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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonella Marchetti, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Antonio Rizzo, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
Proc. n. 737/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 per sentirlo condannare, ex art. 2051 cod. civ., al risar-
[...]
cimento dei danni non patrimoniali per le lesioni subite (trauma contusivo alla spalla dx con frattura della base testa omerale) in data 16/10/2016, allorché,
mentre si trovava in compagnia di amici presso il locale Boogaloo, di proprietà
del convenuto, per trascorrere una serata danzante, rovinava per terra a causa del pavimento bagnato da una sostanza non visibile e non segnalata.
Si costituiva il convenuto, contestando la domanda.
La causa, istruita documentalmente, prova orale e CTU medico legale, veniva de-
cisa con sentenza n. 1761/2021, pubblicata in data 09/06/2021, con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il Tribunale escludeva la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della convenuta non essendo stato provato il nesso etiologico tra la caduta e la res rilevando come
“non risultava dall'istruttoria provato con certezza la causa effettiva della caduta e che, nono-
stante la gravità e l'eccezionalità dell'evento (atteso l'espresso e visibile con appositi cartelli dis-
seminati nel locale divieto di portare bevande in pista ed il continuo controllo al rispetto del pre-
fato divieto da parte del personale all'uopo preposto) la stessa rimaneva sconosciuta alla parte
convenuta” (cfr. sentenza).
Concludeva che, nella specie, ricorreva il cd caso fortuito ossia il comportamento della danneggiata che evidentemente non aveva usato le cautele necessarie per evitare l'evento e che lo stato dei luoghi richiedeva.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con at- Parte_1
to di citazione del 19/07/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 737/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante si duole della sentenza perché non avrebbe ade-
guatamente valutato le prove testi di parte attrice dalle quali sarebbe emersa la prova del nesso causale tra evento e fatto dannoso. “Tale circostanza non risulta
smentita dai testi di controparte, personale dipendente della discoteca, che si sono limitati ad af-
fermare che nel locale fossero esposti cartelli che imponevano di non entrare in pista con bicchieri
in mano. Un teste di parte attrice, ha, invece, affermato che tali cartelli fossero Testimone_1
stati affissi l'anno successivo all'evento per cui è causa e che, nell'occasione, non vi era alcun car-
tello” (cfr. appello), e tuttavia la presenza di cartelli, ove provata, non sarebbe sta-
ta idonea ad interrompere il nesso etiologico de quo, così come non lo sarebbe stato la mancata comunicazione dell'evento al personale di sala. Nessuna prova sarebbe stata offerta dal convenuto circa l'adozione di cautele sufficienti e neces-
sarie richieste dal caso concreto né vi sarebbe prova dell'incauto comportamento della danneggiata.
Il motivo è infondato.
Invero, dall'istruttoria non sono emersi elementi di prova sufficienti a provare il nesso etiologico tra la asserita presenza del liquido sul pavimento e la caduta,
prova della quale era onerata la . Pt_1
Infatti le dichiarazioni dei testi di parte attrice, colleghi di ballo della , Pt_1
che hanno confermato la caduta in quanto causata da presenza di liquido sul pa-
vimento, non possono ritenersi attendibili per le ragioni di seguito evidenziate.
In particolare la teste ha dichiarato che subito dopo l'accaduto si Testimone_2
Proc. n. 737/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sono recati in un bar vicino con la ove questa ha assunto un antidolori- Pt_1
fico mentre il teste, , che assume di avere accompagnato la Testimone_3 Pt_2
a casa, subito dopo la caduta, ha dichiarato che l'antidolorifico fu assunto in
[...]
auto. Trattasi di contraddizioni che minano la credibilità dei testi in quanto affe-
renti elementi di fatto rilevanti nella cronistoria degli eventi.
Ma se ciò non bastasse, le dichiarazioni dei testi non risultano credibili anche per le seguenti ulteriori rilevanti circostanze:
a) dal certificato nel certificato di PS risulta riportato solo caduta acciden-
tale “mentre stava ballando”, nessun riferimento a cause esterne causati-
ve dell'evento;
b) è inverosimile che nessuno dei presenti all'accaduto si sia minimamente preoccupato di denunciare, al gestore o a chi per lui, la presenza del li-
quido sul pavimento, attesa la obbiettiva pericolosità dello stato dei luo-
ghi anche per gli altri avventori danzanti;
c) le concordi dichiarazioni dei testi di parte convenuta, adibiti alla vigilanza del locale e alla pulizia, i quali hanno confermato tutti di avere controllato durante la serata affinché nessuno portasse liquidi in pista e che nessuno ha lamentato o riferito di cadute.
È evidente che seppure la CTU ha concluso per la compatibilità delle lesioni con la caduta, essa è del tutto irrilevante in considerazione dell'assenza di prova in ordine alla causa della caduta.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto plausibile che la caduta, ove possa ritener-
si effettivamente avvenuta all'interno del locale, sia stata causata da comporta-
mento imprudente della durante il ballo. Infatti trattandosi di balli ca- Pt_1
Proc. n. 737/2021 RG - 4 - dott.ssa Parte_3 notoriamente caratterizzati da movimenti veloci, è altamente verosimile
[...]
che un passo errato o fuori posto abbia potuto causare la caduta della . Pt_1
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 737/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonella Marchetti, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Antonio Rizzo, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giu- Parte_1
Proc. n. 737/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 per sentirlo condannare, ex art. 2051 cod. civ., al risar-
[...]
cimento dei danni non patrimoniali per le lesioni subite (trauma contusivo alla spalla dx con frattura della base testa omerale) in data 16/10/2016, allorché,
mentre si trovava in compagnia di amici presso il locale Boogaloo, di proprietà
del convenuto, per trascorrere una serata danzante, rovinava per terra a causa del pavimento bagnato da una sostanza non visibile e non segnalata.
Si costituiva il convenuto, contestando la domanda.
La causa, istruita documentalmente, prova orale e CTU medico legale, veniva de-
cisa con sentenza n. 1761/2021, pubblicata in data 09/06/2021, con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il Tribunale escludeva la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della convenuta non essendo stato provato il nesso etiologico tra la caduta e la res rilevando come
“non risultava dall'istruttoria provato con certezza la causa effettiva della caduta e che, nono-
stante la gravità e l'eccezionalità dell'evento (atteso l'espresso e visibile con appositi cartelli dis-
seminati nel locale divieto di portare bevande in pista ed il continuo controllo al rispetto del pre-
fato divieto da parte del personale all'uopo preposto) la stessa rimaneva sconosciuta alla parte
convenuta” (cfr. sentenza).
Concludeva che, nella specie, ricorreva il cd caso fortuito ossia il comportamento della danneggiata che evidentemente non aveva usato le cautele necessarie per evitare l'evento e che lo stato dei luoghi richiedeva.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con at- Parte_1
to di citazione del 19/07/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 737/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, l'appellante si duole della sentenza perché non avrebbe ade-
guatamente valutato le prove testi di parte attrice dalle quali sarebbe emersa la prova del nesso causale tra evento e fatto dannoso. “Tale circostanza non risulta
smentita dai testi di controparte, personale dipendente della discoteca, che si sono limitati ad af-
fermare che nel locale fossero esposti cartelli che imponevano di non entrare in pista con bicchieri
in mano. Un teste di parte attrice, ha, invece, affermato che tali cartelli fossero Testimone_1
stati affissi l'anno successivo all'evento per cui è causa e che, nell'occasione, non vi era alcun car-
tello” (cfr. appello), e tuttavia la presenza di cartelli, ove provata, non sarebbe sta-
ta idonea ad interrompere il nesso etiologico de quo, così come non lo sarebbe stato la mancata comunicazione dell'evento al personale di sala. Nessuna prova sarebbe stata offerta dal convenuto circa l'adozione di cautele sufficienti e neces-
sarie richieste dal caso concreto né vi sarebbe prova dell'incauto comportamento della danneggiata.
Il motivo è infondato.
Invero, dall'istruttoria non sono emersi elementi di prova sufficienti a provare il nesso etiologico tra la asserita presenza del liquido sul pavimento e la caduta,
prova della quale era onerata la . Pt_1
Infatti le dichiarazioni dei testi di parte attrice, colleghi di ballo della , Pt_1
che hanno confermato la caduta in quanto causata da presenza di liquido sul pa-
vimento, non possono ritenersi attendibili per le ragioni di seguito evidenziate.
In particolare la teste ha dichiarato che subito dopo l'accaduto si Testimone_2
Proc. n. 737/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sono recati in un bar vicino con la ove questa ha assunto un antidolori- Pt_1
fico mentre il teste, , che assume di avere accompagnato la Testimone_3 Pt_2
a casa, subito dopo la caduta, ha dichiarato che l'antidolorifico fu assunto in
[...]
auto. Trattasi di contraddizioni che minano la credibilità dei testi in quanto affe-
renti elementi di fatto rilevanti nella cronistoria degli eventi.
Ma se ciò non bastasse, le dichiarazioni dei testi non risultano credibili anche per le seguenti ulteriori rilevanti circostanze:
a) dal certificato nel certificato di PS risulta riportato solo caduta acciden-
tale “mentre stava ballando”, nessun riferimento a cause esterne causati-
ve dell'evento;
b) è inverosimile che nessuno dei presenti all'accaduto si sia minimamente preoccupato di denunciare, al gestore o a chi per lui, la presenza del li-
quido sul pavimento, attesa la obbiettiva pericolosità dello stato dei luo-
ghi anche per gli altri avventori danzanti;
c) le concordi dichiarazioni dei testi di parte convenuta, adibiti alla vigilanza del locale e alla pulizia, i quali hanno confermato tutti di avere controllato durante la serata affinché nessuno portasse liquidi in pista e che nessuno ha lamentato o riferito di cadute.
È evidente che seppure la CTU ha concluso per la compatibilità delle lesioni con la caduta, essa è del tutto irrilevante in considerazione dell'assenza di prova in ordine alla causa della caduta.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto plausibile che la caduta, ove possa ritener-
si effettivamente avvenuta all'interno del locale, sia stata causata da comporta-
mento imprudente della durante il ballo. Infatti trattandosi di balli ca- Pt_1
Proc. n. 737/2021 RG - 4 - dott.ssa Parte_3 notoriamente caratterizzati da movimenti veloci, è altamente verosimile
[...]
che un passo errato o fuori posto abbia potuto causare la caduta della . Pt_1
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 737/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.