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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 27770/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27770/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 14259/2021 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 17.5.2021,
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...], ivi residente a[...] C.F._1
Vitale, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alaia, C.F. , e dall'avv. Giuseppe C.F._2
Scarpato, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli al viale Margherita, n. 21,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 175858 racc. n. Persona_1
11458, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Maggio, C.F. , giusta procura C.F._4 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pozzuoli (NA) alla via Bognar, n. 1/A,
appellata
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Squeglia, C.F. , giusta procura alle liti in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale in Napoli alla Piazza Municipio n. 25, Palazzo San Giacomo,
appellato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1 Controparte_1
ed il proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140113963908000, dell'importo di € 5.091,29, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo esattoriale.
Eccepiva l'omessa o invalida notifica della cartella e l'estinzione del credito da essa portato per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981, anche nel periodo successivo alla pretesa notifica della cartella stessa, in assenza di successivi atti interruttivi.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi.
Il non si costituiva restando contumace. Controparte_3 Con la sentenza n. 14259/2021 pubblicata il 17.5.2021, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda sul rilievo dell'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando l'ammissibilità Parte_1
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, l'irregolarità della notifica della cartella impugnata e l'estinzione del credito litigioso per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche nel caso di notifica della cartella.
L' ed il si sono costituiti ed hanno eccepito Controparte_1 Controparte_3
l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, insistendo sull'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo esattoriale per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In via preliminare, va esaminata la sussistenza dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del
17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo,
assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; n. 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27770/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 14259/2021 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 17.5.2021,
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...], ivi residente a[...] C.F._1
Vitale, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alaia, C.F. , e dall'avv. Giuseppe C.F._2
Scarpato, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli al viale Margherita, n. 21,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 175858 racc. n. Persona_1
11458, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Maggio, C.F. , giusta procura C.F._4 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pozzuoli (NA) alla via Bognar, n. 1/A,
appellata
NONCHE'
C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Squeglia, C.F. , giusta procura alle liti in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale in Napoli alla Piazza Municipio n. 25, Palazzo San Giacomo,
appellato
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1 Controparte_1
ed il proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140113963908000, dell'importo di € 5.091,29, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al
Codice della Strada, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo esattoriale.
Eccepiva l'omessa o invalida notifica della cartella e l'estinzione del credito da essa portato per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981, anche nel periodo successivo alla pretesa notifica della cartella stessa, in assenza di successivi atti interruttivi.
L'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione nonché, nel merito, l'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata e di successivi atti interruttivi.
Il non si costituiva restando contumace. Controparte_3 Con la sentenza n. 14259/2021 pubblicata il 17.5.2021, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda sul rilievo dell'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando l'ammissibilità Parte_1
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, l'irregolarità della notifica della cartella impugnata e l'estinzione del credito litigioso per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche nel caso di notifica della cartella.
L' ed il si sono costituiti ed hanno eccepito Controparte_1 Controparte_3
l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, insistendo sull'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo esattoriale per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In via preliminare, va esaminata la sussistenza dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del
17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità
dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo,
assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973;
pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; n. 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale