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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2996 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 273bis.49 c.p.c.”, riservato per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Via Magni n. Parte_1
41 Arce (FR), presso lo studio dell'Avv. Federica Lancia, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da verbale del 24 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18 novembre 2024, la sig.ra – premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio, ormai terminata con , la figlia Controparte_1 Persona_1
(nata il [...]); che, con decreto del Tribunale di Cassino del 29 gennaio 2020, che ha recepito il ricorso congiunto delle parti, veniva disposto l'affidamento condiviso della minore ad pagina 1 di 4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di paterno;
veniva posto a carico del padre il contributo per il mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente si disinteressa completamente della figlia, omettendo qualsiasi supporto morale e materiale – ha chiesto, a modifica del suddetto provvedimento,
l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita paterno da svolgersi in maniera libera e porsi a carico del resistente il contributo per il mantenimento della minore nella misura mensile di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, parte resistente non si è costituito.
All'udienza del 24 settembre 2025, la si è riportata alle richieste di cui al ricorso e la Pt_1 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.
3. In ordine alle modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza pagina 2 di 4 dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 14 maggio 2025, ha confermato il perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, con la quale ha interrotto qualsiasi contatto, anche telefonico, non mostrando, quindi, alcun interesse alla vita della stessa. Ha infatti riferito che il sig. non vede la figlia da circa due anni e mezzo e che lo stesso non risponde, nonostante la minore CP_1 in diverse occasioni abbia provato a contattarlo anche a mezzo whatsapp. Ha poi dichiarato di aver provato a mettersi in contatto con il resistente, anche in occasione di una visita cardiologica a cui si era dovuta sottoporre la figlia, ma non di non aver ricevuto alcuna risposta (cfr. verbale dell'udienza del
14.05.2025).
Inoltre, il sig. non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento CP_1 concreto indicativo della propria capacità genitoriale, né tantomeno vi sono elementi che indichino un recupero da parte del padre di una forte spinta motivazionale ad intrattenere un continuo e valido rapporto con la figlia, garantendogli una costante e serena presenza finalizzata alla cura, all'istruzione e all'educazione oltre che al mantenimento.
Pertanto, in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti della minore, con riguardo ad ogni aspetto, sia di carattere materiale sia morale, oltre che in considerazione dell'oggettiva impossibilità per la ricorrente di instaurare un qualsiasi dialogo con l'ex compagno, il Collegio ritiene che sia nel migliore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita paterno, questo sarà esercitato di volta in volta su accordo delle parti, previo accordo telefonico almeno 24 ore prima, compatibilmente con la volontà della minore e con gli impegni scolastici e ludici della stessa e lavorativi del padre.
5. In relazione agli aspetti economici, va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che pagina 3 di 4 maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass. ord. del 30.06.2021 n.
18608).
Nel caso di specie, in assenza di elementi concreti circa il reddito percepito dal sig. e CP_1 non essendo state dedotte circostanze sopravvenute circa la situazione economica delle parti, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente a favore della minore nella misura di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e oltre il 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal decreto n. 2592/20 del 29 gennaio/5 febbraio 2020 del Tribunale di
Cassino.
5. Le spese di lite vanno compensate considerato il parziale accoglimento della domanda della ricorrente.
P.Q.M.
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. in parziale modifica del decreto del Tribunale di Cassino n. 2592 del 29 gennaio/5 febbraio 2020
(R.G.V.G. n. 1868/19), dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_1
3. per il resto conferma quanto disposto con il suddetto provvedimento;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2996 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 273bis.49 c.p.c.”, riservato per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Via Magni n. Parte_1
41 Arce (FR), presso lo studio dell'Avv. Federica Lancia, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da verbale del 24 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18 novembre 2024, la sig.ra – premesso di aver Parte_1 avuto dalla relazione more uxorio, ormai terminata con , la figlia Controparte_1 Persona_1
(nata il [...]); che, con decreto del Tribunale di Cassino del 29 gennaio 2020, che ha recepito il ricorso congiunto delle parti, veniva disposto l'affidamento condiviso della minore ad pagina 1 di 4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di paterno;
veniva posto a carico del padre il contributo per il mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente si disinteressa completamente della figlia, omettendo qualsiasi supporto morale e materiale – ha chiesto, a modifica del suddetto provvedimento,
l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita paterno da svolgersi in maniera libera e porsi a carico del resistente il contributo per il mantenimento della minore nella misura mensile di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, parte resistente non si è costituito.
All'udienza del 24 settembre 2025, la si è riportata alle richieste di cui al ricorso e la Pt_1 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.
3. In ordine alle modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n.
1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza pagina 2 di 4 dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr.
Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 14 maggio 2025, ha confermato il perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, con la quale ha interrotto qualsiasi contatto, anche telefonico, non mostrando, quindi, alcun interesse alla vita della stessa. Ha infatti riferito che il sig. non vede la figlia da circa due anni e mezzo e che lo stesso non risponde, nonostante la minore CP_1 in diverse occasioni abbia provato a contattarlo anche a mezzo whatsapp. Ha poi dichiarato di aver provato a mettersi in contatto con il resistente, anche in occasione di una visita cardiologica a cui si era dovuta sottoporre la figlia, ma non di non aver ricevuto alcuna risposta (cfr. verbale dell'udienza del
14.05.2025).
Inoltre, il sig. non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento CP_1 concreto indicativo della propria capacità genitoriale, né tantomeno vi sono elementi che indichino un recupero da parte del padre di una forte spinta motivazionale ad intrattenere un continuo e valido rapporto con la figlia, garantendogli una costante e serena presenza finalizzata alla cura, all'istruzione e all'educazione oltre che al mantenimento.
Pertanto, in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti della minore, con riguardo ad ogni aspetto, sia di carattere materiale sia morale, oltre che in considerazione dell'oggettiva impossibilità per la ricorrente di instaurare un qualsiasi dialogo con l'ex compagno, il Collegio ritiene che sia nel migliore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita paterno, questo sarà esercitato di volta in volta su accordo delle parti, previo accordo telefonico almeno 24 ore prima, compatibilmente con la volontà della minore e con gli impegni scolastici e ludici della stessa e lavorativi del padre.
5. In relazione agli aspetti economici, va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che pagina 3 di 4 maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass. ord. del 30.06.2021 n.
18608).
Nel caso di specie, in assenza di elementi concreti circa il reddito percepito dal sig. e CP_1 non essendo state dedotte circostanze sopravvenute circa la situazione economica delle parti, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente a favore della minore nella misura di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e oltre il 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal decreto n. 2592/20 del 29 gennaio/5 febbraio 2020 del Tribunale di
Cassino.
5. Le spese di lite vanno compensate considerato il parziale accoglimento della domanda della ricorrente.
P.Q.M.
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. in parziale modifica del decreto del Tribunale di Cassino n. 2592 del 29 gennaio/5 febbraio 2020
(R.G.V.G. n. 1868/19), dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_1
3. per il resto conferma quanto disposto con il suddetto provvedimento;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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