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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 698/23 Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 10,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., compare l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' ed alle ore 10,36 compare anche l'Avv. Nicola Brizzi, noto all'Ufficio, per la CP_1 parte ricorrente. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del
Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 10,39).
Alle ore 12,30 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 12,31
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 698 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a Colle Val d'EL (SI), elettivamente domiciliato in Siena via dei Parte_1
Montanini 63 presso lo studio dell'avvocato Nicola Brizzi dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
. in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, viale Controparte_2
Europa n. 190, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena, via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. OI- 0010476 ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi
[...] CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare sospendere la esecutorità della ordinanza ingiunzione n. O1- 001047691 emessa da con la quale si ingiunge al sig. CP_1 Parte_1 di pagare la sanzione amministrativa di € 10000,00 per le causali di cui in premessa. Nel
[...]
merito dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione n. O1- 001047691 emessa da Con CP_1 vittoria di spese diritti e compenso professionale.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la medesima nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare , tenuto al Parte_1 pagamento , in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa CP_1
a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati. In ogni caso, in via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, si chiede che l'Ill. mo Signor Giudice, in caso di parziale annullamento o modifica delle ordinanze opposte, voglia rideterminare le sanzioni inflitte nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. In ogni caso , con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 8 gennaio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 0010476 emessa e notificata dall' per omissioni contributive relative al periodo gennaio – giugno e novembre 2016, per la CP_1 gestione aziende con dipendenti per un totale di euro 179,00, assumendo la non corretta ed esorbitante quantificazione della sanzione, a fronte dell'effettiva omissione contestata, ha, poi, lamentato una laconica motivazione ed eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prot. n. .7500.17/05/2018.0066323 del 1/6/2018, da cui l'ordinanza di CP_1 ingiunzione impugnata traeva origine.
Si è costituito l , rilevando che a fronte della normativa sopravvenuta era stata CP_1 rideterminata la sanzione nella minor somma di €. 268,50, depositando documentazione attestante la notifica al ricorrente dell'atto prodromico, insistendo per la reiezione del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla notifica dell'atto prodromico
L' nel costituirsi in giudizio ha depositato documentazione diretta all'odierno ricorrente CP_1 che comprova la notifica dell'atto di accertamento prot. n. .7500.17/05/2018.0066323 del CP_1
1/6/2018 avvenuta per compiuta giacenza, documentazione la cui valenza probatoria non è stata debitamente ed espressamente contestata dal ricorrente, con ciò solo dovendosi ritenuta provata detta notifica.
Sulla laconica motivazione
L'atto direttamente impugnato contiene motivazione sufficiente ed idonea ad individuare le omissioni contributive (peraltro non contestate) effettuate dal ricorrente che hanno portato alla sanzione de qua, i criteri di determinazione all'epoca vigenti ed il quantum.
Anche in parte qua l'opposizione è infondata.
Sulla ridetereminazione del quantum a fronte della normativa sopravvenuta e gi effetti conseguenti
A questo punto ed in ordine del quantum va evidenziato come a fronte della normativa sopravvenuta l' ha provveduto a rideterminare la sanzione secondo i nuovi parametri CP_1 quantificandola in €. 268,50, orbene tale atto in autotutela sopravvenuto caduca ipso iure la sanzione direttamente impugnata, con ciò solo determinando la cessazione della materia del contendere in ordine all'ordinanza di ingiunzione n. OI- 0010476, ormai caducata dall'atto sopravvenuto di rideterminazione della sanzione.
Fermo ciò va anche evidenziato che l' nel costituirsi in giudizio ha chiesto in ipotesi la CP_1 condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell' delle somme che Fossero state accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi indicati nell'atto impugnato ed emergenti dagli atti di causa.
Orbene, deve rilevarsi che a fronte della non contestazione sulle omissioni contributive contestate deve ritenersi accertato e pacifico che per il periodo dal periodo gennaio al giugno e per il novembre 2016 tali omissioni siano quelle effettivamente accertate e rilevate dall' . Sulla CP_1 base di ciò e in considerazione della normativa sopravvenuta la parte resistente ha rideterminato la sanzione in base ai nuovi criteri di legge, pertanto deve ritenersi dovuta la somma di €. 268,50, con condanna del ricorrente al pagamento della suddetta somma.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione al valore della causa come indicato in atti ed all'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 499,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti per legge, che il ricorrente dovrà pagare in favore dell' . CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto, accertata l'omissione contributiva contestata condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' della CP_1 somma di €. 268,50 a titolo di sanzione per i titoli di causa come rideterminata a i sensi della nuova norma;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 499,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti per legge;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 08/01/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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