Decreto cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza breve 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 27/02/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13188 del 2024, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Elena Pellegrini che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI VITERBO, in persona del Questore p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto del 19/11/2024, notificato in data 25/11/2024, con cui la Questura di Viterbo ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in quanto quest’ultimo si trova irregolarmente in Italia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 cpa;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che -OMISSIS- impugna il decreto del 19/11/2024, notificato in data 25/11/2024, con cui la Questura di Viterbo ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in quanto quest’ultimo si trova irregolarmente in Italia;
Considerato, in diritto, che:
- il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- parte ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che non terrebbe conto del fatto che l’esponente avrebbe presentato domanda in base al “ decreto flussi 2021 ” ed invoca l’applicazione dell’art. 42 comma 7 d.l. n. 73/2022;
- il motivo è infondato in quanto l’istanza di permesso di soggiorno presentata sulla base del DPCM del 21/12/21 è stata archiviata perché presentata dopo due anni dall’ingresso in Italia;
- ne deriva che, al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il ricorrente si trovava irregolarmente in Italia;
- per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- sussistono, poi, gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO