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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 841/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
MONACELLI ENZO CESARE per che insiste come in atti Parte_1
per nessuno e il giudice verificata la Controparte_1 regolarità della notifica lo dichiara contumace
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira per provvedere.
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 10,10 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 841/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato e la lettera raccomandata inviata per evitarne il rinnovo alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998 che indica il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore.
Il convenuto non si è costituito.
La domanda può quindi essere accolta essendo stata correttamente esercitata dal locatore la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, avendo fatto legittimo riferimento nella lettera di disdetta all'intenzione di adibire l'immobile ad abitazione propria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le sole prime due fasi dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il contratto di locazione concluso tra le parti il 29.11.2024 si è risolto alla data del 30.11.2024, per diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale del
30.11.2024;
2. ordina a l'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Mantova alla Via Salgari n. 17, catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Mantova al Fg. 66, particella n. 123, sub. 2 in favore della parte ricorrente , libero da persone e/o cose;
Parte_1
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1696,00 per Parte_1 compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 200,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 841/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
MONACELLI ENZO CESARE per che insiste come in atti Parte_1
per nessuno e il giudice verificata la Controparte_1 regolarità della notifica lo dichiara contumace
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira per provvedere.
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 10,10 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 841/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato e la lettera raccomandata inviata per evitarne il rinnovo alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998 che indica il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore.
Il convenuto non si è costituito.
La domanda può quindi essere accolta essendo stata correttamente esercitata dal locatore la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, avendo fatto legittimo riferimento nella lettera di disdetta all'intenzione di adibire l'immobile ad abitazione propria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le sole prime due fasi dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il contratto di locazione concluso tra le parti il 29.11.2024 si è risolto alla data del 30.11.2024, per diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale del
30.11.2024;
2. ordina a l'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Mantova alla Via Salgari n. 17, catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Mantova al Fg. 66, particella n. 123, sub. 2 in favore della parte ricorrente , libero da persone e/o cose;
Parte_1
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1696,00 per Parte_1 compenso tabellare per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 200,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli