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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'8.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5884 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Antonella Tambasco ed elettivamente domiciliato in Futani (SA), alla Via
Dante Alighieri, n. 121, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 24.10.2023, adiva il Tribunale di Salerno - Parte_1
Sezione Lavoro, proponendo azione nei confronti della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della somma di
€ 1.477,00, a titolo di retribuzione non corrisposta per il periodo corrispondete dal 1° al 31
dicembre 2014, ovvero a titolo di risarcimento del danno per la retribuzione illegittimamente non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segnatamente il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente a tempo indeterminato della , Controparte_2
quale “addetto ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico-agraria” con la qualifica di operaio specializzato;
- che l'Ente datoriale aveva deliberato, con determina n. 83 del 18.11.2024, di richiedere per i lavoratori idraulico forestali, assunti alla data del 31.12.1997, l'applicazione dell'integrazione salariale di cui alla L. n. 457, dell'8 agosto 1972, per “mancanza di fondi” a partire dal 1° dicembre 2014, fino al 31 dicembre 2014;
- di avere nel 2015 l rigettato l'istanza di attivazione della CISOA, all'esito dell'esame CP_3
dei ricorsi proposti dinnanzi al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti;
- di non aver ricevuto per il mese di dicembre 2014 la retribuzione e i contributi spettanti da parte dell' . Parte_2
In diritto, la parte assumeva che fosse pienamente sussistente il diritto alla retribuzione in conseguenza del comportamento illecito da parte datoriale, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa era stata imposta dalla stessa, senza che a tale sospensione fosse intervenuta la CISOA.
Segnatamente, rilevava di percepire una busta paga di € 1.477,25 e, pertanto, per il mese di sospensione, avrebbe dovuto percepire la medesima retribuzione. In ragione di ciò, il ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo:
< - accertare il dritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione relativa al periodo che va dal
1 al 31 dicembre 2014 e per l'effetto condannare la Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Giffoni Valle Piana P.IVA_1
(SA) alla via Fortunato Valentini - 84095 - a corrispondere in favore del ricorrente la somma
di € 1.477 ovvero il risarcimento del danno per l'equivalente della retribuzione
illegittimamente non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine la
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Fortunato Valentini - 84095 - a rifondere le spese
della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara
di farne anticipo>>.
Ritualmente instaurato il contraddittorio non si costituiva l'Ente resistente che, quindi, con la presente sentenza veniva dichiarato contumace.
3. L'udienza di discussione del 26.11.2024 veniva, poi, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La sola parte ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio,
mentre non compariva e, dunque, nulla depositava l'Ente resistente.
Il G.d.L., infine, nel termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, formalmente dichiarata la contumacia della Controparte_2
la quale, pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, è rimasta
[...]
contumace.
2. Venendo al merito dell'azione, va affermato che il ricorso proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito illustrate.
[...]
Occorre richiamare, in via preliminare, il condivisibile principio giurisprudenziale di legittimità, ormai consolidato, il quale afferma che: “I lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore
di lavoro hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena, e non già il minore importo delle
integrazioni salariali, sicché la relativa somma liquidata a titolo di risarcimento del danno
costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai
sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969) e tributari (in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R.
n. 917 del 1986, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli perduti)” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018 e,
nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25240 del 27/11/2014).
Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas che la Controparte_2
ha disposto per il mese di dicembre 2014, con delibera di Giunta esecutiva n. 83, la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro del ricorrente richiedendo all' CP_3
l'applicazione dell'integrazione salariale, di cui alla L. n. 457, dell'8 agosto 1972, per
“mancanza di fondi”, a partire dall'1.12.2014 fino al 31.12.2014.
Non vi è contestazione, poi - stante anche la mancata costituzione in questa sede dell'ente convenuto - in ordine alla circostanza che l per la ritenuta assenza dei presupposti CP_3
legittimanti l'intervento della cassa integrazione guadagni, non abbia provveduto alla corresponsione di essa al ricorrente;
così come non vi è prova alcuna che la CP_2
convenuta abbia provveduto lei al pagamento in favore del ricorrente della
[...]
retribuzione dovuta per il mese di sospensione, ex post rivelatasi illegittima, del rapporto lavorativo (cioè per il mese di dicembre 2014).
Non vi è dubbio, dunque, che vada reputato sussistente il diritto di credito del lavoratore per le spettanze retributive relative alla mensilità suddetta, in questa sede azionato.
In ordine all'entità della retribuzione dovuta, può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente.
Infatti, va rilevato che non essendo stata in concreto resa la prestazione lavorativa, la retribuzione dovuta deve essere circoscritta alla sola retribuzione base alla cui percezione il lavoratore ha contrattualmente diritto anche in carenza di svolgimento della prestazione.
Ne deriva che, attenendosi al solo importo ordinario della retribuzione base contrattualmente prevista va riconosciuta in favore del lavoratore, per il mese di dicembre 2014, la somma
lorda di € 1.477,25.
In ragione dell'accoglimento della domanda, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi del parametro di riferimento, nonché
con una riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5884 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in Controparte_2
pers. del l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma lorda di € Parte_1
1.477,25, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle spettanze al soddisfo;
2) condanna la in pers. del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida, in complessivi € 210,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge,
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 6.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo