Articolo 52 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 51Articolo 53
Versione
15 luglio 1964
Art. 52.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e' autorizzata la spesa di lire 850.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949. n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1932, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964