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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3012/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristiano Di Parte_1
Giosa ed elettivamente domiciliata presso il difensore.
Attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contumace.
Convenuto
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale:
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 7.657,45 effettuato il 6.08.2019, a mezzo di bonifico ordinario ed eseguito tramite il conto corrente in essere presso nei Controparte_2 confronti di , per tutto quanto argomentato nella precedente Controparte_1 parte motiva, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo,
d. lgs. n. 14/2019); - accertare e dichiarare che il pagamento di € 5.000,00 effettuato il 04.09.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso Controparte_3 CP_4 confronti di per tutto quanto
[...] Controparte_1
pagina 1 di 7 argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F.
(oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 5.974,02 effettuato il 01.10.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso nei confronti di Controparte_2 [...]
, per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai Controparte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 2.000,00 effettuato il 06.11.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso nei confronti di Controparte_2 [...]
, per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai Controparte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- per l'effetto, condannare alla restituzione e, dunque, al Controparte_1 pagamento della somma di € 20.631,47 in favore di Parte_1
;
[...]
- condannare alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso Parte_1 forfettario del 15%, iva e cap accessori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato per la prima udienza del 18.09.2023,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 67 co. 2 Legge Fallimentare, la revoca, con conseguente condanna alla restituzione, della somma complessiva pari ad € 20.631,47 importo che era stato corrisposto in favore della convenuta.
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
18.09.2023. La causa veniva istruita a mezzo documenti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 27.06.2016 le società e sottoscrivevano un contratto di appalto CP_1 Parte_1 avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di manutenzione straordinaria di macchinari e per la pulizia di carrelli elevatori. Risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2019, la convenuta effettuasse pagamenti in favore della società la quale inviava i seguenti Parte_1 ordini di acquisto, tutti per il noleggio di attrezzature di varia natura (all.8 parte attrice): pagina 2 di 7 - ordine n. 310014127 del 14.01.2019 da € 3.000,00;
- ordine n. 310014211 del 28.01.2019 da € 3.600,00;
- ordine n. 310014226 del 30.01.2019 da € 3.250,00;
- ordine n. 310014297 del 8.02.2019 da € 4.680,00.
In ragione dell'adempimento degli incarichi di volta in volta commissionati ed eseguiti, CP_1 emetteva le relative fatture commerciali che peraltro a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2019 venivano pagate con ritardo rispetto alle loro rispettive scadenze;
al fine di ovviare a tale situazione provvedeva ad effettuare, non frequentemente, dei pagamenti in acconto a mezzo dei Parte_1 seguenti bonifici per un totale di € 20.631,47 (all.9 parte attrice):
- bonifico ordinario eseguito il 06.08.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 7.657,45; Controparte_2
Contr
- bonifico ordinario eseguito il 04.09.2019, tramite il conto corrente in essere presso la
[...]
e del Canavese, da € 5.000,00; CP_5
- bonifico ordinario eseguito il 01.10.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 5.974,02; Controparte_2
- bonifico ordinario eseguito il 06.11.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 2.000,00. Controparte_2
Per dimostrare i pagamenti, l'attrice ha prodotto la copia delle fatture che sono state emesse dalla società nel mastrino contabile ove viene riportata l'indicazione di tutte le fatture emesse CP_1
(all.8).
3. Ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fallimentare, normativa applicabile al caso di specie ed invocata da parte attorea, è stabilito che : “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Per la revoca dei pagamenti debbono quindi sussistere due requisiti di cui uno oggettivo, ovverosia che i pagamenti impugnati siano stati corrisposti nel c.d. periodo sospetto, ed uno soggettivo, costituito dalla conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
Per quanto concerne il primo presupposto si premette che in data 04.02.2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n. 34/2020, dichiarava lo stato d'insolvenza della società nominando, Parte_1 quali Commissari giudiziari, il dott. l'avv. A. Casilli e il dott. (doc. 1 Per_1 Persona_2 att.). Successivamente il Tribunale di Torino, con decreto del 30.07.2020 dichiarava aperta la procedura pagina 3 di 7 di amministrazione straordinaria di confermando i Commissari giudiziali sopradetti Parte_1
(doc. 2 att.) e da ultimo, con decreto del 20.01.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico approvava il programma di cessione dei complessi aziendali di parte attrice (doc. 3 att.).
Ne deriva che i termini stabiliti dall'art. 67 comma 2 Legge Fallimentare debbono decorrere dal
04.02.2020 e quindi dalla data di deposito della sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza (doc. 1 att.).
Avuto riguardo all'intervallo temporale in cui sono stati effettuati i pagamenti di cui si chiede la revoca, emerge quindi che il bonifico con cui ha disposto il pagamento di € 7.657,45 Parte_1
è stato eseguito il 06.08.2019 ( all.9,2), un altro bonifico ordinario dell'importo di € 5.000,00 è stato effettuato il 04.09.2019 (all.9,1), quello per l'importo di €. 5.974,02 risale all'1.10.2019 (all.9,4) ed infine il bonifico ordinario da €. 2.000,00 è stato eseguito il 06.11.2019 ( all.9,3).
Poiché tutti i pagamenti sono stati corrisposti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza, è riscontrato il primo dei requisiti richiesti dalla previsione normativa.
Parimenti sussistente l'elemento soggettivo della scientia decoctionis.
Si premette che la conoscibilità da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto juris et de jure alla luce dell'apertura della procedura concorsuale.
Grava, comunque, sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria la quale non ha contenuto meramente negativo;
al contrario spetta al convenuto dimostrare” che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. n.
23424/2016).
A ciò si aggiunga che “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art.
67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”
(Cass. n. 2557/2008).
E, ancora, “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione
pagina 4 di 7 psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10298/2007).
Ne deriva che “in questa prospettiva appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei protratti e reiterati ritardi […] nel pagamento” (Cass. n. 17906/2015).
Nel caso di specie parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace e quindi nessun elemento di valutazione è stato offerto al Tribunale circa la propria estraneità conoscitiva.
Emergono peraltro molteplici circostanze, prospettate dall'attrice, da cui è possibile trarre il fondato convincimento che la convenuta fosse consapevole della situazione di decozione in cui versava
. Parte_1 aveva svolto la propria attività commerciale nell'interesse dell'attrice sin dal 2016 senza che CP_1 sorgessero particolari problemi e ciò sino alla metà del 2019, quando la cliente iniziava a ritardare in modo significativo i pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni ricevute, condotta che non può non avere indotto la convenuta a rappresentarsi una situazione di difficoltà.
A ciò occorre ancora aggiungere, con specifico riguardo alle crisi che in quel periodo aveva colpito
, le Parte_1 numerose notizie di stampa, sia nazionale che locale.
Depongono in tal senso il tenore dei comunicati prodotti, da cui emergono agitazioni sindacali e scioperi dei lavoratori ( doc. 11), nonché la diffusione sulle testate giornalistiche a tiratura nazionale (
La Stampa, Il Mattino e Repubblica) di notizie circa la grave situazione economico finanziaria in cui si dibatteva , che aveva portato quest'ultima a non riuscire più a corrispondere le retribuzioni Parte_1 ai propri dipendenti, vicenda di cui avevano finito per occuparsi anche la Regione Piemonte;
va rilevato che le notizie circa lo stato di agitazione del comparto dei lavoratori, non riguardava solo la zona di
Ivrea, ma anche i dipendenti dell'azienda a Napoli e Salerno.
La diffusione di tali notizie costituisce dato rilevante per costruire, in via presuntiva, l'elemento soggettivo richiesto;
in merito si richiamano gli indirizzi della Suprema Corte laddove ha affermato:
”La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza;
oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle pagina 5 di 7 condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (nella specie, la Corte ha sottolineato che rilevano senz'altro le notizie di stampa tenendo debitamente in considerazione le caratteristiche delle stesse, il numero e la tiratura nazionale delle medesime;
il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso)” - sottolineature dello scrivente - C.C. n.
23650/2021; ed ancora “ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza ("scientia decoctionis"), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo
l'“id quod plerumque accidit”, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita” – C.C. n. 3299/2017.
Sulla scorta di tali elementi, prospettati dalla parte attrice e suffragati dalle produzioni documentali offerte a sostegno, la domanda revocatoria deve essere accolta poiché sussiste sia il presupposto oggettivo del pagamento nel periodo sospetto, che quello soggettivo della scientia decoctionis.
Pertanto, ai sensi dell'art. 67, co. 2 della legge fallimentare, deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti ricevuti da come sopra descritti, per la somma complessiva pari ad € 20.631,47. Oltre al CP_1 capitale competono gli interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. i quali andranno calcolati dalla domanda al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta. Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore (scaglione da € 5.201,00 a €. 26.000,00), con liquidazione delle fasi previste secondo i valori minimi, in ragione della ridotta complessità della causa e della mancanza di opposizione da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare i pagamenti ricevuti da a mezzo bonifico bancario eseguito il 06.08.2019, tramite il conto CP_1 corrente in essere presso da € 7.657,45; bonifico ordinario eseguito il Controparte_2
Contr 04.09.2019, tramite il conto corrente in essere presso la di Roero e del Canavese, CP_3 da € 5.000,00; bonifico ordinario eseguito il 01.10.2019, tramite il conto corrente in essere presso
, da € 5.974,02; bonifico ordinario eseguito il 06.11.2019, tramite il conto Controparte_2 corrente in essere presso , da € 2.000,00. Controparte_2 pagina 6 di 7 Dichiara tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1 Parte_1
la somma di €. 20.631,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Amministrazione Straordinaria delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 Per onorari, €. 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3012/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristiano Di Parte_1
Giosa ed elettivamente domiciliata presso il difensore.
Attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contumace.
Convenuto
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale:
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 7.657,45 effettuato il 6.08.2019, a mezzo di bonifico ordinario ed eseguito tramite il conto corrente in essere presso nei Controparte_2 confronti di , per tutto quanto argomentato nella precedente Controparte_1 parte motiva, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo,
d. lgs. n. 14/2019); - accertare e dichiarare che il pagamento di € 5.000,00 effettuato il 04.09.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso Controparte_3 CP_4 confronti di per tutto quanto
[...] Controparte_1
pagina 1 di 7 argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F.
(oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 5.974,02 effettuato il 01.10.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso nei confronti di Controparte_2 [...]
, per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai Controparte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- accertare e dichiarare che il pagamento di € 2.000,00 effettuato il 06.11.2019 con bonifico ordinario tramite il conto corrente in essere presso nei confronti di Controparte_2 [...]
, per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai Controparte_1 sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);
- per l'effetto, condannare alla restituzione e, dunque, al Controparte_1 pagamento della somma di € 20.631,47 in favore di Parte_1
;
[...]
- condannare alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso Parte_1 forfettario del 15%, iva e cap accessori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato per la prima udienza del 18.09.2023,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 67 co. 2 Legge Fallimentare, la revoca, con conseguente condanna alla restituzione, della somma complessiva pari ad € 20.631,47 importo che era stato corrisposto in favore della convenuta.
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
18.09.2023. La causa veniva istruita a mezzo documenti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 27.06.2016 le società e sottoscrivevano un contratto di appalto CP_1 Parte_1 avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di manutenzione straordinaria di macchinari e per la pulizia di carrelli elevatori. Risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2019, la convenuta effettuasse pagamenti in favore della società la quale inviava i seguenti Parte_1 ordini di acquisto, tutti per il noleggio di attrezzature di varia natura (all.8 parte attrice): pagina 2 di 7 - ordine n. 310014127 del 14.01.2019 da € 3.000,00;
- ordine n. 310014211 del 28.01.2019 da € 3.600,00;
- ordine n. 310014226 del 30.01.2019 da € 3.250,00;
- ordine n. 310014297 del 8.02.2019 da € 4.680,00.
In ragione dell'adempimento degli incarichi di volta in volta commissionati ed eseguiti, CP_1 emetteva le relative fatture commerciali che peraltro a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2019 venivano pagate con ritardo rispetto alle loro rispettive scadenze;
al fine di ovviare a tale situazione provvedeva ad effettuare, non frequentemente, dei pagamenti in acconto a mezzo dei Parte_1 seguenti bonifici per un totale di € 20.631,47 (all.9 parte attrice):
- bonifico ordinario eseguito il 06.08.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 7.657,45; Controparte_2
Contr
- bonifico ordinario eseguito il 04.09.2019, tramite il conto corrente in essere presso la
[...]
e del Canavese, da € 5.000,00; CP_5
- bonifico ordinario eseguito il 01.10.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 5.974,02; Controparte_2
- bonifico ordinario eseguito il 06.11.2019, tramite il conto corrente in essere presso
[...]
, da € 2.000,00. Controparte_2
Per dimostrare i pagamenti, l'attrice ha prodotto la copia delle fatture che sono state emesse dalla società nel mastrino contabile ove viene riportata l'indicazione di tutte le fatture emesse CP_1
(all.8).
3. Ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fallimentare, normativa applicabile al caso di specie ed invocata da parte attorea, è stabilito che : “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Per la revoca dei pagamenti debbono quindi sussistere due requisiti di cui uno oggettivo, ovverosia che i pagamenti impugnati siano stati corrisposti nel c.d. periodo sospetto, ed uno soggettivo, costituito dalla conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
Per quanto concerne il primo presupposto si premette che in data 04.02.2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n. 34/2020, dichiarava lo stato d'insolvenza della società nominando, Parte_1 quali Commissari giudiziari, il dott. l'avv. A. Casilli e il dott. (doc. 1 Per_1 Persona_2 att.). Successivamente il Tribunale di Torino, con decreto del 30.07.2020 dichiarava aperta la procedura pagina 3 di 7 di amministrazione straordinaria di confermando i Commissari giudiziali sopradetti Parte_1
(doc. 2 att.) e da ultimo, con decreto del 20.01.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico approvava il programma di cessione dei complessi aziendali di parte attrice (doc. 3 att.).
Ne deriva che i termini stabiliti dall'art. 67 comma 2 Legge Fallimentare debbono decorrere dal
04.02.2020 e quindi dalla data di deposito della sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza (doc. 1 att.).
Avuto riguardo all'intervallo temporale in cui sono stati effettuati i pagamenti di cui si chiede la revoca, emerge quindi che il bonifico con cui ha disposto il pagamento di € 7.657,45 Parte_1
è stato eseguito il 06.08.2019 ( all.9,2), un altro bonifico ordinario dell'importo di € 5.000,00 è stato effettuato il 04.09.2019 (all.9,1), quello per l'importo di €. 5.974,02 risale all'1.10.2019 (all.9,4) ed infine il bonifico ordinario da €. 2.000,00 è stato eseguito il 06.11.2019 ( all.9,3).
Poiché tutti i pagamenti sono stati corrisposti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza, è riscontrato il primo dei requisiti richiesti dalla previsione normativa.
Parimenti sussistente l'elemento soggettivo della scientia decoctionis.
Si premette che la conoscibilità da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto juris et de jure alla luce dell'apertura della procedura concorsuale.
Grava, comunque, sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria la quale non ha contenuto meramente negativo;
al contrario spetta al convenuto dimostrare” che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. n.
23424/2016).
A ciò si aggiunga che “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art.
67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”
(Cass. n. 2557/2008).
E, ancora, “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione
pagina 4 di 7 psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10298/2007).
Ne deriva che “in questa prospettiva appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei protratti e reiterati ritardi […] nel pagamento” (Cass. n. 17906/2015).
Nel caso di specie parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace e quindi nessun elemento di valutazione è stato offerto al Tribunale circa la propria estraneità conoscitiva.
Emergono peraltro molteplici circostanze, prospettate dall'attrice, da cui è possibile trarre il fondato convincimento che la convenuta fosse consapevole della situazione di decozione in cui versava
. Parte_1 aveva svolto la propria attività commerciale nell'interesse dell'attrice sin dal 2016 senza che CP_1 sorgessero particolari problemi e ciò sino alla metà del 2019, quando la cliente iniziava a ritardare in modo significativo i pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni ricevute, condotta che non può non avere indotto la convenuta a rappresentarsi una situazione di difficoltà.
A ciò occorre ancora aggiungere, con specifico riguardo alle crisi che in quel periodo aveva colpito
, le Parte_1 numerose notizie di stampa, sia nazionale che locale.
Depongono in tal senso il tenore dei comunicati prodotti, da cui emergono agitazioni sindacali e scioperi dei lavoratori ( doc. 11), nonché la diffusione sulle testate giornalistiche a tiratura nazionale (
La Stampa, Il Mattino e Repubblica) di notizie circa la grave situazione economico finanziaria in cui si dibatteva , che aveva portato quest'ultima a non riuscire più a corrispondere le retribuzioni Parte_1 ai propri dipendenti, vicenda di cui avevano finito per occuparsi anche la Regione Piemonte;
va rilevato che le notizie circa lo stato di agitazione del comparto dei lavoratori, non riguardava solo la zona di
Ivrea, ma anche i dipendenti dell'azienda a Napoli e Salerno.
La diffusione di tali notizie costituisce dato rilevante per costruire, in via presuntiva, l'elemento soggettivo richiesto;
in merito si richiamano gli indirizzi della Suprema Corte laddove ha affermato:
”La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza;
oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle pagina 5 di 7 condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (nella specie, la Corte ha sottolineato che rilevano senz'altro le notizie di stampa tenendo debitamente in considerazione le caratteristiche delle stesse, il numero e la tiratura nazionale delle medesime;
il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso)” - sottolineature dello scrivente - C.C. n.
23650/2021; ed ancora “ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza ("scientia decoctionis"), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo
l'“id quod plerumque accidit”, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita” – C.C. n. 3299/2017.
Sulla scorta di tali elementi, prospettati dalla parte attrice e suffragati dalle produzioni documentali offerte a sostegno, la domanda revocatoria deve essere accolta poiché sussiste sia il presupposto oggettivo del pagamento nel periodo sospetto, che quello soggettivo della scientia decoctionis.
Pertanto, ai sensi dell'art. 67, co. 2 della legge fallimentare, deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti ricevuti da come sopra descritti, per la somma complessiva pari ad € 20.631,47. Oltre al CP_1 capitale competono gli interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. i quali andranno calcolati dalla domanda al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta. Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore (scaglione da € 5.201,00 a €. 26.000,00), con liquidazione delle fasi previste secondo i valori minimi, in ragione della ridotta complessità della causa e della mancanza di opposizione da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare i pagamenti ricevuti da a mezzo bonifico bancario eseguito il 06.08.2019, tramite il conto CP_1 corrente in essere presso da € 7.657,45; bonifico ordinario eseguito il Controparte_2
Contr 04.09.2019, tramite il conto corrente in essere presso la di Roero e del Canavese, CP_3 da € 5.000,00; bonifico ordinario eseguito il 01.10.2019, tramite il conto corrente in essere presso
, da € 5.974,02; bonifico ordinario eseguito il 06.11.2019, tramite il conto Controparte_2 corrente in essere presso , da € 2.000,00. Controparte_2 pagina 6 di 7 Dichiara tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1 Parte_1
la somma di €. 20.631,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
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Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Amministrazione Straordinaria delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 Per onorari, €. 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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