrilevante l'esame di tale aspetto). Che il deterioramento fosse limitato ai prodotti contenenti cioccolata è poi stato ulteriormente confermato dal controllo effettuato successivamente al ritiro dei prodotti (cfr. allegato 11 all'atto di citazione).
Che la società attrice non ritenesse che, quantomeno nell'immediato, prodotti diversi da quelli contenenti cioccolata fossero deperiti o danneggiati in conseguenza della loro permanenza nel magazzino della società convenuta è peraltro dimostrato dal fatto che in data 13.8.2020, dunque addirittura successivamente alla comunicazione del recesso, la società attrice avesse richiesto alla convenuta di provvedere ad evadere un ordine trasmesso in data 12.8.2020 e destinato al punto vendita della medesima società (cfr. allegato 12 alla comparsa di costituzione di parte convenuta).
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi che la mancata tempestiva esecuzione da parte della società attrice dell'ordine ricevuto il 12.8.2020 dalla sia da attribuire a colpa della società attrice per CP_3 quanto riguarda i prodotti diversi da quelli deperiti (ossia 50 tavolette di cioccolato oggetto dell'ordine), avendo quest'ultima provveduto a recedere dal contratto prima di evadere tale ordine già ricevuto (pur essendo emerso – per quanto sopra esposto – che non avesse elementi concreti per ritenere che fossero deperiti anche prodotti non contenenti cioccolato e che non ha sospeso l'invio dal magazzino della convenuta di un altro ordine trasmesso il 12.8.2020 nonostante la sopravvenuta conoscenza del danneggiamento delle tavolette di cioccolato) e non avendo neppure provveduto, in conformità a quanto effettuato per l'altro ordine trasmesso il 12.8.2020, a richiedere alla convenuta di provvedere alla sua preparazione nonostante il comunicato recesso.
Né può ritenersi, in mancanza di specifica deduzione e prova sul punto da parte dell'attrice, che la mancata inclusione nell'ordine delle 50 tavolette di cioccolato deperite avrebbe determinato la revoca dell'intero ordine, tenuto conto del numero ridotto di unità di tavolette ordinate rispetto agli altri prodotti oggetto dell'ordine (cfr. allegati 8 e 9 all'atto di citazione).
Dalle superiori considerazioni deriva che il danno da mancato guadagno che può essere riconosciuto in capo alla società attrice deve essere limitato all'importo dell'ordine relativo alle sole tavolette di cioccolata deperite, per un valore pari ad € 344,00 (cfr. allegato 23 all'atto di citazione).
Dalle superiori considerazioni deriva che il danno risarcibile da riconoscere all'attrice è pari ad € 6.359,20.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
10 Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno (a partire dalla data di recesso dal contratto), secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale ad oggi di € 8.305,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi (nella misura legale, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della l. 231/2002 non trattandosi di somme dovute in base al contratto ma di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e tenuto conto dell'entità del danno risarcibile riconosciuto all'attrice, devono essere poste a carico di parte convenuta.
In applicazione del medesimo principio, le spese e i compensi della CTU devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice;
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, condanna la parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 8.305,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in €
4.000,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese e i compensi della CTU.
Rieti, 5.12.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LAGUARDIA IVAN
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO RICCIONI e dall'Avv. NICOLA MAZZERA
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. accertare e dichiarate risolto il Contratto, stipulato tra la e la in data 24 Parte_1 CP_1 marzo 2020, a causa del grave e colpevole inadempimento contrattuale della CP_1
2. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 60.865,00, a titolo di risarcimento patrimoniale come meglio specificato in narrativa, ovvero
l'importo che verrà quantificato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia ovvero liquidato in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo effettivo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
1 Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 24.03.2020 sottoscriveva un contratto di fornitura di servizi con la
[...]
n forza del quale veniva commissionata a Controparte_1
quest'ultima l'esecuzione dei servizi di deposito, magazzinaggio, stoccaggio, spedizione ed evasione conto terzi di prodotti di genere alimentare, non necessitanti di temperatura controllata e descritti nell'offerta datata 30 gennaio 2020, di cui all'allegato A del contratto;
- che, in particolare, con la sottoscrizione del suddetto contratto, la società convenuta si obbligava, tra l'altro, a svolgere “l'insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura dei prodotti in occasione della sosta presso il magazzino” provvedendo, oltre che alla verifica quantitativa e qualitativa della merce all'arrivo presso il magazzino, ad allocare tale merce “all'interno di locali chiusi
e tecnicamente idonei alla conservazione”;
- che in data 11/08/2020 l'Amministratore Unico della comunicava alla società attrice CP_1 il deperimento di alcuni beni e, in specie, delle “Tavolette al cacao 15 pz. (Cat: pasti proteici dolci)” avvenuto a causa dell'eccessivo calore;
- che in data 12/08/2020 la , dopo aver acclarato che il deposito e la conservazione dei Pt_1 beni affidati alla società convenuta risultava essere attuato in violazione delle specifiche normative di settore e dei principi HACPP previsti per la conservazione della merce alimentare, comunicava Part alla la volontà di risolvere il contratto di fornitura di servizi per grave inadempimento;
CP_2
- che successivamente al ritiro delle merci avvenuto in data 17/08/2020 presso il magazzino della Part
la accertava che, rispetto a quanto dichiarato dalla società convenuta, CP_2 Pt_1 anche altri prodotti alimentari a base di cioccolato risultavano danneggiati;
- che sussiste l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni su di essa gravanti in base al contratto, avendo la stessa conservato i prodotti dell'attrice ad una temperatura eccessiva, come confermato da quanto riferito dalla stessa convenuta in data 11.8.2020 in ordine al fatto che la merce si era rovinata a causa del calore, e dal fatto che diversi prodotti, anche ulteriori rispetto a quelli inizialmente individuati, risultavano danneggiati dal calore;
- di aver incardinato un procedimento di mediazione nei confronti della società convenuta al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, il quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare sussistente una responsabilità ex artt. 1768 e 1218 C.C. della SA. e il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni CP_2 subiti in conseguenza del grave inadempimento, quantificabili nella somma complessiva di €
60.865,00, di cui € 7.413,00 a titolo di danno derivante dalla merce rovinata;
€ 50.585,00 a titolo di danno da mancato guadagno della , per i prodotti che non sono stati venduti alla ditta Pt_1
a causa del danneggiamento della merce conservata nel magazzino della convenuta e della CP_3 2 conseguente necessità di spostare la restante merce in altro magazzino, circostanza che ha determinato il superamento delle tempistiche previste per l'ordine della;
€ 1.830,00 (iva CP_3 inclusa) a titolo di restituzione di quanto pagato a titolo di penale per il recesso su richiesta della convenuta;
€ 1.037,00 (iva inclusa) per il trasporto ed il ritiro della merce dal magazzino della CP_
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 deduzioni attoree in ordine alla propria responsabilità, nonché la pretesa risarcitoria azionata dalla
, deducendo quanto segue: Pt_1
- l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti in quanto la comunicazione di danneggiamento di alcuni prodotti inviata alla veniva strumentalizzata pretestuosamente al fine di Pt_1
Pa concludere il rapporto contrattuale con la . e consentire la sottoscrizione di un altro CP_2 accordo con la a tariffe più vantaggiose;
Parte_3
- l'infondatezza della deduzione relativa all'inidoneità dei locali di magazzinaggio a consentire la conservazione a “temperatura controllata” delle tavolette di cioccolato, in quanto tale servizio non veniva richiesto dalla , nonostante la consapevolezza di non poter Pt_1 commercializzare tali beni durante il periodo estivo se non a temperatura controllata e la Pa disponibilità manifestata dalla . alla rinegoziazione dei rapporti in essere prevedendo CP_2 la conservazione con tale modalità;
- in ogni caso, il carattere non grave del dedotto inadempimento, essendo i prodotti a base di cioccolata soltanto una minima parte di quelli depositati dall'attrice nel magazzino della convenuta;
- che in occasione del ritiro delle merci avvenuto in data 17.08.2020 la non sollevava Pt_1 alcuna contestazione in ordine ad un eventuale deterioramento di altri prodotti rispetto a quelli segnalati in data 11.8.2020 e accertava la conformità qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, tenuto conto dell'inesistenza dei pretesi danni per mancato guadagno per omesso assolvimento dell'onere probatorio circa la formalizzazione di accordi con la società e considerato Controparte_4 che l'attrice in data 13.8.2020 chiedeva l'evasione di un ordine trasmesso in data 12.8.2020, senza sollevare contestazioni in merito alla conservazione della merce che ne costituiva oggetto, mentre nulla richiedeva in relazione al dedotto ordine della nonché l'insussistenza, e comunque CP_3
l'eccessiva quantificazione, degli ulteriori danni patrimoniali ex adverso richiesti.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza,
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile alla parte convenuto e, per l'effetto, rigettare le domande spiegate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3 - IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un inadempimento imputabile alla parte convenuta, rideterminare il danno nella minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentate della parte convenuta e prove testimoniali, nonché mediante espletamento di CTU, è stata trattenuta in decisione in data 01.07.2025 all'esito della scadenza (in data 13.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della parte convenuta formulata da parte attrice, in considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dalla medesima parte (allegato 13 all'atto di citazione) risulta che la stessa abbia provveduto a recedere dal contratto in data 12.8.2020 (dovendosi qualificare in termini di recesso la comunicazione della “decisione di interrompere il rapporto, non avendo più intenzione di avvalerci dei vostri servizi”, non essendo prevista nel contratto di appalto di servizi di logistica prodotto sub allegato 1 all'atto di citazione una clausola risolutiva espressa).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che “il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto.
Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002;
Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del
29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
421 del 08/01/2024).
Dunque, in applicazione del richiamato principio, la domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta.
Ciò, tuttavia, non preclude all'attrice la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento contrattuale della parte appaltatrice (cfr., sul punto, sempre Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
421 del 08/01/2024), la cui sussistenza, e conseguente risarcibilità, prescinde dal rimedio scelto dal committente per porre fine al rapporto contrattuale.
4 La domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
Come sopra osservato, il contratto oggetto del presente giudizio si configura quale contratto di appalto di servizi di logistica, i quali includono anche quello relativo al deposito dei beni del committente presso i locali dell'appaltatore al fine della loro successiva spedizione ai clienti del primo.
Rispetto al rapporto di deposito, deve richiamarsi il principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “in caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6592 del 12/06/1995; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5736 del 10/03/2009).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante mediante la prova del titolo contrattuale (cfr. allegati 1 e 2 all'atto di citazione), la cui sussistenza peraltro non è contestata da parte convenuta, e ha allegato l'inadempimento di controparte, consistito nell'aver conservato i prodotti della committente ad una temperatura non adeguata e nell'avere conseguentemente causato il deperimento di parte di tali prodotti.
A fronte di tale allegazione, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione su di essa gravante o che l'inadempimento fosse derivato da causa ad essa non imputabile. Al fine di assolvere tale onere della prova, dunque, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la merce deperita fosse già arrivata in tali condizioni al momento dell'ingresso presso il proprio magazzino, o di avere comunque provveduto a mantenere nel magazzino una temperatura corrispondente a quella prevista per la conservazione degli alimenti previsti nel contratto (di talché il deperimento sarebbe stato riconducibile non ad una condotta errata dell'appaltatore, bensì a un difetto proprio del prodotto), o, ancora, che il mancato mantenimento della temperatura di conservazione dei prodotti sia dipeso da un evento non prevedibile e non evitabile.
Parte convenuta non ha assolto tale onere probatorio non avendo dimostrato che la merce gli fosse pervenuta già danneggiata (circostanza, anzi, espressamente smentita da quanto riferito dalla convenuta nella email dell'11.8.2020, in ordine al fatto che “l'articolo in oggetto [tavolette al cacao 15 pz], arrivato in
il 15/05/20 e spedito fino al 1° luglio us senza problemi, risulta danneggiato dal calore”; cfr. allegato 4 CP_1 all'atto di citazione e allegato 7 alla comparsa di costituzione di parte convenuta) e non avendo dimostrato di avere conservato i prodotti della committente ad una temperatura adeguata ai fini della loro corretta conservazione.
Sul punto deve osservarsi che, come rilevato dal consulente nell'ambito della CTU disposta nel presente giudizio (affermazione non contestata da nessuna delle parti), le tavolette al cacao il cui danneggiamento ha determinato il recesso dell'attrice dal rapporto contrattuale con il convenuto (e che costituiscono la
5 stragrande maggioranza dei prodotti di cui l'attrice ha dedotto il danneggiamento) rientrano “nella categoria dei prodotti “non deperibili”” e quindi non sono soggetti a stoccaggio a temperatura controllata – per tale intendendosi la temperatura compresa tra 0/+4°C e -18°C, come previsto dal REG. CE 853/04 e
Regolamento CE 852/04 – essendo sufficiente la loro “conservazione in un luogo fresco e asciutto ove la temperatura richiesta non superi i 20°C”.
Dunque, tale prodotto rientra tra i prodotti che l'appaltatrice si è obbligata custodire mediante “allocazione all'interno di locali chiusi e tecnicamente idonei alla conservazione” (cfr. punto 1.3 dell'allegato A al contratto;
allegato 2 all'atto di citazione), rientrando tra i “prodotti di peso inferiore ai 5 kg che non necessitano temperatura controllata” previsti al punto A delle premesse del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti
(allegato 1 all'atto di citazione).
L'appaltatore avrebbe dunque dovuto dimostrare di avere custodito i prodotti della committente con modalità idonee alla loro conservazione, ossia conservandoli “in un luogo fresco e asciutto” ove la temperatura
“non superi i 20°C”.
Parte convenuta non ha offerto tale prova, e non ha neppure specificamente dedotto di avere provveduto alla conservazione con tali modalità (né ha dedotto che la conservazione con le concordate modalità non sia potuta avvenire per cause imprevedibili e inevitabili), essendosi limitata ad affermare che, dato il periodo estivo, il prodotto non avrebbe potuto essere conservato se non a “temperatura controllata”
(affermazione non fondata, atteso che le modalità di conservazione del prodotto rimangono le medesime a prescindere dalla temperatura atmosferica, essendo d'altra parte onere del soggetto tenuto alla loro conservazione garantire il mantenimento delle caratteristiche dell'ambiente in cui il prodotto deve essere conservato a prescindere dalla temperatura esterna).
Neppure può attribuirsi rilievo, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta, al fatto che il CTU abbia concluso la propria relazione affermando di ritenere che “il danneggiamento del prodotto non è riconducibile all'errato stoccaggio da parte della ”, CP_1 avendo il consulente raggiunto tali conclusioni sulla base di una generale verifica del possesso da parte dei locali della società convenuta dei “requisiti strutturali, operativi, generali e specifici in materia di igiene previsti per gli stabilimenti destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari” nonché della sussistenza in capo alla società convenuta delle autorizzazioni amministrative per esercitare l'attività di deposito di prodotti alimentari, circostanze che tuttavia non sono di per sé idonee a dimostrare che nel caso specifico la conservazione sia avvenuta correttamente (dovendo tale prova essere offerta dalla convenuta, eventualmente mediante l'escussione di testimoni che fossero a conoscenza delle concrete modalità di conservazione dei prodotti nel periodo in cui sono stati stoccati i beni dell'attrice). Da ciò peraltro deriva l'assorbimento delle questioni relative all'ammissibilità o meno della documentazione acquisita dal CTU, risultando in ogni caso la stessa irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
6 In tal modo accertato l'inadempimento della convenuta, deve ritenersi sussistente il danno patrimoniale indicato nell'importo di € 1.830,00 (€ 1500,00 + IVA) pagato dall'attrice alla convenuta a titolo di penale per il recesso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, atteso che tale recesso – e il conseguente esborso a titolo di penale – è stato giustificato in relazione all'inadempimento dell'appaltatore.
Deve infatti ritenersi un inadempimento di gravità tale, avuto riguardo all'interesse della società committente, da legittimare la decisione della stessa di sciogliersi dal vincolo contrattuale la condotta dell'appaltatore/depositario che non abbia provveduto alla corretta conservazione dei prodotti oggetto del deposito, venendo meno all'obbligazione principale del depositario, consistente nel custodire i beni del depositante.
Sul punto deve ulteriormente precisarsi che, se è vero che il deterioramento dei prodotti alimentari oggetto del deposito ha riguardato – come dedotto e provato dalla parte attrice (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione e prova testimoniale, di cui infra si esporrà) – soltanto un numero limitato degli stessi
(cfr. allegati 3, 3.1 e 3.2 all'atto di citazione), e in particolare quelli contenenti cioccolato, è pur vero che, commerciando l'attrice anche tali prodotti, appare evidente come la stessa avesse interesse ad affidarsi, per la logistica, ad un'impresa che garantisse la corretta conservazione di tutti i suoi prodotti, ivi inclusi quelli a base di cioccolato.
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi risarcibile anche la perdita patrimoniale consistita nell'esborso (pari ad € 1.037,00 = € 850,00 + IVA) sostenuto per il ritiro dei prodotti dal magazzino della convenuta e il trasporto in altro magazzino nell'agosto 2020 a seguito dell'esercitato recesso (cfr. allegati
28 e 29 all'atto di citazione), trattandosi di spesa resa necessaria in conseguenza dell'inadempimento della parte convenuta.
Deve poi ritenersi risarcibile la perdita patrimoniale conseguita al deperimento dei prodotti a base di cioccolato, essendo anch'essa derivata dall'inadempimento della convenuta.
In ordine alla quantificazione del danno deve innanzitutto ritenersi dimostrata la quantità e la tipologia di prodotti danneggiati indicata nel documento 11 allegato all'atto di citazione, avendo il teste Tes_1
confermato la relazione contenuta in tale documento in risposta al capitolo 13 della seconda
[...] memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice.
Non risulta invece rilevante la circostanza che in data 17.8.2020, al momento del ritiro della merce dal magazzino le parti abbiano dato atto dell'esecuzione di un controllo anche di tipo qualitativo CP_1
(con esclusione delle tavolette di cioccolata, per le quali il controllo fu pacificamente solo quantitativo) sui prodotti ritirati (cfr. allegato 17 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), atteso che i testimoni indicati da parte convenuta e hanno comunque riferito che il Testimone_2 Testimone_3 controllo non è stato fatto su ogni singolo pezzo, ma per alcuni prodotti è stato effettuato a campione.
Dunque l'esecuzione di tale controllo non risulta incompatibile con il successivo accertamento della
7 presenza di prodotti danneggiati (tanto più in considerazione del fatto che i prodotti diversi dalle tavolette di cioccolato risultati danneggiati sono un numero molto ridotto, di talché appare probabile che a un controllo a campione non ne sia stata riscontrata la presenza).
A risultare danneggiati sono dunque i seguenti prodotti: n. 377 confezioni di tavolette al cacao di 15 pezzi,
Feeling OK, n. 15 dobloni al cioccolato Penta, n. 17 choc'bar Penta, n. 1 Choc'bar black white Penta.
In ordine alla quantificazione del valore di tali beni deve aversi riguardo alle fatture di acquisto degli stessi prodotte da parte attrice sub allegati da 24 a 27 all'atto di citazione, ove viene indicato il prezzo di acquisto dei prodotti.
Da tali fatture emerge che le tavolette al cacao da 20 grammi hanno un costo di € 27,00 al chilo (cfr. allegato 27), i dobloni al cioccolato di € 17,273 per ciascuna scatola da 8 pezzi (allegato 25), i choc'bar di
€ 17,273 per ciascuna scatola da 5 pezzi (allegato 26) e i choc'bar black & white di € 17,273 per ciascuna scatola da 5 pezzi (allegato 24).
Il costo di ogni scatola di tavolette al cacao, contenendo la stessa 15 tavolette da 20 grammi l'una, per un totale di 300 grammi (cfr. allegato 7 all'atto di citazione) deve dunque ritenersi pari ad € 8,10; dunque, risultando dalla relazione di cui all'allegato 11 all'atto di citazione deperite 377 confezioni di tavolette da
15 pezzi, il totale della perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 3.053,70.
Il costo dei singoli dobloni (nella relazione si dà atto del deperimento di 15 dobloni, non di 15 scatole di dobloni) è pari ad € 2,16, dunque la perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 32,40.
Il costo dei singoli choc'bar (nella relazione si dà atto del deperimento di 17 choc'bar, non di 17 scatole degli stessi) è pari ad € 3,45, dunque la perdita patrimoniale deve ritenersi pari ad € 58,65, a cui si aggiungono ulteriori € 3,45 in relazione al choc'bar black white deteriorato.
Il totale della perdita patrimoniale per il deterioramento dei prodotti è dunque pari ad € 3.148,20.
Non deve tenersi conto degli sconti applicati all'attrice in sede di acquisto di tali prodotti e risultanti dalle richiamate fatture, atteso che ai fini dell'accertamento della perdita patrimoniale subita deve aversi riguardo al valore di mercato del bene perduto, indipendentemente da eventuali sconti applicati all'acquirente nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la perdita patrimoniale va determinata non solo sull'esborso effettivamente sostenuto dal danneggiato per acquistare il bene deperito, ma anche a quello che prevedibilmente (perdita patrimoniale futura) dovrà sostenere per acquistarlo nuovamente
(rispetto al quale non vi sono elementi per ritenere che l'acquirente potrà beneficiare nuovamente degli sconti precedentemente applicati).
Il danno emergente patito dall'attrice risulta dunque complessivamente pari ad € 6.015,20.
Quanto al danno da mancato guadagno, deve osservarsi quanto segue.
Deve ritenersi dimostrato il raggiungimento di un accordo tra l'attrice e la società nell'agosto CP_3
2020 avente ad oggetto l'acquisto da parte di quest'ultima di prodotti commerciati dalla prima per un importo di circa € 60.000,00, essendo stato confermato dal teste in risposta al capitolo Testimone_4
8 7 della seconda memoria di parte attrice (e non avendo la parte convenuta tempestivamente eccepito l'inammissibilità di tale testimonianza per violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c.: cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18971 del 13 giugno 2022: “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito
l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva […]”) e non sussistendo elementi per ritenere tale testimonianza inattendibile.
Non risulta infatti dimostrata la deduzione di parte convenuta in ordine al fatto che tale teste svolgesse un ruolo nella società attrice, atteso che l'unica circostanza a sostegno di tale tesi, ossia il fatto che nella email del 5.5.2020 la legale rappresentante della società attrice avesse invitato la convenuta a discutere delle condizioni contrattuali applicate da quest'ultima alla con (cfr. allegato Pt_1 Testimone_4
4 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), risulta in realtà compatibile con quanto dedotto e documentato da parte attrice in ordine all'esistenza tra la e la di un contratto di appalto Pt_1 CP_3 di servizi (avente data certa 23.1.2020; cfr. allegati 32 e 33 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di parte attrice) avente ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza nella realizzazione di progetti di sviluppo del business e la riorganizzazione aziendale, all'interno delle quali ben poteva dunque rientrare anche la partecipazione del per conto della alle attività finalizzate alla rinegoziazione Tes_4 CP_3 delle condizioni contrattuali relative alla logistica della . Pt_1
L'entità dell'ordine successivamente annullato in conseguenza del recesso dell'attrice dal contratto con la convenuta è indicato negli allegati 8 e 9 all'atto di citazione.
Rispetto alla quantificazione di tale danno, tuttavia, ricorrono i presupposti per ridurre il risarcimento in considerazione del concorso del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., tenuto conto di quanto segue.
Parte attrice ha documentato (cfr. allegato 8 all'atto di citazione) di avere ricevuto l'ordine dalla CP_3 in data 12 agosto 2020; in pari data, alle 21:16 (cfr. pec prodotta sub allegato 13 all'atto di citazione), parte attrice ha comunicato alla parte convenuta il recesso dal contratto di appalto di servizi di logistica. Che il recesso sia avvenuto successivamente alla ricezione dell'ordine è desumibile, oltre che dall'orario di invio della PEC contenente il recesso, anche dal fatto che nella risposta alla email della del 24.8.2020 CP_3 la società attrice ha specificato che le problematiche relative al rapporto con il fornitore della logistica sono intervenute “nei giorni a seguito” dell'ordine telefonico che la ha affermato di avere CP_3 effettuato in data 12 agosto (cfr. allegato 8 all'atto di citazione).
Tale recesso è peraltro intervenuto a seguito di quanto relazionato in data 12.8.2020 alle ore 12.05 (cfr. allegato 10 all'atto di citazione) dall'incaricato della società attrice di verificare lo stato dei prodotti e del magazzino, relazione nella quale viene dato atto esclusivamente, per quanto riguarda lo stato di conservazione dei prodotti, del deterioramento della cioccolata (il profilo, pure segnalato nella email
9 prodotta sub allegato 10 all'atto di citazione, relativo alla non corretta collocazione della merce nei locali non è invece stato indicato nel presente giudizio quale inadempimento che ha determinato il repentino recesso dell'attrice dal contratto – essendosi fatto riferimento esclusivamente alla conservazione dei prodotti ad una temperatura non adeguata;
cfr. punto 62 dell'atto di citazione – di talché risulta irrilevante l'esame di tale aspetto). Che il deterioramento fosse limitato ai prodotti contenenti cioccolata è poi stato ulteriormente confermato dal controllo effettuato successivamente al ritiro dei prodotti (cfr. allegato 11 all'atto di citazione).
Che la società attrice non ritenesse che, quantomeno nell'immediato, prodotti diversi da quelli contenenti cioccolata fossero deperiti o danneggiati in conseguenza della loro permanenza nel magazzino della società convenuta è peraltro dimostrato dal fatto che in data 13.8.2020, dunque addirittura successivamente alla comunicazione del recesso, la società attrice avesse richiesto alla convenuta di provvedere ad evadere un ordine trasmesso in data 12.8.2020 e destinato al punto vendita della medesima società (cfr. allegato 12 alla comparsa di costituzione di parte convenuta).
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi che la mancata tempestiva esecuzione da parte della società attrice dell'ordine ricevuto il 12.8.2020 dalla sia da attribuire a colpa della società attrice per CP_3 quanto riguarda i prodotti diversi da quelli deperiti (ossia 50 tavolette di cioccolato oggetto dell'ordine), avendo quest'ultima provveduto a recedere dal contratto prima di evadere tale ordine già ricevuto (pur essendo emerso – per quanto sopra esposto – che non avesse elementi concreti per ritenere che fossero deperiti anche prodotti non contenenti cioccolato e che non ha sospeso l'invio dal magazzino della convenuta di un altro ordine trasmesso il 12.8.2020 nonostante la sopravvenuta conoscenza del danneggiamento delle tavolette di cioccolato) e non avendo neppure provveduto, in conformità a quanto effettuato per l'altro ordine trasmesso il 12.8.2020, a richiedere alla convenuta di provvedere alla sua preparazione nonostante il comunicato recesso.
Né può ritenersi, in mancanza di specifica deduzione e prova sul punto da parte dell'attrice, che la mancata inclusione nell'ordine delle 50 tavolette di cioccolato deperite avrebbe determinato la revoca dell'intero ordine, tenuto conto del numero ridotto di unità di tavolette ordinate rispetto agli altri prodotti oggetto dell'ordine (cfr. allegati 8 e 9 all'atto di citazione).
Dalle superiori considerazioni deriva che il danno da mancato guadagno che può essere riconosciuto in capo alla società attrice deve essere limitato all'importo dell'ordine relativo alle sole tavolette di cioccolata deperite, per un valore pari ad € 344,00 (cfr. allegato 23 all'atto di citazione).
Dalle superiori considerazioni deriva che il danno risarcibile da riconoscere all'attrice è pari ad € 6.359,20.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
10 Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno (a partire dalla data di recesso dal contratto), secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale ad oggi di € 8.305,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi (nella misura legale, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della l. 231/2002 non trattandosi di somme dovute in base al contratto ma di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale) dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e tenuto conto dell'entità del danno risarcibile riconosciuto all'attrice, devono essere poste a carico di parte convenuta.
In applicazione del medesimo principio, le spese e i compensi della CTU devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice;
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, condanna la parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di € 8.305,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in €
4.000,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese e i compensi della CTU.
Rieti, 5.12.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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