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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23712 / 2024
TRA
, C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1 Repubblica Dominicana il 21 settembre 2002, elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n.18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Castiello (C.F.: , dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(P.IVA: ), in p.L.R. p.t., con sede legale in Napoli a Vico CP_1 P.IVA_1 II Alabardieri n.7 – pec: Email_1 Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: differenze retributive
1 alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Alla luce della sopravvenuta rinuncia e della contumacia della parte convenuta, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La lite, instaurata il 29.10.2024, attiene al riconoscimento di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità sostitutiva per ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr in relazione al rapporto di lavoro subordinato svolto dal 18 dicembre 2023 al 2 Febbraio 2024 come aiuto cuoco. Previa verifica della contumacia della convenuta, attesa la regolare notifica a mezzo pec avvenuta in data 27 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e al giudizio “preso atto della cessazione di attività commerciale del suo ex datore di lavoro” e
“tenuto conto anche dell'esiguo tempo di lavoro rivendicato in atti”. 2 Ebbene, va osservato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale e fa, quindi, venire meno l'interesse
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23712 / 2024
TRA
, C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1 Repubblica Dominicana il 21 settembre 2002, elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n.18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Castiello (C.F.: , dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(P.IVA: ), in p.L.R. p.t., con sede legale in Napoli a Vico CP_1 P.IVA_1 II Alabardieri n.7 – pec: Email_1 Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: differenze retributive
1 alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Alla luce della sopravvenuta rinuncia e della contumacia della parte convenuta, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La lite, instaurata il 29.10.2024, attiene al riconoscimento di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità sostitutiva per ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr in relazione al rapporto di lavoro subordinato svolto dal 18 dicembre 2023 al 2 Febbraio 2024 come aiuto cuoco. Previa verifica della contumacia della convenuta, attesa la regolare notifica a mezzo pec avvenuta in data 27 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e al giudizio “preso atto della cessazione di attività commerciale del suo ex datore di lavoro” e
“tenuto conto anche dell'esiguo tempo di lavoro rivendicato in atti”. 2 Ebbene, va osservato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale e fa, quindi, venire meno l'interesse