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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
.Sentenza n. R.G. n. 338/2022 Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 338/2022 R.G. di appello avverso la sentenza non definitiva n. 390/2020 e la sentenza definitiva n. 155/2022 emesse dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 938/2017 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di finanziamento”, vertente tra
c.f. ; c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. to Nicola Palmiotti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Campobasso, C.so G. Mazzini n. 111/B giusta procure in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2017.
CP_1
e già c.f. e, per essa, quale Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall' avv.to Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Gaetano Fraracci in Campobasso, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione, assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 85/2017, il Tribunale di Campobasso ingiungeva ai sigg.ri Pt_1
e di pagare a la somma di € 29.165,68 oltre interessi e spese.
[...] Parte_2 CP_4
Il decreto veniva opposto da entrambi gli ingiunti, che rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia
il Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda: 1) in via preliminare, revocare e
annullare il decreto ingiuntivo opposto perché privo dei requisiti previsti dalla legge, ed in
particolare dall'art. 633 c.p.c., per essere stato emesso attesa la inesistenza, agli atti del ricorso
monitorio, di ogni elemento utile a ritenere ammissibile l'azione e a ritenere sussistente la
legittimazione ad agire della 2) sempre in via preliminare, revocare e annullare il Controparte_5 decreto ingiuntivo opposto per la illegittimità del contratto sottoscritto tra gli opponenti e la AS
S.p.A. in conseguenza della violazione della legge n. 108/1996 e della usurarietà dei tassi di interesse
in esso determinati attraverso le varie clausole contrattuali che li hanno previsti e quantificati;
3)
nel merito, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta alcuna somma
dai sigg.ri e alla AS S.p.A. per intervenuta prescrizione Parte_1 Parte_2 di ogni credito da questa vantato nei loro confronti;
4) condannare la società opposta alle spese e
competenze di giudizio. In via istruttoria […]”. La , costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione chiedendone il rigetto, con CP_4 conseguente conferma del decreto opposto;
in subordine chiedeva di condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di € 29.165,68 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata dovuta, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 12.445,83 dalla dichiarazione del beneficio del termine al saldo, competenze e spese.
Con ordinanza in data 26.01.2018, il G.I. ammetteva la perizio tecnico – contabile diretta a verificare l'effettiva applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e l'eventuale superamento del tasso soglia.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale emetteva la sentenza non definitiva n. 390/2020
depositata in data 18.08.2020 con la quale: – revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarava la nullità della clausola del finanziamento con cui era stata previsto che il TAEG applicato al contratto non corrispondeva a quello indicato nel contratto stesso;
- rigettava gli altri motivi di opposizione;
-
rimetteva la causa sul ruolo per disporre un supplemento istruttorio sul seguente quesito: “in relazione
al contratto di finanziamento oggetto di causa, determini il CTU l'esatto dare – avere tra le parti
procedendo al ricalcolo degli interessi al tasso BOT applicabile al contratto, depurate delle eventuali
eccedenze a tale titolo percepite dalla banca, tenendo conto delle rate effettivamente pagate dagli
opponenti; all'esito delle suddette indagini, quantifichi le somme ancora dovute dagli opponenti in
favore dell'opposta”.
All'esito della convocazione delle parti e del supplemento del CTU e dei chiarimenti resi dal perito,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza definitiva n. 155/2022 depositata in data 22.03.2022 il Tribunale di Campobasso
condannava gli opponenti al pagamento in solido tra loro a favore di della somma di € CP_4
18.031,39, oltre gli interessi moratori al tasso contrattuale a decorrere dal 16.02.2017 al saldo, e condannava altresì gli stessi al pagamento delle spese di lite, in misura ridotta, liquidate in € 2.430,00,
oltre accessori di legge. Con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2022, i signori e hanno Pt_1 Parte_2 impugnato la sentenza non definitiva n. 390/2020 e la sentenza definitiva n. 155/2022, radicando il presente giudizio (i) per sentir revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto perché privo dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 633 c.p.c., per essere stato emesso nonostante la inesistenza, agli atti del ricorso monitorio, di ogni elemento utile a ritenere ammissibile l'azione e a ritenere sussistente la legittimazione ad agire della (ii) per riformare la sentenza Controparte_5 non definitiva n. 390/2020, dichiarando la carenza di legittimazione ad agire della;
CP_5
(iii) per revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta alcuna somma dai sigg.ri e alla AS S.p.A. per intervenuta prescrizione di Parte_1 Parte_2 ogni credito da questa vantato nei loro confronti;
(iv) per riformare la sentenza definitiva n. 155/2022,
confermando la nullità della clausola del TAEG del contratto stipulato con AS S.p.A. il
9.05.2005 e dichiarare gli appellanti, in riforma delle sentenze impugnate (specificamente la definitiva n. 155/2022) tenuti a versare alla banca appellata la somma risultante dalla esatta applicazione della normativa TUB in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, da determinarsi attraverso una integrazione o rinnovazione della CTU, o, ancora subordinatamente,
tenuti a versare, ex art. 115 c.p.c., la ridotta somma di € 14.623,75; con compensazione integrale delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio nonché della CTU.
In via istruttoria gli appellanti hanno presentato istanza di rinnovazione o di integrazione della CTU
per le ragioni anzi esplicitate.
Con comparsa del 20 aprile 2023 si è costituita la Banca appellata e preliminarmente, in rito, ha eccepito l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma delle decisioni impugnate, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento all'eccezione dell'appellata circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di gravame.
Sempre in premessa, prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, appare opportuno,
per una migliore comprensione della vicenda che occupa, esporre quanto segue.
Il sig. e, quale coobbligata, la sig.ra , stipulavano in data 9.05.2005, un contratto di Pt_3 Parte_2 finanziamento con ASa S.p.A. debitamente sottoscritto dagli opponenti e depositato sub. Doc.
2 proc. monitorio. Il finanziamento veniva concordato per l'importo di € 21.579,90, da restituire mediante n. 84 rate mensili di € 410,39 ciascuna a decorrere dal 30.05.2005, mediante un piano di ammortamento ”alla francese”; il tasso corrispettivo di interesse annuo (TAN) era del 14,50%, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del 15,50%.
Gli opponenti rimborsavano le prime 17 rate, lasciando insoluta la rata n. 19 con scadenza al
30.10.2006. L'estratto conto prodotto sub doc. 6 evidenzia gli ingiunti hanno fatto registrare plurimi ritardi nel versamento delle rate del piano di ammortamento;
conseguentemente, gli opponenti venivano dichiarati decaduti dal beneficio del temine e, a tale data, l'importo residuo del solo capitale ammontava ad € 12.445,83.
Controparte_ In data 22.03.2011 AS S,p,A. cedeva il proprio credito a poi Controparte_7
(doc. 6); quest'ultima con atto del 22.02.2016 cedeva il proprio credito a (doc. 3 proc. CP_4 monitorio). L'intervenuta cessione del credito veniva notificata ai sigg.ri e , a mezzo Pt_1 Parte_2 raccomandata a.r. del 7.06.2016, ricevuta in data 9.08.2016 (docc.4, 5, 8 e 9 proc. monitorio).
Stante l'inadempimento dei debitori, la chiedeva il decreto ingiuntivo opposto dagli CP_4 appellanti.
Ciò posto, i propongono avverso la sentenza non definitiva n. 390/2020 i motivi Parte_4 di gravame rubricati sub A1), A2) e A3).
A1) Erronea acquisizione in causa, ex art, 115 c.p.c. di alcuni elementi di fatto enucleati
preliminarmente dalla sentenza non definitiva n. 390/2020. A2) Omessa pronuncia sulla
legittimazione processuale ad agire della banca opposta per inesistenza della prova del credito
azionato stante l'assenza di rapporti tra la banca appellata e gli odierni appellanti e la evidente ed
assoluta carenza di prova della cessione tra le vaie società. A3) Omessa valutazione della
prescrizione del credito azionato e revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto.
Deducono gli appellanti che la sentenza non definitiva, a pagina 2, ha ritenuto acquisiti in causa, ex art. 115 c.p.c., alcuni elementi di fatto, perchè documentalmente provati e non contestati specificando, quanto al n. 3), che “con atto del 22.02.2016 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) la
cedeva pro soluto il proprio credito ad essa opposta dopo che la AS aveva ceduto, CP_7
a sua volta, il credito a (cessione comunicata da AS ai debitori con raccomandata CP_7 del 26.02.2009)”.
Gli appellanti contestano che “la sentenza in questione ha ritenuto come esistente, certo e provato il
credito azionato da sulla base della documentazione relativa alla cessione in suo favore CP_4 da parte di (di cui ha prodotto la raccomandata con ricevuto di ritorno del 22.02.2016 CP_7 inviata ai debitori) ed ha purtroppo presunto, in forza della stessa documentazione, come esistente
e valida anche la precedente (supposta) cessione tra AS Spa e (ipoteticamente CP_7 effettuata con raccomandata del 29.02.2009)”.
Secondo gli appellanti, dunque, il Tribunale ha considerato come esistenti ed acquisite agli atti di causa le prove di entrambe le cessioni e, quindi, sia la raccomandata del 22.02.2026 – da CP_7 Controparte_ a prodotta in atti, che quella del 26.02.2009 da AS S.p.A. a (sempre CP_4 prodotta da senza copia della ricevuta di ritorno). CP_4
E' questo di cui si dolgono gli appellanti, la mancata prova della ricezione della comunicazione del
26.02.2009 di Composs S.p.A. che, però, alla luce di quanto prodotto in atti e che verrà di seguito dedotto, si palesa di per sé irrilevante.
Va rilevato che sono proprio gli appellanti a riconoscere la validità del principio che la cessione è un atto a forma libera che interviene tra cedente e cessionario e che la notifica effettuata con il decreto ingiuntivo vale come comunicazione;
senonchè poi con argomentazioni contradditorie giungo a contestare che la notifica del decreto ingiuntivo da parte di possa valere anche come CP_4
Controparte_ notifica della cessione da AS S.p.A. a poi Controparte_7
Di vero, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto;
esso produce dunque immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. civ,
2.11.2010, n. 22280; Cass, xiv. 16.06.2006, n. 13954).
Il cessionario, pertanto, in veste di creditore esclusivo, è l'unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Per giurisprudenza unanime, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ӏ necessaria al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore
ceduto al cedente anzichè al cessionario…” (Cass. civ, 13.07.2011, n. 15964; Cass. civ, 18.02.2016,
n. 3184).
Pertanto, l'eccezione degli appellanti potrebbe semmai rilevare nella sola ipotesi di pagamenti del debitore ceduo ad un soggetto non legittimato a riceverlo, il che non ricorre nel caso di specie.
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.. costituisce
“atto a forma libera purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto
ingiuntivo…”, in tal senso Cass. civ. 28.01.2014, n. 1770. Altro principio sulla scorta del quale ben inquadrare le doglianze degli appellanti è quello affermato nella sentenza non definitiva, cioè che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento comporta l'inversione dell'onere della prova, assumendo solo da un punto di vista formale parte opponente la veste di attore e parte opposta quella di convenuto, avendo invece pur sempre il creditore la veste sostanziale di attore e sul quale conseguentemente incombe l'onere probatorio, mentre l'opponente è
il convenuto cui compete di addurre e provare eventuali fatti estintivi e impeditivi e modificativi del credito (Cass., Sez. I, sent. n. 6421 del 22.04.2003).
Si legge nella sentenza di primo grado: ”Con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia
di inadempimento di una obbligazione, si osserva anche che il creditore che agisca per la risoluzione
del contratto, per il risarcimento del danni, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
del suoi diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre
grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento (cfr, Cass, civ. SS.U. 13533/2001). Commentato [RC1]:
Se quindi in linea di principio è sul creditore che incombe l'onere probatorio del credito posto a
fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, non può non convenirsi che, avuto riguardo alla
posizione di convenuto sostanziale che riveste l'opponente, essendosi fondato il decreto ingiuntivo
su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documentazione probante il credito vantato (cfr.
fascicolo della fase monitoria), la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte
dell'opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria
devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.”.
ha prodotto: - la lettera di comunicazione 26.02.2009 della cessione da AS S.p.A. a CP_4
CP (doc. 6 fasc. ); - la lettera di comunicazione della cessione del credito da Controparte_7
Controparte
a con la relativa cartolina di ritorno, che prova la ricezione della stessa CP_4 da parte degli appellanti.
La lettera del 22.02.2016 non è stata contestata dagli appellanti. Tale citata lettera contiene la comunicazione della cessione da a , ma Controparte_7 CP_4 anche della cessione da AS S.p.A. a poi La suddetta Controparte_8 Controparte_7 comunicazione, non contestata, contiene quindi anche la comunicazione della precedente cessione del credito che, tra l'alto, risulta provata anche dalla produzione della lettera del 26.02.2009.
Il decreto ingiuntivo notificato dà contezza di entrambe le cessioni di credito.
Pertanto, se la comunicazione della cessione di credito è un atto a forma libera, essa è stata effettuata non solo con l'invio della prima comunicazione da AS S.p.a. del 26.02.2009, ma anche con la raccomandata a/r del 22.02.2016, ricevuta dagli appellanti, e con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il Tribunale, alla stregua della documentazione prodotta, ha correttamente concluso che la “ha documentato la regolare notifica della cessione del CP_4 credito ai debitori ceduti (documentazione allegata al fascicolo del monitorio e a quello della
presente opposizione)”.
Il motivo esposto sub A1) deve essere perciò respinto.
Le doglienze espresse sub A2) sembrano far riferimento ad una presunta errata valutazione da parte del primo giudice della legittimazione ad agire di In alcun passaggi gli appellanti paiono CP_4 riferirsi alla comunicazione della cessione, di cui si è già trattato sub A1) e, in altri passaggi, alla titolarità del credito in capo a CP_4
Con riferimento a quest' ultimo aspetto, gli appellanti rilevano che “Tale onere probatorio è stato,
di fatto, eluso dalla sentenza n. 390/2020 attraverso un richiamo improprio all'art. 115 c.p.c. ed agli
effetti di non contestazione che esso presuppone. Infatti, per gli appellanti è davvero un errore
l'applicazione del principio di non contestazione fatta dal Giudice di prime cure, ex art. 115 c.p.c.,
in quanto è riferito ad un fatto che è stato ampiamente e ripetutamente contestato e la cui prova è
necessaria, per l'opposta, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire”.
Le doglianze sono prive di pregio e la sentenza non definitiva sul punto è invece esente da censure. L'eccepita carenza di legittimazione attiva sotto il profilo della comunicazione dell'avvenuta cessione
è infondata, come si è detto nel precedente paragrafo;
si ribadisce che i contratti di cessione di credito,
come pure asserito dagli impugnanti, hanno natura consensuale e si perfezionano per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto;
essi producono,
dunque, immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass.
civ. 02.11.2010, n. 22280; Cass. civ. 16.06.2006, n. 13954). Il cessionario pertanto in veste di creditore esclusivo, è l'unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Ed infatti, per giurisprudenza unanime, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ”è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al
cessionario” (Cass. civ. 13.07.2011, n. 15964).
Attesa l'assenza di sacralità di forme per la comunicazione della cessione, come già dedotto, le comunicazioni ai debitori ceduti sarebbero comunque state effettuate con la lettera 2.02.2016 e con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
Si intendono qui richiamare inoltre i principi enucleati nella sentenza Cass. civ n. 2951/2016. La
Corte deduce che la legittimazione attiva attiene al diritto all'azione, mentre cosa diversa è la titolarità
del diritto ad agire che attiene al merito della causa. Sussistono, nel caso, plurimi elementi documentali e/o indiziari tali da fondare un accertamento fattuale a favore dell'appellata, per cui risulta provato e pacifico che era titolare del diritto di agire per il recupero dei crediti CP_4 oggetto del d.i. opposto.
Le risultanze cui si accenna sono costituite sia dai documenti prodotti che dalle dichiarazioni rese e dal comportamento delle parti tenuto nel corso del giudizio.
(i) Sono stati prodotti in via monitoria e anche nella fase di opposizione il contratto di finanziamento che gli appellanti hanno formalizzato con AS S.p.A. e da cui è
derivato il credito azionato in via monitoria nei confronti dei . Gli Parte_4 appellanti non hanno contestato o impugnato il contratto di finanziamento né hanno disconosciuto le loro plurime firme.
(ii) Risulta prodotto dall'ingiungente altresì l'estratto conto proveniente dall'originaria CP_4 finanziaria che anch'esso non è stato impugnato né contestato formalmente nel senso che gli appellanti non hanno contestato la loro morosità, ma l'entità della stessa facendo valere illegittimità relative alla violazione della legge 108/1996 e agli obblighi di informazione e di trasparenza dei contrati di finanziamento sottoscritti dai consumatori.
(iii) ha prodotto il contratto di cessione intervenuto con e la visura CP_4 Controparte_7
Controparte_ camerale attestante la fusione di in Controparte_7
Come potrebbe spiegarsi la produzione non solo dell'atto di cessione del credito ma anche del contrato di finanziamento personale formalizzato dagli appellanti e delle comunicazioni di avvenuta cessione del credito se non con la chiara evidenza che i crediti in sofferenza relativi ai contratti prodotti nel giudizio monitorio siano stati oggetto di cessione a CP_4
Si ribadisce che parte opponente ha eccepito la legittimazione attiva di ma non ha CP_4 impugnato il finanziamento, né il contratto di cessione, né la comunicazione del 22.02.2016 con cui
CP_ Controparte_ la comunicava la cessione del credito da AS S.p.A. a poi CP_7
S,p,A, e da quest'ultima alla stessa né contestato l'autenticità, la provenienza dei detti CP_4 contratti e delle comunicazioni di cessione inviate dalla , ma ha semplicemente rilevato che CP_4 non era stata provata la ricezione della prima cessione di cui alla lettera del 26.02.2009.
Se la detta produzione documentale fosse stata espressamente contestata nel suo valore probatorio allora si sarebbe potuto parlare di inversione dell'onere della prova a carico dell'opposta, ma così non
è.
Ai fini della prova della titolarità del credito é rilevante anche un “comportamento processuale del
convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese
incompatibili con la negazione della titolarità”(Cass, civ. 2951/2016). Parte appellante sembra palesemente non aver contestato la titolarità del diritto di credito in atto di citazione in opposizione. Essa ha riconosciuto che “il credito si trasferisce dal cedente al cessionario
per effetto dell'accordo” e ha solo rilevato di non aver ricevuto la comunicazione del 26.02.2009.
Risulta provato che i crediti di cui al d.i. opposto, dalla data di cessione a erano dunque CP_4 esistenti e in stato di sofferenza;
parte opponente nella sua opposizione ha svolto molteplici difese nel merito, quanto alla prescrizione del diritto, violazioni delle norme sull'usura e sul tasso degli interessi, chiedendo l'ammissione di CTU, ma non ha eccepito l'inesistenza dei crediti e né ha provato il suo adempimento.
Tali difese devono considerarsi del tutto incompatibili con la negazione della titolarità del credito in capo a L'eccepita carenza di legittimazione attiva come genericamente contestata da parte CP_4 appellante e la mancata espressa impugnazione tempestiva dei documenti prodotti dall'opposta deve essere intesa come ulteriore indizio a favore della prova della titolarità soggettiva in capo a CP_5
[...]
Quindi, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
La doglianza è dunque infondata e anche il motivo di gravame esposto sub A2) va disatteso.
Gli appellanti hanno infine censurato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione.
In dettaglio, gli opponenti in primo grado avevano eccepito ”l'inesistenza di qualsivoglia loro debito
nei confronti di essendo decorsi più di dodici anni dalla sottoscrizione del contratto”. CP_4
Senonchè, per giurisprudenza costante, nel contratto di finanziamento la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento.
Scadendo il finanziamento nel 2012 (dato che il rimborso era previsto in 84 rate dal marzo 2005), il termine di prescrizione sarebbe giunto, oggi, appena a metà, ciò che conferma l'infondatezza del motivo di opposizione. Gli appellanti si dolgono che nella sentenza non definiva il Tribunale avrebbe respinto la prescrizione deducendo che il piano di ammortamento rateale sarebbe terminato in data 30.05.2012 e, pertanto,
solo da tale data sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione ordinaria dello stesso.
Secondo gli appellanti ”ha errato il primo giudice che, nella sentenza non definitiva qui impugnata,
ha ritenuto non decorsa la prescrizione perché sarebbe stata interrotta con la raccomandata della
del 7.06.2016 e dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo”; inoltre gli CP_5 impugnanti hanno contestato altresì che la non avrebbe mai prodotto in giudizio il piano CP_4 di ammortamento.
Tali deduzioni sono prive di consistenza.
E' incontestato che gli appellanti hanno sottoscritto il 9.05.2005 il contratto di finanziamento -
prodotto sub doc. 2 proc. monitorio - con Compas S.p.A.
E' altrettanto incontestato che gli appellanti si erano rivolti a AS S.p.A. per ottenere l'erogazione di un finanziamento personale per l'importo di € 21.579,90, da restituire mediante n. 84
rate mensili di € 410,39 ciascuna, a decorrere dal 30.05.2005, mediante un piano di ammortamento alla “francese”. Altrettando non contestato il fatto che i signori e abbiano fruito Pt_1 Parte_2 dell'erogazione del finanziamento, incassando quanto messo a disposizione da AS S.p.A., ma che non abbiano versato tutte le rate del piano di ammortamento: gli appellanti rimborsavano le prime
17 rate, lasciando insoluta la rata n. 18 con scadenza al 30.10.2006.
Trattandosi di una obbligazione di pagamento il termine di prescrizione è decennale.
Il piano rateale di rimborso del finanziamento scadeva nel 2012 (dato che il rimborso era previsto in
84 rate dal marzo 2005), quindi il termine di prescrizione, quando è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, a febbraio 2017, non era che a metà del suo corso.
Si legge nella sentenza non definitiva: “Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima
rata del finanziamento che, nella specie, considerato il numero di rate previste (84), cadeva il 30
maggio 2012. Il decorso della prescrizione è stato interrotto quindi dalla raccomandata a.r. del 7.06.2016 e dalla stessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr, Cass. 6.02.2004, n. 3201,
Cass., 30.08.2011, n. 17798)”.
Diviene del tutto irrilevante il richiamo alla lettera di messa in mora del 2016 perché prescrizione decennale non c'è, né considerando l'ultima rata del piano di ammortamento, né a voler considerare la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, come ben ha dedotto il giudice di primo grado.
E comunque la eventuale decorrenza della prescrizione non è stata presunta dal Tribunale sulla scorta di quanto rilevato dal CTU in base al suddetto prospetto di rateazione predisposto dalla Il CP_4 contratto di finanziamento dava esatta indicazione dei termini del detto piano di ammortamento alla francese di cui ha dato contezza ed anche il CTU. CP_4
Anche il motivo esposto sub A3) deve, perciò, essere rigettato.
Si passa quindi ad esaminare i motivi di impugnazione che attingono la sentenza definitiva, rubricati sub B1), B2) e B3).
“B1) Erroneità e contraddittorietà della sentenza definitiva n. 155/2022. B2) Omessa valutazione del
riconoscimento della riduzione del debito ex art. 115 c.p.c. B3) Errata applicazione della disciplina
dell'art. 124 TUB vigente all'epoca della firma del contratto di finanziamento (09.05.2005). Errore
della applicazione del tasso di interesse BOT per la sola durata di scadenza del contratto e omessa
successiva applicazione dell'interesse legale oltre detta scadenza. Richiesta di rinnovazione o
integrazione della CTU”.
Gli appellanti si dolgono che la sentenza definitiva ha dichiarato che non può essere presa in esame la richiesta degli opponenti relativa alla tutela consumeristica dell'art. 125 TUB in quanto introdotta dal D.Lgs n. 141 del 23.08.2010 in data successiva alla stipula del contratto di finanziamento per il quale è causa.
Secondo gli appellanti ”tale statuizione … si pone innanzitutto in contrasto con la stessa sentenza
non definitiva n. 390/2020 che, al termine della pagina 8, afferma <<appare corretto, nella specie, < i>
fare riferimento all'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 117 comma 7 TUB, in conformità anche alla disciplina oggi dettata dall'art. 125 bis TUB>> senza nulla rilevare circa l'inapplicabilità di
detta norma”.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Nella relazione peritale depositata prima dell'integrazione, il CTU, nel rispondere al quesito aveva esaminato il tasso soglia e aveva evidenziato due possibili ipotesi, a seconda che si inserissero nel calcolo gli oneri assicurativi o meno.
Il CTU aveva concluso che: “1) il tasso soglia al momento della pattuizione era pari al 19, 6050%;
2) Il TAEG del contratto al momento della pattuizione contrattuale è pari a: IPOTESI 1 (senza
includere nel costo del finanziamento la polizza assicurativa) TAEG ricalcolato è pari a 15,631%
IPOTESI 2 (TAEG ricalcolato includendo nelle spese connesse al finanziamento il costo della
polizza assicurativa risulta che lo stesso è pari a 18,391%).
3) IN NESSUN CASO IL TAEG SUPERA IL TASSO SOGLIA;
4) IL TASSO DI MORA PARI AL 12% ANNUO NON SUPERA IL TASSO SOGLIA”.
Senonchè, il Tribunale nella sentenza non definitiva ha rilevato che il CTU ha nel contempo verificato che il TAEG indicato in contratto (15,50%) diverge da quello effettivo accertato (18,391%) e,
accogliendo le contestazioni avanzate dagli appellanti (in base alle norme sulla trasparenza bancaria,
gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento con l'esatta indicazione dell'ISC o del TAEG).
Si legge nella sentenza non definitiva: “Da ciò consegue la nullità rispetto alla singola clausola e la
rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e poi
dall'art. 125 – bis del TUB”.
Prosegue ancora il Tribunale che il consumatore ha “il diritto di conoscere il costo complessivo
dell'operazione per cui, in caso di omessa indicazione del TAEG o di sua difformità, al pari delle
altre condizioni contrattuali, la relativa violazione deve essere comminata con la nullità della singola
clausola a mente del comma 7 art. 117 TUB. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o
di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici
mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più
favorevoli al cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza
di pubblicità nulla è dovuto”.
Il giudice a quo ha quindi fatto applicazione della normativa propria del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e cioè dell'art. 117 TUB.
Successivamente, a pagina 8, il Tribunale precisa: ”Appare corretto, nella specie, fare riferimento
all'ipotesi prevista dalla lett. a), in conformità anche alla disciplina oggi dettata dall'art. 125 bis
TUB”.
Il richiamo è quindi non all'intero articolo 125 bis TUB, ma al criterio con il quale calcolare quanto dovuto dal cliente alla luce della dichiarazione della nullità della clausola attesa la divergenza tra
TAEG dichiarato e TAEG effettivo.
E' errato ritenere che il primo giudice, nella sentenza non definitiva, si sia espresso nel senso che al rapporto dedotto in giudizio debba trovare applicazione il disposto dell'art. 125 TUB e, in particolare,
il settimo comma entrato in vigore successivamente al contratto di finanziamento oggetto di causa.
Dunque la sentenza definitiva non è in contrasto con la parte della sentenza non definitiva impugnata dagli appellanti.
E' altrettanto errata la tesi degli impugnanti circa l'applicabilità al caso in oggetto della disciplina dell'art. 125 bis TUB.
Il disposto dell'art. 125 bis TUB (D.Lgs. n. 385/1993) è stato introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010,
ed è entrato in vigore successivamente al contratto di finanziamento;
non è dunque applicabile
“ratione temporis” alla fattispecie concreta, poiché altrimenti si violerebbe il principio generale di irretroattività della legge.
Per questi motivi
, l'appello va rigettato.
Non ricorrono ragioni per discostarsi, nella regolazione delle spese processuali, dal principio della soccombenza, per cui le spese processuali del grado rimangono a carico degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 18.031,39).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
338/2022 R.G. sull'appello proposto da e con citazione Parte_1 Parte_2 notificata il 25.10.2022 nei confronti di già e, per Controparte_2 Controparte_2 essa, quale mandataria, avverso la sentenza non definitiva n.390/2020 Controparte_3
e la sentenza definitiva n. 155/2022 emesse dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 938/2017 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 112/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 25.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 338/2022 R.G. di appello avverso la sentenza non definitiva n. 390/2020 e la sentenza definitiva n. 155/2022 emesse dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 938/2017 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di finanziamento”, vertente tra
c.f. ; c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. to Nicola Palmiotti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Campobasso, C.so G. Mazzini n. 111/B giusta procure in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2017.
CP_1
e già c.f. e, per essa, quale Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall' avv.to Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Gaetano Fraracci in Campobasso, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione, assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 85/2017, il Tribunale di Campobasso ingiungeva ai sigg.ri Pt_1
e di pagare a la somma di € 29.165,68 oltre interessi e spese.
[...] Parte_2 CP_4
Il decreto veniva opposto da entrambi gli ingiunti, che rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia
il Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda: 1) in via preliminare, revocare e
annullare il decreto ingiuntivo opposto perché privo dei requisiti previsti dalla legge, ed in
particolare dall'art. 633 c.p.c., per essere stato emesso attesa la inesistenza, agli atti del ricorso
monitorio, di ogni elemento utile a ritenere ammissibile l'azione e a ritenere sussistente la
legittimazione ad agire della 2) sempre in via preliminare, revocare e annullare il Controparte_5 decreto ingiuntivo opposto per la illegittimità del contratto sottoscritto tra gli opponenti e la AS
S.p.A. in conseguenza della violazione della legge n. 108/1996 e della usurarietà dei tassi di interesse
in esso determinati attraverso le varie clausole contrattuali che li hanno previsti e quantificati;
3)
nel merito, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta alcuna somma
dai sigg.ri e alla AS S.p.A. per intervenuta prescrizione Parte_1 Parte_2 di ogni credito da questa vantato nei loro confronti;
4) condannare la società opposta alle spese e
competenze di giudizio. In via istruttoria […]”. La , costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione chiedendone il rigetto, con CP_4 conseguente conferma del decreto opposto;
in subordine chiedeva di condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di € 29.165,68 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata dovuta, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 12.445,83 dalla dichiarazione del beneficio del termine al saldo, competenze e spese.
Con ordinanza in data 26.01.2018, il G.I. ammetteva la perizio tecnico – contabile diretta a verificare l'effettiva applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e l'eventuale superamento del tasso soglia.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale emetteva la sentenza non definitiva n. 390/2020
depositata in data 18.08.2020 con la quale: – revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarava la nullità della clausola del finanziamento con cui era stata previsto che il TAEG applicato al contratto non corrispondeva a quello indicato nel contratto stesso;
- rigettava gli altri motivi di opposizione;
-
rimetteva la causa sul ruolo per disporre un supplemento istruttorio sul seguente quesito: “in relazione
al contratto di finanziamento oggetto di causa, determini il CTU l'esatto dare – avere tra le parti
procedendo al ricalcolo degli interessi al tasso BOT applicabile al contratto, depurate delle eventuali
eccedenze a tale titolo percepite dalla banca, tenendo conto delle rate effettivamente pagate dagli
opponenti; all'esito delle suddette indagini, quantifichi le somme ancora dovute dagli opponenti in
favore dell'opposta”.
All'esito della convocazione delle parti e del supplemento del CTU e dei chiarimenti resi dal perito,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza definitiva n. 155/2022 depositata in data 22.03.2022 il Tribunale di Campobasso
condannava gli opponenti al pagamento in solido tra loro a favore di della somma di € CP_4
18.031,39, oltre gli interessi moratori al tasso contrattuale a decorrere dal 16.02.2017 al saldo, e condannava altresì gli stessi al pagamento delle spese di lite, in misura ridotta, liquidate in € 2.430,00,
oltre accessori di legge. Con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2022, i signori e hanno Pt_1 Parte_2 impugnato la sentenza non definitiva n. 390/2020 e la sentenza definitiva n. 155/2022, radicando il presente giudizio (i) per sentir revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto perché privo dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 633 c.p.c., per essere stato emesso nonostante la inesistenza, agli atti del ricorso monitorio, di ogni elemento utile a ritenere ammissibile l'azione e a ritenere sussistente la legittimazione ad agire della (ii) per riformare la sentenza Controparte_5 non definitiva n. 390/2020, dichiarando la carenza di legittimazione ad agire della;
CP_5
(iii) per revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta alcuna somma dai sigg.ri e alla AS S.p.A. per intervenuta prescrizione di Parte_1 Parte_2 ogni credito da questa vantato nei loro confronti;
(iv) per riformare la sentenza definitiva n. 155/2022,
confermando la nullità della clausola del TAEG del contratto stipulato con AS S.p.A. il
9.05.2005 e dichiarare gli appellanti, in riforma delle sentenze impugnate (specificamente la definitiva n. 155/2022) tenuti a versare alla banca appellata la somma risultante dalla esatta applicazione della normativa TUB in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto, da determinarsi attraverso una integrazione o rinnovazione della CTU, o, ancora subordinatamente,
tenuti a versare, ex art. 115 c.p.c., la ridotta somma di € 14.623,75; con compensazione integrale delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio nonché della CTU.
In via istruttoria gli appellanti hanno presentato istanza di rinnovazione o di integrazione della CTU
per le ragioni anzi esplicitate.
Con comparsa del 20 aprile 2023 si è costituita la Banca appellata e preliminarmente, in rito, ha eccepito l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma delle decisioni impugnate, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento all'eccezione dell'appellata circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di gravame.
Sempre in premessa, prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, appare opportuno,
per una migliore comprensione della vicenda che occupa, esporre quanto segue.
Il sig. e, quale coobbligata, la sig.ra , stipulavano in data 9.05.2005, un contratto di Pt_3 Parte_2 finanziamento con ASa S.p.A. debitamente sottoscritto dagli opponenti e depositato sub. Doc.
2 proc. monitorio. Il finanziamento veniva concordato per l'importo di € 21.579,90, da restituire mediante n. 84 rate mensili di € 410,39 ciascuna a decorrere dal 30.05.2005, mediante un piano di ammortamento ”alla francese”; il tasso corrispettivo di interesse annuo (TAN) era del 14,50%, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del 15,50%.
Gli opponenti rimborsavano le prime 17 rate, lasciando insoluta la rata n. 19 con scadenza al
30.10.2006. L'estratto conto prodotto sub doc. 6 evidenzia gli ingiunti hanno fatto registrare plurimi ritardi nel versamento delle rate del piano di ammortamento;
conseguentemente, gli opponenti venivano dichiarati decaduti dal beneficio del temine e, a tale data, l'importo residuo del solo capitale ammontava ad € 12.445,83.
Controparte_ In data 22.03.2011 AS S,p,A. cedeva il proprio credito a poi Controparte_7
(doc. 6); quest'ultima con atto del 22.02.2016 cedeva il proprio credito a (doc. 3 proc. CP_4 monitorio). L'intervenuta cessione del credito veniva notificata ai sigg.ri e , a mezzo Pt_1 Parte_2 raccomandata a.r. del 7.06.2016, ricevuta in data 9.08.2016 (docc.4, 5, 8 e 9 proc. monitorio).
Stante l'inadempimento dei debitori, la chiedeva il decreto ingiuntivo opposto dagli CP_4 appellanti.
Ciò posto, i propongono avverso la sentenza non definitiva n. 390/2020 i motivi Parte_4 di gravame rubricati sub A1), A2) e A3).
A1) Erronea acquisizione in causa, ex art, 115 c.p.c. di alcuni elementi di fatto enucleati
preliminarmente dalla sentenza non definitiva n. 390/2020. A2) Omessa pronuncia sulla
legittimazione processuale ad agire della banca opposta per inesistenza della prova del credito
azionato stante l'assenza di rapporti tra la banca appellata e gli odierni appellanti e la evidente ed
assoluta carenza di prova della cessione tra le vaie società. A3) Omessa valutazione della
prescrizione del credito azionato e revoca immediata del decreto ingiuntivo opposto.
Deducono gli appellanti che la sentenza non definitiva, a pagina 2, ha ritenuto acquisiti in causa, ex art. 115 c.p.c., alcuni elementi di fatto, perchè documentalmente provati e non contestati specificando, quanto al n. 3), che “con atto del 22.02.2016 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) la
cedeva pro soluto il proprio credito ad essa opposta dopo che la AS aveva ceduto, CP_7
a sua volta, il credito a (cessione comunicata da AS ai debitori con raccomandata CP_7 del 26.02.2009)”.
Gli appellanti contestano che “la sentenza in questione ha ritenuto come esistente, certo e provato il
credito azionato da sulla base della documentazione relativa alla cessione in suo favore CP_4 da parte di (di cui ha prodotto la raccomandata con ricevuto di ritorno del 22.02.2016 CP_7 inviata ai debitori) ed ha purtroppo presunto, in forza della stessa documentazione, come esistente
e valida anche la precedente (supposta) cessione tra AS Spa e (ipoteticamente CP_7 effettuata con raccomandata del 29.02.2009)”.
Secondo gli appellanti, dunque, il Tribunale ha considerato come esistenti ed acquisite agli atti di causa le prove di entrambe le cessioni e, quindi, sia la raccomandata del 22.02.2026 – da CP_7 Controparte_ a prodotta in atti, che quella del 26.02.2009 da AS S.p.A. a (sempre CP_4 prodotta da senza copia della ricevuta di ritorno). CP_4
E' questo di cui si dolgono gli appellanti, la mancata prova della ricezione della comunicazione del
26.02.2009 di Composs S.p.A. che, però, alla luce di quanto prodotto in atti e che verrà di seguito dedotto, si palesa di per sé irrilevante.
Va rilevato che sono proprio gli appellanti a riconoscere la validità del principio che la cessione è un atto a forma libera che interviene tra cedente e cessionario e che la notifica effettuata con il decreto ingiuntivo vale come comunicazione;
senonchè poi con argomentazioni contradditorie giungo a contestare che la notifica del decreto ingiuntivo da parte di possa valere anche come CP_4
Controparte_ notifica della cessione da AS S.p.A. a poi Controparte_7
Di vero, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto;
esso produce dunque immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. civ,
2.11.2010, n. 22280; Cass, xiv. 16.06.2006, n. 13954).
Il cessionario, pertanto, in veste di creditore esclusivo, è l'unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Per giurisprudenza unanime, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ӏ necessaria al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore
ceduto al cedente anzichè al cessionario…” (Cass. civ, 13.07.2011, n. 15964; Cass. civ, 18.02.2016,
n. 3184).
Pertanto, l'eccezione degli appellanti potrebbe semmai rilevare nella sola ipotesi di pagamenti del debitore ceduo ad un soggetto non legittimato a riceverlo, il che non ricorre nel caso di specie.
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.. costituisce
“atto a forma libera purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto
ingiuntivo…”, in tal senso Cass. civ. 28.01.2014, n. 1770. Altro principio sulla scorta del quale ben inquadrare le doglianze degli appellanti è quello affermato nella sentenza non definitiva, cioè che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento comporta l'inversione dell'onere della prova, assumendo solo da un punto di vista formale parte opponente la veste di attore e parte opposta quella di convenuto, avendo invece pur sempre il creditore la veste sostanziale di attore e sul quale conseguentemente incombe l'onere probatorio, mentre l'opponente è
il convenuto cui compete di addurre e provare eventuali fatti estintivi e impeditivi e modificativi del credito (Cass., Sez. I, sent. n. 6421 del 22.04.2003).
Si legge nella sentenza di primo grado: ”Con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia
di inadempimento di una obbligazione, si osserva anche che il creditore che agisca per la risoluzione
del contratto, per il risarcimento del danni, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
del suoi diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre
grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento (cfr, Cass, civ. SS.U. 13533/2001). Commentato [RC1]:
Se quindi in linea di principio è sul creditore che incombe l'onere probatorio del credito posto a
fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, non può non convenirsi che, avuto riguardo alla
posizione di convenuto sostanziale che riveste l'opponente, essendosi fondato il decreto ingiuntivo
su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documentazione probante il credito vantato (cfr.
fascicolo della fase monitoria), la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte
dell'opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria
devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.”.
ha prodotto: - la lettera di comunicazione 26.02.2009 della cessione da AS S.p.A. a CP_4
CP (doc. 6 fasc. ); - la lettera di comunicazione della cessione del credito da Controparte_7
Controparte
a con la relativa cartolina di ritorno, che prova la ricezione della stessa CP_4 da parte degli appellanti.
La lettera del 22.02.2016 non è stata contestata dagli appellanti. Tale citata lettera contiene la comunicazione della cessione da a , ma Controparte_7 CP_4 anche della cessione da AS S.p.A. a poi La suddetta Controparte_8 Controparte_7 comunicazione, non contestata, contiene quindi anche la comunicazione della precedente cessione del credito che, tra l'alto, risulta provata anche dalla produzione della lettera del 26.02.2009.
Il decreto ingiuntivo notificato dà contezza di entrambe le cessioni di credito.
Pertanto, se la comunicazione della cessione di credito è un atto a forma libera, essa è stata effettuata non solo con l'invio della prima comunicazione da AS S.p.a. del 26.02.2009, ma anche con la raccomandata a/r del 22.02.2016, ricevuta dagli appellanti, e con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il Tribunale, alla stregua della documentazione prodotta, ha correttamente concluso che la “ha documentato la regolare notifica della cessione del CP_4 credito ai debitori ceduti (documentazione allegata al fascicolo del monitorio e a quello della
presente opposizione)”.
Il motivo esposto sub A1) deve essere perciò respinto.
Le doglienze espresse sub A2) sembrano far riferimento ad una presunta errata valutazione da parte del primo giudice della legittimazione ad agire di In alcun passaggi gli appellanti paiono CP_4 riferirsi alla comunicazione della cessione, di cui si è già trattato sub A1) e, in altri passaggi, alla titolarità del credito in capo a CP_4
Con riferimento a quest' ultimo aspetto, gli appellanti rilevano che “Tale onere probatorio è stato,
di fatto, eluso dalla sentenza n. 390/2020 attraverso un richiamo improprio all'art. 115 c.p.c. ed agli
effetti di non contestazione che esso presuppone. Infatti, per gli appellanti è davvero un errore
l'applicazione del principio di non contestazione fatta dal Giudice di prime cure, ex art. 115 c.p.c.,
in quanto è riferito ad un fatto che è stato ampiamente e ripetutamente contestato e la cui prova è
necessaria, per l'opposta, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire”.
Le doglianze sono prive di pregio e la sentenza non definitiva sul punto è invece esente da censure. L'eccepita carenza di legittimazione attiva sotto il profilo della comunicazione dell'avvenuta cessione
è infondata, come si è detto nel precedente paragrafo;
si ribadisce che i contratti di cessione di credito,
come pure asserito dagli impugnanti, hanno natura consensuale e si perfezionano per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto;
essi producono,
dunque, immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass.
civ. 02.11.2010, n. 22280; Cass. civ. 16.06.2006, n. 13954). Il cessionario pertanto in veste di creditore esclusivo, è l'unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Ed infatti, per giurisprudenza unanime, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ”è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al
cessionario” (Cass. civ. 13.07.2011, n. 15964).
Attesa l'assenza di sacralità di forme per la comunicazione della cessione, come già dedotto, le comunicazioni ai debitori ceduti sarebbero comunque state effettuate con la lettera 2.02.2016 e con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
Si intendono qui richiamare inoltre i principi enucleati nella sentenza Cass. civ n. 2951/2016. La
Corte deduce che la legittimazione attiva attiene al diritto all'azione, mentre cosa diversa è la titolarità
del diritto ad agire che attiene al merito della causa. Sussistono, nel caso, plurimi elementi documentali e/o indiziari tali da fondare un accertamento fattuale a favore dell'appellata, per cui risulta provato e pacifico che era titolare del diritto di agire per il recupero dei crediti CP_4 oggetto del d.i. opposto.
Le risultanze cui si accenna sono costituite sia dai documenti prodotti che dalle dichiarazioni rese e dal comportamento delle parti tenuto nel corso del giudizio.
(i) Sono stati prodotti in via monitoria e anche nella fase di opposizione il contratto di finanziamento che gli appellanti hanno formalizzato con AS S.p.A. e da cui è
derivato il credito azionato in via monitoria nei confronti dei . Gli Parte_4 appellanti non hanno contestato o impugnato il contratto di finanziamento né hanno disconosciuto le loro plurime firme.
(ii) Risulta prodotto dall'ingiungente altresì l'estratto conto proveniente dall'originaria CP_4 finanziaria che anch'esso non è stato impugnato né contestato formalmente nel senso che gli appellanti non hanno contestato la loro morosità, ma l'entità della stessa facendo valere illegittimità relative alla violazione della legge 108/1996 e agli obblighi di informazione e di trasparenza dei contrati di finanziamento sottoscritti dai consumatori.
(iii) ha prodotto il contratto di cessione intervenuto con e la visura CP_4 Controparte_7
Controparte_ camerale attestante la fusione di in Controparte_7
Come potrebbe spiegarsi la produzione non solo dell'atto di cessione del credito ma anche del contrato di finanziamento personale formalizzato dagli appellanti e delle comunicazioni di avvenuta cessione del credito se non con la chiara evidenza che i crediti in sofferenza relativi ai contratti prodotti nel giudizio monitorio siano stati oggetto di cessione a CP_4
Si ribadisce che parte opponente ha eccepito la legittimazione attiva di ma non ha CP_4 impugnato il finanziamento, né il contratto di cessione, né la comunicazione del 22.02.2016 con cui
CP_ Controparte_ la comunicava la cessione del credito da AS S.p.A. a poi CP_7
S,p,A, e da quest'ultima alla stessa né contestato l'autenticità, la provenienza dei detti CP_4 contratti e delle comunicazioni di cessione inviate dalla , ma ha semplicemente rilevato che CP_4 non era stata provata la ricezione della prima cessione di cui alla lettera del 26.02.2009.
Se la detta produzione documentale fosse stata espressamente contestata nel suo valore probatorio allora si sarebbe potuto parlare di inversione dell'onere della prova a carico dell'opposta, ma così non
è.
Ai fini della prova della titolarità del credito é rilevante anche un “comportamento processuale del
convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese
incompatibili con la negazione della titolarità”(Cass, civ. 2951/2016). Parte appellante sembra palesemente non aver contestato la titolarità del diritto di credito in atto di citazione in opposizione. Essa ha riconosciuto che “il credito si trasferisce dal cedente al cessionario
per effetto dell'accordo” e ha solo rilevato di non aver ricevuto la comunicazione del 26.02.2009.
Risulta provato che i crediti di cui al d.i. opposto, dalla data di cessione a erano dunque CP_4 esistenti e in stato di sofferenza;
parte opponente nella sua opposizione ha svolto molteplici difese nel merito, quanto alla prescrizione del diritto, violazioni delle norme sull'usura e sul tasso degli interessi, chiedendo l'ammissione di CTU, ma non ha eccepito l'inesistenza dei crediti e né ha provato il suo adempimento.
Tali difese devono considerarsi del tutto incompatibili con la negazione della titolarità del credito in capo a L'eccepita carenza di legittimazione attiva come genericamente contestata da parte CP_4 appellante e la mancata espressa impugnazione tempestiva dei documenti prodotti dall'opposta deve essere intesa come ulteriore indizio a favore della prova della titolarità soggettiva in capo a CP_5
[...]
Quindi, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
La doglianza è dunque infondata e anche il motivo di gravame esposto sub A2) va disatteso.
Gli appellanti hanno infine censurato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione.
In dettaglio, gli opponenti in primo grado avevano eccepito ”l'inesistenza di qualsivoglia loro debito
nei confronti di essendo decorsi più di dodici anni dalla sottoscrizione del contratto”. CP_4
Senonchè, per giurisprudenza costante, nel contratto di finanziamento la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento.
Scadendo il finanziamento nel 2012 (dato che il rimborso era previsto in 84 rate dal marzo 2005), il termine di prescrizione sarebbe giunto, oggi, appena a metà, ciò che conferma l'infondatezza del motivo di opposizione. Gli appellanti si dolgono che nella sentenza non definiva il Tribunale avrebbe respinto la prescrizione deducendo che il piano di ammortamento rateale sarebbe terminato in data 30.05.2012 e, pertanto,
solo da tale data sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione ordinaria dello stesso.
Secondo gli appellanti ”ha errato il primo giudice che, nella sentenza non definitiva qui impugnata,
ha ritenuto non decorsa la prescrizione perché sarebbe stata interrotta con la raccomandata della
del 7.06.2016 e dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo”; inoltre gli CP_5 impugnanti hanno contestato altresì che la non avrebbe mai prodotto in giudizio il piano CP_4 di ammortamento.
Tali deduzioni sono prive di consistenza.
E' incontestato che gli appellanti hanno sottoscritto il 9.05.2005 il contratto di finanziamento -
prodotto sub doc. 2 proc. monitorio - con Compas S.p.A.
E' altrettanto incontestato che gli appellanti si erano rivolti a AS S.p.A. per ottenere l'erogazione di un finanziamento personale per l'importo di € 21.579,90, da restituire mediante n. 84
rate mensili di € 410,39 ciascuna, a decorrere dal 30.05.2005, mediante un piano di ammortamento alla “francese”. Altrettando non contestato il fatto che i signori e abbiano fruito Pt_1 Parte_2 dell'erogazione del finanziamento, incassando quanto messo a disposizione da AS S.p.A., ma che non abbiano versato tutte le rate del piano di ammortamento: gli appellanti rimborsavano le prime
17 rate, lasciando insoluta la rata n. 18 con scadenza al 30.10.2006.
Trattandosi di una obbligazione di pagamento il termine di prescrizione è decennale.
Il piano rateale di rimborso del finanziamento scadeva nel 2012 (dato che il rimborso era previsto in
84 rate dal marzo 2005), quindi il termine di prescrizione, quando è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, a febbraio 2017, non era che a metà del suo corso.
Si legge nella sentenza non definitiva: “Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima
rata del finanziamento che, nella specie, considerato il numero di rate previste (84), cadeva il 30
maggio 2012. Il decorso della prescrizione è stato interrotto quindi dalla raccomandata a.r. del 7.06.2016 e dalla stessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr, Cass. 6.02.2004, n. 3201,
Cass., 30.08.2011, n. 17798)”.
Diviene del tutto irrilevante il richiamo alla lettera di messa in mora del 2016 perché prescrizione decennale non c'è, né considerando l'ultima rata del piano di ammortamento, né a voler considerare la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, come ben ha dedotto il giudice di primo grado.
E comunque la eventuale decorrenza della prescrizione non è stata presunta dal Tribunale sulla scorta di quanto rilevato dal CTU in base al suddetto prospetto di rateazione predisposto dalla Il CP_4 contratto di finanziamento dava esatta indicazione dei termini del detto piano di ammortamento alla francese di cui ha dato contezza ed anche il CTU. CP_4
Anche il motivo esposto sub A3) deve, perciò, essere rigettato.
Si passa quindi ad esaminare i motivi di impugnazione che attingono la sentenza definitiva, rubricati sub B1), B2) e B3).
“B1) Erroneità e contraddittorietà della sentenza definitiva n. 155/2022. B2) Omessa valutazione del
riconoscimento della riduzione del debito ex art. 115 c.p.c. B3) Errata applicazione della disciplina
dell'art. 124 TUB vigente all'epoca della firma del contratto di finanziamento (09.05.2005). Errore
della applicazione del tasso di interesse BOT per la sola durata di scadenza del contratto e omessa
successiva applicazione dell'interesse legale oltre detta scadenza. Richiesta di rinnovazione o
integrazione della CTU”.
Gli appellanti si dolgono che la sentenza definitiva ha dichiarato che non può essere presa in esame la richiesta degli opponenti relativa alla tutela consumeristica dell'art. 125 TUB in quanto introdotta dal D.Lgs n. 141 del 23.08.2010 in data successiva alla stipula del contratto di finanziamento per il quale è causa.
Secondo gli appellanti ”tale statuizione … si pone innanzitutto in contrasto con la stessa sentenza
non definitiva n. 390/2020 che, al termine della pagina 8, afferma <<appare corretto, nella specie, < i>
fare riferimento all'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 117 comma 7 TUB, in conformità anche alla disciplina oggi dettata dall'art. 125 bis TUB>> senza nulla rilevare circa l'inapplicabilità di
detta norma”.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Nella relazione peritale depositata prima dell'integrazione, il CTU, nel rispondere al quesito aveva esaminato il tasso soglia e aveva evidenziato due possibili ipotesi, a seconda che si inserissero nel calcolo gli oneri assicurativi o meno.
Il CTU aveva concluso che: “1) il tasso soglia al momento della pattuizione era pari al 19, 6050%;
2) Il TAEG del contratto al momento della pattuizione contrattuale è pari a: IPOTESI 1 (senza
includere nel costo del finanziamento la polizza assicurativa) TAEG ricalcolato è pari a 15,631%
IPOTESI 2 (TAEG ricalcolato includendo nelle spese connesse al finanziamento il costo della
polizza assicurativa risulta che lo stesso è pari a 18,391%).
3) IN NESSUN CASO IL TAEG SUPERA IL TASSO SOGLIA;
4) IL TASSO DI MORA PARI AL 12% ANNUO NON SUPERA IL TASSO SOGLIA”.
Senonchè, il Tribunale nella sentenza non definitiva ha rilevato che il CTU ha nel contempo verificato che il TAEG indicato in contratto (15,50%) diverge da quello effettivo accertato (18,391%) e,
accogliendo le contestazioni avanzate dagli appellanti (in base alle norme sulla trasparenza bancaria,
gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento con l'esatta indicazione dell'ISC o del TAEG).
Si legge nella sentenza non definitiva: “Da ciò consegue la nullità rispetto alla singola clausola e la
rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e poi
dall'art. 125 – bis del TUB”.
Prosegue ancora il Tribunale che il consumatore ha “il diritto di conoscere il costo complessivo
dell'operazione per cui, in caso di omessa indicazione del TAEG o di sua difformità, al pari delle
altre condizioni contrattuali, la relativa violazione deve essere comminata con la nullità della singola
clausola a mente del comma 7 art. 117 TUB. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o
di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici
mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più
favorevoli al cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza
di pubblicità nulla è dovuto”.
Il giudice a quo ha quindi fatto applicazione della normativa propria del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e cioè dell'art. 117 TUB.
Successivamente, a pagina 8, il Tribunale precisa: ”Appare corretto, nella specie, fare riferimento
all'ipotesi prevista dalla lett. a), in conformità anche alla disciplina oggi dettata dall'art. 125 bis
TUB”.
Il richiamo è quindi non all'intero articolo 125 bis TUB, ma al criterio con il quale calcolare quanto dovuto dal cliente alla luce della dichiarazione della nullità della clausola attesa la divergenza tra
TAEG dichiarato e TAEG effettivo.
E' errato ritenere che il primo giudice, nella sentenza non definitiva, si sia espresso nel senso che al rapporto dedotto in giudizio debba trovare applicazione il disposto dell'art. 125 TUB e, in particolare,
il settimo comma entrato in vigore successivamente al contratto di finanziamento oggetto di causa.
Dunque la sentenza definitiva non è in contrasto con la parte della sentenza non definitiva impugnata dagli appellanti.
E' altrettanto errata la tesi degli impugnanti circa l'applicabilità al caso in oggetto della disciplina dell'art. 125 bis TUB.
Il disposto dell'art. 125 bis TUB (D.Lgs. n. 385/1993) è stato introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010,
ed è entrato in vigore successivamente al contratto di finanziamento;
non è dunque applicabile
“ratione temporis” alla fattispecie concreta, poiché altrimenti si violerebbe il principio generale di irretroattività della legge.
Per questi motivi
, l'appello va rigettato.
Non ricorrono ragioni per discostarsi, nella regolazione delle spese processuali, dal principio della soccombenza, per cui le spese processuali del grado rimangono a carico degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 18.031,39).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
338/2022 R.G. sull'appello proposto da e con citazione Parte_1 Parte_2 notificata il 25.10.2022 nei confronti di già e, per Controparte_2 Controparte_2 essa, quale mandataria, avverso la sentenza non definitiva n.390/2020 Controparte_3
e la sentenza definitiva n. 155/2022 emesse dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 938/2017 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 112/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 25.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico