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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 731 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
* * * * * * *
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 731/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
18, elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Cardinale Mazzarino 76, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Camponeschi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
E
nato a L'Aquila il 20/03/1981 (C.F. Parte_2
, ed ivi residente a[...], C.F._2 elettivamente domiciliato in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso e nello Studio dell'Avv. Silvia Catalucci, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita del figlio minorenne, in base al combinato disposto cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis. 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2025, premesso di Parte_1 aver convissuto more uxorio con il sig. relazione affettiva Parte_2 terminata e dalla quale è nato in data [...] in [...] il figlio Per_1
(minorenne), domandava all'intestato Tribunale di regolamentarsi i
[...] diritti e gli interessi del figlio minore, non essendo andati a buon fine i tentativi di componimento bonario.
2. Con decreto del 9.6.2025 veniva fissata per la comparizione l'udienza del
9.7.2025.
3. In data 7.7.2025 si costituiva in giudizio il resistente Parte_2 rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo con la Sig.ra
[...] in relazione al regime di affidamento, alle modalità di vista del Parte_1 figlio minore ed alle questioni di carattere economico patrimoniale Per_1 connesse.
4. All'udienza del 9.7.2025, le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta, dichiarando di volersi avvalere di tale facoltà e di non volersi riconciliare, si riportavano all'accordo conciliativo sottoscritto insistendo per l'integrale accoglimento della domanda.
5. Rilevata la mancata allegazione della documentazione di cui all'art. 473-bis. 12
c.p.c., necessaria per vagliare la congruità della concordata misura del mantenimento in favore del figlio minore, veniva disposta l'integrazione documentale e contestualmente fissata per il prosieguo l'udienza cartolare del
24.09.2025.
6. Alla detta udienza, le parti, ottemperato l'ordine del giudicante, rinunciavano a comparire personalmente tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e insistevano nella loro domanda manifestando la volontà di non
2 volersi riconciliare, formulando quindi le medesime conclusioni e depositando copia analogica dell'accordo sottoscritto.
7. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il primario interesse di
Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni di cui all'accordo congiunto e per l'effetto:
1) dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre.
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il bambino, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in L'Aquila alla via Strada Vicinale di Paganica n. 18, alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarla con Parte_1 la prole, facendosi carico delle spese di locazione e di quelle di gestione ordinaria;
3) dispone quanto al diritto/dovere di visita e di frequentazione del minore da Per_1 parte del Sig. salvo diverso accordo, le seguenti modalità: (i) durante Parte_2 la settimana, due pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 16 fino alle 20 con possibilità di un pernotto indicativamente nel giorno del venerdì ovvero a seconda delle esigenze lavorative della Sig.ra sempre in base alle esigenze lavorative Parte_1 della Sig.ra potranno variare gli orari in cui il Sig. preleverà Pt_1 Parte_2
e/o riaccompagnerà a casa;
(ii) due fine settimana alternati al mese, dal sabato Per_1 mattina indicativamente dalle ore 10 alla domenica sera alle 20, salvo diverse esigenze lavorative della Sig.ra e/o esigenze di;
(iii) durante le Parte_1 Per_1 vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure
3 dal 30 dicembre al 6 gennaio, in considerazione del fatto che il nucleo familiare della
Sig.ra risiede a Torvaianica;
qualora invece la Sig.ra Parte_1 [...] dovesse rimanere a L'Aquila durante il periodo natalizio per esigenze Parte_1 lavorative, il Sig. potrà vedere con alternanza annuale i Parte_2 Per_1 giorni 24/25/26 dicembre, 31 dicembre/1 gennaio, 5/6 gennaio;
(iv) con alternanza annuale i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
(v) durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione;
(vi) con alternanza annuale quanto a tutte le principali festività religiose e laiche;
dispone che, anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la Festa della Mamma e del Papà;
4) dispone che il compleanno del bambino venga festeggiato insieme ove possibile ovvero, in caso di disaccordo, secondo un criterio di alternanza annuale;
5) dispone che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_2 nella misura di €.350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie in ragione del 50% secondo le indicazioni contenute nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
6) dispone che l'assegno unico ed universale sarà percepito dalla Sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
7) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
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Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 731/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
18, elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Cardinale Mazzarino 76, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Camponeschi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
E
nato a L'Aquila il 20/03/1981 (C.F. Parte_2
, ed ivi residente a[...], C.F._2 elettivamente domiciliato in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso e nello Studio dell'Avv. Silvia Catalucci, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita del figlio minorenne, in base al combinato disposto cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis. 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2025, premesso di Parte_1 aver convissuto more uxorio con il sig. relazione affettiva Parte_2 terminata e dalla quale è nato in data [...] in [...] il figlio Per_1
(minorenne), domandava all'intestato Tribunale di regolamentarsi i
[...] diritti e gli interessi del figlio minore, non essendo andati a buon fine i tentativi di componimento bonario.
2. Con decreto del 9.6.2025 veniva fissata per la comparizione l'udienza del
9.7.2025.
3. In data 7.7.2025 si costituiva in giudizio il resistente Parte_2 rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo con la Sig.ra
[...] in relazione al regime di affidamento, alle modalità di vista del Parte_1 figlio minore ed alle questioni di carattere economico patrimoniale Per_1 connesse.
4. All'udienza del 9.7.2025, le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta, dichiarando di volersi avvalere di tale facoltà e di non volersi riconciliare, si riportavano all'accordo conciliativo sottoscritto insistendo per l'integrale accoglimento della domanda.
5. Rilevata la mancata allegazione della documentazione di cui all'art. 473-bis. 12
c.p.c., necessaria per vagliare la congruità della concordata misura del mantenimento in favore del figlio minore, veniva disposta l'integrazione documentale e contestualmente fissata per il prosieguo l'udienza cartolare del
24.09.2025.
6. Alla detta udienza, le parti, ottemperato l'ordine del giudicante, rinunciavano a comparire personalmente tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e insistevano nella loro domanda manifestando la volontà di non
2 volersi riconciliare, formulando quindi le medesime conclusioni e depositando copia analogica dell'accordo sottoscritto.
7. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il primario interesse di
Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni di cui all'accordo congiunto e per l'effetto:
1) dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre.
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il bambino, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in L'Aquila alla via Strada Vicinale di Paganica n. 18, alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarla con Parte_1 la prole, facendosi carico delle spese di locazione e di quelle di gestione ordinaria;
3) dispone quanto al diritto/dovere di visita e di frequentazione del minore da Per_1 parte del Sig. salvo diverso accordo, le seguenti modalità: (i) durante Parte_2 la settimana, due pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 16 fino alle 20 con possibilità di un pernotto indicativamente nel giorno del venerdì ovvero a seconda delle esigenze lavorative della Sig.ra sempre in base alle esigenze lavorative Parte_1 della Sig.ra potranno variare gli orari in cui il Sig. preleverà Pt_1 Parte_2
e/o riaccompagnerà a casa;
(ii) due fine settimana alternati al mese, dal sabato Per_1 mattina indicativamente dalle ore 10 alla domenica sera alle 20, salvo diverse esigenze lavorative della Sig.ra e/o esigenze di;
(iii) durante le Parte_1 Per_1 vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure
3 dal 30 dicembre al 6 gennaio, in considerazione del fatto che il nucleo familiare della
Sig.ra risiede a Torvaianica;
qualora invece la Sig.ra Parte_1 [...] dovesse rimanere a L'Aquila durante il periodo natalizio per esigenze Parte_1 lavorative, il Sig. potrà vedere con alternanza annuale i Parte_2 Per_1 giorni 24/25/26 dicembre, 31 dicembre/1 gennaio, 5/6 gennaio;
(iv) con alternanza annuale i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
(v) durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione;
(vi) con alternanza annuale quanto a tutte le principali festività religiose e laiche;
dispone che, anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la Festa della Mamma e del Papà;
4) dispone che il compleanno del bambino venga festeggiato insieme ove possibile ovvero, in caso di disaccordo, secondo un criterio di alternanza annuale;
5) dispone che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_2 nella misura di €.350,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie in ragione del 50% secondo le indicazioni contenute nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
6) dispone che l'assegno unico ed universale sarà percepito dalla Sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
7) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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