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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 219-1/2024 PU da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IZZI RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA DAMIANO
CHIESA N. 14 04022 FONDI presso il difensore avv. IZZI RICCARDO
O.P. E Pt_2 Controparte_1
E (C.F. ) con il patrocinio
[...] Pt_2 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PODAVITTE ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY 25030
URAGO D'OGLIO presso il difensore avv. PODAVITTE ALBERTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARNALDI Controparte_3 P.IVA_3
ANDREA DAVIDE elettivamente domiciliato in Via Pietro Cossa 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
- ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Bologna (BO), via Paolo Canali n. 16 interno 19 Controparte_4
C.F. e P.I. P.IVA_4
- resistente pagina 1 di 4 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con separati ricorsi è stata proposta da Parte_1
[...] Parte_3
e istanza di apertura della liquidazione giudiziale
[...] Controparte_3 nei confronti di deducendo il mancato pagamento di fatture per Controparte_4 forniture merci, con crediti tutti portati in titoli esecutivi. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Nel corso dell'istruttoria, la prima ricorrente ha Parte_4 depositato rinuncia al ricorso. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti - e in particolare i crediti (di cui non risulta l'estinzione) delle altre due società ricorrenti, nonché gli ulteriori crediti di fornitori indicati nel ricorso di e le cartelle esattoriali per oltre 32.000 euro – consente di affermare Controparte_3 che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2021-2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, dell'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare di e dell'esito del presente procedimento che nonostante i Controparte_3 rinvii all'uopo concessi, non ha consentito di sanare i debiti emersi;
esposizione debitoria nei confronti dell' . Controparte_5
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
pagina 2 di 4 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_4
Bologna (BO), via Paolo Canali n. 16 interno 19 C.F. e P.I. esercente, tra l'altro, P.IVA_4
l'attività di: commercio all'ingrosso, senza deposito, di prodotti ortofrutticoli n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 15/10/2025 ad ore 10:20 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
pagina 3 di 4 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 219-1/2024 PU da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IZZI RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA DAMIANO
CHIESA N. 14 04022 FONDI presso il difensore avv. IZZI RICCARDO
O.P. E Pt_2 Controparte_1
E (C.F. ) con il patrocinio
[...] Pt_2 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PODAVITTE ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY 25030
URAGO D'OGLIO presso il difensore avv. PODAVITTE ALBERTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARNALDI Controparte_3 P.IVA_3
ANDREA DAVIDE elettivamente domiciliato in Via Pietro Cossa 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
- ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in Bologna (BO), via Paolo Canali n. 16 interno 19 Controparte_4
C.F. e P.I. P.IVA_4
- resistente pagina 1 di 4 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con separati ricorsi è stata proposta da Parte_1
[...] Parte_3
e istanza di apertura della liquidazione giudiziale
[...] Controparte_3 nei confronti di deducendo il mancato pagamento di fatture per Controparte_4 forniture merci, con crediti tutti portati in titoli esecutivi. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Nel corso dell'istruttoria, la prima ricorrente ha Parte_4 depositato rinuncia al ricorso. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti - e in particolare i crediti (di cui non risulta l'estinzione) delle altre due società ricorrenti, nonché gli ulteriori crediti di fornitori indicati nel ricorso di e le cartelle esattoriali per oltre 32.000 euro – consente di affermare Controparte_3 che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2021-2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, dell'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare di e dell'esito del presente procedimento che nonostante i Controparte_3 rinvii all'uopo concessi, non ha consentito di sanare i debiti emersi;
esposizione debitoria nei confronti dell' . Controparte_5
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
pagina 2 di 4 d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_4
Bologna (BO), via Paolo Canali n. 16 interno 19 C.F. e P.I. esercente, tra l'altro, P.IVA_4
l'attività di: commercio all'ingrosso, senza deposito, di prodotti ortofrutticoli n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 15/10/2025 ad ore 10:20 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
pagina 3 di 4 a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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