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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3415/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 12.10.1969, in proprio e nella Controparte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_2 sulla figlia minore:
2. , nata a [...] – Pennsylvania (USA) il 17.11.2005; Controparte_3
3. nato a [...]/RJ (Brasile) in data 08.10.1991; Controparte_4
4. nata a [...]/RJ (Brasile) in data 06.02.1992; Controparte_5
5. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 11.05.1988; Controparte_6
6. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 16.08.1968; Controparte_7
7. , nato a [...]/RJ (Brasile) in data 10.12.1991; Controparte_8
8. nata a [...]/RJ (Brasile) in data 28.11.1992; Controparte_9
9. , nato a [...]/RJ (Brasile) in data 13.09.1969, in Persona_1 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_10
, sulla figlia minore:
[...]
10. , nata a [...]/RJ (Brasile) il Parte_1
24.11.2005; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_11 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; Il G.O.T.
VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, LETTE le note d'udienza, VISTO l'art. 281- sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALINA e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_11
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nata il [...] a [...], Persona_2 in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone e della Corte
d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1
). Email_2
Per il ricorrente la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 3 1. SI OS : – , nata il [...], in [...] – CP_1 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_4 Persona_5
Brasile;
2. – , nata il [...], in Controparte_3 Persona_2 Persona_3
Brasile – nata il [...], in [...] – , nato il Persona_4 Persona_5
07.07.1942, in Brasile – ; Controparte_1
3. – , nata il [...], Controparte_4 Persona_2 Persona_3 in Brasile – nata il [...], in [...] – , nato il Persona_4 Persona_5
07.07.1942, in Brasile – ; Controparte_1
4. AN SE – , nata il [...], in [...] – Per_4 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
5. HA – , nata il [...], in [...] – CP_5 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
6. DI HO DE UE: – , nata il Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_8
7. – , nata il [...], Controparte_8 Persona_2 Persona_3 in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_8 Controparte_7
8. NA HO DE UE: – , nata il Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_8 Controparte_7
[...]
9. : – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2 Persona_3
Brasile – nata il [...], in [...] – nata il Persona_4 Persona_9
15.08.1939, in Brasile;
10. NA RA RA : – , nata il Parte_1 Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – , Persona_4 Persona_9 nata il [...], in [...] – . Persona_1
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica.
Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n.
91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Occorre, altresì, rilevare che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Pag. 2 di 3 Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_11
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_11 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_11 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti. La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_11 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che Controparte_11 gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_11 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 3415/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 12.10.1969, in proprio e nella Controparte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_2 sulla figlia minore:
2. , nata a [...] – Pennsylvania (USA) il 17.11.2005; Controparte_3
3. nato a [...]/RJ (Brasile) in data 08.10.1991; Controparte_4
4. nata a [...]/RJ (Brasile) in data 06.02.1992; Controparte_5
5. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 11.05.1988; Controparte_6
6. , nata a [...]/RJ (Brasile) in data 16.08.1968; Controparte_7
7. , nato a [...]/RJ (Brasile) in data 10.12.1991; Controparte_8
8. nata a [...]/RJ (Brasile) in data 28.11.1992; Controparte_9
9. , nato a [...]/RJ (Brasile) in data 13.09.1969, in Persona_1 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_10
, sulla figlia minore:
[...]
10. , nata a [...]/RJ (Brasile) il Parte_1
24.11.2005; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_11 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; Il G.O.T.
VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, LETTE le note d'udienza, VISTO l'art. 281- sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALINA e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_11
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nata il [...] a [...], Persona_2 in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone e della Corte
d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1
). Email_2
Per il ricorrente la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 3 1. SI OS : – , nata il [...], in [...] – CP_1 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_4 Persona_5
Brasile;
2. – , nata il [...], in Controparte_3 Persona_2 Persona_3
Brasile – nata il [...], in [...] – , nato il Persona_4 Persona_5
07.07.1942, in Brasile – ; Controparte_1
3. – , nata il [...], Controparte_4 Persona_2 Persona_3 in Brasile – nata il [...], in [...] – , nato il Persona_4 Persona_5
07.07.1942, in Brasile – ; Controparte_1
4. AN SE – , nata il [...], in [...] – Per_4 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
5. HA – , nata il [...], in [...] – CP_5 Persona_2 Persona_3
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_6 Persona_7
Brasile;
6. DI HO DE UE: – , nata il Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_8
7. – , nata il [...], Controparte_8 Persona_2 Persona_3 in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_8 Controparte_7
8. NA HO DE UE: – , nata il Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_8 Controparte_7
[...]
9. : – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2 Persona_3
Brasile – nata il [...], in [...] – nata il Persona_4 Persona_9
15.08.1939, in Brasile;
10. NA RA RA : – , nata il Parte_1 Persona_2 Persona_3
16.06.1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – , Persona_4 Persona_9 nata il [...], in [...] – . Persona_1
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica.
Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n.
91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Occorre, altresì, rilevare che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Pag. 2 di 3 Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_11
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_11 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_11 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti. La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_11 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che Controparte_11 gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_11 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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