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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8892 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 13689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 13689/2025 RG Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elett.te dom.to/a in Casoria (Na) alla Traversa Nazionale delle C.F._1
Puglie VI n. 12, presso lo studio dell'avv. Ciro Cipolletti, (C.F. ), che C.F._2 lo/a rappresenta e difende in virtù di procura alle liti separata da intendersi in calce al presente atto (pec: Email_1
- ricorrente -
E
(C.F. Controparte_1
-P.I. , In persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
AL AR GA (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti (PEC t) Email_2
NONCHÉ
, in persona del procuratore speciale giusta Controparte_2 procura speciale autenticata per atto Notaio Roma, Repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede Controparte_3 in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, P. IVA elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Catania, Viale della Libertà, 185, presso lo Studio dell'Avv. Debora AR
Pettinato che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio (comunicazioni alla mail: ed Email_3 al fax 095.722.71.39)
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.6.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259021697684000, contenente l'avviso di addebito n. 37120190024105077, avente ad oggetto mancato pagamento di contributi previdenziali IVS/INPS anno di riferimento 2012, per un totale iscritto a ruolo di €
10.113,80 notificata in data 21.05.2025.
Deduceva la nullità di tale intimazione per intervenuta sentenza di annullamento dell'avviso, pubblicata il 29.09.2021, r.g. 3088/2020. Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “provvedere all'immediata sospensione con decreto dell'efficacia dell'atto impugnato, in quanto palesemente nullo e illegittimo, fondato su avviso di addebito già annullato con sentenza di Codesto Tribunale n. 5255/2021, G. Lazzara, pubblicata il 29/09/2021, r.g. 3088/2020; accertare e dichiarare nulla e illegittima l'intimazione di pagamento impugnata per 10.113,80 (euro diecimila centotredici/80 centesimi), con ordine di cancellazione del pedissequo ruolo e/o degli importi non dovuti, considerato che anche con la richiamata sentenza di annullamento dell'avviso di addebito il relativo ruolo non risulta cancellato;
condannare ex art. 91 c.p.c. e ss, secondo tariffa professionale forense, e per temerarietà della richiesta le parti resistenti, in solido tra loro o ognuno per quanto dovuto al pagamento delle spese di giudizio e di contributo unificato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Si è costituito, in data 3.11.2025 l' convenuto che, opponendosi al ricorso, ha, CP_1 tuttavia, rilevato che, da un riesame della situazione l' in autotutela ha provveduto a CP_1 sgravare interamente l'avviso di addebito contestato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Si costituiva altresì nella medesima data l' Controparte_4 uniformandosi alle conclusioni dell' . CP_1
All'udienza del 13.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Questo giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione appena citata pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate va dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente con la richiesta formulata dalle parti.
Nel caso di specie parte ricorrente ha anche, condivisibilmente, chiesto di pronunciarsi sulle spese
Ritiene lo scrivente che le spese possano essere riconosciute nella misura di 2/3 delle medesime avendo l' adottato il provvedimento in autotutela in data 8.9.2025 sulla base CP_1 della sentenza n. 5255/2021 pubblicata in data 29/09/2021 emessa nel procedimento avente
RG n. 3088/2020) dopo il deposito e la notifica del presente ricorso e prima della prima udienza di discussione fissata per la data del 13.11.2025.
Il restante 1/3 delle spese processuali possono compensate tra le parti. Le spese processuali tra parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate possono essere interamente compensate mentre quelle tra parte ricorrente e l' vengono liquidate in tale CP_1 misura ridotta come indicato nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.000/00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e
CPA, con attribuzione;
c) compensa tra la parte ricorrente e l' le spese per il restante 1/3 delle spese;
CP_1 d) spese interamente compensate tra parte ricorrente e l' ; Controparte_3
Napoli 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 13689/2025 RG Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elett.te dom.to/a in Casoria (Na) alla Traversa Nazionale delle C.F._1
Puglie VI n. 12, presso lo studio dell'avv. Ciro Cipolletti, (C.F. ), che C.F._2 lo/a rappresenta e difende in virtù di procura alle liti separata da intendersi in calce al presente atto (pec: Email_1
- ricorrente -
E
(C.F. Controparte_1
-P.I. , In persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_1
AL AR GA (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti (PEC t) Email_2
NONCHÉ
, in persona del procuratore speciale giusta Controparte_2 procura speciale autenticata per atto Notaio Roma, Repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede Controparte_3 in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, P. IVA elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Catania, Viale della Libertà, 185, presso lo Studio dell'Avv. Debora AR
Pettinato che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio (comunicazioni alla mail: ed Email_3 al fax 095.722.71.39)
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.6.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259021697684000, contenente l'avviso di addebito n. 37120190024105077, avente ad oggetto mancato pagamento di contributi previdenziali IVS/INPS anno di riferimento 2012, per un totale iscritto a ruolo di €
10.113,80 notificata in data 21.05.2025.
Deduceva la nullità di tale intimazione per intervenuta sentenza di annullamento dell'avviso, pubblicata il 29.09.2021, r.g. 3088/2020. Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “provvedere all'immediata sospensione con decreto dell'efficacia dell'atto impugnato, in quanto palesemente nullo e illegittimo, fondato su avviso di addebito già annullato con sentenza di Codesto Tribunale n. 5255/2021, G. Lazzara, pubblicata il 29/09/2021, r.g. 3088/2020; accertare e dichiarare nulla e illegittima l'intimazione di pagamento impugnata per 10.113,80 (euro diecimila centotredici/80 centesimi), con ordine di cancellazione del pedissequo ruolo e/o degli importi non dovuti, considerato che anche con la richiamata sentenza di annullamento dell'avviso di addebito il relativo ruolo non risulta cancellato;
condannare ex art. 91 c.p.c. e ss, secondo tariffa professionale forense, e per temerarietà della richiesta le parti resistenti, in solido tra loro o ognuno per quanto dovuto al pagamento delle spese di giudizio e di contributo unificato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Si è costituito, in data 3.11.2025 l' convenuto che, opponendosi al ricorso, ha, CP_1 tuttavia, rilevato che, da un riesame della situazione l' in autotutela ha provveduto a CP_1 sgravare interamente l'avviso di addebito contestato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Si costituiva altresì nella medesima data l' Controparte_4 uniformandosi alle conclusioni dell' . CP_1
All'udienza del 13.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Questo giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione appena citata pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate va dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente con la richiesta formulata dalle parti.
Nel caso di specie parte ricorrente ha anche, condivisibilmente, chiesto di pronunciarsi sulle spese
Ritiene lo scrivente che le spese possano essere riconosciute nella misura di 2/3 delle medesime avendo l' adottato il provvedimento in autotutela in data 8.9.2025 sulla base CP_1 della sentenza n. 5255/2021 pubblicata in data 29/09/2021 emessa nel procedimento avente
RG n. 3088/2020) dopo il deposito e la notifica del presente ricorso e prima della prima udienza di discussione fissata per la data del 13.11.2025.
Il restante 1/3 delle spese processuali possono compensate tra le parti. Le spese processuali tra parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate possono essere interamente compensate mentre quelle tra parte ricorrente e l' vengono liquidate in tale CP_1 misura ridotta come indicato nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.000/00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e
CPA, con attribuzione;
c) compensa tra la parte ricorrente e l' le spese per il restante 1/3 delle spese;
CP_1 d) spese interamente compensate tra parte ricorrente e l' ; Controparte_3
Napoli 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile