CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2025, n. 32661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32661 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3533-2024 proposto da: LU LO, rappresentato e difeso dagli avvocati EN D'CO, GI CORRIERE, PP TESCIONE;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 431/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 591/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto PUBBLICO IMPIEGO TITOLO DI STUDIO PARITA’ SCOLASTICA R.G.N. 3533/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32661 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GI CORRIERE;
udito l'avvocato GIOVANNI GRECO. FATTI DI CAUSA 1. LO AL, iscritto nelle graduatorie scolastiche di III fascia personale ATA per il triennio 2017-2019, prorogate anche per il triennio 2018-2021, stipulava contratto a tempo determinato, più volte prorogato, con l’Istituto di Piombino DE (PD). A seguito di verifica dei titoli, l’Istituto rilevava che il lavoratore, in sede di iscrizione alle graduatorie, aveva dichiarato, quale titolo di studio, il diploma triennale di operatore dei servizi di ristorazione conseguito al termine dell’anno scolastico 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, scuola paritaria solo a partire dall’anno 2012/2013 in forza di sentenza del Consiglio di Stato (n. 5211/2015), priva di autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale prima di tale data. L’Istituto scolastico disponeva l’esclusione del lavoratore dalla graduatoria (decreto dirigenziale n. 1955/2020) per l’inidoneità del diploma dichiarato quale titolo valido per l’iscrizione. Il lavoratore impugnava il decreto chiedendone l’annullamento e la condanna del Ministero al reinserimento in graduatoria, con riconoscimento del punteggio maturato. 2. Il Tribunale, adito in riassunzione a seguito di declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo che la pronuncia retroattiva del Consiglio di Stato n. 5211/2015, con cui veniva annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della parità scolastica 3 del Centro Studi Sannitico, rendesse legittima la sessione d’esame triennale del lavoratore. 3. La Corte di Appello di Venezia, su gravame proposto dall’amministrazione, accoglieva il terzo motivo di doglianza e, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava le domande accolte in primo grado. 3.1. La Corte distrettuale rilevava che la sentenza del Consiglio di Stato del 2015 si era limitata a riconoscere la parità scolastica del Centro Studi Sannitico con riferimento e a partire dall’anno scolastico 2012-2013, senza incidere sui precedenti anni scolastici. La parità riconosciuta, considerato il dettato normativo della legge 62/2000 art. 1 co. 4 lett. f), non poteva pertanto riguardare l’anno di avvio del ciclo scolastico, iniziato dall’odierno appellante nel 2010/2011. Ad avviso della Corte di Appello opinare diversamente comporterebbe che un istituto professionale rimasto “soggetto privato” durante il corso triennale e, quindi, svincolato dall’osservanza dei requisiti previsti dallo specifico ordinamento scolastico per l’ammissione agli esami di qualifica professionale (conformità all’ordinamento scolastico dell’insegnamento, preparazione degli insegnanti, tipologia di contratti di lavoro et cetera) possa, ciononostante, rilasciare ai propri alunni diplomi professionali equipollenti, per il solo fatto di aver ottenuto nell’ultimo anno di corso lo status di scuola paritaria. Quanto esposto, secondo il Collegio, trovava conferma anche nella disciplina di riordino dell’istruzione professionale contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, art. 1 commi 2,3, e 8, adottato a norma dell'art. 64, co. 4, DL 112/08, conv. in L. 133/08. 4. LO AL proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso il Ministero. 4 Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa. 5. Con ordinanza interlocutoria le questioni sollevate venivano rimesse alla udienza pubblica in considerazione della rilevanza nomofilattica del principio di diritto già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione andavano opportunamente esplorate, considerati gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza. 6. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’articolo unico della legge n. 62/2000, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ, nonché dell'art. 5 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato e), e dell’art 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21-nonies l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma i, n. 3, cod. proc. civ. civ., per avere la pronuncia d’appello impugnata disapplicato il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità dell’istituto C.S.S. ai sensi della legge n. 62/2000 e ordinato l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni. Secondo il ricorrente, a seguito del menzionato riconoscimento retroattivo della parità, non poteva non riconoscersi validità legale ai titoli di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013, a fronte della erronea tesi del Ministero, secondo cui vi sarebbe una non conformità degli esami di qualifica in regime privatistico. Infatti, in forza dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, il riconoscimento dello status di scuola paritaria comportava 5 quale effetto l’abilitazione al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, come confermato dall’art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83, recante le Linee Guida attuative per il riconoscimento della parità scolastica, secondo cui il riconoscimento della parità abilita le stesse al rilascio di titoli aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali. Il riconoscimento della parità riguardava quindi – secondo il ricorrente – l’intero corso triennale scolastico e non era limitato alle sole singole classi, sicché il diploma doveva essere considerato valido ed idoneo alla iscrizione nelle graduatorie. Era privo di fondamento anche quanto sostenuto dalla Corte di merito a proposito di una supposta non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della sua iscrizione in graduatoria ed inoltre non si era tenuto conto, sotto il profilo della disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, dell’impossibilità di compierla su richiesta della P.A. che aveva dato corso alla presunta invalidità in spregio al diritto soggettivo della parte privata e con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Come detto la censura lamenta l'erroneità della decisione per non avere valorizzato l'avvenuto riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico” in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 dell'11/01/2016. Inoltre, si deduce che ai fini del rilascio dei diplomi non è prevista l'autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto rispetto allo status di parità scolastica e che la decisione impugnata porrebbe in 6 essere di fatto la disapplicazione del provvedimento che riconosce la parità. Infine, si rileva che il provvedimento di cancellazione, quale annullamento di ufficio, è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 21 nonies legge 241 del 1990 per cui l’annullamento è possibile solo per ragioni di interesse pubblico e con il rispetto dei presupposti ivi previsti. 2.2. Ciò posto, è da rilevarsi come sulla specifica questione è di recente intervenuta questa Corte che sotto un diverso profilo giuridico afferente agli effetti della parificazione ha affermato il principio secondo cui in tema di scuole private, il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale riconosce, con effetto retroattivo, la parificazione di un istituto è fonte di legittimazione al rilascio dei soli titoli di studio che esso può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della parità e dell'ordinamento scolastico in generale;
di conseguenza, l'Amministrazione scolastica può legittimamente verificare la sussistenza sia della parità dell'istituto presso cui è stato conseguito il titolo, sia dei presupposti di fondo per l'esercizio del potere di rilasciare titoli aventi valore legale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria di terza fascia di dipendente ATA diplomatosi presso un istituto scolastico che, pur avendo ottenuto la parificazione, non era tuttavia autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il 2012/2013) (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7672 del 22/03/2025). 2.3. L’anzidetta pronuncia, pertanto, che si ritiene di condividere, va richiamata anche ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. ai fini della soluzione della questione relativa alla validità del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro di Studi Sannitico” di Durazzano nell’anno scolastico 7 2012/2013, titolo necessario al fine dell’iscrizione nella graduatoria dell’odierno ricorrente su cui ruota la censura in esame. La Corte ha rilevato come la questione oggetto di causa si collochi in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale. “A tal fine il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 aveva stabilito, all’art. 2, co. 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, co. 1 che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al co. 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, co. 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta 8 la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». 2.4. La previsione è inequivocabile e non permette di ritenere possibile che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo, potendosi con il riconoscimento della parità soltanto dare corso a nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. Il complesso normativo di cui sopra è stato dapprima inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, co. 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di “organicità” dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). 2.5. Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242) e sempre sulla base del menzionato principio di “organicità” espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. Il regime transitorio di cui all’art. 8, co. 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussisteva solo per gli istituti 9 che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni poteva procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 2.6. Ciò non trova smentita, ma semmai ragioni di conferma ulteriori in considerazioni di sistema. Può infatti dirsi che, almeno tendenzialmente, deve esservi un nesso tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei c.d. membri interni (art. 4, co. 1 della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d. lgs. n. 62 del 2017, art. 26, co. 4 lett. a e co. 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni «soltanto» nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, co. 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, co. 3, ultima parte del d.p.r. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, co. 2 del d. lgs. n. 62 cit) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre 10 comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Del resto, è evidente che una “scuola” non è tale per i titoli che rilascia, ma per il percorso formativo che la caratterizza, al cui esito si svolgono i corrispondenti esami, ai quali possono partecipare, insieme con i candidati interni, anche gli esterni. 2.7. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge 10.3.2000, n. 62, al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali «dell'istruzione» ed in coerenza con la «domanda formativa» delle famiglie. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, co. 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale, cui eventualmente potevano partecipare anche candidati esterni. 2.8. Il “Sannitico”, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva dunque, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica – e del resto la Corte territoriale neanche afferma che di fatto vi fosse stato un corso di tal fatta - e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore “legale”, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica e ciò è esattamente quanto censurato dalla sentenza qui impugnata. 11 Non basta dunque che il diploma provenga dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore “legale”. 2.9. Conseguentemente, a fronte dell’irrilevanza del decreto di riconoscimento retroattivo della parità, va ritenuta la piena legittimità della cancellazione del ricorrente dalle graduatorie nelle quali non avrebbe potuto essere inserito e la parimenti legittima caducazione del rapporto di lavoro, consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, che non avrebbe potuto essere instaurato. 3. Il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 7672/2025 non si pone in contrasto con quanto in precedenza affermato, sempre in relazione alla validità dei titoli di studio rilasciati dall’istituto Sannitico nell’anno scolastico 2012/2013, da Cass. n. 17723/2023, perché in quel caso al giudice di legittimità era stata devoluta altra questione, ossia quella della possibilità di sindacare il titolo di studio, per escluderne la validità, in relazione alle modalità di svolgimento delle prove di esame. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 5. In considerazione della peculiarità della vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723 del 2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 12 ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente GL RR SA Di AN
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 431/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 591/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto PUBBLICO IMPIEGO TITOLO DI STUDIO PARITA’ SCOLASTICA R.G.N. 3533/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32661 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GI CORRIERE;
udito l'avvocato GIOVANNI GRECO. FATTI DI CAUSA 1. LO AL, iscritto nelle graduatorie scolastiche di III fascia personale ATA per il triennio 2017-2019, prorogate anche per il triennio 2018-2021, stipulava contratto a tempo determinato, più volte prorogato, con l’Istituto di Piombino DE (PD). A seguito di verifica dei titoli, l’Istituto rilevava che il lavoratore, in sede di iscrizione alle graduatorie, aveva dichiarato, quale titolo di studio, il diploma triennale di operatore dei servizi di ristorazione conseguito al termine dell’anno scolastico 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, scuola paritaria solo a partire dall’anno 2012/2013 in forza di sentenza del Consiglio di Stato (n. 5211/2015), priva di autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale prima di tale data. L’Istituto scolastico disponeva l’esclusione del lavoratore dalla graduatoria (decreto dirigenziale n. 1955/2020) per l’inidoneità del diploma dichiarato quale titolo valido per l’iscrizione. Il lavoratore impugnava il decreto chiedendone l’annullamento e la condanna del Ministero al reinserimento in graduatoria, con riconoscimento del punteggio maturato. 2. Il Tribunale, adito in riassunzione a seguito di declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo che la pronuncia retroattiva del Consiglio di Stato n. 5211/2015, con cui veniva annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della parità scolastica 3 del Centro Studi Sannitico, rendesse legittima la sessione d’esame triennale del lavoratore. 3. La Corte di Appello di Venezia, su gravame proposto dall’amministrazione, accoglieva il terzo motivo di doglianza e, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava le domande accolte in primo grado. 3.1. La Corte distrettuale rilevava che la sentenza del Consiglio di Stato del 2015 si era limitata a riconoscere la parità scolastica del Centro Studi Sannitico con riferimento e a partire dall’anno scolastico 2012-2013, senza incidere sui precedenti anni scolastici. La parità riconosciuta, considerato il dettato normativo della legge 62/2000 art. 1 co. 4 lett. f), non poteva pertanto riguardare l’anno di avvio del ciclo scolastico, iniziato dall’odierno appellante nel 2010/2011. Ad avviso della Corte di Appello opinare diversamente comporterebbe che un istituto professionale rimasto “soggetto privato” durante il corso triennale e, quindi, svincolato dall’osservanza dei requisiti previsti dallo specifico ordinamento scolastico per l’ammissione agli esami di qualifica professionale (conformità all’ordinamento scolastico dell’insegnamento, preparazione degli insegnanti, tipologia di contratti di lavoro et cetera) possa, ciononostante, rilasciare ai propri alunni diplomi professionali equipollenti, per il solo fatto di aver ottenuto nell’ultimo anno di corso lo status di scuola paritaria. Quanto esposto, secondo il Collegio, trovava conferma anche nella disciplina di riordino dell’istruzione professionale contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, art. 1 commi 2,3, e 8, adottato a norma dell'art. 64, co. 4, DL 112/08, conv. in L. 133/08. 4. LO AL proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso il Ministero. 4 Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa. 5. Con ordinanza interlocutoria le questioni sollevate venivano rimesse alla udienza pubblica in considerazione della rilevanza nomofilattica del principio di diritto già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione andavano opportunamente esplorate, considerati gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza. 6. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’articolo unico della legge n. 62/2000, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ, nonché dell'art. 5 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato e), e dell’art 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21-nonies l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma i, n. 3, cod. proc. civ. civ., per avere la pronuncia d’appello impugnata disapplicato il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità dell’istituto C.S.S. ai sensi della legge n. 62/2000 e ordinato l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni. Secondo il ricorrente, a seguito del menzionato riconoscimento retroattivo della parità, non poteva non riconoscersi validità legale ai titoli di qualifica rilasciati dal “Sannitico” nel 2012/2013, a fronte della erronea tesi del Ministero, secondo cui vi sarebbe una non conformità degli esami di qualifica in regime privatistico. Infatti, in forza dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2000, il riconoscimento dello status di scuola paritaria comportava 5 quale effetto l’abilitazione al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, come confermato dall’art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83, recante le Linee Guida attuative per il riconoscimento della parità scolastica, secondo cui il riconoscimento della parità abilita le stesse al rilascio di titoli aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali. Il riconoscimento della parità riguardava quindi – secondo il ricorrente – l’intero corso triennale scolastico e non era limitato alle sole singole classi, sicché il diploma doveva essere considerato valido ed idoneo alla iscrizione nelle graduatorie. Era privo di fondamento anche quanto sostenuto dalla Corte di merito a proposito di una supposta non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della sua iscrizione in graduatoria ed inoltre non si era tenuto conto, sotto il profilo della disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, dell’impossibilità di compierla su richiesta della P.A. che aveva dato corso alla presunta invalidità in spregio al diritto soggettivo della parte privata e con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Come detto la censura lamenta l'erroneità della decisione per non avere valorizzato l'avvenuto riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico” in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 dell'11/01/2016. Inoltre, si deduce che ai fini del rilascio dei diplomi non è prevista l'autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto rispetto allo status di parità scolastica e che la decisione impugnata porrebbe in 6 essere di fatto la disapplicazione del provvedimento che riconosce la parità. Infine, si rileva che il provvedimento di cancellazione, quale annullamento di ufficio, è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 21 nonies legge 241 del 1990 per cui l’annullamento è possibile solo per ragioni di interesse pubblico e con il rispetto dei presupposti ivi previsti. 2.2. Ciò posto, è da rilevarsi come sulla specifica questione è di recente intervenuta questa Corte che sotto un diverso profilo giuridico afferente agli effetti della parificazione ha affermato il principio secondo cui in tema di scuole private, il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale riconosce, con effetto retroattivo, la parificazione di un istituto è fonte di legittimazione al rilascio dei soli titoli di studio che esso può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della parità e dell'ordinamento scolastico in generale;
di conseguenza, l'Amministrazione scolastica può legittimamente verificare la sussistenza sia della parità dell'istituto presso cui è stato conseguito il titolo, sia dei presupposti di fondo per l'esercizio del potere di rilasciare titoli aventi valore legale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria di terza fascia di dipendente ATA diplomatosi presso un istituto scolastico che, pur avendo ottenuto la parificazione, non era tuttavia autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il 2012/2013) (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7672 del 22/03/2025). 2.3. L’anzidetta pronuncia, pertanto, che si ritiene di condividere, va richiamata anche ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. ai fini della soluzione della questione relativa alla validità del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro di Studi Sannitico” di Durazzano nell’anno scolastico 7 2012/2013, titolo necessario al fine dell’iscrizione nella graduatoria dell’odierno ricorrente su cui ruota la censura in esame. La Corte ha rilevato come la questione oggetto di causa si collochi in concomitanza con il riordino del sistema dell’istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale. “A tal fine il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 aveva stabilito, all’art. 2, co. 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, co. 1 che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento». Peraltro, al co. 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell’art. 1, co. 4, lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione della parità comporta «l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta 8 la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». 2.4. La previsione è inequivocabile e non permette di ritenere possibile che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo, potendosi con il riconoscimento della parità soltanto dare corso a nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. Il complesso normativo di cui sopra è stato dapprima inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendosi che l’art. 1, co. 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di “organicità” dell’evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi). 2.5. Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità della norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242) e sempre sulla base del menzionato principio di “organicità” espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso delle normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti. Il regime transitorio di cui all’art. 8, co. 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami sussisteva solo per gli istituti 9 che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni poteva procedervi (v. sull’estensione a tutte le scuole, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo). 2.6. Ciò non trova smentita, ma semmai ragioni di conferma ulteriori in considerazioni di sistema. Può infatti dirsi che, almeno tendenzialmente, deve esservi un nesso tra didattica e verifiche degli esiti di essa. Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei c.d. membri interni (art. 4, co. 1 della legge n. 425 del 1997; ora art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d. lgs. n. 62 del 2017, art. 26, co. 4 lett. a e co. 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni «soltanto» nel caso di «corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, co. 9, ultima parte, della legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, co. 3, ultima parte del d.p.r. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni “statali”); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, co. 2 del d. lgs. n. 62 cit) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio della classe «dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre 10 comunque le verifiche alle dinamiche della didattica scolastica concretamente attuate. Del resto, è evidente che una “scuola” non è tale per i titoli che rilascia, ma per il percorso formativo che la caratterizza, al cui esito si svolgono i corrispondenti esami, ai quali possono partecipare, insieme con i candidati interni, anche gli esterni. 2.7. Tale assetto di fondo vale anche per le scuole paritarie, ove il disposto dell’art. 1 della legge 10.3.2000, n. 62, al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali «dell'istruzione» ed in coerenza con la «domanda formativa» delle famiglie. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, co. 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale, cui eventualmente potevano partecipare anche candidati esterni. 2.8. Il “Sannitico”, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva dunque, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica – e del resto la Corte territoriale neanche afferma che di fatto vi fosse stato un corso di tal fatta - e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore “legale”, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica e ciò è esattamente quanto censurato dalla sentenza qui impugnata. 11 Non basta dunque che il diploma provenga dal “Sannitico” e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore “legale”. 2.9. Conseguentemente, a fronte dell’irrilevanza del decreto di riconoscimento retroattivo della parità, va ritenuta la piena legittimità della cancellazione del ricorrente dalle graduatorie nelle quali non avrebbe potuto essere inserito e la parimenti legittima caducazione del rapporto di lavoro, consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, che non avrebbe potuto essere instaurato. 3. Il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 7672/2025 non si pone in contrasto con quanto in precedenza affermato, sempre in relazione alla validità dei titoli di studio rilasciati dall’istituto Sannitico nell’anno scolastico 2012/2013, da Cass. n. 17723/2023, perché in quel caso al giudice di legittimità era stata devoluta altra questione, ossia quella della possibilità di sindacare il titolo di studio, per escluderne la validità, in relazione alle modalità di svolgimento delle prove di esame. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 5. In considerazione della peculiarità della vicenda, essendo sopravvenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso il chiarimento operato rispetto al precedente rappresentato da Cass. n. 17723 del 2023, sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 12 ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente GL RR SA Di AN